La controversia in materia di patti parasociali “atipici”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2335.

La controversia in materia di patti parasociali “atipici”

La controversia in materia di patti parasociali “atipici” rientra tra quelle devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall’art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall’art. 122 del TUF e dall’art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva qualificato come patto parasociale la transazione volta a ridefinire i rapporti già regolati da un precedente accordo parasociale, poiché stabiliva un regolamento complementare rispetto a quello statutario, non essendo influente sulla causa concreta perseguita il tipo contrattuale utilizzato dalle parti).

Ordinanza|25 gennaio 2023| n. 2335. La controversia in materia di patti parasociali “atipici”

Data udienza 6 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Transazione – Regolamento di competenza – Patto parasociale – Efficacia – Tribunale sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8428/2022 R.G. proposto da:
Fallimento (OMISSIS) a r.l., (ora s.r.l.), in persona dei curatori; elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 89 del 2022, depositata il 22 febbraio 2022, nel proc. n. 692 del 2021.
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paolo Spaziani.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento di competenza.

La controversia in materia di patti parasociali “atipici”

RILEVATO

che:
(OMISSIS) s.p.a. (di seguito per brevita’: (OMISSIS)) ha opposto, dinanzi al Tribunale di Spoleto, il decreto con cui il medesimo Tribunale le aveva ingiunto di consegnare al Fallimento di (OMISSIS) a r.l. (di seguito per brevita’: (OMISSIS)) n. 1.900.000 azioni del (OMISSIS) (gia’ del (OMISSIS)), nonche’ di pagare al medesimo Fallimento la somma di Euro 671.650,00, oltre interessi, a titolo di dividendi incassati da (OMISSIS) sulle predette azioni, quale mandataria di (OMISSIS), proprietaria dei titoli;
il Fallimento di (OMISSIS), costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilita’ dell’opposizione per mancanza di sottoscrizione digitale nell’atto di citazione notificatogli a mezzo posta elettronica certificata;
il Tribunale, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 89, rigettata tale eccezione, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale delle imprese, e ha, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto;
la decisione e’ stata fondata sui seguenti rilievi:
I- nel 2010 (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano stipulato un patto parasociale, in forza del quale, in ipotesi di esercizio del diritto di disdetta da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) avrebbe avuto l’obbligo di acquisire, al prezzo stabilito nell’accordo, le partecipazioni detenute da (OMISSIS) nel (OMISSIS) e nella stessa (OMISSIS);
II- l’obbligazione era divenuta attuale, poiche’ (OMISSIS) aveva esercitato il diritto di disdetta, disponendo la cessione delle suddette partecipazioni e pretendendo da (OMISSIS) il prezzo concordato; tuttavia, (OMISSIS) era stata commissariata e i commissari giudiziali avevano contestato l’efficacia del patto parasociale e dell’obbligazione che ne derivava;
III- nel 2014, le parti avevano stipulato una transazione, in base alla quale: a) ritenuto valido il precedente patto parasociale ed efficace l’esercizio del diritto di disdetta di (OMISSIS), quest’ultima aveva rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel (OMISSIS) e aveva consentito la riduzione (da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) del corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in (OMISSIS); b) (OMISSIS), a garanzia dell’adempimento, aveva trasferito, su un conto titoli presso (OMISSIS), azioni vincolate del (OMISSIS) prive di valore nominale, con diritto di (OMISSIS), in qualita’ di mandataria di (OMISSIS), di incassare i relativi dividendi, nonche’ i corrispettivi di eventuali trasferimenti;
IV- con il ricorso monitorio, il Fallimento di (OMISSIS) aveva chiesto la riconsegna delle azioni e il pagamento della somma corrispondente ai dividendi su di esse maturati ed incassati da (OMISSIS), quale sua mandataria;
V- a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, (OMISSIS) aveva dedotto l’insussistenza del credito ex adverso azionato, sul presupposto che le azioni vincolate in suo favore dalla controparte e i relativi dividendi avevano natura di garanzia reale, quale oggetto di pegno costituito tra le parti, o comunque costituivano garanzia finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 170 del 2004;
VI- il Fallimento della societa’ opposta aveva replicato che con la transazione non era stata costituita una garanzia reale ne’ una garanzia finanziaria;
VII- l’accordo transattivo costituiva dunque la causa petendi della pretesa monitoriamente azionata;
VIII- tale accordo integrava un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 2341-bis c.c. (dal momento che esso sottendeva la finalita’ di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo delle due societa’) e rientrava nella sottospecie di cui alla lettera b) della disposizione codicistica, essendo stati previsti, in capo a (OMISSIS), limiti alla trasferibilita’ delle azioni del (OMISSIS) e della stessa (OMISSIS); inoltre, con esso le parti avevano ridefinito il contenuto del precedente patto del 2010, che costituiva, a sua volta, pacificamente, un accordo parasociale;
IX- la controversia apparteneva, pertanto, alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera c), per il quale la competenza della sezione specializzata concernente le controversie societarie si estende alle cause e ai procedimenti “in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis c.c.”;
avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto il Fallimento della (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, deducendo, in sostanza, la non riconducibilita’ della transazione stipulata nel 2014 alla fattispecie di patto parasociale, quantunque “atipico”, atteso che essa non sarebbe stata finalizzata “ne’ allo scopo di dare un indirizzo unitario all’organizzazione sociale ne’ a quello di cristallizzare determinati assetti proprietari” (p. 13 del ricorso), restando un patto privo di quel “diretto collegamento con la materia sociale” (p. 9 del ricorso) che deve connotare essenzialmente l’accordo parasociale;
la fattispecie, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non sarebbe assimilabile a quella gia’ decisa da questa Corte con ordinanza n. 10073 del 2017: in quella, infatti, le parti, con le reciproche concessioni, avevano non solo inteso abbandonare le reciproche pretese, ma anche costituire un rapporto giuridico diverso, volto a disciplinare vicende concernenti obblighi e diritti di rilevanza societaria; nella presente fattispecie, invece, la transazione non presenterebbe alcuna causa complessa, avendo l’unica finalita’ di superare il patto precedente dalla cui inesecuzione era originata la lite che essa aveva inteso definire;
(OMISSIS) ha depositato memoria difensiva, ex articolo 47 c.p.c., u.c., con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso; Il Fallimento ricorrente e la societa’ resistente hanno depositato memoria.

