Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|30 aprile 2021| n. 11421.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi” come beneficiari, in una delle forme previste nell’articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

Sentenza|30 aprile 2021| n. 11421

Data udienza 13 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Assicurazione sulla vita – Designazione generica degli eredi come beneficiari in una delle forme previste dall’art. 1920, co. 2 c.c. – Acquisto di un diritto proprio da parte di coloro che alla morte del contraente rivestano la qualità di eredi – Spettanza di una quota uguale dell’indennizzo – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez.

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez.

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21643/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.p.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1124/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;
viste le memorie depositate da entrambe le parti.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1124/2018 della Corte d’appello di Catania, pubblicata il 18 maggio 2018.
(OMISSIS) ha notificato controricorso contenente altresi’ ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
2. La Corte d’appello di Catania ha accolto il gravame spiegato da (OMISSIS) contro l’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter c.p.c., comma 6, dal Tribunale di Caltagirone, ed ha percio’ condannato la (OMISSIS) S.p.A. a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 254.283,42, oltre interessi, a titolo di differenza tra l’importo gia’ versatogli, pari ad Euro 169.552,28, e quanto dovuto in base alle polizze sottoscritte dal defunto (OMISSIS), fratello dell’attore. La Corte di Catania ha evidenziato come le quattro polizze caso vita, stipulate da (OMISSIS) con la (OMISSIS), individuavano quali beneficiari gli “eredi legittimi”. Pertanto, ad avviso dei giudici di appello, la (OMISSIS) aveva erroneamente suddiviso l’indennizzo in cinque quote uguali fra (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), morto il (OMISSIS), ed i quattro nipoti figli della sorella (OMISSIS), morta il (OMISSIS), subentrati per rappresentazione. La sentenza impugnata ha affermato che (OMISSIS) avesse diritto, piuttosto, a meta’ dell’indennizzo assicurativo, in proporzione alla sua quota ereditaria, mentre ai quattro nipoti, subentrati per rappresentazione ex articolo 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre, sarebbe spettata la restante meta’ da ripartire fra loro.
Con ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, pronunciata all’esito della pubblica udienza del 20 settembre 2019, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto gia’ decisa in senso difforme da precedenti pronunce della Corte, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
E’ stata altresi’ acquisita la relazione predisposta dell’Ufficio del massimario.
Il ricorso e’ stato deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1920 e 1362 c.c.. La ricorrente principale allega che le quattro polizze oggetto di causa contenessero tutte la clausola del seguente tenore: “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: 04 eredi legittimi”. La censura contesta la soluzione prescelta dalla sentenza n. 19210/2015 della Corte di cassazione, e condivisa dalla Corte d’appello di Catania, invocando l’articolo 1920 c.c., comma 2, in tema di designazione anche generica del beneficiario, evidenziando come i vantaggi dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi derivano da acquisto svincolato dalle norme successorie e richiamando l’elaborazione giurisprudenziale sul punto antecedente alla citata pronuncia del 2015. La ricorrente principale sottolinea altresi’ come la stessa sentenza n. 19210/2015 della Corte di Cassazione si trovo’ a decidere su una clausola che, a differenza del caso in esame, individuava quali beneficiari “gli eredi testamentari o legittimi”. La censura richiama quindi la successiva sentenza di questa Corte n. 26606 del 2016, la quale riaffermo’ che nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’articolo 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non puo’, quindi, essere oggetto di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Si contesta ancora il riferimento al “senso dell’uomo comune” che condurrebbe ad evitare un’attribuzione dell’indennizzo agli eredi in parti uguali, anziche’ in misura della devoluzione ereditaria, non potendosi pensare che chi contrae una polizza vita voglia in quel momento imprimere agli effetti del contratto assicurativo le quote stabilite negli articoli 565 c.c. e segg..
