L’errata segnalazione alla centrale rischi di Bankitalia

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13264.

La massima estrapolata:

Va escluso il risarcimento per l’errata segnalazione alla centrale rischi di Bankitalia, se l’errore della banca riguarda una società in crisi da anni. E manca la prova che la stretta sui finanziamenti degli istituti di credito sia collegata al comportamento illegittimo della banca che ha lanciato l’”alert”.

Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13264

Data udienza 30 gennaio 2020

Tag – parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALE)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9127-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 897/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, ” (OMISSIS)”), in data non indicata ne’ nella sentenza qui impugnata, ne’ nel ricorso, convenne dinanzi al Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, la (OMISSIS), esponendo che:
-) la (OMISSIS) a marzo del 2000 aveva segnalato alla centrale rischi della Banca d’Italia una “esposizione” della societa’ attrice verso un altro istituto di credito;
-) tale segnalazione era erronea;
-) in conseguenza della suddetta segnalazione vari istituti di credito con i quali la societa’ attrice intratteneva rapporti creditizi ridussero o chiusero le linee di credito, “con la revoca, riduzione degli affidamenti, rifiuti alle proroghe di affidamenti in valuta estera e richiesta di rientro”;
-) le conseguenze della suddetta segnalazione avevano causato discredito commerciale alla societa’ attrice, e le avevano precluso la possibilita’ di condurre a termine i progettati investimenti e piani di ampliamento.
Chiese pertanto la condanna della societa’ convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell’accaduto.
2. Si costitui’ la (OMISSIS) s.p.a. (successore per incorporazione della (OMISSIS), a sua volta in seguito incorporata nella (OMISSIS); d’ora in avanti, in ogni caso, ” (OMISSIS)”), allegando di avere rettificato la inesatta segnalazione in data 18 maggio 2000; che di conseguenza la breve durata della segnalazione (due mesi) non poteva aver causato alcun discredito commerciale alla societa’ attrice; che in ogni caso non vi era nesso di causa tra la segnalazione alla centrale rischi ed i danni lamentati dall’attrice.
3. Con sentenza 19 febbraio 2008 n. 120 il Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, accolse la domanda, e condanno’ la banca convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 1.641.110, oltre accessori.
4. La sentenza venne appellata in via principale dalla (OMISSIS) ed in via incidentale dalla (OMISSIS), la quale chiese una piu’ cospicua liquidazione del danno.
5. Con sentenza 10 febbraio 2017 n. 897 la Corte d’appello di Roma rigetto’ l’appello principale ed accolse quello incidentale. La Corte d’appello ritenne che:
-) le banche finanziatrici della societa’ attrice ridussero il sostegno finanziario a quest’ultima a partire da marzo del 2000;
-) tale condotta costituiva una conseguenza dell’erronea segnalazione alla centrale rischi;
-) nonostante l’avvenuta rettifica gli istituti bancari che avevano riposto fiducia nella societa’ attrice procedevano alla revoca degli affidamenti e alle richieste di rientro;
-) cio’ aveva costretto la societa’ attrice a modificare le proprie scelte manageriali;
-) la stima del danno compiuta dal consulente tecnico d’ufficio era “accurata e condivisibile”.
6. La sentenza d’appello e’ impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su sei motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullita’ della sentenza, ai sensi articolo 360 c.p.c., n. 4, perche’ “sorretta da una motivazione perplessa e incomprensibile con riferimento alla questione della natura della segnalazione erronea alla centrale rischi”.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che dalla lettura della motivazione della sentenza d’appello non si comprende quale fosse il tipo di segnalazione a suo tempo inviato dalla (OMISSIS) alla centrale rischi.
