Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 marzo 2021| n. 7553.
Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere pubbliche il committente pubblico è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ. la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 cc del committente e dell’appaltatore (Fattispecie relativa a lavori commissionati da ente gestore di autostrade per danni a immobile di terzi causato dall’ appaltatore)
Sentenza|17 marzo 2021| n. 7553
Data udienza 11 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Appalto di opere pubbliche – Riduzione dell’autonomia dell’appaltatore – Sorveglianza ed ingerenza della P.A. – Danni a terzi – Responsabilità dell’appaltatore e del committente – Permanenza del dovere di custodia del committente – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8863-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) STUDIO LEG., rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), ((OMISSIS)) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 158/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 5 luglio 2007 (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano davanti al Tribunale di Torre Annunziata (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. per ottenerne la condanna, ai sensi degli articoli 2051 e/o 2043 c.c., a risarcire i danni cagionati alla struttura di un immobile di loro proprieta’ nella misura di Euro 53.944,40 oltre accessori, e a risarcire altresi’ i danni da deprezzamento dello stesso immobile per “diversa prospicienza, panoramicita’, luminosita’ e soleggiamento” nella misura di Euro 124.000, oltre accessori.
– Si costituiva soltanto (OMISSIS), resistendo e opponendo tra l’altro la responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS) quale societa’ appaltatrice.
Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 2011, condannava unicamente la convenuta (OMISSIS) a risarcire le attrici, per un totale di Euro 91.597,59 oltre accessori.
(OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello, cui resisteva solo (OMISSIS).
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15 gennaio 2018, accogliendo il gravame, dichiarava la responsabilita’ solidale di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per i danni cagionati all’immobile dall’esecuzione dei lavori dell’appalto, e dichiarava responsabile (OMISSIS) per i danni subiti dall’immobile a causa della realizzazione dell’opera, con le conseguenti condanne risarcitorie.
(OMISSIS) ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si sono difese con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1 Prima di esaminare il ricorso, deve darsi atto che nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. si adduce una questione processuale che non era stata rappresentata nel ricorso.
In sintesi, la ricorrente adduce che il ricorso e’ stato notificato a (OMISSIS) S.p.A. senza pero’ raggiungere il perfezionamento della notifica, e che da tempo era emerso che tale societa’, divenuta poi (OMISSIS) S.p.A., aveva ceduto il ramo dell’azienda comprendente l’appalto di cui si tratta a (OMISSIS) S.p.A. prima dell’avvio del giudizio di primo grado. Il Tribunale in questo non rinvenne alcun difetto di contraddittorio, e cio’ non fu oggetto di appello.
Rammentato quindi il principio per cui la notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili, sia nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale sia nel caso di litisconsorzio necessario processuale, eseguita tempestivamente nei confronti di uno solo dei litisconsorti, introduce validamente il giudizio impugnatorio, osserva la ricorrente che “nell’ipotesi di cause inscindibili, il giudizio di impugnazione si deve svolgere nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato nella precedente fase del processo”, e che una sentenza pronunciata in una causa inscindibile non passa in giudicato se tempestivamente impugnata nei confronti di alcune parti. Argomentato poi sul concetto di cause inscindibili, anche per litisconsorzio processuale, e richiamata la necessita’ di integrazione del contraddittorio pure nella fattispecie di cause dipendenti, la ricorrente conclude chiedendo a questa Suprema Corte, qualora dovesse ritenere inscindibili e/o dipendenti le cause e/o le posizioni della ricorrente e della (OMISSIS) nel presente giudizio – come la ricorrente dichiara in effetti di ritenere -, di disporre l’integrazione del contraddittorio mediante la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo ex articolo 331 c.p.c..
2.2 A tacer d’altro, non si puo’ non osservare che, considerata l’ormai raggiunta evoluzione del paradigma del litisconsorzio necessario alla luce del novellato articolo 111 Cost., quel che rileva non e’, in termini ineludibilmente astratti, la natura della correlazione delle posizioni processuali di per se’, in una causa inscindibile o in piu’ cause dipendenti: il criterio da seguire e’ quello della concretezza, che conduce alla semplificazione della struttura processuale per salvaguardare la ragionevole durata in cui il processo “giusto” deve compiersi. Tenuto conto allora del fatto che le norme processuali sono teleologicamente conformate per tutelare le posizioni sostanziali, e che queste ultime d’altronde si coagulano e si traducono, a ben guardare, nell’istituto dell’interesse di cui all’articolo 100 c.p.c., il litisconsorzio necessario effettivo deve ormai intendersi come una eventualita’ commisurata alla sussistenza dell’interesse dei litisconsorti.
In effetti, il rispetto dei principi costituzionalizzati mediante la novellazione dell’articolo 111 Cost. “impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare… un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso” (S.U. 14 maggio 2013 n. 11523), nomofilattico insegnamento che non puo’ non considerarsi rilevando comunque l’esigenza dell’attuazione integrale dei principi pubblicistici assunti ora nell’articolo 111 Cost., onde e’ innegabile che il “reale interesse” del privato viene qui tutelato anche per garantire un complessivo funzionamento adeguato del servizio giustizia. Qualora invero non sussista alcun vulnus al diritto di difesa del privato, applicare il pre-costituzionale meccanismo astratto del litisconsorzio necessario conduce ad una “diseconomia processuale, contrastante col principio della ragionevole durata” (Cass. sez. 3, 20 gennaio 2016 n. 895) e dunque, altresi’, con la conformazione costituzionalmente “giusta” del processo (cfr. Cass. sez. 3, 30 gennaio 2009 n. 2461 e S.U. 3 dicembre 2008 n. 28654).
Nel caso in esame, assorbendo cosi’ ogni altro profilo, si verra’ ora a constatare l’assenza di interesse alla partecipazione nella fase di legittimita’ in capo alla pretermessa societa’ (OMISSIS).
3. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2043 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c. “sotto l’aspetto della illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione e dell’omessa applicazione di norme”.
Il Tribunale avrebbe correttamente escluso la responsabilita’ dell’attuale ricorrente; la Corte d’appello, male interpretando e quindi male applicando le norme invocate dalle appellanti, ovvero gli articoli 2051 e 2043 c.c., avrebbe dichiarato la responsabilita’ di (OMISSIS) erroneamente, perche’ da tali norme non discenderebbe responsabilita’ solidale e/o concorrente della committente qualora i danni – come nel caso in esame – derivino non da “un modo di essere dell’opera pubblica”, bensi’ “da mere modalita’ di esecuzione dei lavori”.
Richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte gia’ indicata all’incipit del ricorso, (OMISSIS) definisce “ragionevole ritenere che, nell’appalto in generale, e soprattutto quello di opera pubblica, l’unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dei lavori e’, di regola, l’appaltatore”, il quale, nonostante “l’intensa ingerenza dell’amministrazione committente”, rimane comunque obbligato a prendere tutte le cautele nell’esecuzione, anche a tutela dei terzi.
La responsabilita’ della pubblica amministrazione, eventualmente concorrente con quella dell’appaltatore, potrebbe invece insorgere qualora il fatto dannoso derivi da disposizioni o direttive della pubblica amministrazione stessa che, piu’ o meno rigidamente, abbiano “vincolato” l’appaltatore, limitando o proprio elidendo la sua “liberta’ decisionale”: il che qui non sarebbe avvenuto.
La Corte d’appello, pur confermando la responsabilita’ dell’appaltatrice (OMISSIS), avrebbe esteso al committente la responsabilita’ in ordine ai danni subiti da terzi per mere modalita’ di esecuzione dei lavori, senza peraltro affermare che ” (OMISSIS) avesse stabilito e/o commissionato lavori e/o modalita’ di esecuzione dei lavori che avrebbe potuto, anche solo in via ipotetica e/o eventuale, arrecare danni a terzi”.
L’autonomia dell’appaltatore, il quale esegue l’opera con la sua organizzazione, lo renderebbe di regola l’unico responsabile dei danni a terzi per l’esecuzione dei lavori; sarebbe configurabile una concorrente o esclusiva responsabilita’ del committente – con onere di provarlo gravante sul danneggiato – solo per culpa in eligendo o ingerenza nell’esecuzione dell’opera da parte del committente stesso, nel caso in esame non verificatesi.
Non potrebbe d’altronde sussistere – come invece sostenuto da controparte responsabilita’ della ricorrente neppure quale proprietaria del fondo limitrofo ai sensi dell’articolo 2051 c.c. perche’ “per il tempo dell’esecuzione dell’appalto il potere di controllo e vigilanza dell’area di cantiere e’ individuabile in capo all’appaltatore, interrompendo il normale rapporto tra il bene ed il suo proprietario”.
Quanto addotto sarebbe rafforzato dalle clausole contrattuali: in particolare dagli articoli 26 e 32 del capitolato generale di appalto e dall’articolo 12, punto 5, del contratto.
