Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2023| n. 1417.
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto, sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivanete da causa a loro non imputabile. L’art. 14 del DLgs 111/1995 deve essere interpretato nel senso che il tour operator e l’agenzia di viaggi venditrice del pacchetto sono da intendere responsabili soltanto dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista sussistendo un regime di responsabilità formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell’organizzatore e del venditore, coerente con la sostanziale diversità delle funzioni economiche svolte dai due operatori turistici.
Ordinanza|18 gennaio 2023| n. 1417. L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico
Data udienza 17 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Viaggi vacanza – Pacchetti – Viaggi all inclusive – Responsabilità solidale dell’organizzatore e dell’agenzia – Dlgs 206/2005 e dlgs 11/1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessand – rel. Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere
Dott. CRICENTI Giusep – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32483/2019 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
-ricorrenti –
contro
(OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS) Srl, (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 518/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 6/8/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/5/2022 dal Cons. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/8/2019 la Corte d’Appello di Caltanissetta, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) – Rappresentanza Generale per l’Italia- (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) e in conseguente riforma della sentenza Trib. Gela 13/3/2012, ha rigettato la domanda dai sigg. (OMISSIS) originariamente proposta -in proprio e quali genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS)- nei confronti dell’Agenzia di Viaggi (OMISSIS) s.a.s. (che ha chiamato in manleva la societa’ (OMISSIS) s.p.a.) e della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (che ha chiamato in causa la societa’ (OMISSIS) s.r.l., “quale gestore che aveva commercializzato il complesso Villaggio (OMISSIS), sulla base di un contratto di fornitura di servizi alberghieri volto a garantire ai clienti della (OMISSIS) i servizi del predetto complesso”, la quale ultima ha a sua volta chiamato in causa quale esclusiva responsabile la societa’ (OMISSIS) s.r.l., cui era stato affidato in gestione “il servizio di ristorazione del (OMISSIS)”) di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza dell’inadempimento del contratto “stipulato in data 04.03.2006” di compravendita di “pacchetto turistico “all inclusive”, del costo complessivo di Euro 796,00, offerto dal tour operator (OMISSIS) s.r.l., avente ad oggetto una vacanza della durata di 8 giorni a (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), presso il (OMISSIS)”.
Danni lamentati in ragione dell’essere stati “dopo due giorni dall’arrivo prima un figlio, poi l’altro ed infine la madre… colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni diversi presso l’Ospedale di (OMISSIS) per le opportune cure”, causata da “cibi o bevande consumati all’interno del villaggio”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi la societa’ (OMISSIS) s.a.s. e la societa’ (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) s.p.a.), la quale ultima ha depositato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che, pur non essendo stato il ricorso notificato al ” (OMISSIS)”, il contraddittorio si appalesa nella specie integro, atteso che con tale denominazione viene individuato non gia’ un autonomo soggetto giuridico bensi’ il villaggio turistico gestito dalla societa’ (OMISSIS) s.r.l., come risulta dalla visura camerale prodotta in atti con la memoria dagli odierni ricorrenti.
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 93, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente escluso la solidarieta’ tra l’Agenzia di Viaggi (OMISSIS). e il tour operator (OMISSIS) s.r.l..
Lamentano che l'”esclusione di una solidarieta’ dell’agenzia viaggi ed il Tour Operator e la configurazione di un profilo di responsabilita’ dipendente dall’attribuzione della possibilita’ di controllo, in astratto e in concreto, del servizio all’origine del danno… dimostra come il Collegio non abbia realmente percepito il tipo e la natura dell’attivita’ riservata dall’agenzia viaggi, che non e’ un mero venditore di prodotti su catalogo ma un soggetto che svolge un’attivita’ di impresa particolarmente qualificata, al punto da richiedere una specifica abilita’ tecnica, (su) cui il consumatore ripone pieno e totale affidamento.
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato “come la ratio della disposizione relativa alla vendita dei pacchetti turistici sia quella di offrire tutela massima al turista, sotto una duplica angolazione: configurazione di una solidarieta’ tra agenzia viaggi e Tour Operator e di una responsabilita’ svincolata dalla possibilita’ di un controllo, in astratto ed in concreto, della prestazione causa del danno”, laddove la “diversa interpretazione accolta dalla Corte d’Appello… non solo non e’ giuridicamente corretta ma si muove in una direzione contraria rispetto allo spirito del Codice del Consumo”, finendo per complicare, anziche’ agevolare, la tutela del consumatore.
Il motivo e’ p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package introdotto dal Decreto Legislativo n. 111 del 1995 – emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE-, la cui disciplina e’ poi confluita nel Decreto Legislativo n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- (v. Cass., 10/9/2010, n. 19283) nella specie ratione temporis applicabile), che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest’ultimo essendo caratterizzato dalla “finalita’ turistica” che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonche’ relativamente alla sorte) del contratto (v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, 4 n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), ex articoli 1176, 2 co., c.c. e 2236 c.c. l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attivita’ esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attivita’ esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonche’ ad evitare possibili eventi dannosi.
Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell’organizzazione e dell’intermediazione (cfr. Cass., 17/7/2001, n. 9691; Cass., 6/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (v. Cass., 6/11/1996, n. 9643; Cass., 26/6/1964, n. 1706) ovvero -in difetto di diretta assunzione da parte dell’organizzatore dell’obbligo di trasporto dei
clienti- del mandato senza rappresentanza o dell’appalto di servizi (v. Cass., 23/4/1997, n. 3504; Cass., 6/1/1982, n. 7; Cass., 28/5/1977, n. 2202), ed al di la’ del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o package) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l’oggetto e la finalita’.
Il “pacchetto turistico”, che puo’ essere dall’organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore (Decreto Legislativo n. 206 del 2005 -Codice del consumo, articolo 3, comma 2, trasfuso nell’articolo 83, comma 2, -), risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del “pacchetto turistico”, con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte (Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articoli 2 ss., trasfuso nell’articolo 84 del Codice del Consumo).
La pluralita’ di attivita’ e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalita’ che la stessa e’ volta a realizzare.
Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non gia’ singolarmente e separatamente considerati bensi’ nella loro unitarieta’ funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della “finalita’ turistica” che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi e’ funzionalmente volta a soddisfare.
I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili -da apprezzarsi in condizioni di normalita’ avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la “finalita’ turistica”, o lo “scopo di piacere” assicurato dalla vacanza, che il turista-consumatore in particolare persegue nell’indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315).
Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837; Cass., 27/10/2004, n. 20787; Cass., 24/5/1997, n. 4636; Cass., 6/11/1996, n. 9643), l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, comma 2, e quindi nel Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), articolo 93, comma 2, assumono, nell’ambito del rischio di impresa, un’obbligazione di risultato nei confronti dell’acquirente (v. Cass., 3/12/2009, n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilita’ solidale (v., da ultimo, Cass., 23/4/2020, n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilita’ contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli).
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 111 del 1995, articolo 14, e quindi dell’analogo Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), articolo 93 l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico.
Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l’adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest’ultima ipotesi trattandosi di responsabilita’ riposante nella regola generale di cui agli articoli 1228 e 2049 c.c. in base alla quale il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), e ancorche’ non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).
In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del c.d. pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarita’ causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformita’ alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex articoli 1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.
La suindicata disciplina introdotta nel recepire la Direttiva n. 90/314/CEE e poi confluita nel c.d. Codice del consumo (nella specie, come detto, ratione temporis applicabile) ha infatti inteso tutelare maggiormente di quanto non avveniva in precedenza (v., con riferimento all’esclusione della responsabilita’ dell’intermediario o venditore per gli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, Cass., 19/1/2010, n. 696) il consumatore.
E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa, anche nei confronti del terzo prestatore di servizi responsabile (v. Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531), l’inciso “secondo le rispettive responsabilita’” recato dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), comma 1 dell’articolo 93 del e dal Decreto Legislativo n. 111 del 1995. comma 1 dell’articolo 14 assumendo invero rilievo esclusivamente nella ripartizione interna tra i responsabili solidali.
Responsabilita’ non correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilita’ di controllarne in concreto le modalita’ operative nell’esecuzione della prestazione (Cass., 23/4/2020, n. 8124; Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 3/12/2009, n. 25396. Diversamente v. peraltro Cass., 2/2/2022, n. 3150, che fa espressamente richiamo al precedente costituito da Cass., 19/1/2010, n. 696, invero relativo alla responsabilita’ tipica del mandatario e alla disciplina di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 1084 del 1977), trovando in quest’ultima ipotesi fondamento non gia’ nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilita’, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensi’ nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329), fondamentale rilevanza assumendo -come detto- la circostanza che dell’opera del terzo essi comunque si avvalgano nell’attuazione della prestazione dovuta, in virtu’ del principio cuius commoda eius et incommoda.
Nel contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchetto turistico” o package) la “finalita’ turistica” connota -come detto- la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.
Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causa concreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresi’ in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del rapporto, quali ad esempio l’impossibilita’ o l’aggravio della prestazione, l’inadempimento, ecc.
Eventi negativamente incidenti sull’interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove -in base a criteri di normalita’ avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- essi depongano per l’impossibilita’ della relativa realizzazione.
In tal caso, il venir meno dell’interesse creditorio determina invero l’estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell’elemento funzionale (articolo 1174 c.c.). E ove come nella specie il rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell’interesse creditorio comporta la irrealizzabilita’ della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.
Il venir meno dell’interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, puo’ essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilita’ di utilizzazione della prestazione.
Deve trattarsi di impossibilita’ di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull’interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta.
Trattandosi di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” (o package) la sopravvenuta impossibilita’ di utilizzazione della prestazione deve essere come nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la “finalita’ di vacanza”, laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalita’ ulteriori per le quali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po’ dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall’ambiente di lavoro), in cui si sostanziano propriamente i motivi.
