Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 giugno 2019, n. 25598.
La massima estrapolata:
Non può essere condannato a pagare la multa prevista dalla legge il migrante irregolare che non ha rispettato l’ordine di espulsione a causa della mancanza del denaro necessario per comprare il biglietto aereo per far ritorno nel proprio Paese.
Sentenza 10 giugno 2019, n. 25598
Data udienza 14 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. SESSA Renata – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/02/2018 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l’annullamento con rinvio e, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza n. 28297 del 18/05/2017, la Prima Sezione di questa Corte annullo’ la sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 05/10/2016 che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 14, comma 5 ter: rilevo’ la sentenza di annullamento che “nella specie l’imputato ha giustificato la sua condotta con lo stato di indigenza nel quale versava (e versa), condizione questa che gli avrebbe impedito l’acquisto di un costoso biglietto aereo per fare ritorno in (OMISSIS), suo Paese di origine”, sicche’ “il giudice di prima istanza e’ pervenuto alla condanna considerando un diverso motivo giustificativo della condotta, in particolare “motivi di lavoro” in realta’ mai evocati ne’ dall’imputato, ne’ dalla sua difesa”: di qui, la constatazione di “un travisamento essenziale dei fatti di causa, che vizia irrimediabilmente la motivazione di condanna”.
Investito del giudizio di rinvio, il Giudice di pace di Avezzano, con sentenza deliberata il 09/02/2018, ha nuovamente affermato la responsabilita’ dell’imputato per il fatto contestatogli, rilevando che egli “non ha fornito alcuna prova comprovante l’esistenza del giustificato motivo che avrebbe impedito di adempiere all’ordine di espulsione”.
Avverso l’indicata sentenza del Giudice di pace di Avezzano del 09/02/2018 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, – inosservanza dell’articolo 14, comma 5 ter, cit.. L’imputato non aveva alcuna possibilita’ economica di allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato, come confermato dalla testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria (OMISSIS), risultando peraltro del tutto carente, sotto questo profilo, anche l’ordine di allontanamento.
Il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata ricostruisce erroneamente il riparto degli oneri di allegazione e di prova in ordine alle situazioni fattuali integranti il giustificato motivo di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5 ter, cosi’ applicando erroneamente tale norma. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, in tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilita’ del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti ne’ conoscibili da parte del giudice, cio’ non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale, sicche’ tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice (Sez. 1, n. 42381 del 01/12/2006, Matoog, Rv. 235572; conf. Sez. 1, n. 19131 del 26/05/2006, Sami, Rv. 234298; Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006, Alexandru Nicolau, Rv. 234882). Orientamento, questo, del tutto in linea con il consolidato indirizzo secondo cui nell’ordinamento processuale penale, non e’ previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma e’, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtu’ del quale l’imputato e’ tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657).
L’imputato ha allegato lo stato di indigenza dedotto come impeditivo dell’allontanamento (stato di indigenza, peraltro, rilevato come attuale anche dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale), sicche’ illegittimamente l’affermazione di responsabilita’ e’ stata sostenuta dal prospettato mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Avezzano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Avezzano.
Motivazione semplificata.
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