Corte di cassazione, sezione terza penale, Sentenza 6 giugno 2019, n. 25189.
La massima estrapolata:
Non si configura il reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006 quando gli indizi non siano supportati da sufficienti elementi per poter qualificare come rifiuti i beni sequestrati (nella specie, gli autoveicoli assoggettati al vincolo erano tutti, tranne uno – rottamato e con specifica autorizzazione a essere trattenuto in area privata -, ancora immatricolati, funzionati e assicurati per la responsabilità civile, e gli altri oggetti sequestrati, costituiti prevalentemente da materiali per l’edilizia, erano stati sottoposti a sequestro sulla base di una valutazione discrezionale della polizia giudiziaria, in assenza di indicazioni specifiche nel provvedimento di sequestro).
Sentenza 6 giugno 2019, n. 25189
Data udienza 7 marzo 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/7/2018 del Tribunale di Enna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 luglio 2018 il Tribunale di Enna ha respinto la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del decreto di perquisizione e sequestro emesso il 28 giugno 2018 dal pubblico ministero di tale Tribunale, eseguito il 10 luglio 2018, sottoponendo a sequestro alcune automobili e materiali vari, oltre alle aree su cui gli stessi erano depositati, in relazione al reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, e Decreto Legislativo n. 209 del 2003, articolo 13, comma 1.
2. Avverso tale ordinanza gli indagati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Con un primo motivo hanno denunciato la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 253 c.p.p., comma 1, e articolo 325 c.p.p., comma 1, a causa della assoluta mancanza di motivazione nel decreto di perquisizione e sequestro delle esigenze e finalita’ investigative e probatorie idonee a giustificare l’imposizione del vincolo reale. Hanno richiamato i principi espressi al riguardo nella sentenza Bevilacqua delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 5876 del 28/01/2004), stante la genericita’ della motivazione con cui era stato giustificato il sequestro (“in quanto corpo e cosa pertinenti ai reati per cui si procede”), da cui non poteva trarsi alcuna indicazione circa tali specifiche esigenze o necessita’ probatorie, non desumibili dal solo diretto collegamento fra le cose sequestrate e i reati contestati sottolineato nella motivazione dell’ordinanza impugnata. Tale carenza del decreto di sequestro non poteva, poi, essere emendata dal Tribunale, spettando solamente al pubblico ministero identificare e allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura.
Hanno eccepito anche la genericita’ della indicazione delle cose da assoggettare al vincolo, determinante la nullita’ del provvedimento di sequestro.
2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato una ulteriore violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 253 c.p.p., comma 1, e articolo 325 c.p.p., comma 1, in relazione alla affermazione della sussistenza degli indizi del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, non essendovi sufficienti elementi per poter qualificare come rifiuti i beni sequestrati, in quanto gli autoveicoli assoggettati al vincolo erano tutti, tranne uno (rottamato e con specifica autorizzazione a essere trattenuto in area privata), ancora immatricolati, funzionati e assicurati per la responsabilita’ civile, e gli altri oggetti sequestrati, costituiti prevalentemente da materiali per l’edilizia, erano stati sottoposti a sequestro sulla base di una valutazione discrezionale della polizia giudiziaria, in assenza di indicazioni specifiche nel provvedimento di sequestro.
2.3. Con un terzo motivo hanno lamentato una ulteriore violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 253 c.p.p., comma 1, e articolo 325 c.p.p., comma 1, per la violazione delle disposizioni da osservare all’atto della esecuzione del sequestro, al quale non avevano presenziato tutti gli indagati, giacche’ al momento della esecuzione del sequestro era presente solo uno di essi e in una sola delle aree assoggettate al vincolo, in violazione della previsione dell’articolo 81 disp. att. c.p.p..
2.4. Con un quarto motivo hanno eccepito la nullita’ del sequestro, a causa del fatto che le aree assoggettate al vincolo appartenevano a terzi, ai quali non era stato notificato il decreto di sequestro, con la conseguente carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato e assorbente.
2. Va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Botticelli (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, dep. 27/07/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548), nel risolvere il contrasto interpretativo circa l’onere motivazionale nel caso in cui la funzione probatoria del sequestro del corpo del reato costituisca connotato ontologico e immanente del compendio sottoposto al vincolo, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose, hanno ribadito che “il decreto di sequestro probatorio – cosi’ come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti” (conf. Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). Le Sezioni Unite nel ribadire che una corretta lettura dell’articolo 253 c.p.p., comma 1, non puo’ consentire, nell’ambito dell’onere motivazionale chiaramente espresso dalla norma, differenziazioni di sorta tra corpo del reato da una parte e cose pertinenti al reato dall’altra, hanno sottolineato la necessita’ di indicare le specifiche finalita’ probatorie perseguite anche nel caso del sequestro del corpo del reato.
Nel caso in esame tale indicazione, che puo’ essere assolta anche con motivazione concisa, risulta del tutto mancante, in quanto nel decreto di sequestro, al quale questa Corte ha accesso, in ragione della natura processuale della censura formulata con il ricorso, in relazione alla quale il giudice di legittimita’ e’ anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, puo’ accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525), la motivazione del decreto di perquisizione e sequestro e’ fondata esclusivamente sulla natura di corpo e cose pertinente ai reati delle cose da sequestrare, senza altre indicazioni circa le esigenze e finalita’ probatorie perseguite con l’imposizione del vincolo (“ed il conseguente sequestro, a norma dell’articolo 252 c.p.p., di quanto sopra indicato, inclusa l’area medesima oggetto di perquisizione locale, che costituisce corpo e cosa pertinente ai reati per cui procede, ed in ogni caso di quanto ritenuto utile ai fini di indagine”).
Si tratta di motivazione che, alla stregua dei principi interpretativi ribaditi dalle Sezioni Unite, non puo’ essere ritenuta sufficiente, essendo del tutto assente l’indicazione delle finalita’ investigative o probatorie perseguite con il provvedimento impositivo del vincolo, che, tra l’altro, ha colpito una pluralita’ di beni, diversi tra loro, e cioe’ due fondi non edificati, della superficie di circa 11.000,00 e 21.000,00 metri quadrati, autoveicoli ivi posteggiati, materiali edili vari, di cui avrebbe dovuto essere illustrata la relazione con i reati contestati (quanto ai terreni sui quali si trovavano le cose considerate rifiuti) e le finalita’ probatorie perseguite con l’apposizione del vincolo su ciascuna categoria di beni (posto che risultano certamente diverse quelle collegate alle cose considerate come rifiuti e quelle eventualmente attinenti ai luoghi dove questi siano stati depositati), anche allo scopo di giustificare il pregiudizio che deriva dalla apposizione del vincolo ai diritti vantati dagli indagati o dai terzi su tali beni.
Deve, pertanto, alla luce di tale carenza assoluta, ritenersi sussistente la violazione delle norme processuali denunciate dai ricorrenti, che comporta, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con cio’ rimanendo assorbiti gli altri motivi, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro e la restituzione dei beni sequestrati, in quanto il giudice del riesame non puo’ indicare di propria iniziativa le specifiche finalita’ del sequestro, cosi’ integrando il titolo cautelare, trattandosi di scelte discrezionali del pubblico ministero, la cui mancata indicazione determina la nullita’ genetica del provvedimento (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226712; conf., Sez. 5, n. 22818 del 18/03/2004, Unico, Rv. 228818; Sez. 3, n. 37837 del 05/06/2007, Grande, Rv. 237926; Sez. 4, n. 35708 del 10/07/2007, Bedda, Rv. 237459; Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, Gargiulo, Rv. 242268; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Guarnieri, Rv. 260241; Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
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