Dunque, anche nell’appalto di opere pubbliche, pur se piu’ ristretti che nell’appello di opere private per l’obbligatorieta’ della nomina del direttore dei lavori e per la continua ingerenza dell’amministrazione appaltante, l’appaltatore godrebbe di “margini di autonomia”, in conseguenza dei quali sarebbe l’unico responsabile dei danni subiti da terzi durante i lavori. Pertanto potrebbe sussistere responsabilita’ concorrente e solidale dell’ente pubblico committente soltanto se il fatto dannoso derivasse dall’esecuzione del progetto o delle direttive dello stesso ente pubblico; sarebbe invece esclusiva la responsabilita’ di quest’ultimo soltanto se vincolasse totalmente l’attivita’ dell’appaltatore, privandolo di ogni liberta’ di decisione (Cass. 19132/2011). Nel caso di specie, pero’, non sarebbe stata provata, ne’ tantomeno sarebbe emersa, ne’ comunque sarebbe stata specificamente dedotta la inidoneita’ della societa’ appaltatrice (OMISSIS) a eseguire i lavori.
La Corte d’appello avrebbe ravvisato la responsabilita’ di (OMISSIS) perche’, trattandosi di opera pubblica, era obbligatorio nominare il direttore dei lavori, da cio’ inferendo una responsabilita’ solidale presunta. Peraltro, non avrebbe neppure indicato la norma statuente detta presunzione. Gli articoli 2043 e 2051 c.c., in particolare, ad avviso della ricorrente non prevedono alcuna responsabilita’ concorrente e/o solidale del committente. Inoltre, la corte territoriale non avrebbe tenuto in conto che quest’ultima, in forza del contratto d’appalto pubblico, non sarebbe mai rimasta durante i lavori “custode del cantiere e/o responsabile dei fatti” posti in essere nel cantiere.
3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. “sotto l’aspetto della erronea e/o omessa considerazione” delle risultanze istruttorie, della consulenza tecnica d’ufficio e degli aspetti e dei fatti decisivi e discussi.
La Corte d’appello, per riformare la sentenza del Tribunale, avrebbe dovuto verificare, secondo i risultati istruttori, le cause dei danni e se queste fossero state i lavori eseguiti conformemente al progetto dell’opera pubblica. Controparte su cio’ sarebbe stata apodittica, sottraendosi all’onere probatorio. Dalle testimonianze e dalla consulenza tecnica d’ufficio risulterebbero lesioni dell’immobile causate dall’utilizzo da parte della (OMISSIS) di “escavatrici a trivelle”, ed emergerebbe altresi’ che l’appaltatrice “aveva creato una pendenza con il terreno”. Da cio’ il giudice d’appello, ragionevolmente, non avrebbe potuto desumere alcuna responsabilita’ della committente.
Il motivo si sviluppa quindi in ulteriori argomentazioni relative al difetto di prova della responsabilita’ di (OMISSIS), anche riguardo la direzione dei lavori e l’eventuale culpa in eligendo, per giungere infine a definire la motivazione della sentenza impugnata omessa, insufficiente e contraddittoria per “mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi”.
3.3 Nella parte finale del ricorso, senza inserire rubrica che presenti un motivo, la ricorrente comunque lamenta che, quanto alle spese di lite, il giudice d’appello avrebbe dovuto tenere in conto il mutamento giurisprudenziale e la non univocita’ della giurisprudenza di questa Suprema Corte.
4. Per ben comprendere la prima censura proposta nel ricorso e’ il caso di riassumere subito quanto affermato dalla corte territoriale.
Dopo aver richiamato le due specie di danno – in termini di origine configurabili, il danno derivato dall’esecuzione dei lavori e quello derivato dall’opera in se’ per come progettata e conformemente realizzata, la corte territoriale subito esclude che per quest’ultimo l’appaltatrice, mera esecutrice del progetto, abbia potuto avere alcuna responsabilita’.
Quanto invece al primo tipo di danno, che e’ pacifico sia stato causato dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori, la corte territoriale, dato atto che il giudice di prime cure ne aveva escluso la responsabilita’ della committente, oppone a tale esclusione il fatto che l’orientamento giurisprudenziale di legittimita’ e’ stato oggetto di “rimeditazione” quanto alla responsabilita’ del committente, sia questo un privato sia pubblica amministrazione (passo, questo, non ben formulato, ma comunque comprensibile: v. l’incipit di pagina 5 dell’impugnata sentenza). Richiama pertanto il giudice di appello alcune pronunce di questa Suprema Corte (peraltro tutte relative all’appalto pubblico: Cass. 25408/2016, Cass.12632/2012, Cass.4591/2008 e Cass.13266/2000) orientate nel senso che, per il risarcimento del danno derivante dall’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri del pubblico committente di autorizzazione, controllo e ingerenza nell’esecuzione dei lavori, con la facolta’ mediante il direttore dei lavori di disporre varianti o di sospendere i lavori stessi se potenzialmente dannosi per i terzi, escludono sempre l’esonero del committente dalla responsabilita’. La Corte d’appello rimarca che dette pronunce hanno “posto l’accento sulla speciale identita’ del committente nella realizzazione di opere pubbliche”, considerato poi che, “mentre nell’appalto tra privati la figura del Direttore dei Lavori e’ meramente eventuale, poiche’ semplice facolta’ delle parti, e, ove imposta da disposizioni di legge, puo’ essere affidata anche a professionista designato dall’appaltatore e i compiti affidati al medesimo possono non estendersi alla facolta’ di impartire ordini all’ (OMISSIS), cio’ non e’ negli appalti di opere pubbliche”, destinate, queste, a “soddisfare un interesse generale”, da cui deriva l’obbligo del pubblico ente di verificare che esso sia realmente tutelato, mediante “il diritto-dovere d’ingerenza e di cooperazione” nell’esecuzione dell’opera, cosi’ “grandemente limitando la corrispondente autonomia dell’appaltatore” nella sua realizzazione.
Invocata allora la normativa sull’obbligatorieta’ della direzione dei lavori negli appalti pubblici, da ultimo rappresentata dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 101, Codice dei contratti pubblici (qui inapplicabile ratione temporis ma comunque sintonico alle disposizioni anteriori, su cui la motivazione della sentenza ben si diffonde: pagine 6-7), la corte territoriale ne deduce che “l’assunzione del rischio da parte dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori non ha il medesimo rilievo quando oggetto dell’appalto e’ un’opera pubblica, versandosi, in sostanza, nella gia’ elaborata ipotesi di responsabilita’ dell’appaltante “quando questo si sia di fatto ingerito, con singole e specifiche direttive nell’esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi e modalita’ esecutive dell’appalto”, che per la qualita’ del committente (pubblica amministrazione) e l’oggetto dell’opera (pubblica) non puo’ che essere presunta”: e sulla base di questo conclude nel senso dell’accoglimento dell’appello, ovvero nella dichiarazione di responsabilita’ solidale dell’attuale ricorrente insieme con l’appaltatore per i danni cagionati dall’esecuzione dei lavori.
5. E’ evidente che la corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla natura pubblica dell’appalto di cui si tratta, seguendo una linea giurisprudenziale che attribuisce effettivamente all’ente pubblico committente una responsabilita’ discendente proprio dalla natura del contratto che lo avvince all’appaltatore.
In primis il giudice d’appello ha richiamato Cass. sez. 1, 5 ottobre 2000 n. 13266, cosi’ massimata: “In tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facolta’, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, comportano la esclusione di ogni esenzione da responsabilita’ per l’ente committente.” Questo arresto, nella sua concisa motivazione, afferma esattamente quanto trascritto poi nella massima (aggiungendo soltanto che “in ordine al contratto d’appalto, l’assunzione a rischio dell’appaltatore dei lavori non ha il medesimo rilievo, quando stazione appaltante e’ un ente pubblico o un privato”), per disattendere un motivo denunciante “violazione e falsa applicazione della normativa del codice civile che regola l’appalto e la responsabilita’ per illecito, in quanto pure l’appaltatore d’opera pubblica e’ di regola unico responsabile dei danni a terzi nell’esecuzione di lavori, non essendo rilevante a far luogo a responsabilita’ della stazione appaltante il fatto dei mancati rilievi del direttore dei lavori alle modalita’ d’esecuzione dell’opera” e, tranne il caso “in cui l’appaltatore controlla e modifica il progetto evitando i danni o quello in cui sia esente da responsabilita’ quale nudus minister che attua la volonta’ del soggetto per cui esegue l’opera…, negli altri casi egli e’ direttamente responsabile verso i terzi per i danni arrecati dai lavori”. Quale proseguimento di questa linea, tra gli arresti massimati, correttamente la corte territoriale richiama pure Cass. sez. 3, 22 febbraio 2008 n. 4591, Cass. sez. 6-3, ord. 27 gennaio 2012 n. 1263 e Cass. sez.1, 12 dicembre 2016 n. 25408.
