Niente riconoscimento agli eredi del danno da fumo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25161.

Ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25161.

Data udienza 22 giugno 2018.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2225-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1072/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti processuali sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 2008 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Catanzaro la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, “la (OMISSIS)”), esponendo che:
-) il proprio marito, (OMISSIS), era deceduto nel (OMISSIS) a causa di un tumore alla laringe;
-) il tumore, diagnosticato nel (OMISSIS), era stato causato dal fumo di sigaretta, essendo la vittima un fumatore;
-) della morte del proprio marito doveva rispondere la societa’ convenuta, nella sua veste di successore dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che all’epoca dei fatti produceva e commercializzata le sigarette consumate dal proprio coniuge.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti suddetti.
2. La (OMISSIS) si costitui’ negando la propria responsabilita’.
Con sentenza 8 febbraio 2011 n. 411 il Tribunale di Catanzaro rigetto’ la domanda, ritenendo che il danno fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta negligente della vittima, la quale – come affermato dalla stessa attrice – sin da giovane eta’ era solita fumare fino a due pacchetti di sigarette al giorno.
3. La sentenza venne appellata dalla soccombente.
Con sentenza 25 giugno 2016 n. 1072 la Corte d’appello di Catanzaro rigetto’ il gravame.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne che la condotta del fumatore, gravemente negligente per essersi esposto volontariamente ai rischi dell’abuso di nicotina, costituiva un “fattore di interruzione del nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette del danno da fumo”; soggiunse poi, con autonoma ratio decidendi, che in ogni caso non era ravvisabile alcuna condotta colposa in capo alla societa’ convenuta ed ai suoi danti causa.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria.
La (OMISSIS) Italia ha resistito con controricorso illustrato da memoria e proposto ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la malattia e la morte di (OMISSIS) fossero state il frutto di una sua libera e volontaria scelta. Sostiene che la libera determinazione dei consumatori di sigarette e’ “influenzata e compressa” dalla dipendenza psicofisica provocata dalla nicotina; che in presenza di una dipendenza da fumo non si puo’ parlare pertanto di libera scelta; che in ogni caso la condotta della vittima poteva al massimo assurgere al rango di concausa, ma non di causa esclusiva della malattia e della morte; che non era possibile sostenere che un minor uso di sigarette da parte della vittima avrebbe evitato la malattia; che nel contesto socioculturale in cui la vittima visse la sua giovinezza, era considerato del tutto normale fumare fino a due pacchetti di sigarette al giorno.
Per tali ragioni, conclude la ricorrente, “la sentenza impugnata denota una motivazione omessa o insufficiente ed anche contraddittoria nell’avere considerato sussistenti i presupposti dell’articolo 1227 c.c. e articolo 41 c.p., comma 2, escludendo totalmente il nesso di causa ed il concorso colposo della convenuta”.
1.2. Il motivo e’ inammissibile.
Per un verso, infatti, esso censura la “contraddittorieta’ ed illogicita’” della motivazione, le quali a partire dall’11.9.2012 non costituiscono piu’ motivo di ricorso per cassazione, per effetto della riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (salvo il caso, qui non ricorrente, di motivazione totalmente mancante sinanche come segno grafico, ovvero totalmente incomprensibile: cosi’ Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830); dall’altro lato il motivo censura un apprezzamento di fatto, qual e’ l’accertamento della sussistenza della sussistenza o della insussistenza del nesso di causa, come gia’ ritenuto – in fattispecie analoga – da questa Corte con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 11272 del 10/05/2018.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi”.
Nonostante tale intitolazione, l’illustrazione del motivo nella sostanza censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto insussistente, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., il nesso di causa tra la condotta della societa’ convenuta e dei suoi danti causa) e la morte di (OMISSIS).
Lamenta, in particolare, l’erroneita’ della decisione di escludere il nesso di causa tra l’omessa informazione sui rischi del fumo, e la morte della vittima.
Deduce che, se il consumatore di sigarette ha il dovere di astenersi, in ossequio al principio di autoresponsabilita’, da un uso del tabacco smodato e nocivo per la propria salute, anche il produttore di sigarette ha il dovere di informare il consumatore sui rischi derivanti dall’abuso del fumo; che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che lo sviluppo di un tumore alla laringe costituisca di per se’ indice di un uso smodato di sigarette; che la storia familiare della vittima era negativa per malattie tumorali, il che di per se’ dimostrava l’incidenza causale del fumo nello sviluppo del tumore alla laringe; che, infine, era erronea la statuizione della Corte d’appello secondo cui, se il produttore di sigarette avesse informato il consumatore sui rischi del fumo, non era possibile affermare con quasi assoluta certezza che l’evento non si sarebbe verificato.
2.2. Il motivo e’ inammissibile, perche’ privo del requisito della decisivita’.
La Corte d’appello ha infatti escluso la responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. del produttore di sigarette sia per difetto del nesso di causa, sia per difetto di prova della colpa (cosi’ la sentenza, p. 14, secondo capoverso).
Il motivo censura soltanto la prima statuizione, e nulla osserva in merito alla seconda: sicche’ l’accoglimento di esso non potrebbe mai condurre alla cassazione della sentenza, perche’ la seconda ratio decidendi sarebbe di per se’ sufficiente a sorreggere la motivazione del provvedimento impugnato.
Non sara’ superfluo aggiungere, in ogni caso, che come gia’ detto l’accertamento del nesso di causa costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta l’erroneita’ della sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto incidentalmente che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie dovesse essere quello quinquennale di cui all’articolo 2947 c.c.. Sostiene che nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare il piu’ lungo termine di prescrizione prevista per il reato.
3.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata non si e’ affatto occupata della questione della prescrizione e del termine applicabile, perche’ ritenuta assorbita.
3.3. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
4. Le spese.
4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.