Il secondo motivo di ricorso della (OMISSIS) S.p.A. deduce la violazione degli articoli 1362, 1369 e 1371 c.c., in tema di interpretazione del contratto, con riguardo: al comportamento complessivo di (OMISSIS), che aveva in un primo momento richiesto la liquidazione dell’indennizzo in parti uguali con gli altri eredi; all’epoca in cui le polizze furono sottoscritte (tra il 2008 e il 2009) ed alla “disciplina” allora esistente in giurisprudenza ed in dottrina; alla volonta’ delle parti; alla arbitraria interpolazione del testo negoziale compiuta dalla Corte d’appello; ai disagi provocati dalla subordinazione della liquidazione delle polizze alla compiuta definizione delle vicende successorie.
2. Il motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), proposto in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 570 e 467 c.c., assumendo che, se non siano applicabili nel caso di specie le norme sulla successione, ed in particolare quelle sulla rappresentazione, traendo origine il diritto del beneficiario della polizza dal contratto, i nipoti dello stipulante defunto non possono proprio essere considerati quali “eredi legittimi”, sicche’ al ricorrente incidentale spetterebbe l’intero indennizzo.
3. L’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019 del 16 dicembre 2019, premesso il riferimento alla disciplina dell’assicurazione a favore di terzo dettata dall’articolo 1920 c.c., richiama i precedenti di questa Corte inerenti alla questione della individuazione dei “beneficiari” e della misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore, con particolare riguardo al caso in cui le polizze contengono la rituale e generica espressione “legittimi eredi”. L’ordinanza riporta, in particolare, dapprima i passaggi argomentativi contenuti nella sentenza n. 9388 del 1994, secondo la quale nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo, cui si applica la disciplina dell’assicurazione sulla vita, la disposizione contenuta nell’articolo 1920 c.c., comma 3, deve essere interpretata nel senso che il diritto del beneficiario alla prestazione dell’assicuratore trova fondamento nel contratto ed e’ autonomo, cioe’ non derivato da quello del contraente. Pertanto, quando in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l’evento morte, sia stato previsto, fin dall’origine, che l’indennita’ venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola andrebbe intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario e’ idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore. L’individuazione dei beneficiari-eredi andrebbe poi effettuata attraverso l’accertamento della qualita’ di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredita’ (testamentaria o legittima) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, dovrebbero presumersi uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote.
Viene quindi ricordata la sentenza n. 15407 del 2000, che diede seguito alla interpretazione della sentenza n. 9388 del 1994.
L’ordinanza interlocutoria sottolinea, pero’, come in netto contrasto con questo iniziale orientamento si fosse poi posta la sentenza n. 19210 del 2015, che ha pure ispirato l’impugnata decisione della Corte d’appello di Catania. La sentenza del 2015 sostenne che, ove nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, occorre presumere che le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalita’ successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno e’ succeduto.
Tuttavia, la sentenza n. 26606 del 2016 e l’ordinanza n. 25635 del 2018 si sono nuovamente riassestate sull’orientamento piu’ risalente.
L’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, evidenziato come le due difformi interpretazioni giurisprudenziali conducono ad esiti notevolmente divergenti anche sotto il profilo delle attribuzioni economiche che avvantaggiano i beneficiari, ha infine cosi’ condensato le questioni su cui chiedere la decisione alle Sezioni Unite:
“a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualita’ di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell’eredita’.
b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi.
c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. articolo 1920 c.c., u.c.) imponga una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali”.
4. La giurisprudenza di questa Corte ha da epoca risalente sostenuto che nell’assicurazione sulla vita, come nell’assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina ricostruttiva desumibile dell’articolo 1920 c.c., comma 3, secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”. La norma e’ riconducibile alla piu’ generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo nell’assicurazione sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all’indennita’, per effetto non della stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, percio’, nasce in suo favore dal contratto, sicche’ egli puo’ rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l’estensione e le modalita’ di esercizio (Cass. Sez. III, sentenza 4 aprile 1975, n. 1205; Cass. Sez. I, sentenza 9 maggio 1977, n. 1779; Cass. Sez. I, sentenza 28 luglio 1980, n. 4851; Cass. Sez. I, sentenza 3 dicembre 1988, n. 6548; Cass. Sez. I, sentenza 1 aprile 1994, n. 3207).