6.1 Invero, la questione della responsabilita’ per i danni ai terzi derivanti dall’esecuzione di opere appaltate ha suscitato da decenni una folta giurisprudenza, che sempre ha preso le mosse dalla posizione di autonomia imprenditoriale, per di piu’ – che nel paradigma contrattuale assume l’appaltatore, nella quale e’ stata ravvisata una ragione di attribuzione “di regola” della responsabilita’ verso i terzi proprio a lui, salvi – dapprima – residui, nei casi concreti, di responsabilita’ a carico del committente, che peraltro si sono progressivamente dilatati “rimettendo in campo” il committente.
L’appaltatore “assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” (articolo 1655 c.c.) i propri obblighi contrattuali. Dall’autonomia dell’appaltatore e’ disceso il tradizionale esonero del committente come “regola”, la sua responsabilita’ venendo quindi significativamente intesa come eccezione, in relazione ai danni che l’opera appaltata vengano a causare ai terzi, peraltro sviluppandosi poi il superamento e l’inversione di tale regola nell’appalto di opere pubbliche.
6.2 I dettami della giurisprudenza relativa al codice civile vigente rendono agevole constatare, invero, che la chiave di tutta la struttura interpretativa e’ stata l’autonomia che il tipo contrattuale conferisce all’appaltatore, per cui la configurabilita’ di una responsabilita’ o corresponsabilita’ verso un terzo del committente nei primi tempi e’ derivata proprio e solo dalla elisione dell’autonomia, cosi’ da convertire l’appaltatore in un nudus minister, o in un vero e proprio lavoratore dipendente.
Da tempi remoti la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha rimarcato in relazione a quel che veniva cagionato ai terzi che il contratto di appalto “presuppone nell’appaltatore un’organizzazione a carattere di impresa”, non instaurando con il committente alcun rapporto di dipendenza perche’ l’appaltatore “agisce nel proprio interesse, a proprio rischio ed in una sfera di completa autonomia”, in conseguenza di cio’ non rispondendo il committente “dei danni cagionati ai terzi nell’espletamento dell’appalto, se non ricorre un fatto suo proprio, idoneo a determinare una responsabilita’ diretta, indipendentemente dall’esecuzione dell’appalto” (cosi’ l’assai risalente Cass. sez. 3, 7 maggio 1953 n. 1252; e Cass. sez. 3, 5 dicembre 1967 n. 2897 conferma la necessita’, perche’ sia responsabile il committente per i danni causati a un terzo nell’espletamento dell’appalto, che ricorra – o concorra – “un fatto suo proprio, idoneo a determinare una sua responsabilita’ diretta o anche immediata”).
6.3 La conformazione concreta delle vicende che venivano sottoposte al vaglio giurisdizionale ha peraltro subito condotto ad aprire un varco alla responsabilita’ del committente proprio all’interno del paradigma esecutivo: la figura del nudus minister e i gradi intermedi tra questa figura antipodale e l’appaltatore realmente autonomo.
Si e’ quindi immediatamente precisato che, pur essendo vero che l’appalto “presuppone un’organizzazione a carattere d’impresa”, e’ altrettanto vero che “l’indipendenza dell’appaltatore” non potra’ “mai spingersi sino a vietare al committente la facolta’ di esercitare il controllo e la vigilanza sui lavori”, quanto meno per verificare se l’opera costruttiva si compie come pattuito (Cass. sez.1, 25 maggio 1956 n. 1791); anzi, proprio la natura dell’opera si e’ riconosciuto possa spostare la responsabilita’ sul committente, che diventa responsabile o corresponsabile (Cass. sez.3, 1 giugno 1968 n. 1634 ammette che “l’appaltatore, in virtu’ della sua autonomia, e’ da ritenersi di regola l’unico responsabile dei danni eventualmente da lui causati a terzi nel corso di espletamento dell’appalto”, ma poi rileva che, se il danno e’ “riferibile al progetto fornito dallo stesso committente”, “alla responsabilita’ dell’appaltatore non puo’ non aggiungersi quella del committente, quale effetto diretto di un fatto proprio di costui”; e Cass. sez.2, 15 maggio 1972 n. 1475 ritiene tout court che il terzo danneggiato dall’esecuzione di lavori di appalto conformi al progetto del committente ed eseguiti secondo disposizioni precise di quest’ultimo puo’ agire solo nei confronti del committente, pur essendo ipotizzabile un concorso di colpa dell’appaltatore). E di qui e’ breve l’ulteriore passo verso la responsabilita’ del committente non (o non solo) per la natura pregiudizievole del suo progetto, ma per la concreta modalita’ di esecuzione dell’appalto, focalizzando gli effetti delle ingerenze del committente, anche attraverso la nomina di un direttore dei lavori, fino al rientrare con maggior consapevolezza nello svuotamento della figura dell’appaltatore in nudus minister, spostando tutto il peso della bilancia in termini di responsabilita’ verso terzi sul piatto del committente, e cosi’ in realta’ uscendo dal paradigma del contratto tipico in questione – se non c’e’ piu’ l’appaltatore, non c’e’ piu’ neppure il committente -.
E allora, la responsabilita’ verso i terzi dell’appaltatore si aggiunge a quella del committente “quale effetto diretto di un fatto proprio di costui” qualora il committente “si sia ingerito, direttamente o attivamente, nell’esecuzione materiale dell’opera e in conseguenza di tale sua ingerenza derivi il danno del terzo” (Cass. sez. 3, 1 giugno 1968 n. 1634 cit.) e anzi, piu’ radicalmente, “l’autonomia dell’appaltatore, che esclude ogni rapporto institorio fra lui e il committente e rende l’appaltatore unico responsabile della esecuzione dei lavori, va esclusa, con la conseguente esclusione di sua responsabilita’, quando in concreto egli agisce quale nudus minister del committente, il quale si sia riservato poteri di ingerenza e di disposizione, togliendogli la liberta’ di determinazione e di decisione circa il modo di esecuzione dei lavori” (cosi’ Cass. sez. 1, 4 gennaio 1966 n. 53; e cfr pure Cass. sez.1, 31 luglio 1954 n. 2817): la responsabilita’ che e’ “di regola” dell’appaltatore passa in toto alla controparte (cfr. Cass. sez. 1, 29 marzo 1957 n. 1091: “Ogni qualvolta la funzione dell’appaltatore non sia soltanto quella di mero esecutore di ordini, egli deve rispondere… Se, di regola, l’appaltatore (o il subappaltatore) e’ l’unico responsabile dell’esecuzione dei lavori, tuttavia, in determinate condizioni quando l’appaltatore esegua, come nudus minister, l’opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica da parte sua, in conformita’ delle istruzioni del committente, questi e’ direttamente responsabile delle eventuali conseguenze dannose che siano derivate dall’esecuzione dell’opera stessa”).
6.4 Tale “degradazione” dell’appaltatore – ab origine, non puo’ scordarsi, figura di tipicita’ imprenditoriale – aperta in modus parziale o totale fin dalla piu’ risalente giurisprudenza relativa al vigente codice, non poteva non essere rapportata alla fattispecie, a questo punto aleggiante, dell’articolo 2049 c.c., intesa allora proprio come disciplina dell’opposto dell’appalto, che entra i gioco solo se si e’ raggiunta nel concreto la sua inversione: il “principio della responsabilita’ indiretta per fatti illeciti” prevista da tale norma “non si applica, di regola, all’appalto”, proprio per l’autonomia dell’appaltatore, il quale “non e’ un semplice esecutore degli ordini del committente, ma assume il rischio organizzativo e il risultato economico dell’opera”, rimanendo pero’ prospettabile la responsabilita’ ex articolo 2049 c.c. del committente per fatti illeciti dell’appaltatore commessi “nell’esecuzione o in occasione dell’appalto” qualora, in base a patti contrattuali o in via di fatto, “l’esecuzione dei lavori sia sottratta, in tutto o in parte, all’autonomia propria dell’appaltatore e riservata alla immediata direzione del committente”, in tal caso infatti l’appaltatore assumendo il ruolo di nudus minister, cioe’ “un esecutore degli ordini del committente nello svolgimento dei lavori”; principi, questi, che “non mutano quando il committente nomini un mandatario che lo rappresenti nell’esecuzione o nello svolgimento dei lavori ovvero nomini un direttore dei lavori – il quale e’ un ausiliare del committente e attua, solo in ordine all’esecuzione dei lavori, quella sorveglianza o quella ingerenza che, per legge o per contratto, e’ attribuita al committente”, cosi’ soltanto quando “l’opera e le attribuzioni del mandatario o del direttore dei lavori” facciano dell’appaltatore un nudus minister puo’ sorgere la responsabilita’ diretta del committente per l’illecito compiuto nel corso dell’esecuzione dei lavori, mentre qualora non si sia verificata la “riduzione dell’appaltatore a nudus minister” per una simile eccezionale attribuzione di incarichi al mandatario o al direttore dei lavori l’articolo 2049 c.c. non e’ applicabile (cosi’, in sintesi, Cass. sez. 2, 29 luglio 1966 n. 2013).
