Lottizzazione abusiva illecito urbanistico e trasferibilità propter rem

Consiglio di Stato, Sentenza|10 novembre 2021| n. 7464.

Lottizzazione abusiva illecito urbanistico e trasferibilità propter rem.

La lottizzazione abusiva costituisce illecito urbanistico-edilizio soggettivamente trasferibile propter rem e, pertanto, sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e, a fortiori, che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, concorrendo, per tal via, attivamente alla prosecuzione della fattispecie illecita.

Sentenza|10 novembre 2021| n. 7464. Lottizzazione abusiva illecito urbanistico e trasferibilità propter rem

Data udienza 11 maggio 2021

Integrale

Interventi edilizi – Abusi – Lottizzazione abusiva – Illecito urbanistico-edilizio – Trasferibilità propter rem

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale
Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3025 del 2010, proposto dal signor Ro. Ip., rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Ch., Lu. Co. e Lu. Pe., domicilio eletto presso tali difensori in Roma, largo (…) (studio Te. – D’A.);

contro

il Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. An., Fa. Ma. Fe., An. Pu., Gi. Ta. e An. Iv. Fu., con domicilio eletto presso lo studio Gr. & Associati s.r.l. in Roma, corso (…);

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione quarta, n. 4737/2009, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

visti tutti gli atti della causa;

relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, svoltasi con modalità telematica, e dati per presenti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, per parte appellante, l’avvocato Lu. Pe. e, per parte appellata, l’avvocato An. Iv. Fu.;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante ha proposto il ricorso di primo grado n. 13174 del 2004 dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, avverso il provvedimento dirigenziale del Comune di Napoli n. 626 del 15 settembre 2004, recante l’ordine (a svariati soggetti proprietari) di sospensione dei lavori in corso in località Santaniello, su un’area di circa 15.000 metri quadrati (al cui interno insiste l’appezzamento di terra di proprietà dell’interessato, ottenuto a seguito di donazione) per lottizzazione abusiva.

1.1. L’amministrazione comunale si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Con l’impugnata sentenza n. 4737 del 5 agosto 2009, il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione quarta, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro.

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 16 marzo 2010 e in data 9 aprile 2010 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi.

4. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.

5. Successivamente, con memoria del 24 febbraio 2020, l’amministrazione comunale ha dedotto che il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Al riguardo, il Comune di Napoli ha depositato in data 17 febbraio 2020 una comunicazione di avvio del procedimento per emanazione di sanzioni (peraltro senza prova della sua ricezione da parte dell’interessato) del 12 ottobre 2009 (dunque successiva alla sentenza impugnata) e ha sostenuto di aver depositato il provvedimento sanzionatorio (il che non è stato) e che non sarebbe stato impugnato.

5.1. Rilevate tali criticità e ritenuto opportuno verificare l’eventuale esistenza di titoli edilizi di strade e fognature dell’area, con ordinanza istruttoria n. 5862/2020, si è disposto quanto segue:

“Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre i seguenti adempimenti istruttori, a cui il Comune di Napoli dovrà provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:

a) specificare se e come sia stato concluso l’iter amministrativo di cui alla comunicazione di avvio del procedimento depositata in giudizio dall’amministrazione appellata il 17 febbraio 2020;

b) depositare, ove esistente, il provvedimento (non versato in atti, a differenza di quanto affermato dall’amministrazione appellata) del Servizio antiabusivismo e condono edilizio con cui si sarebbe comunicato all’odierno appellante che decorsi trenta giorni le aree interessate sarebbero state acquisite al patrimonio disponibile del Comune;

c) precisare se le strade e la fognatura insistenti nella zona oggetto della lottizzazione materiale riscontrata dall’amministrazione siano supportate da titoli edilizi”.

5.2. Il 5 gennaio 2021, il Comune di Napoli ha depositato documentazione, da cui è emerso che l’ente locale non ha adottato, all’esito del comunicato avvio del procedimento disposto con nota del 17 febbraio 2017, alcun provvedimento di acquisizione, sicché è emersa la permanenza dell’interesse al ricorso; tuttavia, atteso che l’amministrazione non ha risposto al quesito c), si è provveduto ad emanare l’ordinanza n. 1561/2021 reiterativa dell’ordine istruttorio.

5.3. In data 1° e 6 aprile 2021, il Comune di Napoli ha ottemperato, depositando tre note dei propri uffici tecnici, che hanno escluso la presenza di titoli edilizi per le strade e le fognature.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 maggio 2021, svoltasi con modalità telematica.

7. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.

8. Tramite il primo motivo e il secondo motivo, l’appellante ha contestato la sentenza gravata rispettivamente nella parte in cui il T.a.r. ha reputato sussistente della lottizzazione materiale e laddove ha reputato adeguatamente motivato il provvedimento comunale.