La controversia in materia di patti parasociali “atipici”

CONSIDERATO

che:
1. preliminarmente va affermata l’ammissibilita’ del proposto ricorso per regolamento necessario di competenza;
invero, qualunque decisione, che decida esclusivamente sulla competenza – ad eccezione delle sentenze del giudice di pace – deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;
la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purche’ l’estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (Cass. 23/05/2003, n. 8165; Cass. 18/06/2018, n. 15958);
pertanto, nel caso di specie, non rileva la circostanza che il giudice abbia previamente statuito sull’ammissibilita’ della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed abbia disposto la revoca del decreto medesimo;
va, inoltre, evidenziato, che, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza (rientrando nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario), invece rientra nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione che si pone – come nella fattispecie, in cui la sentenza e’ stata emessa da un Tribunale privo di Sezione specializzata in materia di impresa – tra quest’ultima e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Cass., Sez. Un., 23/07/2019, n. 19882);
2. nel merito il ricorso e’, pero’, infondato;
all’esito dell’istruzione documentale compiuta dal Tribunale ai fini della pronuncia sulla competenza, ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., u.c., e’ emerso che la transazione del 2014 era stata stipulata per comporre, preventivamente o meno, una lite in ordine all’esecuzione del precedente accordo parasociale del 2010, con cui le parti ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) avevano concordato che la seconda avrebbe dovuto acquisire, al prezzo stabilito nell’accordo, le partecipazioni detenute dalla prima nel (OMISSIS) e nella stessa (OMISSIS), ove (OMISSIS) avesse esercitato la disdetta;
all’esito del commissariamento di (OMISSIS), infatti, l’efficacia del patto parasociale del 2010 e dell’obbligazione che ne derivava era stata contestata;
con la transazione del 2014, le parti, riconosciuta la validita’ del precedente patto, avevano pero’ stabilito che (OMISSIS) avrebbe rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel (OMISSIS) e avrebbe consentito la riduzione (da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) del corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in (OMISSIS); dal canto suo, (OMISSIS), a garanzia dell’adempimento, avrebbe trasferito, su un conto titoli presso (OMISSIS), azioni vincolate del (OMISSIS) prive di valore nominale, con diritto di (OMISSIS), in qualita’ di mandataria di (OMISSIS), di incassare i relativi dividendi nonche’ i corrispettivi di eventuali trasferimenti;
come correttamente osservato dal giudice del merito, l’accordo transattivo costituisce la causa petendi della domanda formulata in via monitoria;
non e’ dubbio, infatti, che la pretesa di restituzione delle azioni e del pagamento della somma incassata a titolo di dividendi su di esse, azionata dal Fallimento di (OMISSIS), presupponga l’invalidita’, l’inefficacia o comunque l’inopponibilita’ di tale patto quale accordo ad effetti meramente obbligatori, stante anche l’insinuazione al passivo della stessa (OMISSIS) in qualita’ di mera creditrice chirografaria; al contrario, l’insussistenza del credito azionato dal Fallimento, dedotta da (OMISSIS) in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trova fondamento nella dedotta efficacia reale del predetto accordo transattivo, quale accordo volto a costituire un pegno sulle azioni e sui dividendi o, comunque, a costituire una garanzia finanziaria;