Il che non e’ stato affatto denegato nella species – ricorrente qui nel thema decidendum – dell’appalto pubblico (v. per esempio, gia’ Cass. sez. 1, 30 giugno 1959 n. 2072, che in un caso di appalto di opere pubbliche, afferma che il committente e’ responsabile ai sensi dell’articolo 2049 c.c. qualora “si dimostri che il fatto lesivo del diritto dei terzi sia stato compiuto dall’appaltatore in esecuzione di un obbligo previsto nel contratto o di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori”, avendo quindi l’appaltatore “agito come nudus minister, sfornito dei poteri di autonomia che normalmente gli competono”; e, piu’ prossime, Cass. sez.1, 27 luglio 1983 n. 5151 – per cui, nel caso di danni a terzi per “cattiva esecuzione del progetto”, e’ responsabile l’appaltatore tranne se si e’ “attenuto alle istruzioni impartitegli” dal committente -, Cass. sez. 1, 20 ottobre 1985 n. 5318 – che in un caso di appalto di opere pubbliche esclude ogni responsabilita’ dell’appaltatore se agisce come nudus minister del committente “in ottemperanza di ordini e direttive vincolanti e senza alcuna autonomia” -, Cass. sez. 2, 19 gennaio 1995 n. 616 – la quale, dato atto che nell’appalto, anche di opere pubbliche, l’appaltatore non ha “responsabilita’ indiretta per fatto illecito dell’appaltatore” godendo questo di una “posizione di autonomia” in quanto non costituisce “un semplice esecutore degli ordini del committente, ma assume il rischio organizzativo ed economico dell’opera”, riconosce pero’ tale responsabilita’ indiretta qualora nel contratto si pattuisca che “l’esecuzione dei lavori sia sottratta all’autonomia propria dell’appaltatore e riservata all’immediata ed esclusiva direzione del committente”, perche’ allora l’appaltatore e’ un mero esecutore degli ordini di controparte, “in modo non dissimile da un lavoratore dipendente” – e Cass. sez. 3, 30 maggio 1996 n. 5007 – che peraltro riconosce il committente responsabile ai sensi dell’articolo 2049 c.c. per i danni subiti da terzi nell’esecuzione dell’appalto non solo nel caso in cui l’appaltatore funge da nudus minister attuando “specifiche direttive” della controparte, ma anche se il committente ha “affidato i lavori ad un’impresa assolutamente inidonea”; su quest’ultimo profilo estensivo si pone pure Cass. sez. 2, 12 febbraio 1997 n. 1284, riconoscendo corresponsabilita’ indiretta nel caso in cui l’appalto sia stato affidato “ad (OMISSIS) priva delle necessarie capacita’ tecniche ed organizzative”, ravvisando invece una responsabilita’ esclusiva a chi in realta’ “impone le sue direttive, riducendo l’imprenditore-appaltatore al rango di “nudus minister””).
6.5 L’esclusione di ogni incidenza dell’articolo 2049 c.c. in una fattispecie che sia ancora sussumibilile nel genus dell’appalto merita in effetti di essere fin d’ora evidenziata. E’ vero che tale norma si rapporta letteralmente (anche) a una responsabilita’ di “committenti”: ma questa espressione e’ stata sempre intrinsecamente condizionata, come in una endiadi, dall’ulteriore e precedente espressione “padroni”, nonche’ dalla conseguente identificazione dei soggetti, in relazione al cui il fatto illecito “i padroni e i committenti” sono responsabili per danni, nei “domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. Il rapporto responsabilizzante, dunque, seguendo la semantica, per cosi’ dire, pre-costituzionale, e’ quello nei confronti dei soggetti assunti con un contratto di lavoro subordinato, o comunque nei confronti dei “commessi dell’imprenditore” di cui agli articoli 2210-2213 c.c. (cfr. Cass. sez. 3, 10 giugno 1987 n. 5069, per cui l’appaltante non e’ responsabile ex articolo 2049 c.c. per l’illecito dell’appaltatore, perche’ “l’autonomia d’azione riservata a quest’ultimo dal contratto d’appalto esclude che egli possa essere considerato come dipendente o commesso”).
Percio’ soltanto se si esce in misura totale dal paradigma dell’appalto puo’ affacciarsi per l’originario committente la responsabilita’ dell’articolo 2049 c.c., che altrimenti non ha spazio alcuno. Sotto questo profilo, non appare condivisibile, tra gli arresti piu’ recenti, Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442, non massimata, laddove ammette che, per i danni causati a terzi dall’appaltatore con sua conseguente responsabilita’ ex articolo 2043 c.c., “la concorrente responsabilita’ del committente potrebbe in teoria affermarsi ai sensi dell’articolo 2049 c.c.”; il medesimo arresto, tuttavia, subito dopo aggiunge pero’ che tale corresponsabilita’ “di regola e’ esclusa (secondo un indirizzo del tutto consolidato, al quale va senz’altro data continuita’) dal carattere autonomo dell’attivita’ svolta dall’appaltatore”.
6.6 Prima di riassumere l’evoluzione giurisprudenziale che ha parzialmente incrementato, rispetto a questa originaria impostazione complessiva, la responsabilita’ del committente per i danni subiti dal terzo e’ il caso di rimarcate la, per cosi’ dire, congenita peculiarita’, nel genus dell’appalto, dell’appalto di opere pubbliche.
Pur permanendo anche in questa species una natura di base privatistica (come recentemente ha confermato Cass. sez. 1, 29 aprile 2006 n. 10052, rimarcando che “la preminenza della posizione riservata alla P.A. committente, derivante dall’essere l’opera appaltata rivolta a fini pubblici, non incide sulla natura privatistica del contratto di appalto di opere pubbliche”), la qualita’ del committente e la finalizzazione al pubblico interesse dell’opera – salvaguardata da specifici presidii normativi, come, in particolare, l’obbligatorieta’ della direzione dei lavori – hanno ab origine enucleato la species entro il genus appalto. La posizione dell’appaltatore in termini di autonomia e’ quindi tradizionalmente ritenuta ridotta o “relativa” (v. p. es. Cass. sez.1, 30 giugno 1959 n. 2072, cit., affermante che l’appaltatore di opere pubbliche svolge la sua attivita’ riguardante l’esecuzione dell’opera “in una situazione di relativa autonomia” e Cass. sez. 3, 20 luglio 1960 n. 2035, per cui nell’appalto di opere pubbliche “l’autonomia dell’appaltatore e’ contenuta in limiti piu’ ristretti di quelli previsti per gli appalti privati, perche’ l’ingerenza della P.A. nell’esecuzione dell’opera si concreta non gia’ attraverso una generica vigilanza ma, fermo restando nell’appaltatore ogni potere relativamente all’organizzazione dell’impresa e del lavoro, con una assistenza e sorveglianza intense e continue, attraverso il direttore dei lavori”, di nomina obbligatoria a differenza degli appalti disciplinati solo dal codice civile; su questa linea proseguono, ex multis, Cass. sez. 1, 27 gennaio 1962 n. 168, Cass. sez. 3, 3 marzo 1971 n. 550, Cass. sez. 3, 18 giugno 1980 n. 3869):il che rende gia’ ineludibile l’evoluzione – d’altronde non confliggente con il principio generale subito riconosciuto, ut supra visto, per ogni tipo di appalto, ovvero l’incidenza “esterna” delle istruzioni del committente, fonte di responsabilita’ di quest’ultimo verso i terzi se eseguite dall’appaltatore – che condurra’ poi alla responsabilita’ “fissa” del committente pubblico per i danni subiti dal terzo, passando attraverso una – eventuale – pluralita’ di responsabili (verso tale direzione si sono poi mosse Cass. sez. 1, 11 maggio 1983 n. 3245 – la quale rimarca nell’appalto di opere pubbliche i limiti dell’autonomia dell’appaltatore derivanti dall’obbligatorieta’ della nomina del direttore dei lavori, nonche’ dalla intensa e continua ingerenza dell’amministrazione appaltante, pur permanendo il dovere dell’appaltatore di prendere tutte le iniziative necessarie per eseguire correttamente, “anche a tutela dei diritti di terzi”, per cui viene ad emergere una potenziale pluralita’ di responsabilita’, in quanto, applicando “i principi generali sulla responsabilita’ dell’appaltatore per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera”, a questa e’ assommabile la responsabilita’ della pubblica amministrazione committente “quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite da essa”, amministrazione che ha pure responsabilita’ esclusiva “quando abbia rigidamente vincolato l’attivita’ dell’appaltatore, si’ da neutralizzare completamente la sua liberta’ di decisione” -, Cass. sez. 1, 10 luglio 1984 n. 4050 – per cui nell’appalto di opere pubbliche l’autonomia dell’appaltatore, “pur essendo meno ampia di quella degli appaltatori privati per l’ingerenza dell’amministrazione appaltante (attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una sorveglianza intensa e costante)”, permane, seppure appunto “in limiti piu’ ristretti”, onde anche l’appaltatore di opera pubblica, “di regola, e’ l’unico responsabile dei danni cagionati a terzi nel corso dei lavori”, essendo pero’ possibili sia una responsabilita’ concorrente e solidale della committente se il fatto dannoso e’ stato compiuto “in esecuzione del progetto o di direttive” della committente stessa, sia la responsabilita’ esclusiva di quest’ultima, ma “solo quando l’ingerenza di detta amministrazione abbia compromesso ogni margine di liberta’ e di autonomia dell’appaltatore nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori” -; calibra la pluralita’ di responsabilita’, poco tempo dopo, anche Cass. sez. 3, 10 giugno 1987 n. 5069, cit., che riconosce il committente responsabile se il danno viene prodotto dal appaltatore in esecuzione del progetto o delle direttive del committente stesso, cosi’ da generare responsabilita’ concorrenti, e gli attribuisce la responsabilita’ esclusiva se si e’ ingerito nei lavori in misura tale da compromettere l’autonomia dell’appaltatore nella loro organizzazione ed esecuzione; e nello stesso orientamento si immettono pure Cass. sez. 3, 9 febbraio 1991 n. 1346, Cass. sez. 1, 19 ottobre 1991 n. 11063 – per cui anche nell’appalto di opere pubbliche si applicano “i principi generali sulla responsabilita’” dell’appaltatore per i danni cagionati ai terzi nella esecuzione dell’opera, potendo sussistere anche la responsabilita’ della pubblica amministrazione committente se il fatto dannoso e’ compiuto in esecuzione del progetto e delle direttive della committente stessa, ed essendo comunque soltanto questa responsabile “nel solo caso in cui essa abbia rigidamente vincolato l’attivita’ dell’appaltatore, cosi’ da neutralizzare completamente la sua responsabilita’ di decisione” -, Cass. sez. 1, 25 febbraio 1993 n. 2328, Cass. sez. 1, 27 agosto 1996 n. 7862, Cass. sez. 3, 9 dicembre 1997 n. 12449 e Cass. sez. 2, 20 agosto 1999 n. 8802).
