Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|28 giugno 2022| n. 20778.

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati le cui richieste risarcitorie superino il massimale, l’assicuratore deve mettere a disposizione il massimale a norma dell’art. 140, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, altrimenti incorrendo in responsabilità per il ritardo nell’adempimento, tanto nei confronti dell’assicurato quanto nei confronti dei danneggiati.

Sentenza|28 giugno 2022| n. 20778. Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilità – Assicurazione – Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale – Legge 990/1969

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – rel. Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso principale iscritto al n. r.g. 17091/2019 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentanti e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati in cancelleria e all’indirizzo di p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Comune di Napoli, (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS), (OMISSIS) Soc Coop, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa;
– intimati –
e contro
(OMISSIS) Spa, ((OMISSIS)) in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio del medesimo e dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) Spa, ora (OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) Spa, ((OMISSIS)), costituitasi nella dichiarata qualita’ di assicuratrice per la responsabilita’ civile verso terzi del Comune di Napoli, in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
e sul ricorso successivo proposto da:
(OMISSIS), (CF: (OMISSIS)), (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Cancelleria e rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS) (P.E.C.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (P.E.C.: (OMISSIS));
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Comune di Napoli,), (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)), (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS), (OMISSIS) Soc Coop, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa;
– intimati –
e contro
(OMISSIS) Spa, ((OMISSIS)) in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio del medesimo e dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) Spa, ((OMISSIS)), costituitasi nella dichiarata qualita’ di assicuratrice per la responsabilita’ civile verso terzi del Comune di Napoli, in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1315/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2021 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

 

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione contro la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e contro gli altri soggetti indicati in epigrafe, avverso la sentenza del 7 marzo 2019, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza resa inter partes in primo grado dal Tribunale di Napoli.
Al ricorso ha resistito con separati controricorsi e con le distinte qualita’ indicate in epigrafe la (OMISSIS).
Vi ha resistito anche l’ (OMISSIS).
1.1. Un ricorso successivo e’ stato proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), identificati in epigrafe anche con il C.F., e ad esso ha resistito la Generali sempre con distinti controricorsi deduttivi delle distinte qualita’.
2. La vicenda oggetto del giudizio e lo svolgimento processuale, per quanto interessa, possono essere cosi’ riassunti.
2.1. Nel settembre del 2008 (OMISSIS) e il germano minorenne (OMISSIS), rappresentato dalla tutrice (OMISSIS), adivano il Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni sofferti i conseguenza del decesso dei loro genitori, (OMISSIS) e (OMISSIS), verificatosi a seguito di un sinistro stradale occorso in (OMISSIS) il (OMISSIS) fra l’autovettura Mazda di proprieta’ e condotta da (OMISSIS) ed assicurata per la r.c.a. presso la s.p.a. (OMISSIS), sulla quale erano trasportati. Detta autovettura veniva a collidere frontalmente con l’autovettura Alfa Romeo 147 di proprieta’ di (OMISSIS) e condotta da (OMISSIS), assicurata per la r.c.a. presso la (OMISSIS) s.p.a. Gli attori chiedevano accertarsi la posizione di trasportati dei defunti genitori e condannarsi la Fondiaria al pagamento della somma di Euro 774.690,00 “e/o” dichiararsi l’esclusiva responsabilita’ del conducente dell’Alfa Romeo nella causazione del sinistro e condannarsi i (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) al risarcimento nella somma di Euro 3.054.083,50.

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Nel giudizio si costituivano alla prima udienza del 13 gennaio 2009 i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) e chiedevano di chiamare in causa il Comune di Napoli quale corresponsabile del sinistro, in ragione della presenza di un tombino sotto il livello della strada.
Nella stessa udienza spiegavano intervento volontario i genitori di (OMISSIS), (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) e (OMISSIS), i fratelli del de cuius, (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), madre della defunta (OMISSIS), nonche’ i fratelli di questa, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed ancora (OMISSIS), trasportato sull’Alfa Romeo.
Sempre nella detta udienza si costituivano, altresi’, le compagnie assicuratrici e dichiaravano la propria disponibilita’ a versare a titolo di provvisionale la somma di Euro 200.000 a ciascuno degli attori.
All’esito dell’udienza il tribunale assegnava la detta somma a ciascuno dei due attori, autorizzava la chiamata in causa del Comune di Napoli ed ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), trasportati sulle due autovetture coinvolte nel sinistro.
I terzi nei cui confronti era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio si costituivano alla successiva udienza del 19 maggio 2009 ed in essa si costituiva pure il Comune di Napoli, il quale chiedeva ed otteneva di chiamare in causa le compagnie assicuratrici Soc. Coop. (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a..
Nell’udienza del 30 ottobre 2009 si costituivano la (OMISSIS) s.p..a, la (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. (poi Groupama Assicurazioni) e la (OMISSIS), che chiedeva di chiamare in causa la (OMISSIS) s.p.a..
Successivamente al giudizio veniva riunito altro giudizio risarcitorio per lo stesso sinistro, iscritto presso il tribunale, introdotto da (OMISSIS) contro (OMISSIS) e (OMISSIS), l’ (OMISSIS) s.p.a., il Comune di Napoli e la (OMISSIS) s.p.a..
2.2. All’esito dell’istruzione, espletata con prova orale e c.t.u., con sentenza del marzo 2014 il tribunale partenopeo dichiarava l’esclusiva responsabilita’ (OMISSIS) nella causazione del sinistro e condannava in solido il medesimo, (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati. Accoglieva la domanda di mala gestio nei confronti dell’ (OMISSIS) condannandola oltre i limiti del massimale di polizza. Rigettava le domande proposte dai due (OMISSIS), da (OMISSIS), da (OMISSIS), da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS); rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il Comune di Napoli e “dichiarava non luogo a provvedere” sulla domanda del Comune di Napoli contro le societa’ assicuratrici chiamate in garanzia e sulla domanda della (OMISSIS) contro (OMISSIS).