4.1. Nel solco di tale orientamento, la sentenza Cass. Sez. I, 10 novembre 1994, n. 9388, decidendo in ordine agli effetti di una polizza che prevedeva, per il caso di morte dell’assicurato, la liquidazione in favore dei beneficiari designati, o in difetto, degli eredi, affermo’ che una clausola di simile portata comportasse una designazione sussidiaria generica ed impersonale degli “eredi”, operante automaticamente in difetto di quella specifica. La sentenza n. 9388 del 1994 ravviso’, allora, l’erroneita’ della ripartizione delle quote di indennizzo attuata dai giudici del merito in base alle proporzioni dettate dal concorso degli eredi nella successione legittima, cosi’ trascurando che l’acquisto del diritto ai vantaggi dell’assicurazione trova il proprio titolo e la rispettiva fonte regolatrice nel contratto. Quella pronuncia affermo’ che dall’articolo 1920 c.c., comma 3, deriva la conseguenza per cui la generica designazione degli “eredi” quali beneficiari vale unicamente ad individuare i soggetti titolari dei diritti nascenti dall’assicurazione attraverso il previo accertamento della qualita’ successoria secondo i modi tipici di delazione dell’eredita’, testamentaria o legittima, senza implicare una sorta di “rinvio materiale” alla disciplina in materia di successione. Essendo il contratto la fonte regolatrice dell’acquisto e contemplando esso una pluralita’ di beneficiari rispetto all’indennita’ dovuta dall’assicuratore per il caso di morte dello stipulante, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione delle quote fra i beneficiari medesimi, le quote stesse, ad avviso della sentenza n. 9388 del 1994, devono percio’ presumersi uguali. La clausola recante la generica designazione degli “eredi” quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione sulla vita, delineando una pluralita’ di creditori per una identica prestazione divisibile ed un’identica “causa credendi”, da’ luogo ad un’obbligazione soggettivamente collettiva, potendosi presumere uguale, secondo regola generale, la quota d’indennizzo spettante a ciascuno.
4.2. Cass. Sez. I, sentenza 14 maggio 1996, n. 4484, parti’ dall’identico presupposto ricostruttivo ad avviso del quale l’articolo 1920 c.c., postula inequivocabilmente che, nell’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, la designazione – la quale costituisce negozio a favore di un terzo – fa sorgere il diritto direttamente in capo al beneficiario, e percio’ il diritto stesso trova la sua fonte nel contratto e la relativa tutela e’ di natura contrattuale. Essendo, nella specie, individuati quali beneficiari dell’assicurazione “gli eredi testamentari o legittimi”, la sentenza n. 4484 del 1996 ritenne che, in difetto di diverso espresso dettaglio negoziale, una siffatta designazione concreta una mera specificazione del criterio di individuazione dei terzi beneficiari, determinati per relationem. Non si rinverrebbe, dunque, la connotazione tipica del negozio “mortis causa”, e cioe’ la manifestazione della volonta’ di disporre, a favore dei propri eredi, di un bene del quale si presupponga l’appartenenza – presente o futura – al proprio patrimonio. Pertanto, neppure avrebbero rilevanza alcuna, per indentificare i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, le vicende collegate alla rinunzia o all’accettazione dell’eredita’, decisiva essendo, piuttosto, la qualifica di chiamato all’eredita’ rivestita al momento della morte del contraente, atteso che comunque l’indennizzo non entra a far parte del patrimonio del defunto.
4.3. L’impostazione secondo cui il beneficiario erede acquista l’indennita’ assicurativa iure proprio e non iure successionis, giacche’ il relativo diritto nasce in suo favore dal contratto, venne ribadita anche in Cass. Sez. III, sentenza 18 giugno 1998, n. 6062.