L’interferenza del committente nel ruolo dell’appaltatore, qualora l’appalto avesse per oggetto opere pubbliche, giungera’ quindi a rendere costante quella responsabilita’ del committente nei confronti dei terzi danneggiati che era stata invece resa eventuale in conseguenza di quell’autonomia dell’appaltatore percepita come la “connotazione tipica dell’appalto”(cosi’ Cass. sez. 2, 31 gennaio 1989 n. 593; esemplare in tal senso, per l’intero genus dell’appalto, e’ stata anche l’ormai risalente Cass. sez. 1, 18 gennaio 1974 n. 3668: “L’appaltatore, in virtu’ della sua autonomia, e’ da ritenersi, di regola, l’unico responsabile dei danni eventualmente da lui cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera. Tale principio opera anche in tema di appalti di opere pubbliche ed anche per i danni dipendenti dall’esecuzione di direttive del committente o del progetto da lui presupposto, salva l’eventuale corresponsabilita’ del committente stesso, che deve considerarsi l’unico responsabile solo quando abbia ostacolato la liberta’ di decisione dell’appaltatore nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori”).
6.7 Ed e’ qui che – in realta’, ormai da decenni – e’ insorto l’orientamento che la corte territoriale ha definito oggetto di “rimeditazione”, e che il ricorrente intende nel caso in esame di neutralizzare facendo perno su altri arresti, che per un certo tempo hanno affiancato, nell’insegnamento giurisprudenziale, tale orientamento, il piu’ delle volte proprio sotto il plasmante influsso della specificita’ delle regiudicande; e non si puo’ notare che, contemporaneamente, si e’ creato un certo divario con la responsabilita’ del committente nell’appalto privato, anch’essa sviluppatasi ma in modo piu’ flessibile.
Come si e’ visto, l’arresto che per primo la corte territoriale ha invocato – Cass. sez. 1, 5 ottobre 2000 n. 13266 – mira a stabilizzare quantomeno una concorrenza del committente pubblico, elencandone (rimane implicito naturalmente il profilo del progetto fornito dal committente all’appaltatore) i fondamenti che, ictu oculi, si traggono dalla specifica normativa dei pubblici appalti, rappresentanti una regolata compartecipazione all’esecuzione dei lavori dell’appaltante e al contempo manifestanti una netta potesta’ direttiva: “gli specifici poteri di ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facolta’, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi”. Di qui l’automatismo della responsabilita’ dell’amministrazione committente, che garantisce i terzi nel caso di danno, spostando il baricentro delle relazioni con i terzi a carico di chi “commette” l’esecuzione dell’opera ma al contempo la dirige, pur non declassando l’appaltatore a nudus minister, bensi’, a ben guardare, ponendo su un crinale la sua qualita’ di imprenditore ancora limitatamente autonomo e quindi aperto alla corresponsabilita’. L'”ingerenza”, infatti, nell’ambito interno del rapporto e’ una compressione (ma non soppressione) del paradigma generale dell’appalto, che e’ un affidamento (ontologicamente l’opposto di ingerenza), mentre all’esterno logicamente e’ un’espansione, in termini di responsabilita’ verso i terzi.
E dunque, il potere di autorizzazione, di controllo, di ingerenza nella esecuzione dei lavori, con facolta’, tramite il direttore dei lavori, di disporre varianti e anche di sospendere i lavori se potenzialmente dannosi ai terzi, tutto questo garantisce negli appalti pubblici proprio i terzi (oltre alla giurisprudenza richiamata dal giudice d’appello – Cass. sez. 3, 22 febbraio 2008 n. 4591; Cass. sez. 6-3, ord. 27 gennaio 2012 n. 1263; Cass. sez.1, 12 dicembre 2016 n. 25408 – da ultimo v. Cass. sez. 2, 13 dicembre 2019 n. 32991), pur proseguendo su una linea che, nel corso degli anni, ha subito trattenimenti e attrazioni verso la tradizionale impostazione che incentra – salve naturalmente le gradazioni riconosciute dalla giurisprudenza gia’ sopra richiamata – la responsabilita’ sull’appaltatore in ossequio alla tipicita’ dell’autonomia propria del genus appalto.
6.8 Cosi’, poco dopo il dictum, frutto di una lenta pressione evolutiva, enunciato da Cass. sez. 1, 5 ottobre 2000 n. 13266, si e’ fatto ritorno a quel che risultava “di regola” all’ampio filone giurisprudenziale piu’ sopra riportato, affermando anzi confermando – l’applicazione anche nell’appalto di opere pubbliche dei “principi generali sulla responsabilita’ dell’appaltatore”, per cui questi e’, “di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi” eseguendo l’opera, pur potendosi alla sua aggiungere la responsabilita’ della pubblica amministrazione committente, ma solo qualora il fatto dannoso sia stato compiuto in esecuzione del progetto o di direttive impartite dalla committente, rimanendo poi la responsabilita’ esclusiva di quest’ultima configurabile solo quando questa abbia rigidamente vincolato l’attivita’ dell’appaltatore, neutralizzandone completamente la liberta’ di decisione (in tal senso Cass. sez. 3, 22 ottobre 2002 n. 14905, conforme alla contemporanea Cass. sez. 3, 31 luglio 2002 n. 11356; e pure Cass. sez. 1, 15 gennaio 2003 n. 519 ha ribadito la responsabilita’ “in prima linea” dell’appaltatore anche di opere pubbliche, dichiarando che, in mancanza di prova di difetti progettuali o di ingerenza esecutive, e’ proprio l’appaltatore che deve “rispondere direttamente ed esclusivamente delle conseguenze derivanti dall’attivita’ materiale espletata in esecuzione del rapporto”). D’altronde – si e’ poi ribadito – un appalto di opere e di servizi pubblici non comporta necessariamente un’assoluta limitazione dell’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera (Cass. sez. 3, 15 marzo 2006 n. 5678) e la responsabilita’ del committente va rapportata all’effettivo esercizio dei suoi poteri, sicche’ nell’appalto di opere pubbliche (ritornando dall’automatismo alla specificita’) la responsabilita’ dei danni causati a terzi e’ del committente “laddove questi progetti l’opera ed eserciti ampi poteri di indirizzo e sorveglianza” nell’esecuzione (Cass. sez. 3, 29 agosto 2011 n. 17697). E ancora piu’ recentemente, in un appalto di opere pubbliche si e’ confermata la responsabilita’ dell’ente committente come eventuale, nonostante i suoi normativi poteri limitanti l’autonomia dell’appaltatore (Cass. Oez. 3, 20 settembre 2011 n. 19132).
