La maggiore flessibilità nel conferimento degli incarichi

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 2 aprile 2019, n. 2174.

La massima estrapolata:

La maggiore flessibilità nel conferimento degli incarichi, imposta ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale dalla legge 208/2015, non è circoscritta al solo personale di livello dirigenziale ma si estende anche all’attribuzione di compiti gestionali a personale che non riveste questa qualifica nei Comuni di più ridotte dimensioni.

Sentenza 2 aprile 2019, n. 2174

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7305 del 2018, proposto da
Comune di (omissis), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Va., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Pe. in Roma, corso (…);
contro
Vi. Ro., rappresentato e difeso dall’avvocato St. Sb., con domicilio digitale come da p.e.c. registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 1201/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Vi. Ro.;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Va. An. e Di.Fr., su delega di Sb. St.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Comune di (omissis) propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce indicata in epigrafe, con cui è stato accolto il ricorso del dottor Vi. Ro., all’epoca responsabile del settore polizia locale, contro la modifica del regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi consistita nell’attribuzione al settore in questione di una serie di compiti (delibera di giunta comunale n. 162 del 2 agosto 2017, impugnata unitamente agli ordini di servizio conseguentemente emessi con cui si disponeva che il ricorrente espletasse le attività oggetto di modifica regolamentare, di cui alle note di prot. n. 4732/P, 4733/P, 4734/P e 4735/P del 4 settembre 2017, del segretario comunale e n. 4760/P del 5 settembre 2017 a firma del sindaco).
2. Secondo il Tribunale, per effetto di tale modifica il Comune avrebbe aggiunto alle tipiche funzioni di polizia stradale, di sicurezza ed amministrativa di competenza del corpo di polizia locale, secondo le leggi ordinamentali nazionale e regionale (legge 7 marzo 1986, n. 65 – Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale; e legge regionale della Puglia 14 dicembre 2011, n. 37 – Ordinamento della polizia locale), compiti “di carattere gestorio” e di amministrazione attiva estranei alla specificità delle funzioni di polizia locale e con esse incompatibili.
Inoltre, per il giudice di primo grado i nuovi compiti non potevano ritenersi legittimi nemmeno in virtù dell’art. 1, comma 221, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), secondo cui per una maggiore flessibilità della figura dirigenziale e per il corretto funzionamento degli uffici “il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti (…) della polizia municipale”, come invece sostenuto dall’amministrazione resistente. Ciò a causa del fatto che il ricorrente non è in possesso della qualifica dirigenziale ed inoltre sulla base del rilievo per cui una deroga alla specialità delle funzioni del corpo di polizia municipale avrebbe richiesto “una motivazione che lo giustificasse” ed una “ragionevole delimitazione delle funzioni conferite -tali da non determinare sovrapposizione con i compiti istituzionali di vigilanza e controllo propri del ruolo”.
3. Nel proprio appello il Comune di (omissis) ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa, già respinta dal Tribunale, e contesta nel merito la statuizione di accoglimento del ricorso del dott. Ro. per le ragioni già espresse in resistenza a quest’ultimo.
4. L’originario ricorrente è costituito in resistenza all’appello, con memoria contenente la riproposizione ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. dei motivi di impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado.

DIRITTO

1. In memoria di conclusionale il Comune di San Pietro appellante ha riferito che, in seguito ad una procedura di mobilità volontaria, il dott. Vi. Ro. non è più dipendente dell’amministrazione, e sostenuto che per effetto di ciò sarebbe venuto meno l’interesse di quest’ultimo “al “mantenimento in vita” della Sentenza a Lui favorevole”. A sostegno dell’eccezione il Comune appellante ha prodotto nei termini di rito la propria delibera di giunta di presa d’atto del trasferimento dell’originario ricorrente in seguito alla procedura di mobilità (delibera n. 300 del 31 dicembre 2018).
2. In replica il dott. Ro. ha contro-eccepito l’inammissibilità della produzione documentale nel presente giudizio d’appello e contestato che in conseguenza del trasferimento sia venuto meno il proprio interesse a mantenere la pronuncia di accoglimento del ricorso. Il dott. Ro. sostiene che è per contro l’amministrazione a dovere provare di avere tuttora interesse all’appello e che, in ogni caso, l’interesse al ricorso è insensibile alle vicende inerenti al proprio rapporto di lavoro, poiché nel presente giudizio non sono stati impugnati atti ad esso relativi, ma “atti amministrativi di macro-organizzazione espressione di potestà pubblicistica” dello stesso ente.
