L’ordine di demolizione di opere abusive

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 30 giugno 2020, n. 4170.

La massima estrapolata:

L’ordine di demolizione di opere abusive, quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare motivazione, essendo sufficiente che il medesimo descriva quali sono le opere oggetto di contestazione.

Sentenza 30 giugno 2020, n. 4170

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Contenuto – Motivazione – Descrizione delle opere oggetto di contestazione – Sufficienza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2020, proposto da
Al. Se. e Ge. Ca., rappresentati e difesi dall’avvocato Pi. Vi., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ca., Gi. Se. e Ma. Ca., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Al. Pl., in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno Sezione Seconda n. 00882/2019, resa tra le parti, concernente un’ordinanza di demolizione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Udita la relazione esposta dal Cons. Alessandro Maggio nella camera di consiglio del giorno 18 giugno2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L.n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare 13 marzo 2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza 16/9/2016, n. 90, il Comune di (omissis) ha ingiunto al sig. Al. Se. la demolizione di “una struttura irregolare composta da parte in muratura e parte in ferro tubolare e pali di legno per una superficie di mq 25 circa di altezza di mt 2,40, mt 2,20 e mt 2,00 con coperture in lamiere e chiusura parziale… adibita a ricovero legna e masserizie varie”, realizzata senza titolo edilizio, in un’area ubicata in via (omissis).
Ritenendo l’ordinanza illegittima il sig. Se. e la coniuge sig.ra Ge. Ca., l’hanno impugnata davanti al T.A.R. Campania – Salerno con ricorso r.g. n. 2069/2016.
Successivamente il Comune ha emanato l’ordinanza 3/10/2017, n. 4, con la quale ha mosso ai sig.ri Se. e Ca. le seguenti contestazioni sempre relative alla medesima area di via (omissis):
a) “Il manufatto in muratura ad uso deposito già contestato con Ord Dir. Gen. Reg. Gen. n. 265 del 16/9/2016 (ovvero la sopra citata ordinanza n. 90/2016), non risulta essere legittimo, in quanto non è presente negli elaborati grafici di cui al nulla osta n. 552 del 08/10/1968, né è presente un successivo titolo abilitativo che ne accerti la legittimità …”.
b) “Nella parte Sud dell’immobile in contiguità del manufatto sopra citato, il fabbricato risulta essere ampliato nella sua parte Sud per tutta la sua altezza (due livelli più piano sottotetto), per una superficie in pianta di circa 4,50 mt x 4,80 mt, risulta inoltre realizzata una balconata sul lato Sud Ovest per tutta la sua lunghezza di circa 10 mt per una profondità di 1,20 mt l’apertura di un nuovo vano finestra nella cucina al secondo livello che affaccia sul lato Sud…”.
c) “Si è riscontrato infine una diversa distribuzione della scala interna di collegamento tra i due livelli e dei locali siti nell’androne d’ingresso…”.
Sul presupposto dell’abusività delle opere sopra descritte il Comune né ha, quindi, ingiunto la demolizione.
La nuova ordinanza è stata gravata dai sig.ri Se. e Ca. con ricorso al medesimo T.A.R. rubricato al n. r.g. 143/2018.
L’adito Tribunale, con sentenza 28/5/2019 n. 882, ha riunito i due ricorsi, dopodiché ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il primo (n. 2069/2016) e ha respinto il secondo (n. 143/2018).
Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri Se. e Ca..
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di (omissis).
Con successive memorie le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Con la memoria depositata in data 11/4/2020 l’appellante ha, in particolare, dedotto che nell’emettere l’avversato provvedimento sanzionatorio l’amministrazione non avrebbe valutato se la demolizione possa avvenire senza pregiudizio per la statica della porzione di fabbricato legittimamente costruita.
All’udienza telematica del 18/6/2020 la causa è passata in decisione.
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di rito sollevata dal Comune di (omissis), non essendo l’appello meritevole di accoglimento.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nell’affermare, sulla base di alcuni grafici prodotti in giudizio dal Comune, che le opere realizzate fossero prive di titolo edilizio, sul presupposto che le stesse non fossero incluse fra quelle assentite con la licenza edilizia 8/10/1968 n. 552.
Così facendo il giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente difetto di motivazione, atteso che non avrebbe specificato né in cosa si sostanzino gli abusi (infatti non sarebbero state indicate l’estensione, le dimensioni l’ubicazione, la natura o la tipologia degli stessi), né quali fossero le opere autorizzate con la citata licenza n. 552 del 1968, né, infine, se le opere contestate fossero state assentite con la detta licenza.
La doglianza è resa inammissibile dall’effetto devolutivo dell’appello.
Infatti, in secondo grado il giudice valuta tutte le domande proposte, integrando – ove necessario – le argomentazioni della sentenza appellata senza che, quindi, rilevino le accidentali carenze motivazionali di quest’ultima (cfr, fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 18/4/2019, n. 2973; 6/2/2019, n. 897; 14/4/2015, n. 1915; Sez. V, 23/3/2018, n. 1853; 19/2/2018, n. 1032 e 13/2/2009, n. 824; Sez. IV, 5/2/2015, n. 562).