Puo’ dunque riconoscersi che la parte ricorrente ha ben potuto avvalersi di una giurisprudenza, per cosi’ dire, ancora screziata, seppur inclinata, ormai, verso la tutela del terzo danneggiato. Peraltro, radicare una corresponsabilita’ stabile della committente pubblica sul suo ruolo nella esecuzione dei lavori non esime da criticita’, stringendo il confine tra la reale posizione di appaltatore tradizionalmente, e non erroneamente, imperniata sull’autonomia – ed il ruolo del puro esecutore, e tendendo a svincolare la species dal genus appalto, il quale, e’ opportuno peraltro ricordare, ha visto una complessiva evoluzione interpretativa, tendente comunque a rafforzare la protezione del terzo.
6.9 Anche nel cosiddetto appalto privato, invero, dalla “regola” della responsabilita’ verso il terzo danneggiato in capo all’appaltatore che, fondandosi appunto sulla sua autonomia, trovava tradizionale confine esclusivamente nella ingerenza del committente nella esecuzione al punto di rendere l’appaltatore nudus minister, si e’ valorizzata una diversa modalita’ di incidenza sull’autonomia per suscitare la responsabilita’ verso i terzi del committente.
Contemporaneamente all’arresto – Cass. sez. 1, 5 ottobre 2000 n. 13266 visto come formale capostipite della giurisprudenza sull’appalto di opere pubbliche invocata dal giudice d’appello nel caso in esame, Cass. sez. 2, 26 giugno 2000 n. 8686 ha raccolto un ulteriore sviluppo dell’appello in generale, affermando che l’autonomia dell’appaltatore eseguente l’opera con la propria organizzazione, “apprestandone i mezzi, nonche’ curandone le modalita’ ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera”, comporta si’, “di regola”, che sia lui l’unico responsabile verso il terzo dei danni derivati dall’esecuzione dell’opera, ma e’ pure configurabile una corresponsabilita’ del committente “in caso di specifica violazione di regole di cautela” ex articolo 2043 c.c. o in caso di riferibilita’ al committente stesso dell’evento per sua culpa in eligendo: casi, questi, che si aggiungono all’usuale fattispecie della trasformazione dell’appaltatore in un nudus minister. E un’ulteriore amplificazione viene poco dopo operata da Cass. sez. 2, 17 maggio 2003 n. 7273, che alle fattispecie di violazione dell’articolo 2043 c.c., della culpa in eligendo e nudus minister (ridotto tale l’appaltatore per patti contrattuali o per il concreto svolgimento dell’esecuzione contrattuale) aggiunge quella dell’ingerenza del committente quando “si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione” o abbia concordato con l’appaltatore “singole fasi o modalita’ esecutive”.
Parallelamente, dunque, al ventaglio – di origine, peraltro, fortemente normativa – diretto a perimetrare l’autonomia dell’appaltatore di opere pubbliche ai fini della responsabilita’ verso i terzi (gli specifici poteri di ingerenza dell’amministrazione committente nell’esecuzione dell’opera, l’obbligatoria presenza del direttore dei lavori, la facolta’ di disporre a mezzo del direttore varianti ai lavori in sede di esecuzione e la facolta’, sempre attraverso di lui, di sospendere l’esecuzione), se ne e’ strutturato un altro per l’appalto di opere private, naturalmente non del tutto sovrapponibile: la culpa in eligendo di un’impresa appaltatrice del tutto inadeguata, la violazione delle regole di cautela, l’ingerenza con direttive e – non certo obliato – l’apice dell’ingerenza, ovvero la riduzione a nudus minister dell’appaltatore, il tutto ad opera del committente, che cosi’ acquisisce la responsabilita’ verso i terzi danneggiati (v. pure Cass. sez. 3, 12 luglio 2006 n. 15782 – per cui “di regola” l’appaltatore, poiche’ nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a cio’ necessari, e’ esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell’opera, salva, a parte l’ipotesi di una “culpa in eligendo”, – rispettivamente – la esclusiva responsabilita’ del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di “nudus minister”, ovvero la sua corresponsabilita’ qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducono l’autonomia dell’appaltatore – e la piu’ diretta e semplificatrice Cass. sez. 3, 23 aprile 2008 n. 10588 – “Poiche’ l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilita’ del committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera e’ configurabile solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta “culpa in eligendo”), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive” -; la vena interpretativa prosegue poi con Cass. sez. L, 27 maggio 2011 n. 18757 – che, tra l’altro, sottolinea come la “culpa in eligendo” “ricorre qualora l’adempimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacita’ e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione… senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi” -, Cass. sez. 3, 17 gennaio 2012 n. 538 e, da ultimo tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, ord.24 aprile 2019 n. 11194).
7.1 E’ evidente che l’autonomia, pur se limitata e conformata al tipo di appalto, non puo’ non incidere sulla responsabilita’ (anche) dell’appaltatore quando oggetto dell’appalto e’ la esecuzione di lavori o di servizi, giustificandone la
legittimazione passiva dinanzi a un’azione ex articolo 2043 c.c. del terzo danneggiato. Tuttavia, quanto alla posizione del committente dinanzi al danno inferto a un terzo nell’esecuzione di un appalto d’opera, l’autonomia endocontrattuale dell’appaltatore, come poi plasmata normativamente (per l’appalto pubblico) e nel concreto, difficilmente puo’ dirimere in toto.
E infatti nella causa in esame e’ emersa pure la correlata questione, insita nell’esecuzione di opere, della custodia e della conseguente responsabilita’ oggettiva: l’esecuzione di opere in relazione a un immobile di proprieta’ o in possesso o comunque oggetto di un potere di fatto del committente (come nel caso in specie, ove i lavori sono stati eseguiti sul piano autostradale della Napoli-Pompei) rientra nell’ambito della custodia dell’immobile coinvolto, in quanto l’esecuzione dei lavori non puo’ non essere compiuta senza il consenso, espresso o tacito, del custode dell’immobile, cosi’ da far scendere in campo pure il paradigma dell’articolo 2051 c.c..
7.2 Come gia’ si e’ visto, l’elaborazione giurisprudenziale sulla responsabilita’ per i danni derivati dall’esecuzione di opere appaltate ha sempre teso ad incentrare la fonte della responsabilita’ sull’esecuzione di per se’ dei lavori, puntando cosi’ sulla caratteristica ontologica dell’appalto, vale a dire l’autonomia dell’appaltatore (cfr. Cass. sez. 2, 31 gennaio 1989 n. 593, cit.), che viene poi rimodellata dall’apposita normativa nell’appalto delle opere pubbliche nonche’, in ogni appalto d’opera, concretizzata dallo specifico regolamento negoziale e dalla effettiva condotta del committente.
Nel caso in esame il giudice d’appello ha disinnescato l’applicazione della regola dell’autonomia dell’appaltatore seguita radicalmente dal giudice di prime cure per escludere la responsabilita’ del committente, facendo valere invece il trattarsi di un appalto di opere pubbliche (e cosi’ aderendo ad una giurisprudenza – si e’ visto – ormai maggioritaria ma non ancora del tutto uniforme), nulla rilevando esplicitamente a proposito della responsabilita’ di (OMISSIS) ex articolo 2051 c.c. Questa era stata peraltro invocata dalle attrici, poi appellanti, che avevano chiesto di dichiarare responsabili la committente e l’appaltatrice ai sensi degli articoli 2051 e/o 2043 c.c., disattesa anch’essa dal giudice di prime cure reputando che la committente avrebbe mantenuto l’obbligo di custodia soltanto se non avesse, quale conseguenza ineludibile dell’appalto, trasferito all’appaltatore il potere di fatto sull’intero immobile.
7.3 La ricorrente tuttavia, sempre nel primo motivo del ricorso, ha censurato la sentenza del giudice d’appello laddove, alla fine del percorso motivazionale relativo alla responsabilita’ dell’appellata, ha pure affermato – qui, in effetti, alquanto sbrigativamente, vista pure l’introduzione dello strumento presuntivo a sostegno dell’asserto – che questa “per la qualita’ del committente (pubblica amministrazione) e l’oggetto dell’opera (pubblica) non puo’ che essere presunta” (sentenza, pagina 7).
Lamenta la ricorrente l’omessa indicazione della fonte normativa di tale presunzione, al riguardo proprio richiamando anche gli articoli 2043 e 2051 c.c. come norme invocate da controparte, per negare loro il ruolo di fonte di presunzione e cosi’ correlarsi a quanto gia’ anteriormente sostenuto, sempre nell’ambito del primo motivo, in particolare ancora a proposito dell’articolo 2051: e cioe’ che la ricorrente stessa, “quale proprietaria del fondo limitrofo, come dedotto da controparte”, non avrebbe avuto alcuna responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051, “in quanto per il tempo dell’esecuzione dell’appalto il potere di controllo e vigilanza dell’area di cantiere e’ individuabile in capo all’appaltatore, interrompendo il normale rapporto tra il bene ed il suo proprietario”.