3. Così sintetizzate le contrapposte argomentazioni sul rispettivo interesse a ricorrere e ad appellare delle parti in causa, deve ritenersi che entrambi non siano venuti meno per effetto del trasferimento del dott. Ro. ad altra amministrazione (per la cui verifica, avente carattere ufficioso, la delibera di presa d’atto prodotta in questo giudizio costituisce prova indispensabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., che pertanto è stata legittimamente versata agli atti del presente giudizio d’appello, contrariamente a quanto dedotto dal dott. Ro.).
Infatti: – il Comune di (omissis) ha certamente interesse ad ottenere la riforma di una sentenza che ha annullato in parte un suo atto di natura regolamentare e dalla cui conseguente reviviscenza si accerterebbe, anche per il futuro, la legittimità della riorganizzazione delle attribuzioni al settore polizia municipale; dall’altro lato, anche l’originario ricorrente può ritenersi tuttora portatore di un interesse – quanto meno morale – ad ottenere la conferma nel merito della pronuncia di accoglimento della propria impugnazione, alla luce dei riflessi personali derivanti dal provvedimento impugnato, in particolare sul suo incarico di responsabilità di un settore comunale precedentemente ricoperto.
Sintomatico di quest’ultimo interesse, pur non puntualmente specificato nei termini ora descritti, è il fatto che, in replica all’eccezione del Comune appellante, il dott. Ro. – oltre a riferire infondatamente la sopravvenuta carenza di interesse all’amministrazione appellante – ha espresso il proprio interesse “a mantenere in vita la sentenza del TAR, con le relative conseguenze sul presente giudizio”.
4. Si può dunque passare ad esaminare l’appello del Comune di (omissis) nel merito, a cominciare dalla pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa, dedotto come primo motivo.
Il Comune di (omissis) ribadisce al riguardo che la contestazione avversaria concerne “una serie di compiti” attribuiti al responsabile del settore polizia municipale e dunque atti di gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato adottati ai sensi dell’art. 5, comma 2, del testo unico sul pubblico impiego (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro privato”.
5. L’eccezione deve essere respinta perché la lesione subita dal dott. Ro. per effetto dei nuovi compiti a lui assegnati, allorché rivestiva l’incarico di responsabile del settore polizia municipale, deriva in via diretta dall’attribuzione dei compiti a quest’ultima ripartizione amministrativa attraverso la modifica regolamentare dallo stesso impugnata con il ricorso di primo grado (in particolare l’allegato A alla delibera di giunta n. 162 del 2 agosto 2017, intitolato “Organizzazione e attribuzioni delle strutture operative”, recante il nuovo elenco delle funzioni amministrative spettanti a ciascuna di queste). La cognizione su tale atto, di definizione delle linee fondamentali di organizzazione dell’ente locale ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato testo unico sul pubblico impiego, è pacificamente devoluta al giudice amministrativo, anche nel regime di pubblico impiego privatizzato (in questo senso, ex multis: Cass., SS.UU., sentenza 27 febbraio 2017, n. 4881; ord. 21 dicembre 2018, n. 33212, 16 dicembre 2016, n. 25972).
La giurisdizione amministrativa deve essere affermata anche sulle note del segretario comunale e del sindaco impugnate dal dott. Ro., sopra menzionate, con cui sono state chiarite a quest’ultimo le nuove funzioni di competenza del settore cui lo stesso era all’epoca preposto. Si tratta infatti di atti meramente consequenziali a quello presupposto di natura regolamentare impugnato in via principale.
6. Con un ulteriore ordine di censure il Comune di (omissis) contesta l’accoglimento del ricorso del dott. Ro. nel merito.
Secondo l’amministrazione appellante il Tribunale avrebbe errato nell’escludere che sia applicabile al caso di specie la disposizione di cui all’art. 1, comma 221, della sopra citata legge di stabilità per il 2016, n. 208 del 2015, secondo cui “Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale”. A tale applicabilità non sarebbe ostativa – precisa l’amministrazione – il fatto che il dott. Ro. non rivestiva all’epoca dei fatti la qualifica dirigenziale, poiché a quest’ultima è comunque equiparata la responsabilità di uffici e servizi in Comuni privi di posizioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al medesimo riguardo il Comune di (omissis) sostiene che la disposizione di legge di stabilità per il 2016 avrebbe innovato il regime di specialità proprio della polizia municipale previsto dalla legge quadro sulla polizia municipale n. 65 del 1986.