Altresi’ Cass. Sez. Lav., sentenza 2 dicembre 2000, n. 15407, si uniformo’ all’orientamento secondo cui nell’assicurazione sulla vita il diritto alla prestazione spettante al beneficiario ha fondamento nel contratto ed e’ autonomo, cioe’ non derivato da quello del contraente.
Cass. Sez. Unite, sentenza 10 aprile 2002, n. 5119, riconobbe poi l’assimilabilita’ dell’assicurazione per il caso di infortunio mortale allo schema dell’assicurazione sulla vita, e quindi l’applicabilita’ ad essa dell’articolo 1920 c.c., comma 3, il quale attribuisce al terzo beneficiario, nel caso di morte dell’assicurato, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Cass. Sez. II, sentenza 23 marzo 2006, n. 6531, si uniformo’, in particolare, alla sentenza n. 4484 del 1996.
4.4. L’iniziale univocita’ di tale quadro giurisprudenziale venne pero’ scalfita, come illustra l’ordinanza interlocutoria, da Cass. Sez. III, sentenza 29 settembre 2015, n. 19210. Nella fattispecie, a fronte della clausola di una polizza di assicurazione sulla vita che prevedeva come beneficiari gli eredi testamentari o legittimi dello stipulante, la compagnia aveva proceduto alla liquidazione dell’indennizzo dividendolo in tre parti eguali fra la moglie dello stesso ed i due nipoti, figli della sorella a lui premorta, subentrati per rappresentazione.
La sentenza n. 19210 del 2015 affermo’ che l’orientamento espresso essenzialmente nelle sentenze n. 9388 del 1994 e n. 4484 del 1996 non rivelasse una “corretta applicazione dei criteri ermeneutici della materia contrattuale”. In particolare, l’assunto che clausole simili si devono interpretare nel senso che impongano soltanto l’individuazione di chi sia erede dello stipulante, ma non anche il rinvio alle quote di ripartizione dell’eredita’ secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria, ad avviso della sentenza n. 19210 del 2015 sarebbe “privo di giustificazione sul piano dell’esegesi letterale, atteso che, secondo il senso letterale dell’espressione “erede” (la stessa) non puo’ che implicare un riferimento non solo al modo in cui tale qualita’ e’ stata acquisita e, quindi, alla fonte della successione, ma anche alla dimensione di tale acquisizione e, dunque, al valore della posizione ereditaria secondo quella fonte”. In sostanza, “il dire che qualcuno e’ erede di un soggetto… secondo l’espressione letterale” dovrebbe “evocare tanto chi lo e’ quanto anche in che misura lo e'”. Cio’ vieppiu’ in presenza di clausole, come quella su cui pronunciava la sentenza n. 19210 del 2015, le quali contengano un espresso riferimento alla natura della devoluzione, cioe’ alla devoluzione legittima o testamentaria. Ad un’identica conclusione interpretativa condurrebbe il criterio dell’interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, ex articolo 1362 c.c., avendo riguardo tanto allo stipulante che intenda disporre del proprio patrimonio per testamento, quanto allo stipulante che non intenda testare, come alla societa’ assicuratrice. L’equipollenza tra vantaggi dell’assicurazione per gli eredi beneficiari e misura della successione sarebbe inoltre imposta dal criterio della interpretazione teleologica, ovvero interrogando “il buon senso dell’uomo comune”, giacche’ “intendere le dette clausole come le intende l’orientamento da cui si dissente” conduce alla “assoluta incomprensibilita’, di fronte alla stipulazione della spettanza agli eredi legittimi o testamentari, di un significato che non sia quello del riferimento alla devoluzione ereditaria sia quanto all’individuazione degli eredi sia quanto alla misura della loro successione”. Affermava quindi la sentenza n. 19210 del 2015: “che dell’articolo 1920 c.c., comma 2, attribuisca al terzo erede un diritto proprio e’ principio che riguarda il rapporto contrattuale fra l’assicuratore e il terzo, ma che non si comprende come possa giustificare la totale pretermissione della stessa volonta’ contrattuale ricostruita letteralmente e teleologicamente”. Seppure lo scopo dell’orientamento inviso alla sentenza n. 19210 del 2015 fosse poi quello di semplificare la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, consentendogli di farne quote uguali, tale pronuncia avvertiva come potrebbero comunque residuare contrasti fra gli eredi sulle rispettive qualita’, mentre il criterio dettato dall’articolo 1314 c.c., starebbe a dimostrare che costoro non possono pretendere l’indennizzo che in proporzione della loro quota ereditaria.
