Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 29 settembre 2020, n. 27129.
Non ha facoltà di astenersi dal deporre, e conseguentemente non ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 199, comma 2, cod. proc. pen., il prossimo congiunto dell’imputato che sia al contempo altresì prossimo congiunto della persona offesa dal reato.
Sentenza 29 settembre 2020, n. 27129
Data udienza 10 settembre 2020
Tag – parola chiave: Misura cautelare – Custodia in carcere – Tentato omicidio aggravato – Gravi indizi di colpevolezza – Ricostruzione del fatto – Testimonianza – Prossimi congiunti sia dell’indagato sia della persona offesa – Non hanno diritto di astenersi dal testimoniare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. CASA Filippo – Consigliere
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/05/2020 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. TAMPIERI LUCA che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 19 maggio 2020, il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l’ordinanza resa il 1 aprile 2020 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela nel procedimento a carico di (OMISSIS) – arrestato e indagato per il delitto di tentato omicidio aggravato del fratello (OMISSIS), per averlo colpito ripetutamente con un coltello all’addome, al torace e alla testa, in (OMISSIS), con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale – aveva convalidato l’arresto e aveva contestualmente applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale ha passato in rassegna e valutato le fonti di prova, ha condiviso con il giudice della cautela di non utilizzare le dichiarazioni rese dalla convivente dell’indagato, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dei genitori dell’indagato e della vittima e ha concluso per l’evenienza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio e delle corrispondenti esigenze cautelari, da tutelarsi con la misura di massimo rigore.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS) chiedendone l’annullamento e sostenendo l’impugnazione con la formulazione di un unico motivo con cui si lamenta la violazione dell’articolo 56 c.p., articolo 575 c.p., articolo 273 c.p.p., articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 199 c.p.p. nonche’ il difetto di motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale, pur avendo richiamato la memoria difensiva in cui si era eccepita l’inutilizzabilita’ dei verbali delle sommarie informazioni rese dai genitori di (OMISSIS), aveva erroneamente respinto l’eccezione per il fatto che i suddetti informatori erano congiunti della persona offesa appellandosi al meccanismo derogatorio di cui all’articolo 199 c.p.p., comma 2: tale argomento, pero’, non teneva conto delle considerazioni svolte dalla difesa nella memoria, li’ dove si era sottolineato che la ratio della norma abilitando i prossimi congiunti dell’imputato ad astenersi dal testimoniare, pur se la disposizione aggiungeva l’obbligo di deporre per i prossimi congiunti della persona offesa – comportava la necessita’ di dare in ogni caso l’avviso ai familiari dell’accusato per valorizzarne appieno la libera volonta’, trattandosi di contemperare due opposti interessi di egual portata.
La carenza della motivazione rispetto a tale punto avrebbe determinato la sua apparenza, in quanto essa non avrebbe considerato, non tanto l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dai genitori dell’indagato, quanto la valutazione della loro portata, per il fatto che i medesimi non erano stati destinatari degli avvisi di legge per poter scegliere liberamente se rispondere o meno alle domande.
Parimenti, il provvedimento – nota la difesa – risulta totalmente silente sul punto della utilizzabilita’ delle dichiarazioni della convivente di (OMISSIS), anche sotto questo profilo emergendo il lamentato vizio di motivazione, nonostante in sede di riesame nella memoria difensiva si erano sottolineate le ragioni che militavano per l’esclusione di tale utilizzabilita’.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria dell’impugnazione, atteso che, a fronte di motivazione congrua, i rilievi formulati con il ricorso appaiono evidentemente privi di fondamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, per l’intrinseca inadeguatezza della complessiva doglianza su cui esso si basa, per un verso manifestamente priva di fondamento, quanto all’interpretazione del sostrato giuridico rilevante e, per altro verso, costruita in modo da prospettare una valutazione sostanzialmente diversa degli elementi indiziari enucleati dai giudici del riesame, valutazione, tuttavia, non consentita in questa sede, a fronte dell’adeguata e lineare motivazione espressa nel provvedimento impugnato.