7.4 La questione dell’articolo 2051 c.c. in riferimento all’esecuzione di appalto d’opera e’ stata inevitabilmente considerata dalla giurisprudenza di legittimita’, ma in minor misura rispetto a quella della calibrazione delle responsabilita’ appaltatore/committente quale conseguenza della misura dell’autonomia. In effetti, si e’ tendenzialmente ravvisata, al riguardo, una sorte di automatica attrazione della responsabilita’ di custodia in capo al soggetto effettuante l’esecuzione, il quale, ancora per l’autonomia rispetto al committente, in via di principio sarebbe il responsabile verso i terzi.
Cass. sez. 3, 6 ottobre 2005 n. 19474 (richiamata infatti nella sentenza di primo grado della presente causa), per esempio, ha affermato, proprio in un caso di appalto di opere pubbliche, che un appalto puo’ ben implicare il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’intero immobile, cosi’ da privare il detentore di questo di ogni obbligo di custodia e della conseguente responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c.; e tale trasferimento del potere di fatto in caso d’appalto si identifica, in sostanza, con l’avvio della effettuabilita’ dei lavori, in quanto la c.d. consegna e’ idonea e sufficiente a trasferire proprio il potere di fatto sul bene all’appaltatore, e con esso l’obbligo di custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c.. L’unica precisazione/limitazione concessa e’ che, se il bene continua ad essere utilizzato per l’uso precedente ai lavori – come, quale classico esempio, nel caso in cui i lavori siano effettuati su una strada che resta pero’ aperta al pubblico transito -, la custodia continua a gravare (anche) il proprietario, rendendolo quindi corresponsabile con l’appaltatore dei danni patiti dai terzi (tra gli arresti meno risalenti, si vedano Cass. sez. 3, 6 luglio 2006 n. 15383 – per cui appunto, nel caso di danni derivanti dall’esistenza di un cantiere stradale, “qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne e’ l’unico custode”, mentre se l’area e’ al contempo ancora adibita al traffico cio’ denota “la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore”, onde entrambi si pongono responsabili ex articolo 2051 c.c., salva l’eventuale azione di regresso del committente verso l’appaltatore in base ai principi di responsabilita’ solidale dell’articolo 2055 c.c., comma 2, -, Cass. sez. 3, 26 settembre 2006 n. 20825, Cass. sez. 3, 16 maggio 2008 n. 12425, Cass. sez. 3, 20 settembre 2011 n. 19129, Cass. sez. 3, 12 luglio 2018 n. 18325).
7.5 In quest’ottica, quel che allora rileva e’ l’integralita’ o meno della translatio dal committente all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile su cui devono compiersi i lavori: se tale trasferimento e’ integrale, integrale sara’ anche il passaggio della custodia e del correlato obbligo di vigilanza all’appaltatore (v. p. es. Cass. sez. 2, 17 aprile 2001 n. 5609; Cass. sez. 3, 6 ottobre 2005 n. 19474), mentre nell”‘appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile” rimangono al “committente e detentore del bene” il dovere di custodia e vigilanza e la conseguente responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., che, essendo di natura oggettiva, discende dalla mera sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo (cosi’ Cass. sez. 3, 18 luglio 2011 n. 15734; conforme Cass. sez. 2, ord. 14 maggio 2018 n. 11671); peraltro – unico vero limite in questo mainstream interpretativo – il trasferimento della custodia non si effettua qualora non sia essenziale all’esecuzione dell’opera, in tal caso il bene permanendo “nella disponibilita’, giuridica e di fatto, del committente” (Cass. sez.3, 10 giugno 2005 n. 12318).
7.6 La tematica della custodia in questo settore e’ stata di recente approfondita dalla gia’ citata Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442, la quale, non si puo’ non notare, e’ il frutto della rimessione in pubblica udienza disposta proprio con l’ordinanza 14 aprile 2017 n. 9720 cui fa riferimento la sentenza impugnata (a pagina 5), cosi’ confermando, a ben guardare, che il profilo della custodia non era stato completamente rimosso/assorbito dalla corte territoriale.
Vagliando sempre un caso di appalto di opere pubbliche, detta pronuncia, premesso che i danni derivanti dai lavori dell’appaltatore producono responsabilita’ di quest’ultimo “esclusivamente ai sensi dell’articolo 2043 c.c.”, salvi i casi di ingerenza totale del committente o di violazione di specifici obblighi di vigilanza, che renderebbero il committente responsabile ex articolo 2049 c.c., ha affermato apertis verbis che, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 2051 c.c., in relazione ai danni derivanti da una cosa oggetto dei lavori appaltati, “la questione della responsabilita’ del committente (che sia possessore o proprietario, o comunque abbia la disponibilita’ della cosa oggetto dei lavori commissionati con l’appalto)” deve essere “diversamente impostata”.
Infatti, “il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell’appalto(di cui abbia comunque la disponibilita’ materiale, tanto da poterlo consegnare all’appaltatore per l’esecuzione dell’appalto), e ne puo’ disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all’appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare”; e l’autonomia dell’appaltatore nello svolgimento della sua attivita’, in ragione della quale si e’ esclusa in certi casi la posizione di custode del committente, “in realta’ riguarda l’attivita’ da porre in essere per l’esecuzione dell’appalto, non la disponibilita’ e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori”, considerato che “il committente, anche durante lo svolgimento dell’appalto, puo’ infatti sempre disporre della cosa”. Pertanto il committente “era e resta custode”, e puo’ esercitare la custodia – che implica d’altronde anche l’onere di provvedere alla manutenzione della cosa e il diritto a modificarla, purche’ senza arrecare danno ai terzi – “anche attraverso l’affidamento di lavori in appalto”. Dunque, “l’appalto non esclude affatto la custodia, ma e’, al contrario, un modo di esercizio di quest’ultima”.
E a questo punto l’arresto centra la reale criticita’, finora, puo’ ben dirsi, tendenzialmente rimossa nell’analisi interpretativa, e anzi coperta con il mantra dell’autonomia dell’appaltatore: “Non si puo’ pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di “garanzia” semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo”, cosi’ finendo “per eludere l’effettiva funzione della disciplina della responsabilita’ per i danni causati dalle cose”, di cui invece, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., il “custode” e’ sgravato soltanto se sussiste il caso fortuito e se – nella ineludibile traduzione processuale della regola sostanziale – questo e’ provato dal custode stesso.
La soluzione che offre la pronuncia del 2018 si sposta allora sul piano processuale, affermando che la permanenza della qualita’ di custode comportera’ l’onere del committente, per liberarsi dalla responsabilita’ “per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche” apportatele dall’attivita’ dell’appaltatore, di dimostrare che l’attivita’ di quest’ultimo integri un caso fortuito, cioe’ sia “non prevedibile e/o non evitabile”. La prova peraltro “potra’ consistere anche nella dimostrazione che il danno e’ causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell’appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione”. Il che poi viene fatto rientrare pure nel tradizionale paradigma relativo alla corresponsabilita’ del committente nell’appalto quale genus, implicitamente superando la giurisprudenziale stabilizzazione della corresponsabilita’ del committente nella species dell’appalto di opere pubbliche, che nel caso esaminato era utilizzabile trattandosi di appalto di opere pubbliche: “sara’ il committente – per esonerarsi dalla propria responsabilita’ di custode della cosa, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. – a dover dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull’attivita’ dello stesso con la necessaria diligenza”. E questo sarebbe l’unico punto di equilibrio” dalla tutela del terzo danneggiato e quella del committente “proprietario o possessore della cosa”.
7.7 La conclusione di questo percorso, in parte, non appare convincente.
In primis artificiosa per quanto concerne la posizione del committente e’ la distinzione tra i danni derivanti dalla cosa e i danni derivanti dall’esecuzione dei lavori: se al committente, come proprietario o possessore, permane la posizione di custode, tutto quello che avviene nella cosa – o sulla cosa – di cui ha custodia viene assorbito dall’articolo 2051 c.c. D’altronde, lo stesso arresto, come si e’ visto, riconosce che l’appalto e’ una modalita’ di esercizio della custodia (e si trattava nella fattispecie, naturalmente, della custodia di un bene immobile).
In secondo luogo, la’ dove gia’ appariva aprirsi una maggior tutela del terzo danneggiato (pur trattandosi gia’ di appalto di opere pubbliche: il ragionamento era attinente, con evidenza, a tutto il genus appalto) l’iter interpretativo si ripiega su una mera eventualita’ della responsabilita’ del committente: la via d’uscita dell’articolo 2051 viene infatti intesa in senso ampio, pervenendo a coincidere con l’inadempimento dell’appaltatore (nel caso fortuito la “prova potra’ consistere anche nella dimostrazione che il danno e’ causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell’appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione…”) o comunque a rientrare tradizionale pattern, soltanto invertito dal punto di vista probatorio (“sara’ il committente – per esonerarsi dalla propria responsabilita’ di custode della cosa, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. – a dover dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull’attivita’ dello stesso con la necessaria diligenza”). E allora il favor processuale viene assorbito proprio dal recupero, anche nell’appalto di opera pubblica, dell’eventualita’ della responsabilita’ del committente, scardinando pure quel che nella sentenza qui impugnata alla fine dell’elaborazione motivazionale e’ stato – si deve ragionevolmente presumere qualificato praesumptio juris et de jure.