In ogni caso il Tribunale ha correttamente rilevato che dal confronto tra i grafici approvati con la licenza n. 552 del 1968 e quelli relativi alle opere riscontrate nei sopralluoghi effettuati nel 2016 e nel 2017, emergevano con chiarezza gli interventi non assentiti con la detta licenza e quindi (in assenza di altro titolo abilitativo) da reputarsi abusivi.
L’esame dei detti grafici (la cui veridicità non risulta peraltro contestata) è, infatti, sufficiente ad evidenziare nitidamente gli illeciti edilizi commessi.
Col secondo motivo si deduce che il Tribunale avrebbe errato a giudicare irrilevante che l’ordinanza di demolizione n. 4/2017 non indicasse quale fosse il parametro di riferimento utilizzato per ritenere che al piano terra dell’edificio fosse stata realizzata una diversa distribuzione dei vani e un differente posizionamento della scala di accesso al piano superiore, atteso che le contestate modifiche risulterebbero abusive solo se valutate rispetto al progetto approvato con la licenza edilizia del 1968, mentre non lo sarebbero se si facesse riferimento allo stato dei luoghi antecedente.
Nell’affermare che i lavori eseguiti al piano terra siano da valutare congiuntamente agli altri abusi e che quindi siano anch’essi soggetti alla sanzione demolitoria, il giudice di prime cure avrebbe, inoltre, omesso di specificare quale sia il collegamento funzionale tra i diversi abusi contestati che giustificherebbe una loro considerazione unitaria.
La doglianza non merita accoglimento sotto alcuno dei due profili in cui si articola.
Con riguardo al primo di tali profili occorre premettere che per pacifica giurisprudenza l’ordine di demolizione di opere abusive, quale atto di natura doverosa e vincolata, non richiede particolare motivazione, essendo sufficiente che il medesimo descriva quali sono le opere oggetto di contestazione (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 27/1/2020, n. 631).
Nel caso di specie l’ordinanza ha dettagliatamente individuato quali fossero le opere ritenute abusive.
In ogni caso nella stessa ordinanza si fa esplicito riferimento alla “comunicazione di reato n° 48627/2017 del 07/09/2017”, la quale, a sua volta, rinvia, per la descrizione degli interventi abusivi, alla relazione tecnica ad essa allegata.
Quest’ultima, nel delineare le opere abusive riscontrate, richiama espressamente la licenza edilizia n. 552 del 1968.
Risulta, quindi, evidente quale sia stato il parametro di riferimento utilizzato per individuare gli abusi commessi, tra cui la diversa distribuzione interna degli ambienti e il differente posizionamento della scala.
Peraltro, occorre rilevare che, una volta che l’amministrazione contesti la realizzazione di abusi edilizi, spetta a colui che si oppone alla contestazione dimostrare che gli interventi eseguiti sono assistiti da idoneo titolo edilizio, dimostrazione questa che nella specie non è stata data.
Quanto al secondo profilo di censura, premesso che, come più sopra precisato, il difetto di motivazione della sentenza non dà luogo ad alcun vizio della stessa, basta rilevare che, in base a un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell’abuso edilizio richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicché non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (Cons. Stato, Sez. VI, 7/11/2019, n. 7601).
La suddetta valutazione unitaria è da escludersi solo laddove tra gli interventi realizzati, non sia configurabile alcun intrinseco e oggettivo collegamento funzionale (Cons. Stato, Sez. VI, 13/5/2020, n. 3036; Sez. V, 12/10/2018, n. 5887).
Nel caso di specie il menzionato legame fra i diversi lavori eseguiti è del tutto evidente, per cui correttamente l’amministrazione ha disposto la demolizione in relazione a tutti gli illeciti riscontrati.
Va, infine, dichiarato inammissibile il motivo dedotto con la memoria depositata in data 11/4/2020 concernente l’asserita illegittimità dell’ordinanza impugnata per essere stata adottata senza valutare se la demolizione delle opere abusive potesse avvenire senza pregiudizio per la parte dell’edificio legittimamente realizzata.
Difatti, per un verso la censura è stata dedotta per la prima volta in questo grado di giudizio, in violazione del divieto di nova in appello di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a., per altro verso la medesima è stata prospettata mediante atto non notificato alla controparte.
In ogni caso la doglianza, ove anche ammissibile, risulterebbe infondata, atteso che la possibilità di non procedere alla demolizione laddove sussistano pericoli per la parte del fabbricato legittimamente realizzata, deve essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’adozione dell’ordine repressivo (Cons. Stato, Sez. VI, 18/5/2020, n. 3151; 12/12/2019, n. 8458; 9/7/2018, n. 4169; Sez. II, 30/3/2020, n. 2160).
L’appello va, in definitiva, respinto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, liquidandole forfettariamente in complessivi Euro 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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