La societa’ ricorrente a tal riguardo deduce di avere eccepito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, che la segnalazione compiuta dalla (OMISSIS) alla centrale rischi “non riguardava posizioni in incaglio e a sofferenza, bensi’ âEuroËœutilizzi vivi’ in essere”. Tuttavia, poiche’ la sentenza d’appello non ha accertato l’esatto contenuto di tale segnalazione, tale commissione rendeva “perplessa e incomprensibile” della motivazione, in particolare con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso di causa fra la suddetta segnalazione ed i danni lamentati dalla societa’ attrice.
1.1. Il motivo e’ infondato.
La sentenza d’appello impugnata in questa sede e’ stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Cio’ vuol dire che, dopo la modifica dell’articolo 360 c.p.c., una sentenza puo’ dirsi nulla per difetto di motivazione solo in tre casi: o quando una motivazione manchi del tutto; o quando sia totalmente incomprensibile, o quando sia insuperabilmente contraddittoria.
Nessuna di queste tre ipotesi ricorre nel caso di specie.
Esclusa ovviamente l’ipotesi della mancanza di motivazione (la Corte d’appello infatti si diffonde in merito al problema del nesso di causa da pagina 5 a pagina 8 della sentenza impugnata), a pagina 5, ultimo capoverso, della sentenza d’appello si legge che la (OMISSIS) segnalo’ alla centrale rischi una “nuova, consistente ed inesistente posizione di indebitamento” della societa’ attrice nei confronti di “un istituto bancario diverso da quelli con i quali intratteneva rapporti”.
La sentenza impugnata, pertanto, non contiene alcuna perplessita’, ne’ alcuna ambiguita’ circa il contenuto della segnalazione compiuta dalla (OMISSIS).
La motivazione che precede non e’ infatti ne’ contraddittoria, ne’ incomprensibile; lo stabilire poi in concreto se davvero la (OMISSIS) segnalo’ alla centrale rischi una “posizione di indebitamento”, oppure altre circostanze, e’ questione che non attiene alla nullita’ della motivazione, ma alla ricostruzione del fatto, ed in quanto tale esula dal perimetro del giudizio di legittimita’.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.
Sostiene che la Corte d’appello non ha esaminato due documenti versati in atti, provenienti da altrettanti istituti di credito. Tanto il primo di essi (una lettera della (OMISSIS) datata 15.3.2000), quanto il secondo (una lettera di (OMISSIS) datata 27.3.2000) dimostravano che le banche creditrici della (OMISSIS) non avevano dato rilievo all’erronea segnalazione di sofferenza pervenuta alla Centrale Rischi, pur essendone a conoscenza; e che quando si risolsero a ridurre o contrarre i finanziamenti in precedenza accordati alla (OMISSIS), lo fecero per ben altre ragioni che l’erronea segnalazione alla Centrale Rischi.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Il vizio di omesso esame d’un fatto che, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, puo’ essere denunciato in sede di legittimita’ consiste nella mancata valutazione di un fatto primario (cioe’ costitutivo della domanda o dell’eccezione) o secondario (cioe’ non costitutivo della domanda, ma indirettamente dimostrativo per secundam del fatto costitutivo di quest’ultimo) (cosi’ Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Non e’, per contro, censurabile in sede di legittimita’, invocando la previsione di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa valutazione d’una fonte di prova.
Il giudice di merito, infatti, non ha l’obbligo di prendere in esame e confutare una per una tutte le prove raccolte nel corso dell’istruttoria, ma puo’ limitarsi ad indicare quali, tra esse, ritenga sufficienti a dimostrare i fatti posti a fondamento della decisione (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv. 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982; e cosi’ via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 – 01, nella quale gia’ si stabili’ con limpida prosa che il giudice non e’ tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma e’ sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo”, la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove, e non puo’ essere sindacata in Cassazione, nemmeno sotto il profilo di travisamento del fatto, “quando la motivazione sia immune da vizi logici e giuridici e non sia travagliata da omesso esame di fatti decisivi”).
Principio, quest’ultimo, tenuto fermo da questa Corte per sessant’anni, e da ultimo elevato a dignita’ normativa dal novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali nella gia’ ricordata decisione n. 8053 del 2014, hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.
