Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32540.
Nell’opposizione non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria
L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, aveva erroneamente limitato il proprio esame alla sola verifica dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio, omettendo ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena in ordine all’accertamento della pretesa creditoria fatta valere). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 28 maggio 2019, n. 14486; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 settembre 2013, n. 22281; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 marzo 2012, n. 3649).
Ordinanza|4 novembre 2022| n. 32540. Nell’opposizione non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria
Data udienza 20 settembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Opposizione al decreto ingiuntivo – Giudice – Autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti – Dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa – Dall’opponente per contestarla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00150/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da procura a margine del ricorso, con domicilio eletto in (OMISSIS), presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al controricorso, con domicilio eletto in (OMISSIS), presso il suo studio, (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8890/2021, pubblicata il 21 maggio 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 settembre 2022 dalla Consigliera Relatrice Dott. Irene Ambrosi.
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace di Roma rigetto’ la opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l., nei confronti di (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Venezia per l’importo di Euro 2.722,50 per il preteso pagamento di una fattura in relazione ad un credito maturato per un costo sopportato dall’impresa appaltatrice dei lavori nei confronti del terzo committente per il danno che avrebbe cagionato l’ingiunta, cui era stata subappaltata una certa attivita’ di montaggio nel corso dell’allestimento di una mostra a (OMISSIS).
La decisione, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), e’ stata integralmente riformata dal Tribunale di Roma che ha invece accolto l’opposizione e revocato il decreto monitorio.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. sulla base di due motivi.
Ha risposto con controricorso (OMISSIS) s.r.l..
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., la relatrice designata ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DI DIRITTO
1. Con il primo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 degli articoli 653 e 645 c.p.c., in relazione all’articolo 111 Cost., comma 7, per omessa valutazione della fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto”; in particolare, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe limitato l’esame del motivo di appello alla sola verifica dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio e nell’omettere ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena. In altri termini, denuncia che la Corte non abbia verificato la sussistenza della prova del credito fatto valere.
2. Con il secondo motivo lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Erroneita’ e infondatezza del riconoscimento delle spese di lite in favore della (OMISSIS) s.r.l.”, per non avere la Corte di appello correttamente applicato il principio di soccombenza.
3. Il Collegio ritiene di non condividere la proposta della relatrice e osserva che il ricorso e’ fondato limitatamente al primo motivo di ricorso che deve essere prioritariamente scrutinato per motivi di ordine logico, avendo efficacia assorbente rispetto al secondo.
Il giudice di appello ha revocato il decreto ingiuntivo erroneamente limitando il proprio esame alla sola verifica dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio e omettendo ogni valutazione delle emergenze istruttorie documentali e testimoniali raccolte nel giudizio di opposizione a cognizione piena in ordine all’accertamento della pretesa creditoria fatta valere.
Come piu’ volte affermato da questa Corte l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non e’ necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto(Cass. Sez. 6 – L, 28/05/2019 n. 14486; Cass. Sez. 2, 27/09/2013 n. 22281; Cass. Sez. 1, 08/03/2012 n. 3649).
4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato l’assorbimento del secondo e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto; essendo necessari accertamenti di fatto sul punto oggetto della cassazione, la causa va rinviata al Tribunale di Roma in funzione di giudice di appello che provvedera’, in diversa composizione, ad un nuovo esame dell’atto di appello alla luce dei rilievi sopra ricordati e anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
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