4.5. Cass. Sez. II, sentenza 21 dicembre 2016, n. 26606, e Cass. Sez. VI-3, ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25635, si sono, infine, ricollocate in continuita’ dell’orientamento giurisprudenziale iniziale, che puo’ percio’ definirsi maggioritario.
4.5.1. La sentenza n. 26606 del 2016, a proposito della interpretazione delle clausole dei contratti di assicurazione in caso di morte dell’assicurato che individuano i beneficiari negli eredi legittimi o testamentari, ha nuovamente affermato che, ai sensi dell’articolo 1920 c.c., costoro acquistano un diritto proprio all’indennizzo, il quale non entra, percio’, nel patrimonio ereditario oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie, ne’ della devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima. Trovando il diritto dei beneficiari fonte nel negozio inter vivos che reca la designazione, l’individuazione degli stessi, da compiere necessariamente al momento della morte dell’assicurato, non ne imporrebbe la coincidenza con coloro che siano effettivamente chiamati all’eredita’: cosi’, ove la polizza faccia riferimento agli eredi legittimi, gli stessi sarebbero da identificare con coloro che in astratto, avendo riguardo alla qualita’ esistente al momento della morte dell’assicurato, siano i successibili per legge, e cio’ indipendentemente dalla effettiva vocazione.
4.5.2. Anche l’ordinanza n. 25635 del 2018 e’ tornata a sostenere che la designazione dei terzi beneficiari dell’assicurazione mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi significa che gli stessi sono da identificarsi per relationem con coloro che “in linea teorica e con riferimento alla qualita’ esistente al momento della morte dello stipulante siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredita’”. Fermo, cosi’, il diritto iure proprio del beneficiario, all’assicurato residua il potere, previsto dall’articolo 1921 c.c., di revocarne la designazione nelle stesse forme in cui puo’ essere fatta a norma dell’articolo 1920 c.c..
4.6. E’ agevole concludere, per il momento, che la questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, emergente dalle richiamate pronunce, attiene, dunque, non alla natura del diritto (iure proprio, piuttosto che iure successionis) che il terzo, appartenente alla generica categoria degli “eredi” individuati ai sensi dell’articolo 1920 c.c., acquista per effetto della designazione, ne’ alla fonte di tale acquisto (il contratto, piuttosto che la delazione o l’accettazione ereditarie), quanto alla sussistenza, o meno, di un criterio immanente di interpretazione presuntiva, in forza del quale la clausola dell’assicurazione sulla vita, che preveda quali beneficiari gli eredi dello stipulante, comporti anche un rinvio alle quote di ripartizione dell’eredita’ secondo le regole della successione legittima o testamentaria.
5. Dopo aver ricostruito il panorama giurisprudenziale, appare necessario prospettare una sintesi del ben piu’ ampio ed articolato dibattito dottrinale vertente sia sulla natura giuridica della designazione e del correlato diritto acquistato dal beneficiario nella assicurazione sulla vita a favore di un terzo, sia su come operino le regole contrattuali e le regole successorie con riguardo a tale diffuso strumento di trasmissione della ricchezza post mortem.