2. In relazione alla richiamata doglianza, va brevemente puntualizzato che il Tribunale, dopo aver riepilogato gli elementi di fatto emersi dalle indagini preliminari, ne ha desunto che il ferimento di (OMISSIS), avvenuto all’esito di una lite in famiglia, appariva, sulla base delle indicazioni fornite dagli operanti, da ascriversi all’aggressione messa in essere dal fratello (OMISSIS) con un coltello, in una situazione nella quale entrambi i (OMISSIS) si trovavano detenuti agli arresti domiciliari.
A consegnare, poi, il coltello era stata la convivente dell’indagato ( (OMISSIS)), la quale aveva dato agli operanti sia un coltello con lama sottile sporco di sangue e sia un coltello piu’ grande che asseriva aver trovato sotto un mobile, leggermente imbrattato sul solo manico.
E’ stato poi adeguatamente evidenziato che i genitori dell’indagato e della vittima ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) avevano riferito circostanze di fatto rilevanta’ per la ricostruzione del fatto di reato.
Posto cio’, il Tribunale, al pari del G.i.p., ha ritenuto di non porre a base della sua valutazione le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da (OMISSIS), siccome ella, convivente dell’indagato, non aveva ricevuto il previo avviso ex articolo 199 c.p.p..
Invece, i giudici del riesame hanno respinto l’eccezione di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni dei genitori dell’indagato, ai sensi dell’articolo 199 c.p.p., dal momento che questa norma obbliga comunque alla testimonianza i prossimi congiunti dell’imputato che sono anche prossimi congiunti della persona offesa.
Sulla scorta degli elementi valutati, i giudici del riesame hanno ritenuto inattendibile la ricostruzione del fatto, in termini di aggressione subita, proposta dall’indagato, dando viceversa credito alle dichiarazioni dei suoi genitori e argomentando l’evenienza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentato omicidio e delle corrispondenti esigenze cautelari, da tutelarsi con la misura di massimo rigore.
3. Assodato quanto precede, la doglianza articolata dal ricorrente deve essere immediatamente disattesa, siccome essa non e’ aderente al contenuto del provvedimento impugnato, per quanto concerne la censura di mancata risposta in punto di contestata utilizzabilita’ delle dichiarazioni della convivente dell’indagato (OMISSIS).
3.1. Come si e’ ricordato poc’anzi, il Tribunale – condividendo la scelta del G.i.p. – non ha utilizzato le dichiarazioni della suddetta informatrice considerando rilevante la constatazione che esse erano state acquisite senza il previo avviso di cui all’articolo 199 c.p.p..
giudici del riesame hanno, dunque, trattato – e non obliterato l’argomento suddetto: argomento in relazione al quale il ricorrente non formula, per il resto, alcuna specifica critica quanto alla soluzione adottata; sicche’ la verifica del relativo esito, per quanto rileva nella presente sede, non risulta devoluta al vaglio di legittimita’.
3.2. Circa, poi, l’argomento principale affrontato nel ricorso, si osserva che la disciplina dettata dall’articolo 199 c.p.p. la quale riguarda anche l’assunzione delle informazioni nel corso delle indagini preliminari, stante il disposto dell’articolo 362 c.p.p. – non puo’ non avere un’applicazione integrale anche nella suddetta fase delle indagini preliminari.
Non puo’, in tal senso, dubitarsi che, in ragione del chiaro e completo richiamo normativo evidenziato, anche per tale fase operi la disciplina dell’articolo 199, comma 1 che espressamente eccettua dal novero dei prossimi congiunti che hanno diritto di astenersi dal testimoniare quelli che sono tali anche nel rapporto con la persona offesa.
Pertanto, come ha correttamente ritenuto il giudice di merito, occorre desumere che coloro i quali si trovano in quest’ultima situazione (ossia sono prossimi congiunti dell’imputato o indagato, ma sono anche prossimi congiunti della persona offesa, ovvero sono essi stessi persona offesa), non essendo destinatari della facolta’ di astenersi dal testimoniare, non hanno titolo a ricevere l’avviso disciplinato dal comma 2 della disposizione in esame.