2.3. Cio’ posto in diritto, si rileva in punto di fatto che col secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) lamenta l’omesso esame di due documenti, dai quali sarebbe dovuta emergere secondo la prospettazione della ricorrente la mancanza di nesso causale tra l’erronea segnalazione alla Centrale Rischi e la contrazione dei finanziamenti in favore della (OMISSIS).
Tuttavia, alla luce dei rilievi che precedono, va in contrario osservato che:
a) il “fatto materiale” rappresentato dall’esistenza d’un nesso di causa tra l’erronea segnalazione e la chiusura dei finanziamenti e’ stato preso in esame dalla Corte d’appello, che ne ha affermato l’esistenza. Infatti alle p. 6, ultimo capoverso, e 7, primo capoverso, della sentenza impugnata si legge: “a partire dal mese di marzo 2000 (le quattro banche finanziatrici della (OMISSIS)) modificavano completamente le loro scelte ponendo in essere una diversa politica ispirata al ridimensionamento dell’appoggio finanziario e al rientro delle esposizioni della societa’”;
b) in ogni caso, il fatto denunciato come non valutato dalla (OMISSIS) non sarebbe stato decisivo, in quanto i documenti non valutati non provenivano da tutti e quattro gli istituti di credito finanziatori della (OMISSIS), ma solo da due di essi. Pertanto, anche a volere ritenere dimostrato che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) non ridussero alcun finanziamento alla (OMISSIS) in conseguenza della segnalazione alla centrale rischi, cio’ non varrebbe a dimostrare che anche gli altri due istituti di credito fecero altrettanto: ed in mancanza di questa teorica possibilita’, l’omesso esame dei suddetti documenti deve reputarsi non decisivo.
3. Anche col terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.
Nella illustrazione del motivo deduce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che il mutato atteggiamento del ceto bancario nei confronti della societa’ attrice andava ricondotto a ragioni diverse, rispetto alla erronea segnalazione alla centrale rischi compiuta dalla (OMISSIS).
Osserva la ricorrente, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che la parabola discendente della societa’ (OMISSIS) inizio’ gia’ nel 1999 (vari mesi prima della erronea segnalazione alla Centrale Rischi); che la societa’ era in difficolta’ finanziaria da anni; che gia’ l’esercizio 1999 della (OMISSIS) aveva fatto registrare un calo di fatturato di 2.000.000.000 di lire; che la redditivita’ del capitale investito nell’impresa era pressoche’ nulla; che i flussi di cassa generati dall’attivita’ d’impresa erano pari a Lire 400.000.000, a fronte di una totale posizione debitoria di Lire 8.000.000.000 e mezzo; che il margine operativo era modestissimo; che il volume d’affari si era notevolmente contratto; che gia’ nel 1999 (OMISSIS) aveva crediti in sofferenza per circa un miliardo di vecchie lire; che era sottocapitalizzata; che tali circostanze erano documentate da un documento allegato come numero 5 alla c.t.u., e dal documento allegato come numero 11 alla consulenza tecnica di parte; che le suddette circostanze di fatto, rappresentate all’ausiliario nominato dal Tribunale, poi, al Tribunale, ed infine alla Corte d’appello, erano state sempre trascurate.