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3. La sentenza veniva appellata in via principale da (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), la quale si doleva della condanna ultramassimale. Proponevano appello incidentale gli originari attori relativamente alla quantificazione del danno. Si costituivano in appello la (OMISSIS), il Comune di Napoli, (OMISSIS), che sosteneva l’infondatezza dell’appello principale, (OMISSIS), con analoga prospettazione, (OMISSIS) e – in relazione alle chiamate in causa del Comune – le assicuratrici Genarali Italia, UGF Assicurazioni (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS), sostenendo l’assenza di responsabilita’ del Comune di Napoli (peraltro non messa in discussione).
Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello di Napoli, esaminando prioritariamente l’appello incidentale ne ha rigettato il primo motivo ed ha accolto il secondo; quindi, ha scrutinato l’appello principale quanto ai motivi con i quali era stata chiesta la rideterminazione del danno riconosciuto in favore dei fratelli e delle sorelle dei due defunti coniugi, provvedendo in conseguenza alla rideterminazione delle somme loro riconosciute, e, di seguito e per quanto qui interessa ha accolto il detto appello principale quanto alle censure con le quali si era contestato il riconoscimento della mala gestio l’ha esclusa tanto quale mala gestio propria quanto come mala gestio impropria e sul punto ha riformato la sentenza di primo grado.
3. La trattazione dei ricorsi e’ stata fissata in udienza pubblica.
Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale interposto dai ricorrenti principali (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ del primo motivo di quello avanzato dai ricorrenti successivi (OMISSIS) e (OMISSIS), con assorbimento del secondo.
Le parti hanno depositato memoria.
Questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare il ricorso successivo va riunito a quello principale, in applicazione dell’articolo 335 c.p.c..
2. Con l’unico del ricorso principale (OMISSIS) e (OMISSIS) deducono “violazione o falsa applicazione dell’articolo 148 Decreto Legislativo n.. 209/2005”, nonche’ “violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1176, 1218, 1224, 1375, 1917 e 2697 c.c.; articoli 115 e 116 c.p.c.”.
2.1. Con il primo motivo del ricorso successivo (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano “violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 144, 145 e 148, (L. n. 990 del 1969, ex articoli 18 e 22) ed articolo 1224 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Con il secondo motivo i ricorrenti successivi denunciano “violazione o falsa applicazione degli articoli 91 e 336 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
2.1. Il primo motivo dei due ricorsi censura la motivazione della sentenza impugnata quanto al disconoscimento della responsabilita’ ultramassimale di (OMISSIS) s.p.a. per mala gestio, sebbene nelle due diverse declinazioni riferibili alla diversa posizione dei ricorrenti principali e di quelli successivi.
2.2. Mette conto in primo luogo di richiamare la motivazione della sentenza impugnata censurata dai due motivi, ognuno dei quali ne fa ampia riproduzione.
La corte napoletana, dopo avere (a pag. 26) rilevato che tutti i danneggiati avevano implicitamente “formulato domanda di condanna “implicita” di superamento del massimale di polizza” e che i (OMISSIS) avevano fin dal primo atto difensivo domandato “esplicitamente e ritualmente” di addebitare all’allora (OMISSIS) la responsabilita’ per mala gestio, si e’ cosi’ espressa:
“3.1.b. Passando al merito della pretesa cosi’ formulata, non vi e’ dubbio che, una volta scaduto il termine di giorni sessanta di cui all’articolo 22 L.990/1969, l’assicuratore e’ in mora nei confronti del danneggiato, sempre che sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’an ed al quantum della responsabilita’ del suo assicurato. In tal caso l’obbligazione puo’ superare i limiti del massimale per colpevole ritardo a titolo di responsabilita’ per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e quindi senza necessita’ di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova anche tramite presunzioni di un danno maggiore (vedi Cass.n. 11883/2007). Nel caso in esame, la “prova concreta” della responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) nella causazione del sinistro di cui si controverte emergeva in tutta evidenza dal Rapporto di incidente stradale n. 2980-A1-07 del (OMISSIS), redatto dalla Polizia Municipale di Napoli- Servizi Polizia Stradale infortunistica, intervenuta sul luogo del sinistro nell’immediatezza del fatto, dalla Relazione di consulenza tecnica redatta in sede penale dall’ing. (OMISSIS), nonche’ dalla sentenza di applicazione pena recante n. 241/2008 emessa a carico di (OMISSIS): nello specifico, era stato accertato che il (OMISSIS), nelle circostanze di tempo e di luogo rilevate dagli investigatori, alla guida dell’autovettura Alfa Romeo 147, nell’affrontare in accelerazione una curva a destra ad una velocita’ non commisurata alle condizioni ambientali (fondo stradale bagnato) aveva perso il controllo dell’auto, invaso la corsia opposto provocando il violentissimo scontro contro l’autovettura Mazda 2, condotta da (OMISSIS) a bordo della quale viaggiavano come trasportati tra gli altri (OMISSIS) e (OMISSIS). Pertanto, se e’ vero che la convenuta (OMISSIS) S.p.A. era in condizioni di valutare la condotta di guida del suo assicurato ancor prima della instaurazione del giudizio, e’ altrettanto vero, pero’, che la stessa, in ragione dell’elevato numero dei danneggiati in seguito al sinistro (in via diretta ed indiretta), e dei potenziali aventi diritto al risarcimento, non era in grado di definire, compiutamente e tempestivamente la pretesa risarcitoria dei danneggiati ancor prima di attendere l’esito del giudizio ed adottare tutte le consequenziali determinazioni. Invero, deve ritenersi che l’assicuratrice abbia tenuto un comportamento tutt’altro che inerte nella gestione del sinistro tant’e’ che dalla documentazione versata in atti risulta che: a) all’atto della sua costituzione nel giudizio recante n. 33627/08, introdotto dai figli dei (OMISSIS)- (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la compagnia di assicurazione (OMISSIS) S.p.A (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), chiese al Tribunale di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 140 C.d.A. nei confronti di tutti i soggetti danneggiati dal sinistro; b) proprio in considerazione della possibile incapienza del massimale di polizza (la sola richiesta risarcitoria dei figli (OMISSIS) e (OMISSIS) ammontava a circa Euro 3.054.083,50), la stessa manifesto’, da subito, instaurato il giudizio, la propria disponibilita’ a versare ai due ricorrenti la somma di Euro 200.000,00 ciascuno quale “provvisionale amichevole”; c) dette somme furono versate effettivamente ad (OMISSIS) (sorella della defunta Letizia nonche’ nominata tutrice del nipote minorenne), ed a (OMISSIS), a mezzo assegni circolari di Euro 200.000,00 ciascuno in data 22 gennaio 2009; d) poiche’ a seguito del versamento delle somme attribuite a (OMISSIS) e (OMISSIS); residuava un massimale disponibile di Euro 1.200.000,00 circa e considerato che (OMISSIS), attore in altro giudizio poi riunito, aveva domandato oltre Euro 415.000,00, l’importo di tutte le richieste risarcitorie esorbitanti il massimale di polizza (pari ad Euro 1.600.000,00) e l’incertezza circa la reale portata dei postumi invalidanti riportati dalle varie parti, rendeva assai difficoltosa la distribuzione del residuo massimale se non dopo l’espletamento delle varie CTU; e) depositate le consulenze tecniche ovvero prima dell’udienza fissata per il loro deposito, la compagnia, con raccomandata del 20 luglio 2012, in atti, mise a disposizione il massimale residuo chiedendo ad ogni parte di specificare e quantificare le relative richieste con l’avvertenza che in caso di mancato riscontro o disaccordo delle parti, alla successiva udienza del 18 settembre 2012, fissata per il deposito delle consulenze, l’offerta sarebbe stata ribadita; f) all’udienza del 18 settembre 2012, l’assicurazione deposito’ su un conto corrente vincolato l’importo residuo del massimale a favore di tutte le parti lese; g) dopo vari incontri e riunioni, non riuscendo a suddividere il massimale, a seguito della riunione presso lo studio del difensore della compagnia, il 5 febbraio 2013, le parti decisero di suddividere il residuo del massimale accantonando una quota pari al 25% al fine di potere effettuare all’esito del giudizio eventuali conguagli.