Sotto un distinto profilo l’amministrazione appellante contesta che per attribuire nuovi compiti al settore polizia municipale fosse richiesta una motivazione puntuale, come invece ritenuto dal giudice di primo grado.
7. Le censure così sintetizzate sono fondate.
8. Nella propria memoria costitutiva nel presente giudizio il dott. Ro. ha colto la finalità della norma di legge di stabilità, consistente nel contenimento della spesa di personale dirigenziale, chiaramente evincibile dal primo periodo del comma 221, art. 1, l. n. 208 del 2015 (quello sopra citato e posto a fondamento dell’appello è il secondo periodo), in cui si impone alle Regione e agli enti locali di provvedere “al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”. Al riguardo l’originario ricorrente ha infatti correttamente evidenziato che gli obiettivi di legge possono essere perseguiti attraverso la “creazione di macro settori a capo dei quali il dirigente eserciterà sempre più funzioni manageriali e sempre meno compiti istruttori che diventeranno appannaggio esclusivo dei funzionari” e l’attribuzione al personale dirigenziale, ivi compreso quello preposto alla polizia municipale della “direzione di altre strutture”.
9. Le difese del dott. Ro. non possono invece essere seguite nella parte in cui con esse si circoscrive la portata delle novità introdotte a decorrere dal 2016 al solo personale di livello dirigenziale e invece si nega l’operatività degli strumenti di flessibilità e di contenimento della spesa all’attribuzione di compiti gestionali a personale che non riveste tale qualifica.
In particolare l’originario ricorrente sostiene al riguardo che, mentre sarebbe legittimo “collocare il dirigente della polizia municipale a capo di un macrosettore che comprenda anche la P.M.”, non altrettanto percorribile sarebbe la soluzione di “attribuire al Responsabile del Servizio di P.M. singoli e parcellizzati compiti gestionali che sono di competenza di altre strutture burocratiche dell’ente” e che sono “incompatibili con le funzioni di polizia municipale”.
10. A queste difese è tuttavia possibile opporre che il superamento del principio di specialità delle funzioni di polizia municipale, sancito dalla norma di legge di stabilità in funzione del contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni locali e regionali, attraverso strumenti di flessibilità nella ripartizione delle funzioni e dei compiti interni all’ente, pur previsto per i comuni di consistenza organica tali da prevedere al vertice dei settori posti di rilievo dirigenziale, è comunque estensibile anche per i comuni di più ridotte dimensioni, dove l’esigenza di concentrazione di funzioni omogenee in strutture unitarie è maggiormente avvertita proprio per tale minore consistenza. Anche nei confronti di questi ultimi si pongono infatti le esigenze di “riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni” e di “garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale” rispettivamente previste dal primo e dal secondo periodo della disposizione in esame.
11. Il ragionamento di tipo logico-sistematico finora svolto non è inoltre impedito dal riferimento letterale agli uffici dirigenziali contenuto nella norma, alla luce dell’equiparazione funzionale a questi ultimi dei responsabili degli uffici o dei servizi nei comuni che di posti dirigenziali siano privi, come San Pietro in Lama, ai sensi dell’art. 109, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 richiamato dall’amministrazione appellante.
12. Non è poi vero quanto sostiene il dott. Ro. a confutazione degli assunti del medesimo Comune e cioè che la realizzazione di un macro-settore comprendente anche la polizia municipale con a capo un’unica figura dirigenziale sarebbe astrattamente legittimo in base alla norma di legge di stabilità per il 2016, mentre non altrettanto può dirsi nel caso di specie, in cui sono state attribuite al responsabile del servizio di polizia municipale “singoli e parcellizzati compiti gestionali” di competenza di altri settori. Deve infatti ritenersi che con la modifica regolamentare dallo stesso impugnata il Comune di (omissis) abbia in realtà accorpato presso settore polizia municipale funzioni omogenee, elencate nel sopra citato allegato A alla delibera n. 162 del 2 agosto 2017.