7.8 Peraltro, non puo’ non condividersi quanto affermato con chiarezza, quale avvio della sua analisi, dalla pronuncia del 2018: l’appalto di opere non comporta la perdita della custodia per il committente.
A ben guardare, non e’ invero sostenibile che la “consegna” dell’immobile perche’ siano eseguiti i lavori equivalga alla “consegna” del ruolo di custode verso i terzi, perche’ questo costituirebbe – formalmente schermato, come gia’ detto, dalla questione dell’autonomia – un contrattuale esonero da responsabilita’ nei confronti, pero’, di chi del negozio non e’ parte. Significativamente e’ stato di recente affermato – in riferimento al genus dell’appalto d’opera, e quindi non soltanto per l’appalto di opere pubbliche che “la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che terzi dovessero subire dall’esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell’appaltatore, rimanendone indenne il committente, non puo’ essere da quest’ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilita’ risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato” proprio perche’ “tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull’efficacia del contratto fissati dall’articolo 1372 c.c., non puo’ vincolare il terzo a dirigere verso l’una, anziche’ verso l’altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito o cagionato dall’esecuzione del contratto” (cosi’ Cass. sez. 2, 17 febbraio 2012 n. 2363). E invero, una negozialmente concordata “autonomia” dell’appaltatore che possa far venir meno la responsabilita’ del committente verso terzi equivale, nei suoi giuridici effetti, ad una siffatta clausola; e l’incidenza erga omnes di un’autonomia contrattuale nel senso di indipendenza da controparte nell’adempimento dei propri obblighi nel contratto pattuiti a favore della controparte stessa affiderebbe all’oblio l’articolo 1372 c.c., che pero’ imperativamente delimita gli effetti giuridici del contratto, e quindi pure quelli di un contratto d’appalto.
L’appalto non puo’ vincolare il terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode: e d’altronde, nell’appalto d’opere – non solo pubbliche, ma anche private – il committente non puo’ non avere un rapporto con il bene sul quale o nel quale vengono eseguite le opere, perche’ disporre le opere e’ esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso.
Se, dunque, rispetto all’appaltatore il soggetto e’ un committente, rispetto ai terzi e’ un custode. L’autonomia dell’appaltatore rimane endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull’articolo 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l’appalto sia ab origine un mero schermo, o che comunque nella fase esecutiva si sia radicalmente “svuotato”, id est i casi in cui il soggetto che realizza l’opera e’ un nudus minister.
Non puo’ negarsi che il percorso giurisprudenziale, sia nell’appalto di opere private, sia nell’appalto di opere pubbliche, ha lavorato sull’autonomia dell’appaltatore e sulle sue concrete e graduate conformazioni, nell’appalto di opere pubbliche estendendo la valorizzazione anche alla natura del committente. Del committente, pero’, alla fin fine non puo’ non considerarsi anche il rapporto (non con la controparte, bensi’) con il bene su cui vengono eseguiti i lavori. Neutralizzandolo quasi integralmente e’ stata invece ridotta l’incidenza dell’articolo 2051 c.c., la cui disciplina risulta peraltro medesima sia che si tratti di opere pubbliche sia che si tratti di opere private. Il paradigma contrattuale dell’appalto, in riferimento all’autonomia esecutiva dell’appaltatore, si e’ cosi’ espanso, comprimendo la responsabilita’ extracontrattuale mediante una sorta di trapianto in essa del regolamento negoziale prima, e poi – salve le sopravvenienti modificazioni riduttive di fatto – anche dell’esecuzione del negozio. Ma il rapporto con i terzi, cioe’ con gli estranei al negozio e’, di regola, appunto extracontrattuale: la presenza di un fenomeno contrattuale non e’ incompatibile con le tutele extracontrattuali di chi ad esso e’ estraneo. Un evidente esempio di cio’ in relazione sempre a un bene immobile si rinviene nella fattispecie locatizia, in cui l’omologo della “consegna” all’appaltatore – la “consegna” al conduttore di cui all’articolo 1575 c.p., n. 1 non incide sulla custodia del locatore a tutela dei terzi, come ha rammentato anche la citata Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442 (al riguardo, da ultimo, cosi’ Cass. sez. 3, 26 novembre 2019 n. 30729 riassume la disciplina ex articolo 2051 c.c. della custodia di un immobile locato: “In tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilita’ del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilita’ della “res locata”. Al contrario, la riconducibilita’ del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore puo’ assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilita’, ma solo nei limiti, tipici del “fatto del terzo” ex articolo 2051 c.c., in cui tale riconducibilita’, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo.”). La “consegna” di un immobile che sia priva di effetto reale non e’ invero esonerante nei confronti dei terzi.
8. Condividendo in parte, dunque, quanto rilevato da Cass. sez. 3, 28 settembre 2018 n. 23442, si deve pertanto affermare, come principio di diritto, che nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente e’ sempre gravato della responsabilita’ oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non puo’ venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensi’ trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore.
Il caso fortuito, poi, non puo’ essere applicato con una modalita’ peculiare e riduttiva, cosi’ da reintrodurre, per altra via, un’abusiva “contrattualizzazione” della fattispecie: esso non puo’ automaticamente coincidere con l’inadempimento dell’appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilita’/inevitabilita’ che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall’articolo 2051 c.c. come limite della responsabilita’ oggettiva ivi configurata.
L’imprevedibilita’/inevitabilita’, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensi’ afferire ad una condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente che – adempiendo cosi’ rettamente il suo obbligo custodiale – abbia seguito l’esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori.
L’applicabilita’ costante della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., non si puo’ infine non rilevare, sana le difficolta’ probatorie del terzo danneggiato relative al ruolo del committente – soggetto sovente dotato di una piu’ elevata solvibilita’ rispetto all’appaltatore -: difficolta’ che, pur essendo state sostanzialmente superate dalla stabilizzazione della corresponsabilita’ dell’ente committente nella fattispecie di appalto di opere pubbliche (attraverso pur sempre la via della valorizzazione delle peculiarita’ contrattuali derivanti dalla natura pubblica del committente e dell’interesse sotteso alle opere da eseguire), sono state finora sussistenti nel caso di appalto di opere private, considerato anche il profilo della prossimita’ della prova.
9. Da cio’ consegue l’infondatezza della censura veicolata nel primo motivo, a seguito di una (non vera e proprio correzione ex articolo 384 c.p.c., u.c., per quanto gia’ sopra evidenziato, ma piuttosto) chiarificatrice integrazione delle ragioni di diritto per cui il giudice d’appello ha riconosciuto la responsabilita’ dell’attuale ricorrente dei danni derivati dall’esecuzione dell’opera pubblica di cui committente era appunto (OMISSIS).
Per mera completezza, si osserva infine che i riferimenti al contenuto di clausole negoziali (l’articolo 12 punto 5 del contratto e gli articoli 26 e 32 del capitolato generale di appalto) sono di natura direttamente fattuale, e pertanto in questa sede inammissibili; e parimenti inammissibile, per la medesi ragione, e’ la critica dell’assenza di deduzione e di prova dell’eventualmente inadeguata scelta dell’appaltatrice e delle eventuali ingerenze nell’esecuzione della committente.
10. Quest’ultimo rilievo instrada poi al secondo motivo, ictu oculi affetto da inammissibilita’ perche’ consistente in una ricostruzione alternativa degli esiti istruttori, sia in riferimento alle prove orali, sia in riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, non potendosi d’altronde definire la motivazione “illogica e contraddittoria”, in quanto la critica ad essa effettuata, appunto, concerne direttamente, in realta’, proprio la soluzione di merito eletta dalla corte territoriale.
11. Infine, ut supra segnalato, la ricorrente, pur non presentando alcuna rubrica, conclude il ricorso con un motivo attinente al “governo delle spese”, che il giudice d’appello avrebbe gestito in modo “sproporzionato e/o incongruente rispetto all’intero andamento dell’intera vicenda giudiziale”, non avendo “dato il giusto e corretto valore alla non trascurabile circostanza che i due gradi di giudizio si erano esauriti allorquando l’orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione era quello di escludere la responsabilita’ solidale della committente anche nel contratto di appalto di opera pubblica”.
A tacer d’altro, proprio per l’appalto di opera pubblica si e’ visto che, pur non essendo ancora del tutto uniforme (la stessa ricorrente lo definisce infatti “prevalente”), la giurisprudenza di questa Suprema Corte gia’ sorreggeva la soluzione raggiunta in punto di diritto dalla Corte d’appello, per cui il motivo non ha consistenza.
12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7.200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply