Nella divisione ereditaria sussiste l’obbligo del rendiconto

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18857.

La massima estrapolata:

Nella divisione ereditaria sussiste l’obbligo del rendiconto, perché un soggetto è tenuto a portare a conoscenza degli altri (coeredi) gli atti posti in essere e in particolare quelli da cui scaturiscano partite di dare e avere.

Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18857

Data udienza 28 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2437/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– controricorrente –
e
(OMISSIS), in proprio e in nome e per conto del minore (OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 416/2014, depositata il 21.10.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2004, (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per sentirli condannare alla restituzione, in solido, della quota dei canoni percepiti, pari a Euro 80.391,46 oltre rivalutazione e interessi, con riferimento alle proprieta’ cadute in successione a seguito della morte di (OMISSIS), oggetto di un precedente giudizio di divisione.
Si costituivano le parti convenute, contestando le avverse pretese e proponendo domanda riconvenzionale per la resa del conto relativo alla comunione ereditaria.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata 11 febbraio 2012, ha dichiarato inammissibile sia la domanda principale che quella riconvenzionale.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto l’impugnazione principale con cui La (OMISSIS) aveva asserito che fosse ammissibile proporre la domanda di rendiconto dopo lo scioglimento della comunione ereditaria, nonche’ l’appello incidentale proposto dagli appellati volto ad ottenere la condanna dell’appellante alla restituzione di Euro 33.692,28, corrisposti in esecuzione dell’ordinanza ex articolo 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.
(OMISSIS) si e’ costituito con controricorso.
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di madre di (OMISSIS), e (OMISSIS), seppur regolarmente intimati, non hanno svolto attivita’ difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 713, 723 e 726 c.c., articolo 263 c.p.c., articolo 14 preleggi e articolo 24 Cost., nonche’ la violazione dei canoni ermeneutici ex articolo 1362 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 asserendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia ritenuto inammissibile la domanda di rendiconto in quanto non proposta nel giudizio di divisione ereditaria ed una volta definite le operazioni divisionali.
1.1. Il motivo e’ fondato.
La ratio dell’obbligo del rendiconto risiede nel fatto che chiunque svolga attivita’ nell’interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e avere.
Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all’articolo 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, puo’ anche costituire obbligo a se’ stante, fondato, pari di quanto puo’ avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30552; Cass. 7 giugno 1993, n. 6358; Cass. 13 novembre 1984, n. 5720).
Ne consegue che l’azione di rendiconto puo’ presentarsi distinta e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, ancorche’ l’una e l’altra abbiano dato luogo a un unico giudizio, di modo che – tranne che per la comunanza di eventuali questioni pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all’individuazione dei beni caduti in successione o all’identita’ delle quote dei coeredi, da risolvere incidenter tantum o con efficacia di giudicato (articolo 34 c.p.c.) – le due domande possono essere scisse e ciascuna puo’ essere decisa separatamente senza reciproci condizionamenti (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30552).
Da cio’ consegue quindi che l’azione di rendiconto puo’ essere anche autonomamente proposta anche ove siano definite le questioni pertinenti alla divisione ereditaria.
La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai suddetti principi, e’ incorsa nel vizio denunciato e di conseguenza va cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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