13. Nello specifico, come risulta sin dal ricorso di primo grado, e ribadito nella memoria costitutiva nel presente giudizio d’appello, le contestazioni del dott. Ro. si riferiscono in particolare: “ai procedimenti in materia di segnaletica stradale, ivi compresi quelli attinenti allo svolgimento delle procedure per l’acquisto ed eventuale posa in opera della segnaletica stradale verticale e orizzontale”; a quelli “di rilascio dei contrassegni per auto per soggetti disabili, passi carrabili, tesserini per l’esercizio della caccia e per la raccolta dei funghi”; ed ancora ai procedimenti “di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa la procedura di individuazione del gestore del servizio; concessione loculi comunali”; quindi alla “notifica degli atti giudiziari e non giudiziari”; ed ancora ai “procedimenti di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico” e alla materia del “commercio e pubblici esercizi”, che l’originario ricorrente aveva ritenuto non di competenza del settore al quale era preposto (nota del 26 giugno 2017).
14. Sennonché, le materie relative alle nuove attribuzioni contestate non possono ritenersi estranee alle funzioni di polizia municipale.
Infatti le funzioni in questione: o sono attinenti alla circolazione stradale (segnaletica e rilascio di contrassegni di auto per soggetti disabili o autorizzazioni per passi carrabili); o ad esse è riferibile l’attività di prevenzione, accertamento degli illeciti amministrativi e/o penali correlata alle funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria assegnate alla polizia municipale dall’art. 5 della legge quadro n. 65 del 1986 (servizi cimiteriali, rilascio permessi di caccia e per la raccolta di funghi, occupazioni di suolo pubblico e commercio); o ancora concernono attività strumentali alle precedenti (notifica di atti giudiziari e non).
15. Sul punto, il dott. Ro. ha richiamato a fondamento delle proprie censure l’art. 3 della legge quadro n. 65 del 1986, secondo cui il corpo di polizia municipale svolte “le funzioni istituzionali previste dalla presente legge”, senza tuttavia specificare sotto quale profilo vi sarebbe incompatibilità tra le disposizioni della medesima legge e le nuove attribuzioni al settore polizia municipale da egli contestate.
16. Lo stesso ricorrente e il Tribunale amministrativo non hanno peraltro considerato che ai sensi del poc’anzi richiamato art. 5 della legge quadro il personale del corpo “esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria (…) b) servizio di polizia stradale (…); c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della presente legge”, nel cui ambito si collocano le attività di “prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori”, come stabilito nel precedente di questa Sezione richiamato dallo stesso originario ricorrente (sentenza 12 agosto 1998, n. 1261).
Nell’altro precedente richiamato dal dott. Ro., ovvero la sentenza di questa Sezione del 14 maggio 2013, n. 2607, si è invece affermato che solo una volta eretto in Corpo, ovvero nei comuni nei quali il servizio di polizia municipale “sia espletato da almeno sette addetti” (art. 7 l. n. 65 del 1986), esso “rappresenta un’entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune”, la quale “non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia”.
17. Nel caso di specie pacificamente non si verte in un’ipotesi di Corpo di polizia municipale ed inoltre non vi è stato alcun inserimento della funzione di polizia municipale in un altro settore del Comune di (omissis), ma casomai l’attribuzione a quest’ultimo di compiti ulteriori rispetto a quelli in origine svolti e che, nondimeno, pur di carattere gestionale e di amministrazione attiva si è accertato in precedenza essere correlate alle tipiche funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria e di pubblica sicurezza previste dalla legge quadro n. 65 del 1986 e coerenti con il disegno di razionalizzazione e accorpamento delle strutture perseguito dalla legge di stabilità per il 2016.
18. In contrario a quanto finora rilevato non può essere addotta la legislazione regionale pugliese in materia, ed in particolare l’art. 5, comma 7, della sopra richiamata l. reg. n. 37 del 2011, secondo cui “gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge”.
Al riguardo il dott. Ro. sottolinea che in base alla sua originaria formulazione la norma consentiva di attribuire “incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d’istituto”, purché compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante, ma tale inciso è stato soppresso dalla legge regionale 13 marzo 2012, n. 2 [Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)].
19. Sennonché, nell’elenco delle funzioni assegnate alla polizia municipale dalla legge regionale di ordinamento, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 5 sono comprese le seguenti: “b) polizia annonaria; c) polizia commerciale e tutela del consumatore; (…) f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria; g) polizia stradale (…) h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale; i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale; j) vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi; k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico”. Nel loro complesso le funzioni si riferiscono infatti ad ambiti materiali nei quali possono essere ricondotte anche le funzioni di amministrazione attiva oggetto della modifica regolamentare contestata dal dott. Ro., che nel perseguimento delle finalità di razionalizzazione delle strutture organizzative espresse dalla legge di stabilità per il 2016 il Comune di (omissis) ha attratto al settore polizia municipale.