Siffatti motivi – che, stante la loro stretta embricazione, vanno vagliati congiuntamente – sono infondati. Ed invero, il T.a.r., con motivazione congrua, scevra da illogicità e a cui il Collegio aderisce pienamente, ha rilevato nel caso di specie univoci indici di lottizzazione abusiva. In particolare sono pertinenti e dirimenti le seguenti osservazioni: “il Comune ha individuato, nel provvedimento gravato, concreti ed univoci indici di lottizzazione abusiva (realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio di numerose abitazioni abusive erette in area a destinazione agricola). Né può giovare al ricorrente la circostanza che egli avrebbe acquistato la propria porzione di terreno dopo che era già intervenuta la trasformazione urbanistica dell’area, giacché la fattispecie della lottizzazione abusiva non è esclusa dalla – solo asserita, ma non corredata neppure da un principio di prova – circostanza che l’attività lottizzatoria fosse già stata intrapresa dal precedente proprietario del fondo, atteso che l’eventuale abuso commesso dal precedente proprietario non esclude l’abuso ad opera dell’attuale (Consiglio Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6060)”.

In proposito si evidenzia che la lottizzazione abusiva costituisce illecito urbanistico-edilizio soggettivamente trasferibile propter rem e, pertanto, sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e, a fortiori, che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, concorrendo, per tal via, attivamente alla prosecuzione della fattispecie illecita (cfr. Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 17 maggio 2019, n. 3196, e 7 novembre 2020, n. 6847). Si osserva inoltre che sul piano amministrativo “la lottizzazione abusiva opera in modo oggettivo e indipendentemente dall’animus dei proprietari interessati, i quali se del caso potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni con i propri danti causa” (Consiglio Stato, sezione IV, sentenza 8 gennaio 2016, n. 26), cosicché la lottizzazione abusiva, siccome fenomeno che incide sull’assetto urbanistico e lede la funzione pianificatoria dell’ente locale, va sanzionata nel suo complesso, indipendentemente da effettive e concrete responsabilità del singolo.

L’appellante non ha peraltro fornito elementi idonei ad inficiare la ricostruzione del quadro indiziario della lottizzazione abusiva, effettuata congruamente dal Comune di Napoli. Nel caso di specie, infatti, ricorre senz’altro la lottizzazione materiale (e non cartolare), essendo state realizzate opere che hanno determinato l’abusiva trasformazione urbanistica ed edilizia dell’area a destinazione agricola, in violazione delle prescrizioni normative e degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque senza la prescritta autorizzazione. Il disegno lottizzatorio emerge dunque chiaramente, ove si considerino unitariamente, nel loro sviluppo cronologico, le circostanze fattuali poste a base dell’iter logico seguito dal Comune di Napoli e confermate dalla complessiva documentazione depositata in giudizio.

In sostanza, il provvedimento amministrativo è congruamente motivato, in quanto dà ampiamente conto di quali siano le opere da cui il Comune ha desunto la sussistenza di una lottizzazione abusiva di un’area a destinazione agricola, ovverosia la realizzazione abusiva di una strada di collegamento tra i vari lotti, la canalizzazione abusiva per la posa di impianti fognari e nella costruzione di numerose costruzioni abusive, essendo, per quanto precisato, irrilevante che l’odierno appellante non abbia partecipato alla relativa edificazione e che abbia ottenuto autorizzazioni per altre opere. Segnatamente non neutralizza la bontà del provvedimento dirigenziale del Comune di Napoli n. 626/2004 la circostanza, ribadita dall’interessato, per cui egli non avrebbe partecipato alla costruzione della strada di collegamento dei lotti principale, stante la sua presenza antecedentemente alla donazione, né può aver rilievo il fatto che tale via di comunicazione sia molto risalente (e antecedente alla legge n. 47/1985), atteso che era ed è rimasta abusiva, non potendosi peraltro ragionevolmente escludere sue manutenzioni e suoi rifacimenti successivi (altrettanto abusivi) e non potendo il passare del tempo avere di per sé influenza sulla potere repressivo dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9; successivamente cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, e 24 luglio 2020, n. 4725; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498), e considerato, in ogni caso, che la lottizzazione materiale è stata riscontrata dalla presenza di una pluralità di opere abusive edificate in un lungo lasso temporale, la cui valenza non può essere vagliata in modo atomistico.

In definitiva, sussiste palesemente la lottizzazione materiale, il che è vieppiù avvalorato dalla radicale mancanza di titoli edilizi inerenti alle strade e alla fognatura collettiva (opera ben diversa dall’autorizzata rete privata dinamica, richiamata dall’interessato, in sostituzione di precedente pozzo nero) insistenti nella zona oggetto del provvedimento amministrativo contestato, acclarata dall’istruttoria svolta nel presente grado di giudizio.

9. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

10. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, si liquidano in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4737/2009, come in epigrafe proposto, lo respinge; condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Presidente FF

Italo Volpe – Consigliere

Francesco Frigida – Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista – Consigliere

Pietro De Berardinis – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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