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

Cio’ posto, ad avviso di questa Corte, non puo’ ravvisarsi, nella specie, alcun colpevole ritardo imputabile alla (OMISSIS) S.p.A: sicche’, in accoglimento del motivo di gravame scrutinato, la domanda di condanna per mala gestio, propria ed impropria, spiegata nei confronti della assicurazione, odierna appellante, va respinta. 4. Di conseguenza, e’ fondata e va accolta la doglianza formulata dalla (OMISSIS) S.p.A. con la quale essa assume la “incongruita’” della decisione laddove “e’ lo stesso Giudice ad affermare che la massima esposizione puo’ essere calcolata rivalutando il massimale catastrofale per poi, senza alcuna motivazione, condannare la compagnia di assicurazione ad (Euro) 2.567.519,86 oltre alla responsabilita’ per le spese legali, interessi e rivalutazione” (cfr. pag. 27 dell’atto di appello)”.
Dopo tale motivazione, la corte di merito ha richiamato la distinzione fra la c.d. mala gestio propria, inerente al rapporto fra assicuratore ed assicurato, e la c.d. mala gestio impropria, inerente il rapporto fra assicuratore e terzo danneggiato, ed ha concluso che, diversamente da quanto opinato dal tribunale, non ricorreva nella specie ne’ l’una ne’ l’altra figura, rilevando quindi che le poste risarcitorie, sia liquidate dal primo giudice, che da essa stessa, dovevano essere proporzionalmente ridotte nei confronti della Generali “nei limiti del massimale di polizza, che costituisce il limite dell’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato ma anche il limite del debito dell’assicuratore nei confronti della vittima (dal momento che l’assicuratore del responsabile e’ altresi’ obbligato in via diretta nei confronti di quest’ultima).”.
2.3. Nel motivo di ricorso principale, dopo avere assunto ad oggetto di censura la ricordata motivazione, la critica si articola sostenendo che si sarebbe fatta cattiva applicazione dei principi sulla mala gestio propria ed anche sulla mala gestio impropria, in quanto:
aa) la compagnia assicuratrice “era stata messa in grado di valutare immediatamente, attraverso un metro di ordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria dei danneggiati” e cio’ nonostante aveva “omesso di pagare o di mettere a disposizione dei danneggiati il massimale, sebbene i dati obiettivi conosciuti consentivano di desumere l’esistenza della responsabilita’ dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese dei danneggiati”(al riguardo si richiama sul punto Cass. n. 3014 del 2016), provvedendo a versare una provvisionale agli attori di Euro 200.000,00 a distanza di oltre un anno e mezzo dal sinistro e su sollecitazione del giudice di primo grado e, quindi, provvedendo a distanza di cinque anni dallo stesso, cioe’ il 18 settembre 2012, a mettere a disposizione dei danneggiati la parte del massimale di spettanza;
bb) l’assunto della corte territoriale circa la difficolta’ di distribuzione del massimale ed il suo venir meno solo dopo le c.t.u., sarebbe privo di fondamento, giacche’ la compagnia assicuratrice “aveva preventivamente effettuato le consulenze mediche sui danneggiati e disponeva di un quadro completo e certo sui postumi invalidanti residuati sulle parti e della valutazione dei rispettivi danni gia’ prima del dicembre dell’anno 2008”;
cc) la Generali tratteneva ancora parte del massimale di polizza, cioe’ Euro 400.000,00 pari al 25% di esso;
dd) un criterio normale di prudenza e buona fede avrebbe richiesto che la Generali si attivasse per definire la lite stragiudizialmente ed offrisse l’intero importo del massimale e cio’ anche in considerazione del fatto che nel primo grado di giudizio la stessa Generali aveva assentito alla “richiesta di estromissione” della Fondiaria, assicuratrice del veicolo del (OMISSIS), “omettendo di disporre del massimale di polizza di questa ultima societa’ pari ad Euro 774.690,00”;
ee) la corte territoriale non avrebbe considerato che la societa’ assicuratrice non aveva osservato il termine di 90 giorni previsto dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 148, e di quanto evidenziato dal primo giudice per un verso nel senso che le persone coinvolte e danneggiate nel sinistro non erano in numero tale da impedire la loro identificazione e che, di fronte all’eventuale disaccordo fra loro per ripartire il massimale, quest’ultimo avrebbe potuto essere messo a disposizione informalmente e comunque anche tramite un sequestro liberatorio.

