Maltrattamenti in famiglia

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 9 maggio 2019, n. 19922.

La massima estrapolata:

In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di suo completo abbattimento, potendo consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, senza che sporadiche reazioni vitali ed aggressive da parte della stessa possano escluderne lo stato di soggezione, a fronte di soprusi abituali. 

Sentenza 9 maggio 2019, n. 19922

Data udienza 7 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 19/06/2018 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Tampieri Luca, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 giugno 2018, ha confermato la condanna di (OMISSIS) per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose aggravati, commessi in danno di (OMISSIS), pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 10 luglio 2017.
2. Impugna la sentenza d’appello l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento, sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Difetto di motivazione – ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), – in relazione alla inattendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro non supportate da alcun riscontro.
La Corte di appello, nonostante la specifica deduzione nei motivi di gravame, avrebbe omesso di soffermarsi su aspetti decisivi ai fini della svalutazione di tali dichiarazioni, ovvero: a) sulle affermazioni della zia di costei, (OMISSIS), dalle quali emergerebbe che il comportamento della ragazza fosse peggiorato gia’ prima di conoscere l’imputato; b) sulle aggressioni fisiche compiute dalla persona offesa ai danni dell’imputato; c) sul fatto che ella indossasse sempre i medesimi vestiti non per volonta’ di quest’ultimo, bensi’ perche’ la propria madre le aveva impedito di accedere all’abitazione familiare; d) sul protrarsi della convivenza soprattutto per volonta’ di lei, avendo (OMISSIS) piu’ volte tentato di allontanarla da casa; e) sulla circostanza per cui, in occasione di una delle aggressioni riferite, ella, anziche’ chiamare le forze dell’ordine od i familiari, si sia limitata a postare l’immagine del proprio dito insanguinato su “Facebook”.
2.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione – ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), – con riferimento all’articolo 572 c.p..
La Corte avrebbe errato, e comunque non ha compiutamente assolto al proprio onere di motivazione, laddove e’ giunta a ritenere sussistente tale reato, nonostante: a) non vi fosse un rapporto di supremazia dell’imputato sulla querelante e le aggressioni fossero reciproche; b) non vi fosse, tra costoro, un rapporto di tipo familiare, mancando un comune progetto di vita.
3. Nel termine assegnato dall’articolo 525 c.p.p., comma 4, ha depistato in cancelleria memoria scritta la difesa della parte civile, rappresentando la completezza e la coerenza logica dell’impugnata sentenza, e percio’ chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente destituiti di fondamento.
2. Con il primo, si chiede alla Corte sostanzialmente una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie.
2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione, pero’, il compito del giudice di legittimita’ non e’ quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilita’ delle fonti di prova, bensi’ di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono sindacabili in sede di legittimita’, se non entro gli appena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Peraltro, l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza possibilita’, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
Da tanto consegue, in particolare, che minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivita’, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Soltanto l’esame del complesso probatorio, dunque, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, consente di verificare la consistenza e la decisivita’ degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione, si’ da poter condurre all’annullamento della sentenza solo quando, per effetto di tale verifica, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227).
2.2. Tanto premesso, non possono residuare dubbi sulla tenuta logica dell’impugnata sentenza.
Le circostanze evidenziate dalla difesa ricorrente rappresentano mere spigolature, tranquillamente conciliabili con i comportamenti maltrattanti dell’imputato, messi in luce dalle conformi sentenze di condanna, e, percio’, non idonee ad incidere sulla solidita’ logica dell’impianto motivazionale.
Il quale – giova ricordarlo – poggia non solamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle di suoi parenti e di terzi estranei al nucleo familiare ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), nonche’ su certificati medici, fotografie, messaggi “Facebook” e relazioni di servizio, redatte dagli operatori di polizia in occasione di vari interventi. Ond’e’ che completamente infondata si rivela la doglianza relativa all’inattendibilita’ della persona offesa ed alla mancanza di riscontri alle sue accuse.
3. Anche il secondo motivo, come s’e’ anticipato, e’ del tutto infondato.
3.1. In tema di maltrattamenti in famiglia, l’articolo 572 c.p., e’ applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, Rv. 261472). Ragione per cui il delitto e’ configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarieta’ ed assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 255628.).
Con riferimento alla vicenda in esame, e’ sufficiente allora evidenziare che come emerge pacificamente dall’impugnata sentenza, incontroversa per questa parte – l’imputato e la parte civile, oltre ad avere intrattenuto una relazione sentimentale, hanno convissuto nella stessa abitazione per circa dieci mesi.
3.2. Quanto, poi, al diverso profilo dell’asserita reciprocita’ delle condotte aggressive, va anzitutto osservato che – stando alla narrativa della sentenza impugnata – esso non risulta essere stato dedotto in appello: sicche’, gia’ solo per questo, il relativo motivo, per questa parte, si esporrebbe a censure di inammissibilita’.
In ogni caso, tale doglianza non ha giuridico fondamento, in quanto, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorita’ psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di suo completo abbattimento, potendo consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, senza che sporadiche reazioni vitali ed aggressive da parte della stessa possano escluderne lo stato di soggezione, a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, Rv. 274519).
4. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Da tanto consegue – ai sensi dell’articolo 616, c.p.p. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilita’ (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila Euro.
5. A norma dell’articolo 592 c.p.p., il ricorrente, in quanto integralmente soccombente, va altresi’ condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla costituita parte civile, le quali, essendo quest’ultima ammessa al patrocinio per i non abbienti, saranno liquidate dal giudice di merito che ha pronunciato la sentenza (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 83, comma 2) e debbono essere pagate in favore dello Stato anticipatario (articolo 110, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica cit.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ separatamente liquidata dal giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.

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