Questo corollario costituisce coerente applicazione della norma indicata, la cui portata e’ stata in sensi convergenti enucleata dall’elaborazione di legittimita’.
3.3. La previsione normativa della facolta’ di astenersi dal deporre mira a prevenire il verificarsi di false testimonianze, la cui penale rilevanza dovrebbe, a sua volta, misurarsi con la causa di esclusione della colpevolezza di cui all’articolo 384 c.p.: ragione per la quale si esclude che la facolta’ di astenersi possa riguardare i coimputati del prossimo congiunto del testimone (Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227). Si e’ pure precisato che e’ legittima l’assunzione della testimonianza, resa senza l’avviso della facolta’ di astenersi dal deporre dal prossimo congiunto della persona offesa dal reato, anche nel caso in cui quest’ultima assuma, nel medesimo procedimento, anche la veste di indagato o imputato di reato connesso (Sez. 5, n. 1711 del 06/10/2016, dep. 2017, Khadiri, Rv. 269018). E si e’ altresi’ evidenziato che il prossimo congiunto dell’imputato, il quale sia persona offesa dal reato insieme ad altro soggetto estraneo al rapporto familiare, non ha facolta’ di astenersi dal deporre, secondo quanto previsto dall’articolo 199 c.p.p., comma 1, (Sez. 5, n. 13529 del 08/02/2017, C., Rv. 269722); cio’, con l’effetto che all’obbligo di testimoniare si connette inscindibilmente quello di deporre secondo verita’, essendo consustanziale alla funzione della testimonianza quella della rappresentazione completa e veritiera dell’oggetto della conoscenza del dichiarante, sotto ogni aspetto, oggettivo e soggettivo.
Stante la descritta funzione della facolta’ di astensione, non puo’ condividersi la prospettazione del ricorrente che, pur non contestando, con argomenti giuridicamente efficaci, l’esclusionealvatore (OMISSIS) e (OMISSIS), all’un tempo genitori dell’indagato e della persona offesa, dal novero dei soggetti aventi titolo ad astenersi dal rendere informazioni, sostiene che dovesse, in ogni caso, essere dato loro l’avviso per valorizzarne appieno la volonta’: non e’ chi non veda che dare loro l’avviso della facolta’ di astenersi quando la stessa non era contemplata dall’ordinamento avrebbe concretato – non l’assicurazione ai dichiaranti di un addotto contemperamento degli opposti interessi, bensi’ l’erronea prospettazione della sussistenza di una condizione (quella derivante dalla facolta’ di astenersi dal rendere le informazioni sul reato) invece inesistente.
3.4. Infine, sostenere, come fa la difesa, che sulla valutazione dell’attendibilita’ dei suddetti prossimi congiunti dell’imputato e della vittima avrebbe dovuto incidere, incrinandone il positivo apprezzamento, il rilievo della mancata estrinsecazione nei loro confronti dell’avviso della facolta’ di astenersi dal deporre integra egualmente una prospettazione che non trova base nella disciplina esaminata, ne’ in quella relativa alla valutazione della prova: se non aveva la facolta’ di astenersi, il dichiarante nemmeno avrebbe potuto e dovuto essere destinatario dell’avviso ai sensi dell’articolo 199, comma 2, in relazione all’articolo 362 c.p.p., essendo operante per quel soggetto l’obbligo di deporre.
Quindi, l’avvenuto rispetto della norma elide in radice la possibilita’ della determinazione dell’adombrato vulnus alla libera esplicazione della funzione testimoniale da parte dei soggetti indicati.
4. Il motivo di ricorso e’, in definitiva, inammissibile.
Consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualita’ dell’impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione dell’insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro tremila.
Non comportando la presente decisione la rimessione in liberta’ del ricorrente, segue altresi’ la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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