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Sulla base di tali deduzioni si argomenta, quindi, evocando giurisprudenza di questa Corte, che a torto e disattendendo i principi da essa affermati sarebbe stata negata la mala gestio propria e peraltro con una motivazione apodittica quanto all’osservanza da parte di generali dei principi di buona fede e correttezza.
2.4. I ricorrenti successivi, cioe’ i germani (OMISSIS), sostengono il loro primo motivo evocando anch’essi giurisprudenza di questa Corte e assumendo che, poiche’ dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale e dalle risultanze della perizia tecnica richiesta dal P.M. era emersa in modo indubbio la responsabilita’ esclusiva di (OMISSIS), l’impresa assicuratrice era stata messa in grado sia di apprezzarne l’esistenza sia le conseguenze dannose del sinistro e cio’ in modo tale da percepire, dato il numero e la qualita’ dei danneggiati, tramite un suo perito l’insufficienza del massimale a risarcire tutti i danni, sicche’ l’unico comportamento da tenere avrebbe dovuto essere quello di mettere a disposizione il massimale mediante deposito su un libretto bancario. Anche in tal caso si lamenta che l’assicuratrice non lo aveva fatto, ma aveva messo a disposizione dopo due anni e nel corso del giudizio la provvisionale e all’udienza del 18 settembre 2012 il residuo massimale di Euro 1.198.000,00 detratta una quota del 25%. Sarebbe percio’ errata l’affermazione della corte territoriale che l’assicuratrice aveva “tenuto un comportamento tutt’alto che inerte nella gestione del sinistro” e comunque, anche a voler considerare il contrario, il comportamento tenuto sarebbe stato “assolutamente insufficiente, tardivo, improprio e poco professionale, si’ da (doversi) ravvisare una pessima gestione della lite e dunque una responsabilita’ per “mala gestio impropria o, piu’ correttamente (…) una responsabilita’ da colpevole ritardo”, con la conseguenza che l’assicuratrice inadempiente dovrebbe ritenersi tenuta “a pagare sul massimale garantito gli interessi legali dalla richiesta avanzata dal danneggiato (…) trascorso il termine di cui all’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni”.
3. Il Collegio ritiene fondati sia il primo motivo del ricorso principale sia il primo motivo del ricorso successivo.

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

Entrambi i motivi, facendo riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, la’ dove essa ha escluso sia la sussistenza di una responsabilita’ per mala gestio c.d. propria, sia la sussistenza di una responsabilita’ per mala gestio c.d. impropria, denunciano infatti in modo chiaro vizi di c.d. sussunzione, cioe’ di falsa applicazione delle norme evocate nelle rispettive intestazioni. Denunciano, in sostanza, assumendo la motivazione della sentenza impugnata senza mettere in discussione gli elementi fattuali sui quali si basa e dunque la vicenda in fatto per come da essa ricostruita, che la corte napoletana erroneamente ha escluso che detta vicenda fosse da ricondurre alle norme che con riferimento alle figure della c.d. mala gestio propria ed impropria disciplinano il comportamento da tenersi dall’assicuratore nell’adempimento delle sue obbligazioni riconducibili al contratto assicurativo tanto nei confronti del suo assicurato quanto – in ragione dell’esistenza dell’azione diretta a suo favore – nei confronti dei danneggiati.
L’illustrazione di entrambi i motivi si muove in questa direzione e nei vari passaggi evoca direttamente od indirettamente le norme di cui si denuncia la falsa applicazione e comunque, consente a questa Corte di percepire il termine di riferimento della postulata falsa applicazione.
4. Cio’ premesso, giova ricordare – come, del resto, ha fatto la stessa sentenza impugnata – che “L’ingiustificato ritardo dell’assicuratore della r.c.a. nell’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato lo puo’ esporre a due diversi tipi di responsabilita’: la prima e’ quella per c.d. “mala gestio” impropria (id est: responsabilita’ da colpevole ritardo) nei confronti del danneggiato stesso, la quale ha per effetto l’obbligo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex articolo 1224 c.c., comma 2, anche in eccedenza rispetto al massimale; l’altra e’ quella per c.d. “mala gestio” propria, che sussiste nei confronti non del danneggiato, ma dell’assicurato, ed ha per effetto l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne quest’ultimo, anche in misura eccedente il massimale, di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece sara’ costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento.” (cosi’, ribadendo altri precedenti anteriori, Cass. n. 15397 del 2010; adde, per la conferma del principio nella vigenza del C.d.A. e segnatamente per il riferimento all’articolo 145 del Codice, Cass. n. 3014 del 2916).

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

E’ stato, poi, precisato che “In tema di inadempimento dell’assicuratore della responsabilita’ civile, all’obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. “mala gestio” propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento; se, invece, il massimale e’ divenuto incapiente al momento del pagamento, l’assicurato puo’ pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale; tuttavia, allorche’ il credito del danneggiato gia’ al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da “mala gestio” deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell’articolo 1224 c.c., comma 2″ (Cass. n. 9666 del 2018; adde: Cass. n. 29027 del 2021).
Ulteriormente, Cass. n. 28811 del 2019 ha precisato che “In tema di “mora debendi” nell’assicurazione della responsabilita’ civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all’intero debito dell’assicurato nonostante la mora dell’assicuratore, quest’ultimo e’ tenuto a corrispondere all’assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell’indennizzo, l’assicuratore in mora e’ tenuto a dare all’assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall’assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell’assicurato dal proprio colposo ritardo nell’adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era gia’ incapiente all’epoca del sinistro, l’assicuratore in mora e’ tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex articolo 1224 c.c., comma 1, o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del comma 2 della citata disposizione.”.
5. Il primo motivo del ricorso principale, provenendo dal soggetto assicurato e dal danneggiante ed afferendo al comportamento che la societa’ assicuratrice doveva tenere in forza del contratto assicurativo direttamente nei confronti del primo e’ palese che, dal punto di vista dell’interesse, afferisce alla c.d. mala gestio propria.
Il primo motivo del ricorso successivo, provenendo dai due originari attori danneggiati, in quanto titolari dell’azione diretta contro l’assicuratrice sulla base del contratto stipulato dal responsabile, e’ altrettanto palese che afferisce alla c.d. mala gestio impropria.
Il ragionamento con cui la corte napoletana ha escluso la ricorrenza della mala gestio sotto entrambe le figure indicate, e’ palesemente errato, atteso che, al fine di valutare la loro ricorrenza, sussume la vicenda in fatto nei passaggi indicati alle lettere da a) a g) delle pagine 28 e 29, che si sono riportate sopra, in modo tale che l’esclusione risulta palesemente errata.
Peraltro, gia’ prima di analizzare tali passaggi, si deve rilevare che, prima di essi, la corte territoriale risulta avere assunto correttamente le fattispecie di mala gestio in astratto, quando ha osservato (con riguardo, evidentemente, alla mala gestio impropria) che “non vi e’ dubbio che, una volta scaduto il termine di giorni sessanta di cui alla L. n. 990 del 1969, articolo 22, (ma dapprima correttamente la sentenza risulta avere evocato l’articolo 145 del C.d.A.), l’assicuratore e’ in mora nei confronti del danneggiato, sempre che sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’an ed al quantum della responsabilita’ del suo assicurato”, soggiungendo di seguito: al) che “in tal caso l’obbligazione puo’ superare i limiti del massimale per colpevole ritardo a titolo di responsabilita’ per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e quindi senza necessita’ di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova anche tramite presunzioni di un danno maggiore (vedi Cass.n. 11883/2007); a2) e che “nel caso in esame, la “prova concreta” della responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS) nella causazione del sinistro di cui si controverte emergeva in tutta evidenza dal Rapporto di incidente stradale n. 2980-A1-07 del (OMISSIS), redatto dalla Polizia Municipale di Napoli- Servizi Polizia Stradale infortunistica, intervenuta sul luogo del sinistro nell’immediatezza del fatto, dalla Relazione di consulenza tecnica redatta in sede penale dall’ing. (OMISSIS), nonche’ dalla sentenza di applicazione pena recante n. 241/2008 emessa a carico di (OMISSIS)(…)”.

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

Dopo siffatto corretto approccio, tuttavia, la corte napoletana si e’ posta al di fuori della logica della valutazione del comportamento dell’assicuratore conforme ai principi di diligenza e correttezza, quando ha osservato che “pertanto, se e’ vero che la convenuta (OMISSIS) S.p.A. era in condizioni di valutare la condotta di guida del suo assicurato ancor prima della instaurazione del giudizio, e’ altrettanto vero, pero’, che la stessa, in ragione dell’elevato numero dei danneggiati in seguito al sinistro (in via diretta ed indiretta), e dei potenziali aventi diritto al risarcimento, non era in grado di definire, compiutamente e tempestivamente la pretesa risarcitoria dei danneggiati ancor prima di attendere l’esito del giudizio ed adottare tutte le consequenziali determinazioni”: questa affermazione attribuisce rilevanza ad una circostanza, la determinazione del quantum della pretesa di ciascuno dei danneggiati (a questo parrebbe alludere il riferimento alla “definizione”), che non puo’ essere assunta come ragione giustificativa dell’attesa dell’assicuratrice nell’adempiere la prestazione e cio’ una volta che si consideri il secondo inciso dell’articolo 140 del C.d.A., comma 4. E cio’ certamente quando il massimale appare incapiente a soddisfare tutti i danneggiati, ma anche quando vi e’ la capienza (che, naturalmente, di fronte al comportamento ipotizzato dalla norma, comportera’ che il deposito serva a soddisfare i danneggiati nei limiti di quanto loro riconosciuto giudizialmente).
Gia’ la premessa della motivazione della corte territoriale appare, dunque, erronea.
La successiva applicazione della premessa con le argomentazioni svolte nelle pagine 28-29 nelle lettere a) risulta erronea nel risultato finale e prima ancora si articola con argomenti che anche presi singolarmente sono inidonei a giustificare il comportamento delle Generali e ne evidenziano il ritardo colpevole espressione di mala gestio propria ed impropria.
5.1. Gia’ il dare rilievo alla circostanza (indicata in motivazione sub a) che la societa’ assicuratrice chiese disporsi l’integrazione del contraddittorio a norma dell’articolo 140 C.d.S., evidenzia un palese errore di falsa applicazione delle norme che debbono regolare la condotta dell’assicuratore nell’adempiere il proprio obbligo assicurativo.
Focalizza, infatti, l’attenzione sul momento in cui la lite risultava gia’ instaurata dagli originari attori e qui ricorrenti successivi, cosi’ trascurando che la condotta dell’assicuratrice in termini di corretto e tempestivo adempimento della sua obbligazione veniva in rilievo gia’ prima dell’introduzione del giudizio e cio’ a norma dell’articolo 148, comma 2, del C.d.A., invocato da entrambi i ricorsi: il silenzio della sentenza impugnata sulla rilevanza di tale norma e la collocazione del suo apprezzamento della condotta della societa’ assicuratrice, evidenziano un palese vizio nel sussumere la vicenda sotto l’esatto diritto applicabile.
Tanto a prescindere dalla circostanza che i ricorrenti successivi (danneggiati) hanno allegato – sebbene senza rispettare completamente l’articolo 366 n. 6 c.p.c., essendosi limitati ad indicare genericamente la produzione nel pur prodotto (in questa sede) fascicolo primo grado – di avere formulato richiesta risarcitoria con raccomandate del 6 dicembre 2007. Invero, di fronte ad un testo come il comma 2 dell’articolo 148 del C.d.S. e’ palese che il giudice di merito di appello della sentenza impugnata nella valutazione censoria sulla ricorrenza della mala gestio positivamente effettuata dal primo giudice, avrebbe dovuto necessariamente considerare la rilevanza del comportamento preprocessuale imposto all’assicurazione dalla norma in discorso e, dunque, avrebbe dovuto considerare se vi era stata richiesta prima del giudizio e se vi era stata l’offerta di cui all’articolo 148, comma 2, la quale, evidentemente, in presenza di pluralita’ di danneggiati e di incapienza del massimale, anche solo stimata, avrebbe potuto e dovuto essere fatta tenendo conto del criterio di cui al comma 1 dell’articolo 140 del C.d.A.