20. Le critiche dell’amministrazione resistente alla sentenza di primo grado sono fondate anche nella parte in cui si indirizzano alla statuizione del Tribunale secondo cui l’accorpamento di funzioni presso il settore polizia municipale avrebbe richiesto una motivazione puntuale.
21. In contrario è sufficiente rilevare che l’atto impugnato ha natura regolamentare ed è pertanto escluso dall’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241.
22. La fondatezza delle censure contenute dall’appello impone di esaminare quelle riproposte dal dott. Ro. ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., nella propria memoria di costituzione nel presente grado di giudizio.
23. Si può innanzitutto prescindere dalla prima (rubricata con la lettera C) con cui l’originario ricorrente lamenta che l’attribuzione al settore polizia municipale di funzioni amministrative aggiuntive a quelle istituzionali di polizia sia avvenuta senza alcuna motivazione, per le ragioni poc’anzi espresse in sede di esame dell’appello del Comune di (omissis) ed alle quali va fatto integrale rinvio.
24. Un ulteriore ordine di censure (lettera D) riguardano le note impugnate in via derivata (note, sopra citate, di prot. 4732/P, 4733/P, 4734/P e 4735/P del 4 settembre 2017 del segretario comunale e di prot. 4760/P del 5 settembre 2017 del sindaco). Oltre che in via derivata rispetto alla presupposta modifica regolamentare, secondo il dott. Ro. sarebbero autonomamente inficiate da incompetenza le note del segretario comunale, per violazione degli artt. 2 della legge quadro n. 65 del 1985, e 9, comma 1, l. reg. n. 37 del 2011, che attribuiscono in via esclusiva al sindaco o all’assessore da questo delegato il compito di impartire le direttive agli addetti alla polizia municipale.
La nota a firma del sindaco sarebbe invece illegittima perché recante un ordine preciso, di rifacimento della segnaletica stradale, anziché limitarsi ad impartire una direttiva, come previsto dal citato art. 2 della legge quadro.
25. Le censure non possono essere accolte, poiché tutte le note in questione sono state emesse in riscontro a richieste del dott. Ro. di chiarimenti e/o espressione del rifiuto a provvedere su alcune istanze o affari amministrativi, indirizzati dall’originario ricorrente anche al segretario comunale, oltre che al sindaco, e che in relazione all’accorpamento di funzioni anche di carattere gestionale attribuiti al settore polizia municipale con la modifica regolamentare impugnata possono essere fatti rientrare nei “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’entein ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, attribuita alla figura del segretario comunale dall’art. 97, comma 2, del testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che alla funzione di sovrintendenza “allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti” e di coordinamento della relativa l’attività prevista dal comma 4 del medesimo art. 97.
Non è nemmeno predicabile l’illegittimità delle note perché recanti disposizioni precise, dal momento che le stesse erano state sollecitate dallo stesso richiedente in relazione ai dubbi e ai rifiuti di provvedere dallo stesso opposti.
26. Con l’ultima censura riproposta (lettera E) il dott. Ro. deduce il contrasto della nota prot. n. 4733 del 4 settembre 2017, con cui è stato richiesto dal segretario comunale di avviare le procedure per l’affidamento dei servizi cimiteriali, con l’art. 85 del regolamento cimiteriale del Comune di (omissis), il quale ripartisce la competenza in materia tra: l’ufficio demografico per la parte amministrativa; l’ufficiale sanitario per la parte sanitaria e l’ufficio tecnico per la parte concernente le opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, e la manutenzione.
27. Anche questo motivo è infondato.
Con la delibera di modifica regolamentare contestata è stata infatti attribuita al settore polizia municipale la seguente funzione: “procedimenti di gestione dei servizi cimiteriali, inclusa la procedura di individuazione del gestore del servizio; concessione loculi comunali”, in cui pacificamente rientra l’affare indicato nella nota oggetto della specifica contestazione in esame.
28. In accoglimento dell’appello del Comune di (omissis) e conseguente riforma della sentenza di primo grado il ricorso del dott. Ro. va dunque respinto. La peculiarità delle questioni controverse giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso del dott. Vi. Ro..
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere

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