Nel caso dei dipendenti di istituti di credito gli obblighi di fedeltà e diligenza vanno valutati secondo criteri più rigorosi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 14 maggio 2019, n. 12787

La massima estrapolata:

Nel caso dei dipendenti di istituti di credito gli obblighi di fedeltà e diligenza vanno valutati secondo criteri più rigorosi, dovendosi valorizzare le mansioni svolte ed il tipo di condotta, dimodochè anche mancanze disciplinari più lievi possono essere idonee ad incrinare fortemente il rapporto di fiducia.

Sentenza 14 maggio 2019, n. 12787

Data udienza 26 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13024/2017 proposto
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende con l’Avvocato (OMISSIS), anche con facolta’ disgiunte, in virtu’ di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 23/03/2017 R.G.N. 2/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il 18 dicembre 2013 veniva intimato dalla (OMISSIS) spa (ora (OMISSIS) spa) alla dipendente (OMISSIS) il licenziamento disciplinare per un ammanco di denaro e per lo sconfinamento dal fido concessole sul proprio conto corrente.
2. Impugnato il recesso ex lege n. 92 del 2012, con la sentenza n. 271 del 2016 il Tribunale di Sulmona, in parziale riforma dell’ordinanza emessa all’esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, accertata la sussistenza della giusta causa di licenziamento respingeva l’originaria domanda proposta dalla lavoratrice volta alla declaratoria di illegittimita’ dello stesso.
3. La Corte di appello di L’Aquila, con la pronuncia n. 174 del 2017, confermava la sentenza di prime cure ritenendo corretta la procedura disciplinare espletata, provati i fatti contestati ed adeguata e proporzionata la sanzione espulsiva adottata.
4. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
5. La (OMISSIS) spa resiste con controricorso.
6. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2730, 2735, 2697 c.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, quanto da ella dichiarato in sede di audizione disciplinare, potesse costituire una ammissione e confessione sul fatto che, nel cassetto quadrato A9, successivamente ritrovato vuoto, vi fossero al momento della quadratura 500 Euro, cosi’ violando le disposizioni in tema di onere della prova in virtu’ delle quali, in ipotesi di licenziamento, e’ posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.
2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente i giudici di seconde cure, attraverso una non corretta valutazione della prova, ritenuto la sussistenza dell’ammanco di cassa.
3. Con il terzo motivo la (OMISSIS) si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., dell’articolo 2106 c.c., della L. n. 604 del 1966, articolo 1, L. n. 300 del 1970, articolo 18 e del codice disciplinare aziendale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto che, nel caso in esame, la giusta causa di licenziamento potesse essere rinvenuta sia qualora gli ammanchi fossero di natura dolosa sia qualora fossero in ogni caso imputabili al lavoratore, e per avere completamente evitato di valutare se, alla luce delle fonti collettive e regolamentari adottate dall’istituto di credito, i fatti addebitati alla lavoratrice potessero essere condotti ad una sanzione conservativa.
4. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
5. Giova premettere che l’interpretazione, effettuata dal giudice di merito, del carattere confessorio delle dichiarazioni rese dalle parti prima del giudizio, non e’ soggetta a sindacato di legittimita’ purche’ immune da vizi logici (cfr. in termini Cass. 11.12.2003 n. 18987; Cass. 12.6.1985 n. 3524; Cass. 4.3.1991 n. 2231).
6. Nel caso di specie, la Corte di merito ha testualmente riportato le dichiarazioni rese dalla (OMISSIS) in sede di audizione, rilevando che la dipendente aveva dato atto che effettivamente al momento della “quadra” da ella realizzata, nel cassetto A9 vi erano cinquecento Euro, poi non rinvenuti.
7. Ma la stessa Corte ha, comunque, valutato le suddette dichiarazioni alla luce anche di altri elementi, logici e di fatto, per ritenerne l’attendibilita’, rappresentati dal controllo effettuato il giorno successivo da un tecnico per verificare la corretta precedente funzionalita’ dell’apparecchiatura ovvero dall’irrilevanza della operata successiva sostituzione delle medesime apparecchiature, da collegarsi ad una naturale obsolescenza dei macchinari (e non al loro cattivo malfunzionamento) o ancora che la CGIL aveva si’ comunicato il malfunzionamento in alcuni casi dei “roller cash”, ma era cio’ avvenuto per quelli in uso a (OMISSIS) spa (anche si era affermato che le apparecchiature fossero uguali a quelle usate dalla Banca).
