Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 186.

Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia

Massima: Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l’improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d’appello, riguardo all’altra.

 

Ordinanza|7 gennaio 2025| n. 186. Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia

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Tag/parola chiave: Procedimento civile – In genere procedimento di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Ambito – Art. 3, d.l. n. 132 del 2014 – Tempestiva eccezione di improcedibilità relativa ad azione di danni da circolazione stradale – Deduzione in appello dell’improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme – Inammissibilità – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9864/2023 R.G. proposto da:

An.Ma., Pe.Ro. E Pe.Is., NELLA QUALITÀ DI EREDI DI Pe.Pi., rappresentati e difesi dall’Avv. Gi.La.;

– ricorrente –

contro

REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ga.De. e dall’Avv. Ce.Ma.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1418/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, depositata il giorno 10 novembre 2022;

udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 5 novembre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;

Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia

RILEVATO CHE

Pe.Pi. convenne la Regione Marche innanzi il Tribunale di Macerata per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale avvenuto lungo una strada provinciale;

nel costituirsi, l’ente convenuto eccepì, tra l’altro e per quanto ancora d’interesse, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), adducendo trattarsi di controversia avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione di veicoli;

all’esito del giudizio di primo grado, l’adito giudice, disattesa tale preliminare eccezione, accolse la domanda attorea e condannò la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 7.014;

la pronuncia è stata riformata dalla decisione in epigrafe indicata, resa sull’appello interposto dalla Regione Marche, la quale ha dichiarato improcedibile l’originaria domanda attorea;

a suffragio della decisione, la Corte dorica, negata la configurabilità nel caso di un’azione risarcitoria da circolazione di veicoli, ha tuttavia egualmente ravvisato la necessità della previa negoziazione assistita, per essere l’originaria domanda attorea volta al pagamento di somme di denaro non eccedenti cinquantamila Euro;

ricorrono per cassazione, affidandosi a due motivi, An.Ma., Pe.Ro. e Pe.Is., nella qualità di eredi di Pe.Pi., deceduto dopo la pronuncia d’appello;

resiste con controricorso la Regione Marche;

ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa;

il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.;

Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia

CONSIDERATO CHE:

il primo motivo, per violazione degli artt. 189 e 345, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata nella parte in cui ha deciso sull’eccezione di improcedibilità (per difetto di preventiva negoziazione assistita) sollevata dalla Regione Marche in comparsa di costituzione e risposta (e non rilevata di ufficio) benché siffatta eccezione “non fosse stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e, quindi, fosse da ritenersi rinunciata, con conseguente sua novità in appello”; il motivo è inammissibile;

a tacer della dubbia osservanza del principio di specificità del ricorso sancito dall’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 cod. proc. civ. (stante l’inidonea riproduzione in ricorso del contenuto degli atti processuali richiamati: in specie, note conclusive della Regione Marche e verbale dell’udienza ex art. 281-sexies cod. proc. civ.), è dirimente osservare come il giudice di prime cure abbia statuito, rigettandola, sull’eccezione di improcedibilità di cui si assume l’avvenuta rinuncia;

pertanto, la (supposta) erroneità di tale capo di pronuncia (perché, in thesi, concernente una eccezione non più costituente oggetto della decisione rimessa al giudice di primo grado) doveva costituire motivo di appello incidentale ad opera della parte appellata;

ma il compimento di un’attività processuale di tal fatta non è stato nemmeno allegato dai ricorrenti, sicché la questione, per come addotta, non può costituire ragione di impugnazione di legittimità;

il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. e 345, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata laddove ha accolto l’eccezione della Regione Marche di improcedibilità (per difetto di preventiva negoziazione assistita) della domanda attorea “sulla scorta del valore economico della medesima (..) eccezione da ritenersi nuova perché non formulata in primo grado ove era stata avanzata solo quella espressamente fondata sulla diversa ipotesi del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti né rilevata entro la prima udienza”;

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il motivo è fondato;

in ordine allo svolgimento della vicenda litigiosa, è pacifico che:

(i) nel costituirsi nel giudizio di prime cure, l’ente convenuto sollevò eccezione di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della negoziazione assistita poiché la causa concerneva risarcimento danni da circolazione di veicoli;

(ii) l’adito Tribunale non rilevò (né entro la prima udienza, né successivamente) versarsi in controversia avente ad oggetto domanda di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila Euro;

(iii) solo con l’atto di appello, la Regione Marche prospettò il testé indicato oggetto della lite come ragione di improcedibilità;

ciò posto, in punto di diritto, il sopra menzionato art. 3 del D.L. n. 132 del 2014 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”;

con la previsione di un procedimento stragiudiziale finalizzato alla composizione amichevole della lite, la trascritta norma stabilisce una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale per due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie: l’una, correlata alla materia del contendere e senza limite di valore; l’altra, individuata in rapporto alla tipologia di domanda formulata ed al valore della stessa;

l’esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all’esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un’eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all’interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza, ovviamente del giudizio di prima istanza;

sulla ratio di tale ultima disposizione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la previsione del limite della prima udienza per l’eccezione o il rilievo della improcedibilità della domanda è del tutto in linea con l’esigenza che la previsione di sistemi di risoluzione alternativa delle liti come condizione di procedibilità per finalità deflattive sia comunque conciliata con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione e, dunque, pure con l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, che può passare attraverso la composizione preventiva della lite, a condizione di non precludere o rendere eccessivamente oneroso o difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale, così da risolvere in limine litis le questioni di improcedibilità (così Cass. 11/12/2023, n. 34462);

proprio l’esigenza di un contemperato bilanciamento dei differenti interessi in gioco giustifica un’interpretazione restrittiva della norma prevedente una condizione di accesso alla tutela giurisdizionale;

nel caso in esame, la questione della procedibilità della domanda è in prime cure rimasta circoscritta, per effetto dello specifico riferimento operato con l’eccezione della convenuta e del mancato rilievo officioso di altra ragione ostativa allo svolgimento del processo, alla sussistenza di una lite relativa a risarcimento danni da circolazione di veicoli;

così definitivamente fissato il thema decidendum sulla questione, era preclusa in grado di appello la deduzione (tanto ad iniziativa della parte interessata, quanto motu proprio del giudice) della ricorrenza dell’altra fattispecie di domanda sottoposta a preventiva negoziazione assistita quale condizione di procedibilità dal citato art. 3;

non è pertanto conforme a diritto l’impugnata sentenza laddove ha ritenuto ammissibile (ravvisandone altresì la fondatezza) il motivo di appello incentrato sulla deduzione, per la prima volta in quella sede, dell’improcedibilità della domanda siccome finalizzata alla condanna al pagamento di somme inferiori ad Euro cinquantamila;

in conclusione: dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, va invece accolto il secondo motivo e disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione allo stesso, con rinvio, per riesame della causa, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione;

al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

Negoziazione assistita e la procedibilità distinta per tipologia

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2025.

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