5.1. A differenza di quanto gli studiosi sostenevano nella vigenza del Codice Civile del 1865, ed in parallelo con l’evoluzione delle piu’ generali riflessioni sullo schema del negozio mortis causa, nel quale l’elemento morte incide non gia’ sul piano effettuale, quanto su quello causale dell’attribuzione, puo’ dirsi ormai del tutto preponderante l’esegesi che ravvisa nell’atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell’articolo 1920 c.c., comma 2, un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell’assicurato segna, cioe’, il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto gia’ acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come puo’ desumersi altresi’ dell’articolo 1920 c.c., comma 2, ultimo periodo).
L’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato resta riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex articolo 1411 c.c.. Rispetto a tale ultima norma, peraltro, l’articolo 1920 c.c., si connota peculiarmente, atteso che, mentre dell’articolo 1411 c.c., comma 2 (salvo patto contrario) delinea l’acquisto del diritto verso il promittente in capo al terzo quale “effetto della stipulazione” del contratto, dell’articolo 1920 c.c., u.c., come gia’ piu’ volte ricordato, definisce “effetto della designazione” (che puo’ farsi – e in cio’ vi e’ altro tratto distintivo – anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento) l’acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione.
D’altro canto, la designazione del terzo e’ elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell’assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse e’ implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell’operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l’ingresso del credito nel patrimonio dell’assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis.
La diversita’ dei tempi e delle forme della designazione, consentita dell’articolo 1920 c.c., comma 2, non mette in dubbio, stando a gran parte della dottrina, l’omogenea natura inter vivos di tale atto unilaterale, valendo la morte dello stipulante, in sostanza, unicamente a dare efficacia al diritto gia’ acquisito dal beneficiario.
Siffatto differimento dell’efficacia, e non dell’attribuzione, del diritto iure proprio del beneficiario nell’assicurazione sulla vita per il caso morte giustificherebbe, inoltre, l’applicabilita’ ad essa dell’articolo 1412 c.c., comma 2 (in forza del quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche’ il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”), ovvero la trasmissibilita’ agli eredi del terzo premorto della titolarita’ dei vantaggi dell’assicurazione. In tale evenienza, tuttavia, vien subito precisato che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis, e non iure proprio, e dunque in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
5.2. Stante il disposto dell’articolo 1920 c.c., comma 2, secondo cui nell’assicurazione a favore di terzo la designazione “e’ efficace anche se il beneficiario e’ determinato solo genericamente”, la dottrina si sofferma altresi’ sulle ricadute che la natura della designazione e la fonte del diritto acquistato dal beneficiario comportano in ordine alle modalita’ di individuazione dei beneficiari e di determinazione delle quote di indennizzo allorche’ la designazione, come sovente accade nella pratica degli affari, faccia riferimento agli “eredi (legittimi e/o testamentari)”.
L’opinione piu’ ricorrente negli studi, conforme a quello che si e’ visto essere anche il pensiero della giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il riferimento agli “eredi” ne implica l’identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non gia’ al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualita’ in forza della delazione ex articolo 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all’accettazione.
5.3. Ulteriore conseguenza di tali ragionamenti e’ che ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri “eredi legittimi”, la successiva istituzione di uno o piu’ eredi testamentari non opera quale nuova designazione, ne’ quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest’ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell’articolo 1921 c.c. (e dunque dell’articolo 1920 c.c., comma 2) e allorche’ comunque risulti una inequivoca volonta’ in tal senso. La sovrapposizione tra l’iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell’assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, indicando all’assicuratore coloro che all’epoca della designazione erano in astratto i suoi “eredi (legittimi)”) e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell’articolo 1920 c.c., comma 2, u.p.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, ne’ sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volonta’ attributiva esplicitata nel contratto assicurativo.
5.4. Quale che sia la forma della designazione degli “eredi” come beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, la conclamata natura inter vivos del diritto di credito loro attribuito, dovuta alla individuazione del contratto quale titolo costitutivo di esso, induce coerentemente gli stessi autori a negare l’operativita’ delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote.