In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina, l’impossibilita’ sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall’impossibilita’ sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non e’ invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresi’ Cass., 29/3/2019, n. 8766).
La totale impossibilita’ sopravvenuta della prestazione (articolo 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass.,16/2/2006,n. 3440; Cass.,22/10/1982,n. 5496; Cass., 6/2/1979,n. 794; Cass.,27/6/1978,n. 3166; Cass.,8/10/1973, n. 2532; Cass.,14/10/1970,n. 2018; Cass.,29/10/1962,n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell’articolo 1463 c.c. e articolo 1256, 1 co., c.c. (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilita’ della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894).
L’impossibilita’ parziale (articolo 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o piu’ generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che da’ luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140).
Diversamente da tale ipotesi, l’impossibilita’ di utilizzazione della prestazione non viene in realta’ a sostanziarsi in un impedimento precludente l’attuazione dell’obbligazione, non presupponendone di per se’ l’obiettiva ineseguibilita’ da parte del debitore.
Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilita’ che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo “scopo di piacere” in cui si sostanzia la “finalita’ turistica”), essa implica il venir meno dell’interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l’esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce al venditore di effettuare la consegna prevista).
Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l’obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l’impossibilita’ sopravvenuta della utilizzabilita’ della prestazione estingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell’interesse creditorio, e di conseguenza il contratto, che dell’obbligazione costituisce la fonte/ per irrealizzabilita’ della relativa causa concreta.
La sopravvenuta impossibilita’ di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilita’ della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli articoli 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037). Superando le perplessita’ in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto affermato che l’impossibilita’ di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non
specificamente prevista, costituisce -analogamente all’impossibilita’ di esecuzione della prestazione- (autonoma) causa di estinzione dell’obbligazione (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresi’ Cass., 29/3/2019, n. 8766).
Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie, “dopo due giorni dall’arrivo” a (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), presso il (OMISSIS) (giusta “pacchetto turistico “all inclusive””, offerto dal tour operator (OMISSIS) s.r.l., avente ad oggetto una vacanza della durata di 8 giorni) prima un figlio, poi l’altro ed infine la madre sono stati “colpiti da una gastroenterite e ricoverati per tre giorni diversi presso l’Ospedale di (OMISSIS) per le opportune cure”, ove “altre venti persone circa, tutte provenienti dallo stesso Villaggio, si trovavano ricoverate, a causa degli stessi disturbi intestinali”; e che “i malesseri accusati dai villeggianti, e quindi anche dai (OMISSIS), fossero senz’altro riconducibili ad una disfunzione nella catena alimentare del villaggio turistico”.
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza disatteso i suindicati principi la’ dove, nel riformare la pronunzia del giudice di prime cure, ha affermato che (âââEurošÂ¬Ã‹Å””espressione di cui al Decreto Legislativo n. 111/1995, articolo 14 del, secondo cui l’organizzatore e il venditore, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, sono tenuti al risarcimento del danno “secondo le rispettive responsabilita’ se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”, deve essere interpretata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nel senso che il tour operator e l’agenzia di viaggi venditrice del pacchetto sono da intendere responsabili soltanto dell’inadempimento degli obblighi rispettivamente e personalmente assunti nei confronti del turista, sussistendo, quindi, un regime di responsabilita’ formalmente disgiunta e strutturalmente differenziata dell’organizzatore e del venditore, coerente con la sostanziale diversita’ delle funzioni economiche svolte dai due operatori turistici. Ora, poiche’ l’agenzia di viaggi (OMISSIS), alla quale i (OMISSIS) non hanno contestato alcunche’ in ordine al suo mandato professionale, si e’ limitata a vendere il pacchetto turistico cosi’ come proposto dal Tour Operator, la stessa non puo’ in alcun modo essere ritenuta responsabile dell’eventuale inadempimento degli obblighi di organizzazione che ricadono sul Tour Operator, ne’, tanto meno, per l’inadempimento da parte dei fornitori dei singoli servizi inclusi nel pacchetto turistico, quale il servizio di ristorazione erogato dal villaggio presso cui i (OMISSIS) ebbero a soggiornare, in relazione al quale ebbero ad ammalarsi. Non rientrava, infatti, tra le competenze della (OMISSIS) il sindacato di merito e la sorveglianza sui servizi erogati dai prestatori d’opera e della struttura turistica di cui il Tour Operator aveva deciso di avvalersi, ne’ tantomeno la scelta dei terzi prestatori dei servizi”.
Interpretazione che, nell’attagliarsi piuttosto al diverso contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), invero neglige totalmente la figura del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” o package, la relativa natura e la suindicata peculiare disciplina, nonche’ la portata e la finalita’ delle modifiche introdotte dalla suindicata disciplina di recepimento della Direttiva n. 90/314/CEE, come interpretata da questa Corte.
Alla fondatezza p.q.r. del motivo consegue, assorbito il 2 motivo (con il quale i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 91 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dolendosi dell’erronea disposizione in ordine alle spese processuali), la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il 1 motivo di ricorso, assorbito il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
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