8. Con argomentazioni logiche e congruamente motivate i giudici di seconde cure hanno, quindi, sottolineato che, a prescindere dall’eventuale errore circa il blocco del cassetto, la (OMISSIS) non aveva mai messo in dubbio che ivi vi fossero i cinquecento Euro e che gli stessi non erano stati successivamente trovati: cio’ era avvalorato da tutto il contesto delle circostanze di fatto.
9. Si e’ in presenza, pertanto, di una ricostruzione della vicenda di tipo indiziario, fondata certamente sulle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dalla dipendente (ritenute concretanti una confessione stragiudiziale), ma che sono state riscontrate con altri argomenti logici.
10. Conseguentemente non e’ ravvisabile neanche la violazione dei principi in tema di onere della prova, che si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito il relativo onere ad una parte diversa da quella che ne e’ gravata secondo le regole dettate da quella norma, ma non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935), da escludersi, per quanto sopra detto, nel caso in esame.
11. Ne’ sussiste la denunziata violazione dell’articolo 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) che in tema di ricorso per cassazione e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 4, solo quando il giudice del merito, disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016 n. 11892).
12. Nel caso in esame, come si e’ detto, la prova dei fatti e’ stata ritenuta non sulla base del solo valore confessorio delle giustificazioni rese dalla (OMISSIS) ma attraverso una completa disamina di elementi logici e ontologici che hanno portato a ritenere addebitabile alla incolpata l’accertato ammanco di denaro.
13. Il terzo motivo presenta profili di infondatezza e di inammissibilita’.
14. E’ infondato, quanto alla doglianza sulla ritenuta insussistenza della giusta causa, perche’ la Corte di appello ha valutato la gravita’ del fatto non solo con riguardo al requisito dell’elemento soggettivo dell’autore (dolo o colpa), ma con riferimento all’avvenuta lesione del vincolo fiduciario accertata con la considerazione di tutti gli elementi di contorno che sono serviti a dare la misura della lesione, quale il tipo di attivita’ svolta, i compiti assegnati, le dimensioni del contesto sociale nel quale i fatti stessi sono stati posti in essere, giungendo alla conclusione che un ammanco di denaro non evidenziato (che esclude la buona fede) incrina fortemente il rapporto di fiducia per un cassiere di un istituto di credito, anche ove fosse dipeso da un errore, perche’ dimostra superficialita’ nella gestione dei beni.
15. L’assunto e’ conforme all’orientamento di legittimita’ (Cass. 27.1.2004 n. 1475; Cass. 25.5.2012 n. 8293) che impone, per i dipendenti degli istituti di credito, una valutazione degli obblighi di fedelta’ e di diligenza secondo criteri piu’ rigorosi, e si e’ fatto interprete di una corretta valorizzazione di fattori sociali, in ragione delle mansioni svolte dal lavoratore e del tipo di condotta addebitata, che rendono la riscontrata mancanza grave per la sua particolare natura (riferimento alla lettera e) delle ipotesi previste per il licenziamento per giusta causa previste dal codice disciplinare riportato dalla ricorrente) e non per il profilo meramente soggettivo dell’incolpata.
16. E’, invece, inammissibile la censura del motivo sull’omessa valutazione, da parte dei giudici di seconde cure, se alla luce delle fonti collettive e regolamentari adottate dall’istituto di credito, i fatti addebitabili alla lavoratrice potessero essere ricondotti ad una sanzione conservativa, ai sensi del riformato L. n. 300 del 1970, articolo 18 (pag. 15 del ricorso per cassazione) perche’ non e’ stato dedotto il “dove” ed il “quando” la specifica questione sia stata sottoposta in fase di merito, essendosi la Corte, nel sesto motivo di appello, pronunciata sulla censura relativa al profilo della dedotta errata valutazione della proporzionalita’ della sanzione e non con riguardo all’iter logico-giuridico da osservarsi ai sensi dell’articolo 18 citato, comma 4 (oggetto specifico della censura) per la disamina della ricorrenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche’ rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili: accertamenti prodromici a quelli della successiva individuazione della tutela applicabile prevista dalla medesima disposizione di legge.
17. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
18. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che si liquidano come da dispositivo.
19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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