La qualifica di “erede” al momento della morte dello stipulante sovviene, cosi’, al fine di sopperire per relationem, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, secondo quanto disposto dell’articolo 1920 c.c., comma 2, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralita’ di eredi, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.
5.3. Il combinato degli articoli 1920, 1921 e 1923 c.c., lascia deporre, del resto, per la piu’ ampia esplicazione della liberta’ contrattuale dello stipulante in ordine alle modalita’ della designazione del beneficiario ed all’attribuzione delle somme dovute dall’assicuratore, sia quanto alle forme di individuazione del terzo, sia quanto alla revocabilita’ della clausola di beneficio, sia quanto alla sottrazione del capitale assicurato alle regole della successione mortis causa. Nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato.
5.4. Non mancano nella nostra dottrina i riferimenti di comparazione alla legislazione in materia prevista da altri ordinamenti, anche nella prospettiva della elaborazione di principi comuni di diritto Europeo dell’insurance contract, ove si rinvengono appositi criteri di interpretazione giudiziale della presumibile volonta’ del contraente e di risoluzione dei conflitti in ipotesi di pluralita’ di beneficiari dell’assicurazione designati per il caso di morte dell’assicurato, tendenzialmente ispirati da una relazione di autonomia fra attribuzione della prestazione assicurativa e vicende della successione ereditaria.
6. E’ tempo di dare risposta ai quesiti sollevati nell’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, quanto:
a) alla valenza descrittiva o, per cosi’ dire, “materiale” della qualita’ di “eredi (legittimi)” richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un’assicurazione sulla vita a favore di terzi;
b) alla interferenza di una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con la individuazione contrattuale degli “eredi legittimi” quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione;
c) alla ripartizione dell’indennizzo assicurativo tra gli eredi beneficiari in proporzione delle rispettive quote ereditarie o in quote uguali.
6.1. Nel rispondere unitariamente ai primi due quesiti, queste Sezioni Unite intendono riaffermare l’interpretazione gia’ univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della Corte.
Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell’articolo 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualita’ in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e percio’ prescinde dall’effettiva vocazione.
L’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri “eredi (legittimi)” quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, ne’ come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, ne’ come revoca del beneficio, agli effetti dell’articolo 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volonta’ in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.
6.2. Venendo alla terza questione, che piu’ evidentemente rileva per la composizione della difformita’ di pronunce, nonche’ ai fini della decisione del ricorso principale proposto dalla (OMISSIS) S.p.A. e del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli “eredi” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione esclude l’operativita’ riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di “eredi” rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell’articolo 1920 c.c., comma 2, che funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralita’ di designati, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volonta’ di utilizzare l’assicurazione sulla vita per il caso morte con finalita’ indennitaria, o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex articolo 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria.
Rimane ovviamente ferma la liberta’ del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’articolo 1920 c.c. (arg. dall’articolo 1932 c.c.). L’indagine sull’effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Non puo’, altrimenti, ritenersi che, in difetto di apposita disposizione di legge, al contratto di assicurazione sulla vita, in cui siano determinati genericamente i soggetti beneficiari quali “eredi”, sia applicabile una “regola di completamento” (semmai implicitamente approvata dalle parti, in difetto di espressa volonta’ contraria), che, in via integrativa, piuttosto che interpretativa, comporti altresi’, sul piano quantitativo della misura socialmente ragionevole dell’attribuzione, un “rinvio alle quote di ripartizione dell’eredita’ secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria” (come si afferma nella sentenza n. 19210 del 2015).
In forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralita’ di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’articolo 1298 c.c., comma 2 e dall’articolo 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformita’ a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potra’ esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. Non sovviene decisivamente in proposito l’articolo 1314 c.c., giacche’ il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non puo’ domandare il soddisfacimento del credito “che per la sua parte”, volgendo la propria attenzione all’attuazione del rapporto e non all’interpretazione del titolo, da’ per gia’ risolto (e percio’ non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori.