3.1. Il motivo e’ fondato.
La sentenza impugnata, sulla questione centrale dell’accertamento del nesso di causa, e’ cosi’ strutturata;
-) a pag. 6, ultimo capoverso, afferma che sino al marzo 2000 le quattro banche creditrici della (OMISSIS) le avevano confermato ed anzi ampliato le linee di credito, “nonostante la riduzione del fatturato”; mentre a partire dal marzo 2000 le suddette banche mutarono atteggiamento;
-) a pag. 7, secondo capoverso, dichiara “non essere in discussione” che le conseguenze dannose lamentate dalla (OMISSIS) fossero conseguenza del diverso atteggiamento dei quattro istituti di credito finanziatori;
-) la disamina si conclude al terzo capoverso della medesima p. 7, ove si afferma avere il c.t.u. accertato con valutazione “esente da vizi e/o censure di ordine logico/giuridico” che le revoche degli affidamenti gia’ concessi alla (OMISSIS) si verificarono “in seguito alla erronea segnalazione e nonostante la rettifica”;
-) solo alla successiva p. 8, e per di piu’ discorrendo della quantificazione del danno, la sentenza impugnata afferma senza ulteriori precisazioni – che “il perito ha accuratamente risposto ai quesiti (…), pervenendo alla valutazione positiva sia dell’esistenza del nesso causale tra la condotta della banca e la lesione del diritto d’impresa della (OMISSIS), che a quello tra tale lesione e i danni patrimoniali che ne sono derivati”.
3.2. Nella motivazione che precede, effettivamente, non si fa cenno alcuno alle pregresse condizioni economiche e finanziarie della (OMISSIS), al di la’ del fugace riferimento alla “riduzione del fatturato riscontrata negli ultimi anni” (p. 6, quartultimo rigo). Da un lato, tuttavia, il benessere d’una societa’ commerciale non dipende dal solo fatturato; dall’altro lato, la (OMISSIS) aveva dedotto e documentato circostanze di fatto astrattamente idonee a dimostrare che la segnalazione alla centrale rischi aveva riguardato una societa’ gia’ in crisi, e che era stata questa crisi preesistente a far allontanare gli istituti di credito dalla (OMISSIS).
Tuttavia i fatti materiali rappresentati dalle difficolta’ finanziarie della (OMISSIS); della redditivita’ del capitale in essa investito; dall’esistenza di una situazione debitoria e di quale entita’, non sono stati in alcun modo presi in esame dalla sentenza d’appello: ne’ per condividerli, ne’ per confutarli.
La Corte capitolina infatti ha deciso la causa come se (OMISSIS) fosse una societa’ florida e in attivo. Per contro, le pregresse condizioni economiche finanziarie della societa’, nonche’ il trend operativo degli anni immediatamente precedenti la segnalazione alla centrale rischi erano circostanze che dovevano necessariamente essere prese in considerazione ai fini della valutazione del nesso di causalita’, poiche’ erano tali da poterne teoricamente escludere la sussistenza.
3.3. Giova ricordare, a tale ultimo riguardo, che l’accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l’accertamento d’un duplice nesso causale:
(a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilita’ dell’accesso al credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l’accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalita’ materiale, ex articolo 40 c.p.) non implica di per se’ la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalita’ giuridica, ex articolo 1223 c.c.).
La chiusura, da parte d’un istituto bancario, delle linee di credito precedentemente accordate ad una societa’ commerciale potrebbe infatti in teoria causarne la decozione tout court; oppure accelerarne una decozione che comunque era inevitabile; od ancora risultare irrilevante, ad esempio nel caso di societa’ floride e sovracapitalizzate.
Le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della societa’ che assume di essere stata danneggiata, pertanto, costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell’accertamento del danno in esame, che la sentenza d’appello ha effettivamente trascurato di esaminare: sia in se’, sia in relazione alla illegittima segnalazione alla centrale rischi.
3.4. La sentenza d’appello va quindi su questo punto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinche’ il giudice del rinvio prenda in esame il “fatto materiale” rappresentato dalle pregresse condizioni economiche e finanziarie della (OMISSIS), e valuti se queste abbiano causato, concausato o soltanto accelerato il danno di cui si e’ chiesto il risarcimento.
4.11 quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ intimamente connessi.
Con questi motivi la societa’ ricorrente impugna, sia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, sia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, il capo di sentenza che ha accordato alla societa’ attrice il risarcimento del danno non patrimoniale.
Nella illustrazione delle censure la societa’ ricorrente lamenta in primo luogo che la Corte d’appello avrebbe accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale con una motivazione perplessa e contraddittoria: essa infatti non consentirebbe di comprendere se il giudice di secondo grado abbia ritenuto il danno non patrimoniale subito dalla persona giuridica, nel caso di specie, come “in re ipsa”, oppure come un danno-conseguenza (e dunque bisognevole di specifica deduzione e prova).