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

Il silenzio della corte di merito su tali coordinate normative inficia gia’ di per se’ il procedimento di sussunzione, la’ dove mostra di avere assunto come punto di riferimento iniziale del processo valutativo in iure il momento della costituzione in giudizio.
Il rilievo dato al fatto sub a) appare errato, altresi’, la’ dove attribuisce rilievo al fatto che l’assicurazione chiese di chiamare in giudizio gli altri danneggiati. E’ palese che proprio tale atteggiamento, giustificato dall’articolo 140 del C.d.A., comma 4, evidenzia che la societa’ assicuratrice era ben consapevole della presenza di piu’ danneggiati e dunque in grado di regolare in conseguenza i propri comportamenti ai sensi dell’articolo 148, comma 2, in relazione al massimale.
Il dire che la sollecitazione al tribunale a disporre l’integrazione evidenzierebbe “un comportamento tutt’altro che inerte”, sotto tale profilo e’ affermazione che non misura il comportamento dell’assicurazione in termini di correttezza e diligenza, la’ dove l’inerzia da scongiurare avrebbe dovuto essere senz’altro quella di mettere a disposizione il massimale.
Manifestamente contrario ai canoni della diligenza e correttezza e, dunque, all’adempimento nei confronti dell’assicurato dell’obbligazione assicurativa e di riflesso nei confronti dei ricorrenti successivi danneggiati, risulta poi il rilievo dato (nella lettera b) all’offerta di Euro 200.000,00 a ciascuno dei due ricorrenti successivi, a fronte del chiaro disposto dell’articolo 140, comma 4, che avrebbe dovuto suggerire di mettere a disposizione l’intero massimale ai sensi di tale norma.
Proprio il fatto che – per quello che dice la stessa decisione impugnata – risultava l’incapienza del massimale gia’ al momento dell’introduzione del giudizio in relazione addirittura alle sole richieste risarcitorie formulate dai qui ricorrente successivi (figli dei de cuius) per come fatte valere in giudizio, secondo quanto afferma la stessa sentenza al punto b) della pag. 28, evidenzia – a petto dell’articolo 140, comma 4, l’assoluta contrarieta’ ai canoni di diligenza e correttezza nell’adempimento del contratto della detta offerta.
Invero, gia’ in quel momento ed anche indipendentemente dalle domande risarcitorie introdotte dagli altri danneggiati nei cui riguardi si realizzo’ il cumulo processuale, emergeva una situazione che avrebbe dovuto ulteriormente (cioe’ al di la’ di quanto buona fede e correttezza consigliavano gia’ prima) suggerire alla societa’ assicuratrice un comportamento che, invece, non ha tenuto e che la sentenza impugnata nella sua motivazione omette di considerare, pur avendo tenuto presente – sia pure ai fini dell’integrazione del contraddittorio – lo stesso articolo 140.
Esso e’ stato indicato dai ricorrenti principali e dai ricorrenti successivi, sebbene senza individuarne il riferimento normativo, che e’ rappresentato dall’ultimo comma, secondo inciso, dell’articolo 140 del C.d.A.: si tratta appunto della messa a disposizione del massimale.
E’ vero che la norma dice che l’assicuratore puo’ effettuare il deposito della somma, ma e’ palese – al di la’ di quel che in maniera assorbente emerge dal gia’ ricordato articolo 148, comma 2 – che la scelta di tenere una condotta omissiva, una volta apprezzata in termini di diligenza e correttezza nell’adempimento dell’obbligo assicurativo, si presti ad essere valutata come contraria ai canoni di correttezza e diligenza, qualora le richieste risarcitorie dei danneggiati siano quantificate gia’ in termini tali da evidenziare che il loro cumulo esorbita dal massimale, come risultava nella specie, rispetto al caso in cui invece non lo siano e si possa pero’ solo paventare il supero del massimale. Mentre in questa ipotesi, si puo’ concedere che l’apprezzamento in termini di diligenza del comportamento dell’assicuratore debba svolgersi in concreto e dunque con la valutazione del se lo stato della vicenda evidenziasse la probabilita’ del c.d. supero del massimale, viceversa nel caso in cui gia’ lo stesso manifestarsi di richieste risarcitorie in misura tale da comportare quel “supero”, automaticamente evidenzia comportamento inosservante della correttezza e diligenza.