La controversia in materia di patti parasociali “atipici”

3. va pertanto chiarito se l’accordo in parola rientri o meno nella nozione di patto parasociale, ai fini della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2003, n. 168, articolo 3, comma 2, lettera c);
al riguardo va osservato che la nozione di accordo parasociale, contemplata da questa norma, e’ piu’ ampia di quella configurata nel Testo Unico della Finanza (articolo 122) e nello stesso codice civile (articolo 2341-bis c.c.), in quanto essa stabilisce che, al fine di radicare la competenza della Sezione specializzata, rilevano anche i patti parasociali cc.dd. “atipici”, “diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis c.c.”;
conformemente alla definizione datane in giurisprudenza prima della loro regolazione positiva, possono dunque farsi rientrare nella nozione di patti parasociali, ai fini della competenza – come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale – tutti gli accordi con cui i soci o alcuni di essi attuano un regolamento dei rapporti, non vincolante nei confronti della societa’, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto della societa’ stessa (Cass. 22/12/1969, n. 4023; Cass. 27/07/1994, n. 7030);
4. nel caso di specie, non vi e’ dubbio che la transazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) abbia tale portata, atteso che con la ridefinizione dei reciproci diritti ed obblighi, come gia’ regolati nell’accordo parasociale del 2010 (in ordine all’obbligazione di (OMISSIS) di acquistare le partecipazioni detenute da (OMISSIS) nel (OMISSIS); al corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da (OMISSIS) presso la stessa (OMISSIS); all’obbligazione di (OMISSIS) di trasferire titoli vincolati del (OMISSIS) in un conto titoli di (OMISSIS); e, infine, alla attribuzione ad (OMISSIS) della qualita’ di mandataria per l’incasso dei relativi dividendi, nonche’ dei corrispettivi di eventuali trasferimenti), le parti avevano stabilito un regolamento complementare rispetto a quello statutario;
inoltre, il patto medesimo, proprio per essere diretto alla ridefinizione di tali specifici rapporti in funzione della prevenzione o della composizione della lite che sarebbe potuta insorgere dalla controversia sull’attuazione del precedente accordo parasociale del 2010, finiva per incidere, in concreto, sulle tipiche finalita’ del patto parasociale di cui all’articolo 2341-bis c.c., poiche’ influiva sulla stabilizzazione degli assetti proprietari delle due societa’ attraverso la posizione di limiti al trasferimento delle relative azioni o partecipazioni (articolo 2341-bis c.c., comma 1, lettera b));
l’esclusione della natura parasociale dell’accordo, poi, non puo’ essere argomentata in base al rilievo che esso configurasse una transazione e fosse quindi diretto, secondo lo schema tipico di tale contratto, a prevenire o comporre una lite mediante reciproche concessioni;
l’argomento prova troppo perche’, ove si volesse secondarlo, si dovrebbe ritenere che nessuno strumento contrattuale tipico potrebbe essere utilizzato in funzione della regolazione di rapporti parasociali;
piuttosto, va ribadito che il tipo contrattuale utilizzato non influisce sulla causa concreta perseguita dalle parti, sicche’ non e’ escluso che lo strumento transattivo possa essere utilizzato – come e’ appunto stato utilizzato nel caso di specie – in funzione di un regolamento di rapporti di carattere parasociale, complementare a quello statutario;
correttamente, dunque, il Tribunale di Spoleto ha declinato la propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale delle imprese;
5. in definitiva, il ricorso va rigettato e va affermata la competenza del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale, dinanzi alla quale il processo dovra’ proseguire previa riassunzione nel termine previsto dall’articolo 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;
6. le spese del presente regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

La controversia in materia di patti parasociali “atipici”

7. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, Sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale, dinanzi al quale rimette le parti, che riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’articolo 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella resistente, delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che liquida in Euro 2.200,00, oltre ad esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori;

 

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