Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 febbraio 2022| n. 6356.
Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, e in particolare la normativa antiriciclaggio ex articolo 19, comma 1, lettera a), del Dlgs 231/2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso a ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Ordinanza|25 febbraio 2022| n. 6356. Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile
Data udienza 18 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Titoli di credito – Assegno non trasferibile – Errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – Risarcimento del danno – Prova della non imputabilità dell’errore a carico della banca – Ammissibilità – Responsabilità della negoziatrice ex art. 43 legge assegni – Fattispecie – Modalità di spedizione del titolo – Scelta dell’invio per posta del titolo – Concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16112-2020 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7994/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile
RILEVATO
CHE:
1. – (OMISSIS) S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., contro la sentenza del 19 dicembre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma, provvedendo in riforma della impugnata sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento, in favore dell’assicuratore, della complessiva somma di Euro 113.373,76, oltre accessori e spese, a titolo di responsabilita’ per il pagamento a persona non legittimata di un assegno di traenza che per conto dell’assicuratore era stato inviato a tale (OMISSIS).
2. – Per quanto rileva la sentenza impugnata ha cosi’ motivato: “Ove si consideri che la banca trattaria non possiede lo specimen di firma del beneficiario, e’ evidente che la banca negoziatrice non puo’ reperire presso la banca trattaria alcuna informazione utile sulla conformita’ della firma, e, a fortiori, sulla vera identita’ del presentatore all’incasso -con l’effettivo beneficiario del titolo, qualora il primo si presenti con le medesime generalita’ del soggetto indicato nel modulo di -assegno, come e’ pacificamente avvenuto nel caso in esame. Nella specie, (OMISSIS) ha dedotto di aver verificato l’integrita’ del titolo esibito in originale e l’assenza di alterazioni apparenti ed ha altresi’ dedotto di avere identificato il presentatore del titolo mediante idoneo documento, poiche’ l’assegno non fu pagato contestualmente alla presentazione per -l’incasso, ma solo dopo l’apertura di un libretto di risparmio nominativo su cui furono depositate le somme; in particolare, l’identificazione avvenne con un documento di identita’ e con il codice fiscale. Tali circostanze non si reputano tuttavia idonee ad esonerare le (OMISSIS) dalla responsabilita’ dedotta in giudizio, non solo perche’ il codice fiscale non costituisce documento di identificazione, in quanto privo della fotografia, ma soprattutto perche’ non risulta allegato ne’ dimostrato che il soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso era un cliente abituale e che l’incasso dell’assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un’attivita’ economica accertata, essendosi (OMISSIS) limitata ad affermare’ che il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato. In realta’ (OMISSIS), in relazione alle circostanze del caso concreto ed in particolare, alla presentazione per l’incasso di un assegno “di traenza”, con le particolari caratteristiche sopradescritte, anche se di importo esiguo, da parte di un soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale, avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti Comuni di residenza e di nascita indicati nel documento esibito, ovvero presso l’Ufficio delle Entrate che aveva apparentemente rilasciato il codice fiscale, al fine di accertare l’autenticita’ di quanto esibito dal presentatore all’incasso. Piu’ semplicemente avrebbe dovuto pretendere l’esibizione di un secondo documento di identita’ da parte del presentatore del titolo. Infine, non vale eccepire da parte di (OMISSIS) un concorso di colpa per non essersi l’appellante giovato del servizio di posta assicurata, in quanto l’assegno di traenza non e’ equiparabile a preziosi o al denaro di cui e’ richiesto, secondo le norme in materia postale, la trasmissione’ a mezzo di plico assicurato. La Corte di cassazione ha poi da tempo affermato che la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non ha alcun nesso causale col danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione dei presentatore…; anche perche’ la disciplina del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni…sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, riguardo solo i rapporti tra l’ente postale e chi effettua la spedizione, non anche il soggetto danneggiato, che ha fornito la provvista e che ha effettuato il doppio pagamento”.
3. – (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
4. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43, in riferimento all’articolo 1218 c.c., articolo 1176 c.c., comma 2, articolo 1992 c.c., L. n. 445 del 2000, omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la responsabilita’ della banca nell’identificazione del soggetto, sedicente (OMISSIS), che aveva incassato l’assegno, nonostante (OMISSIS) S.p.A. avesse correttamente provveduto all’identificazione del medesimo, sulla base di un documento valido nonche’ del codice fiscale, senza che il titolo o il documento presentassero elementi tali da far sospettare che il portatore non fosse in effetti il reale beneficiario del titolo medesimo.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 83 e del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004 in riferimento all’articolo 1227 c.c.,, comma 1, e all’articolo 43 della legge assegni, omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il concorso di colpa di (OMISSIS) S.p.A. nell’invio del titolo per posta ordinaria.
RITENUTO CHE:
5. – Il ricorso e’ manifestamente fondato.
5.1. – Il primo motivo e’ manifestamente fondato in applicazione del principio che segue: “Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilita’ della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identita’ non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsita’, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, ex articolo 19, comma 1, lettera a), stabilisce modalita’ tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, ne’ alcuna indagine presso il Comune di nascita” (Cass. 12 febbraio 2021, n. 3649).
5.2. – Il secondo mezzo e’ manifestamente fondato in applicazione del principio che segue: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorche’ munito di clausola d’intrasferibilita’, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalita’ di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore” (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769).
6. – Il ricorso e’ accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterra’ a quanto dianzi indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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