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

L’assicuratore che ha ricevuto richieste di danneggiati che nel loro cumulo superano il massimale, palesemente, se non vuole correre il rischio di incorrere poi in un giudizio di ritardo nell’adempimento, non puo’ che mettere a disposizione il massimale, come prevede l’articolo 140, comma 4.
Lo si deve rilevare, peraltro, in aggiunta alla gia’ segnalata rilevanza del disposto dell’articolo 148 citato, comma 2.
Si rileva ancora che esprime un palese vizio di sussunzione anche la considerazione (di cui sub d) nella motivazione) del fatto che vi erano incertezze circa la reale portata dei postumi invalidanti: e’ palese che il comportamento ipotizzato dall’articolo 140, comma 4, avrebbe dovuto suggerire comunque la messa a disposizione del massimale.
Ne segue che alla messa a disposizione del residuo massimale solo il 20 luglio del 2012 e poi al conseguente deposito su un conto corrente vincolato a favore di tutte le parti lese deve assegnarsi solo il valore di abbandono tardivo di un comportamento non corretto e non diligente e dunque privo di giustificazione ai fini dell’esclusione della mala gestio.
Tutti gli elementi fattuali evidenziati dalla corte territoriale cospiravano, al contrario di quanto Essa ha ritenuto, nel senso di evidenziare un colpevole ritardo della Generali nell’adempiere alla sua obbligazione verso l’assicurato e all’adempiere l’obbligazione di costui verso i danneggiati.
Ne discende che lo stesso complessivo giudizio con cui sulla base di detti elementi la corte territoriale ha escluso che ricorresse mala gestio risulta a maggior ragione inficiato in iure, perche’ la vicenda come individuata in base a detti elementi non poteva non essere sussunta sotto quella figura.
6. Discende dalla considerazioni svolte che deve accogliersi il primo motivo di entrambi i ricorsi e cassarsi la sentenza impugnata in relazione, in quanto la corte territoriale ha falsamente applicato la disciplina del ritardo dell’assicuratrice nell’adempimento della sua prestazione e cio’ tanto con riguardo al rapporto assicurativo in relazione all’assicurato (e, di riflesso, a chi conduceva la sua autovettura) quanto con riguardo ai danneggiati ricorrenti in via successiva a cui favore avrebbe dovuto mettere a disposizione il massimale unitamente agli altri danneggiati.
Il giudice di rinvio dovra’ rinnovare la decisione sul punto dell’esclusione della mala gestio propria e di quella impropria e ritenere, in applicazione di quanto evidenziato a seguito del riscontrato vizio di sussunzione, la prima nei confronti dei ricorrenti principali e la seconda nei confronti dei ricorrenti successivi, traendone le relative conseguenze.
Nel ritenere il momento di verificazione della mala gestio terra’ conto, sulla base delle emergenze degli atti, in particolare della norma dell’articolo 148, comma 2, del C.d.A. e della possibilita’ che il massimale fosse messo a disposizione – al di la’ di quanto previsto a seguito dell’insorgenza del giudizio dal secondo inciso dell’articolo 140 C.d.A., comma 4, – anche ai sensi dell’articolo 687 c.p.c..
7. Il secondo motivo del ricorso successivo resta assorbito.
8. Al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, e’ rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e accoglie il primo motivo del ricorso successivo. Dichiara assorbito il secondo motivo di quest’ultimo. Cassa la sentenza in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Mala gestio propria o impropria in relazione al massimale

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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