Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18322.
Negatoria servitutis e l’eccezione riconvenzionale di usucapione
Nel giudizio di “negatoria servitutis”, l’eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l’inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c.
Ordinanza|| n. 18322. Negatoria servitutis e l’eccezione riconvenzionale di usucapione
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Servitù – Servitù di elettrodotto – Inesistenza – Riconvenzionale di usucapione – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GARSSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 5505/2021) proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4506/2020 (pubblicata in data 23/12/2020);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
Negatoria servitutis e l’eccezione riconvenzionale di usucapione
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del marzo 2010, (OMISSIS), quale proprietario di un fondo sito nel Comune (OMISSIS), alla v. (OMISSIS), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, l’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di qualsiasi servitu’ di elettrodotto su detto fondo, con condanna dell'(OMISSIS) al ripristino dello stato precedente dei luoghi.
Nella costituzione della citata convenuta, la quale spiegava riconvenzionale relativa all’intervenuta usucapione del diritto di servitu’ in questione, l’adito Tribunale, accoglieva la domanda attrice e dichiarava inammissibile l’eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dalla convenuta, siccome tardiva.
2. Decidendo sull’appello formulato dalla convenuta soccombente, resistito dall’appellato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4506/2020 (pubblicata il 23 dicembre 2020), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Respinte le eccezioni pregiudiziali di intempestivita’ dell’appello e della inammissibilita’ dello stesso formulata in relazione all’articolo 342 c.p.c., la Corte partenopea rilevava che l’appellante non aveva contestato in primo grado il titolo di proprieta’ del fondo servente in capo al (OMISSIS) e confermava la statuizione del primo giudice in ordine alla ravvisata inammissibilita’ per tardivita’ dell’avanzata eccezione riconvenzionale di usucapione perche’ proposta, per la prima volta, nella memoria istruttoria di cui all’articolo 183 c.c.p. e, quindi, quando si erano gia’ venute a formare le preclusioni previste dall’articolo 167 c.p.c.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la s.p.a. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), resistito con controricorso dall’intimato (OMISSIS).
La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
Negatoria servitutis e l’eccezione riconvenzionale di usucapione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’articolo 360, comma 1, nn. 3,4 e 5, c.p.c. – la nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in uno alla erronea declaratoria della sussistenza della legittimazione attiva del (OMISSIS), all’errata applicazione del principio di non contestazione a all’inversione dell’onere probatorio con riferimento alla suddetta legittimazione, oltre che all’omesso esame e alla errata valutazione delle prove e dei documenti circa la ravvisata titolarita’ attiva dell’appellato (gia’ attore).
2. Con la seconda censura, la ricorrente deduce – avuto riguardo all’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. – la nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla errata declaratoria di decadenza dall’eccezione riconvenzionale di usucapione, all’erroneo rigetto delle istanze istruttorie dalla stessa dedotte a al mancato accertamento dell’usucapione in suo favore, con violazione degli articoli 81, 99, 100, 112, 115, 116, 167, 183 c.p.c., oltre che degli articoli 949, 1027, 1031, 1073, 1074, 1075, 1141, 1158, 2697 e 2727 e segg. c.c..
3. Rileva il collegio che il primo motivo e’ infondato e deve essere disatteso.
Con esso, la ricorrente contesta la conformita’ a diritto dell’impugnata sentenza con la quale e’ stato ritenuto che il (OMISSIS) dovesse considerarsi legittimato ad agire con l’azione ex articolo 949 c.c., perche’, in base al principio di non contestazione, il giudice si sarebbe dovuto considerare dispensato dal verificare d’ufficio la sussistenza o meno della legittimazione attiva dell’attore e perche’, in ogni caso, la relazione notarile prodotta dal (OMISSIS) era sufficiente a dimostrare detta legittimazione attiva.
Al riguardo, va osservato che, al di la’ dell’inapplicabilita’ del “principio di contestazione” con riferimento all’accertamento della sussistenza della legittimazione ad agire delle parti (poiche’ la relativa circostanza e’, comunque, verificabile d’ufficio, salvo il giudicato: v., ad es., Cass. n. 8969/2015 e Cass. n. 21176/2015), la Corte di appello ha valutato, in concreto, la sussistenza di tale condizione dell’azione in capo al (OMISSIS), sia in base al regime della prova attenuata in caso di esercizio di azione riconducibile all’articolo 949 c.c., che sulla scorta della riscontrata prova dell’esistenza di tale legittimazione in capo allo stesso originario attore, in virtu’ della relazione ipocatastale prodotta, ravvisata come titolo sufficiente (essendo pacifico che, in tema di azione negatoria, la parte che agisce non ha l’onere di fornire – come nell’azione di rivendica – la prova rigorosa della proprieta’, ma risulta bastevole dare la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, dell’esistenza di un valido titolo di proprieta’ del bene: cfr., tra le tante, Cass. n. 21851/2014 e Cass. n. 1905/2023).
Negatoria servitutis e l’eccezione riconvenzionale di usucapione
A tal proposito, la Corte di appello ha confermato la statuizione e la motivazione di supporto adottata dal Tribunale, con cui era rimasto comprovato che il titolo invocato dall'(OMISSIS) a sostegno della sua prospettazione non era opponibile al (OMISSIS), dal momento che la particella su cui insisteva la linea elettrica non apparteneva al concedente all’atto della stipula della convenzione costitutiva del diritto di servitu’ di elettrodotto, ma al genitore del (OMISSIS), nella cui situazione giuridica di fatto e di diritto egli era poi subentrato, come – per l’appunto – attestato dalla relazione ipocatastale notarile del 21 dicembre 2010 (nel corpo della quale era stata ricostruita la vicenda catastale del terreno dedotto in controversia).
4. Anche la seconda censura e’ destituita di fondamento e deve essere respinta.
Infatti, e’ del tutto conforme a diritto l’impostazione motivazionale dell’impugnata sentenza, con la quale si e’ ritenuto che l’eccezione riconvenzionale di usucapione era stata tardivamente proposta dalla convenuta (OMISSIS), siccome formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., ovvero allorquando era gia’ maturata la preclusione – in relazione al disposto dell’articolo 167 c.p.c. – per la proposizione di eccezioni in senso stretto, considerandosi irrilevante la circostanza che l’esigenza di formulare siffatta eccezione di usucapione fosse sorta solo in conseguenza delle difese avanzate dall’attore nelle note depositate ad integrazione e chiarimento della domanda (in applicazione del citato articolo 183 c.p.c., che consente, infatti, solo il deposito di memorie relative alla precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia’ proposte, evidentemente nel rispetto delle preclusioni processuali previste); cio’ perche’, giustamente, a fronte della domanda inizialmente proposta riferita ad un’azione negatoria di servitu’, la formulazione dell’eccezione riconvenzionale di servitu’, in quanto paralizzatrice della domanda principale, avrebbe dovuto – per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente l’eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti – essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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