6.3. Un’altra questione va affrontata per dare decisione ai ricorsi in esame.
L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresi’ l’applicabilita’ all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’articolo 1412 c.c., comma 2, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purche’ il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilita’ agli eredi del terzo premorto della titolarita’ dei vantaggi dell’assicurazione. In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
Dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualita’ al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilita’ del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto gia’ avvenuto in capo a quest’ultimo.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, gia’ designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilita’ dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’articolo 1412 c.c., comma 2 (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto dall’articolo 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volonta’ per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’articolo 1921 c.c..
7. Puo’ passarsi all’esame del primo motivo del ricorso della (OMISSIS) S.p.A., nonche’ del motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), in quanto tali censure si pongono in prospettiva diametralmente opposta e vanno percio’ decise congiuntamente.
7.1. In particolare, il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1920 e 1362 c.c., ed assume che i vantaggi dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi derivano da acquisto svincolato dalle norme successorie. Il ricorso incidentale di (OMISSIS), subordinato all’accoglimento del ricorso principale, denuncia, dal suo canto, la violazione e falsa applicazione degli articoli 570 e 467 c.c., ed arriva alla conclusione che, se il diritto del beneficiario trae origine dal contratto, i nipoti dello stipulante defunto non possono proprio essere considerati “eredi legittimi”.
7.2. La Corte d’appello di Catania ha affermato, invero, che, in base alle quattro polizze vita oggetto di causa, tutte stipulate da (OMISSIS) tra il 2008 ed il 2009 e recanti la clausola “Beneficiari in caso di morte dell’assicurato: eredi legittimi”, restassero attribuite la meta’ dell’indennizzo assicurativo a (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), in proporzione alla sua quota ereditaria, e la restante meta’ ai quattro figli di (OMISSIS), sorella di (OMISSIS) morta il (OMISSIS), essendo i nipoti succeduti per rappresentazione ex articolo 467 c.c., nel luogo e nel grado della loro madre.
7.3. Cosi’ decidendo, i giudici di secondo grado non hanno considerato che la generica individuazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari dei quattro contratti di assicurazione conclusi da (OMISSIS) tra il 2008 ed il 2009 ne comportava l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, avvenuta il (OMISSIS), rivestivano tale qualita’ in forza del titolo della astratta delazione ereditaria. La individuazione degli “eredi legittimi” quali beneficiari non poteva riguardare (OMISSIS), perche’ la stessa era morta il (OMISSIS), e quindi ben prima delle stesse designazioni. Poiche’ alcun diritto proprio aveva acquistato (OMISSIS) dalle designazioni contenute nei contratti del 2008 e del 2009, non vi era spazio per applicare dell’articolo 1412 c.c., comma 2, ovvero per ravvisare una trasmissione per “rappresentazione” agli eredi di (OMISSIS) dei vantaggi dell’assicurazione nella medesima quota che sarebbe spettata a quella.
Come gia’ al momento delle designazioni, al momento della morte di (OMISSIS), il (OMISSIS), rivestivano la qualita’ astratta di “eredi legittimi” sia (OMISSIS), sia i quattro discendenti di (OMISSIS) subentrati nel luogo e nel grado della loro ascendente, e percio’ da intendere essi stessi come “eredi”, tanto piu’ agli effetti di cui all’articolo 1920 c.c., comma 2 e cioe’ al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa. L’indennizzo non va ripartito in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione: percio’ a ciascuno dei cinque eredi beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione spetta una quota uguale, il cui pagamento ciascuno di loro puo’ esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
8. Vanno enunciati i seguenti principi di diritto:
La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’articolo 1920 c.c., comma 2, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualita’ in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volonta’ del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
Allorche’ uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.
9. Conseguono l’accoglimento del primo motivo del ricorso della (OMISSIS) S.p.A., l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale (giacche’ esso, in ragione dell’accoglimento del primo motivo, perde di immediata rilevanza decisoria) ed il rigetto del ricorso incidentale di (OMISSIS).
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) S.p.A., dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale di (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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