Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 agosto 2018, n. 20545.

La massima estrapolata:

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile.

Ordinanza 6 agosto 2018, n. 20545

Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorso 11690/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato GUIDO (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
COMUNE di CASALE CORTE CERRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 631/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Il Comune di Casale Corte Cerro conveniva in giudizio la (OMISSIS) snc per sentirla condannare al rilascio delle aree site in (OMISSIS), distinte al NCT dallo stesso Comune al fg. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), in quando occupate senza titolo dalla convenuta.
La convenuta, costituitasi, resisteva, rilevando di aver goduto, in modo pieno ed esclusivo, delle aree oggetto di domanda, avendo, sin dal 1976 ivi trasferito la sede operativa della societa’, costituita da un cantiere permanente e da un ricovero per macchine movimento terra.
Chiedeva pertanto, in via riconvenzionale, dichiararsi l’acquisto per usucapione delle aree in oggetto.
Il Tribunale di Verbania dichiarava l’intervenuto acquisto della proprieta’ delle aree in capo alla (OMISSIS) snc.
La Corte d’Appello di Torino, espletata Ctu descrittiva dello stato dei luoghi, in revoca della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione, ritenendo che non risultava provato l’animus possidendi in capo alla (OMISSIS) snc.
Questa Corte, con l’ordinanza n. 7757/11, accoglieva il ricorso della (OMISSIS) snc e cassava con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino, affermando che, ai fini dell’animus, dovesse ritenersi irrilevante il fatto che la societa’ ricorrente avesse chiesto di essere ammessa al condono edilizio e, nell’impugnare una delle ordinanze di demolizione, avesse manifestato di essere consapevole dell’appartenenza dell’area al Comune, posto che il riconoscimento poteva ritenersi idoneo ad escludere l’animus possidendi soltanto se accompagnato dalla volonta’ di attribuire la disponibilita’ del bene al soggetto che si riconosce proprietario e che, al fine di interrompere l’usucapione, e’ irrilevante l’affermazione del proprio diritto da parte del titolare, essendo necessaria un’iniziativa giudiziale, da assumere entro il termine ventennale.
Riassunta la causa, la Corte d’Appello di Torino accoglieva parzialmente la domanda di usucapione, limitatamente all’area, distinta al fg. (OMISSIS) mapp. (OMISSIS), su cui insisteva il capannone adibito a deposito-magazzino con circostante area cortilizia pertinenziale con ghiaietto compresso.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS), snc.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, articolato in due censure, la ricorrente denuncia anzitutto (sub 1.a), l’errata condanna al rilascio dei terreni indicati ai mapp. (OMISSIS) e di parte del mapp. (OMISSIS), lamentando la violazione dell’articolo 384 c.p.c.; lamenta altresi’ (sub 1.b.), l’errata identificazione dell’appezzamento oggetto di usucapione, in quanto erroneamente limitato ad una parte soltanto del mapp. (OMISSIS).
Entrambe le censure sono inammissibili per genericita’, in quanto, a parte il generico richiamo all’articolo 384 c.p.c., non viene specificato quale, tra i vizi tassativamente previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, venga dedotto, senza una chiara esposizione delle ragioni della doglianza ne’ del tenore della pronuncia caducatoria richiesta, formulando inammissibili censure di merito sulla valutazione della perizia da parte del giudice di appello, laddove l’eventuale travisamento di fatti decisivi risultanti dagli atti di causa avrebbe dovuto, se del caso, essere censurato mediante il diverso rimedio revocatorio di ci all’ articolo 395 c.p.c., n. 4).
In ogni caso, la dedotta violazione dell’articolo 384 c.p.c., non sussiste.
La Corte territoriale si e’ infatti attenuta al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, la quale si era limitata ad affermare la incongruita’ delle argomentazioni poste dalla Corte d’Appello a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di usucapione, demandando al giudice di rinvio l’accertamento, nel merito, dei relativi presupposti e l’esatta identificazione dei beni oggetto di usucapione.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte abbia omesso di esaminare la relazione peritale avuto riguardo ai terreni occupati dalla (OMISSIS), senza indicare la ragione per la quale ha dichiarato l’usucapione di una piccola parte del mapp. (OMISSIS), omettendo di rilevare 1’interclusione del medesimo mapp. (OMISSIS). Il motivo e’ inammissibile.
Si osserva infatti che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv nella L. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico sia stato comunque preso in esame, ancorche’ la sentenza non abbia dato atto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).
Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha specificamente preso in esame la ctu descrittiva dello stato dei luoghi, traendo proprio da essa gli elementi per la statuizione che il possesso ad usucapionem in capo all’odierna ricorrente fosse limitato ad una parte soltanto dell’area descritta al mapp. (OMISSIS).
Priva di decisivita’, in forza del disposto dell’articolo 1051 c.c., che prevede la costituzione di servitu’ coattiva in favore del proprietario di un fondo intercluso, e generica, la deduzione secondo cui, in conseguenza della statuizione di usucapione si sarebbe determinata l’interclusione dell’area di cui e’ stato riconosciuto l’acquisto per usucapione.
La dedotta interclusione del fondo oggetto di usucapione non costituisce evidentemente ragione per estendere gli effetti del’usucapione ad altro bene rispetto a quello su cui il possesso e’ stato esercitato.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo, articolato in due sub censure, il Comune di Casale Corte Cerro denuncia, anzitutto (1.a.) la violazione degli articoli 934, 1158 e 1163, nonche’ della L. n. 47 del 1985, articolo 7, articoli 633 e 639 c.p., in relazione agli articoli 360 c.p.c., nn. 3) e 5), lamentando l’omessa motivazione del giudice di rinvio, per aver escluso il possesso in modo violento dell’area e per aver omesso di valutare adeguatamente gli atti amministrativi;
con la seconda censura si denuncia la violazione degli articoli 1158 e 1140 c.c., articoli 112 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5).
Le censure, che, in quanto strettamente connesse vanno unitariamente esaminate, sono inammissibili, poiche’, in ambedue le doglianze, la medesima questione viene prospettata sotto profili diversi ed incompatibili, quali la violazione di legge ed il difetto di motivazione, senza una chiara enucleazione dello specifico vizio della sentenza che si intende censurare (Cass. 19443/2011; 9793/2013).
Si osserva, inoltre, che la insufficiente motivazione, lamentata in entrambi i motivi non e’ piu’ censurabile alla luce del nuovo disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), atteso che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv nella L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis al caso di specie), ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico.
Orbene, nel caso di specie, risultano specificamente prese in esame e valutate dalla Corte territoriale tutte le circostanze dedotte dal ricorrente nel giudizio di appello e la Corte di merito, con adeguato apprezzamento di fatto, ha ritenuto provati i presupposti per l’acquisto dell’usucapione in capo alla societa’ (OMISSIS), escludendo il possesso clandestino del mapp. (OMISSIS), ed affermando la configurabilita’ di un possesso pieno ed esclusivo dell’area e del capannone successivamente edificato sull’area medesima.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione degli articoli 112, 116, 163 e 278 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver disatteso la domanda di condanna generica a carico della ricorrente principale, derivante dall’occupazione abusiva dei terreni da parte della (OMISSIS), sulla base della mancata prova della lesione di uno specifico interesse di natura pubblica o comunque di un possibile diverso utilizzo delle aree da parte dell’ente territoriale.
Il motivo e’ fondato e va accolto.
A fronte della domanda del Comune di Casale Corte Cerro, di condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio per l’occupazione abusiva delle aree, la statuizione della Corte territoriale, che ha rigettato la domanda per carenza di prova, non e’ conforme a diritto.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario e’ “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilita’ del bene e dall’ impossibilita’ di conseguire l’utilita’ da esso ricavabile (Cass. 16670/2016). La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto.
Considerato peraltro che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con pronuncia di condanna generica della ricorrente principale al risarcimento dei danni in favore del Comune di Casale Corte Cerro, per l’occupazione abusiva dei terreni, da liquidarsi in separato giudizio.
In definitiva, va respinto il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Casale Corte Cerro, accolto il secondo motivo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, la (OMISSIS) snc va condannata al risarcimento dei danni in favore del Comune di Casale Corte Cerro, da liquidarsi in separato giudizio.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, considerate le ragioni della decisione e la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale.
Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo la causa nel merito, condanna la (OMISSIS) snc al risarcimento dei danni in favore del Comune di Casale Corte Cerro, danni da liquidarsi in separato giudizio.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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