Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 febbraio 2021| n. 4570.
Nell’ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado affetta dal vizio di ultrapetizione (per il quale non è prevista la rimessione al primo giudice ma l’obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito), all’accoglimento del ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la detta sentenza deve seguire, ex art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio al giudice di appello, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sul merito della prima impugnazione, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio che assume carattere meramente restitutorio.
Ordinanza|19 febbraio 2021| n. 4570
Data udienza 21 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: INPS – Obbligo di corrispondere il TFR in qualità di gestore del Fondo di garanzia – Vizio di ultrapetizione della sentenza – Modifica del “petitum” e della “causa petendi” – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8332-2015 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 467/2013 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 26/09/2013 R.G.N. 740/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza depositata il 27.1.2015, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex articolo 348-bis c.p.c., l’appello proposto dall’INPS nei confronti della sentenza di primo grado che l’aveva condannato a corrispondere ad (OMISSIS) e altri litisconsorti il TFR da loro maturato alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l., dalla quale erano successivamente transitati alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l.;
che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 348-ter c.p.c., comma 3, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, mentre e’ rimasto intimato (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia nullita’ della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che, pur avendo i lavoratori chiesto in giudizio la corresponsione del TFR maturato presso il Fondo di Tesoreria sino alla cessazione del rapporto alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l., il giudice ha condannato l’INPS a corrispondere loro l’intero TFR maturato alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l.;
che il motivo e’ fondato, evincendosi dalla narrativa e dal conclusum dei ricorsi introduttivi di primo grado (debitamente trascritti a pagg. 9-10 del ricorso per cassazione) che la domanda giudiziale aveva effettivamente ad oggetto “l’ammontare del TFR versato al Fondo di Tesoreria”, mentre il condannatorio ha riguardato “quanto dovuto a titolo di TFR per il rapporto di lavoro con la (OMISSIS) s.r.l.” (cosi’ la sentenza impugnata, pag. 2);
che non puo’ convenirsi con parte controricorrente nel rilievo secondo cui la condanna avrebbe riguardato effettivamente solo il TFR versato presso il Fondo di Tesoreria, dal momento che la pronuncia impugnata e’ stata piuttosto emessa in esito ad una disamina dei rapporti precorsi tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., a seguito di un affitto d’azienda, e sul presupposto che, essendo stati i lavoratori riassunti dalla seconda a seguito domanda di ammissione a concordato preventivo della prima, l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982, sarebbe stato tenuto a corrispondere “il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento” (cosi’, in motivazione, la sentenza cit., richiamando il contenuto della circolare INPS n. 53/2007);
che, pertanto, appare evidente che la condanna ha riguardato l’intero TFR maturato alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l., sul presupposto che l’INPS fosse tenuto a corrisponderlo quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982, con manifesta sostituzione del petitum e della causa petendi fatti valere con il ricorso introduttivo del giudizio, che piuttosto, come detto, invocavano l’intervento del diverso Fondo di tesoreria di cui alla L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 755 ss.;
che irrilevante appare la circostanza che, nel pronunciare l’ordinanza d’inammissibilita’ ex articolo 348-bis c.p.c., la Corte d’appello abbia affermato che “non vi e’ prova della sussistenza dei presupposti di cui alla legge finanziaria del 2007 sulla operativita’ del Fondo di Tesoreria”, essendosi chiarito che l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348-bis c.p.c., che confermi le statuizioni di primo grado attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non da’ luogo ad una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa, ne’ sostanziale ne’ processuale, restando conseguentemente inammissibile la sua autonoma ricorribilita’ per cassazione (cfr. in tal senso Cass. n. 23334 del 2019);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, trattandosi di fattispecie di ultrapetizione, per la quale non e’ prevista la rimessione al primo giudice ma l’obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell’oggetto delineato dalle effettive domande delle parti (cfr. da ult. Cass. n. 12570 del 2019), la causa va rinviata, ex articolo 383 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Firenze, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio (Cass. n. 6326 del 2019);
che, sebbene la fattispecie dell’ultrapetizione si concreti di norma in una preclusione all’esercizio della giurisdizione, cosicche’ l’esame della domanda eseguito in violazione del divieto di cui all’articolo 112 c.p.c. comporta, di norma, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex articolo 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, (cosi’, tra le tante, Cass. n. 1624 del 1979), reputa il Collegio che a tanto non possa in specie farsi luogo, dal momento che la cassazione senza rinvio si tradurrebbe in un diniego definitivo della tutela giurisdizionale sulla domanda proposta in giudizio; che, conseguentemente, l’articolo 383 c.p.c., comma 4, secondo il quale, nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter c.p.c., commi 3 e 4, questa Corte, “se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello”, deve essere interpretato nel senso che, quando il giudice d’appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile ex articolo 348-bis c.p.c., un appello che denuncia un vizio di ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., comma 3, comporta la cassazione della sentenza e il rinvio della causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, affinche’ decida la causa nei limiti dell’oggetto delineato dalle effettive domande delle parti;
che il giudice designato provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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