La societa’ ricorrente formula poi due censure subordinate secundum eventum, ovvero a seconda del modo in cui, per evitarne la nullita’, volesse interpretarsi la sentenza d’appello.
Se volesse ritenersi che la Corte d’appello abbia inteso affermare che il danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale sarebbe un danno in re ipsa, allora la sentenza sarebbe viziata dalla violazione dell’articolo 2059 c.c., non esistendo nel nostro ordinamento danni in re ipsa; nonche’ degli articoli 1226 e 2056 c.c., per avere proceduto ad una liquidazione equitativa del danno senza previamente accertarne la sussistenza.
Se, invece, volesse ritenersi che la Corte d’appello abbia inteso affermare che il danno non patrimoniale da lesione della reputazione commerciale sarebbe un danno-conseguenza, allora la decisione sarebbe nulla perche’ fondata su una motivazione meramente apparente.
4.1. La censura e’ fondata, nella parte in cui lamenta la nullita’ della sentenza, in quanto fondata su una motivazione soltanto apparente.
4.2. La sentenza d’appello infatti, dopo avere accordato (OMISSIS) un risarcimento per il danno patrimoniale, ravvisato nella perdita di valore dell’azienda, ha accolto altresi’ la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale all’immagine, con una motivazione cosi’ strutturata:
a) dapprima la Corte d’appello ha enunciato i principi in base ai quali va accertato e liquidato alle persone giuridiche il danno non patrimoniale, trascrivendo integralmente la massima d’una sentenza di questa Corte (p. 9);
b) quindi ha affermato che a questi principi il Tribunale non si era attenuto. la’ dove ritenne non provato il danno in questione;
c) infine, la Corte d’appello afferma che “in applicazione dei suestesi principi deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa”, dichiarando di avere a tal fine tenuto conto di quattro fattori: la somma erroneamente segnalata alla centrale rischi; l'”idoneita’ lesiva” della condotta; “l’effettiva percezione” per due mesi di tale segnalazione da parte degli intermediari; la colpa della (OMISSIS); la “diminuita reputazione” della (OMISSIS).
4.3. La motivazione appena riassunta non soddisfa il requisito di quel “minimo democratico”, stabilito dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un., n. 8053 del 2014, cit.), al di sotto del quale la sentenza deve reputarsi nulla, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Cio’ per piu’ ragioni.
4.3.1. In primo luogo, la motivazione appena ricordata manca dell’elemento centrale: l’accertamento del danno. Essa infatti enuncia una regola (“il risarcimento del danno non patrimoniale spetta anche alle persone giuridiche”); afferma che il Tribunale non l’ha rispettata (p. 10, secondo capoverso); e passa infine alla liquidazione del pregiudizio in esame.
Questa Corte, tuttavia, ha ripetutamente affermato che il danno non patrimoniale, come qualsiasi altro tipo di danno, non puo’ mai ritenersi in re ipsa, con la conseguenza che la relativa prova (beninteso, anche presuntiva) deve essere dapprima offerta da chi invochi il risarcimento, e quindi valutata dal giudice (ex multis, (Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, Rv. 642923 – 02; e cosi’ pure la decisione richiamata dalla stessa Corte d’appello, ovvero Sez. 3, Sentenza n. 12929 del 04/06/2007, Rv. 597309 – 01, nella cui motivazione si rifiuta la logica della identificazione del danno nella stessa lesione della situazione giuridica vantata dalla persona giuridica, affermando doversi respingere “l’individuazione del danno nel c.d. danno-evento rappresentato dal fatto in se’ della stessa lesione”).
Da cio’ discende che del pregiudizio in esame l’organo giudicante di merito deve accertare l’esistenza sotto due profili:
a) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto alla serenita’ degli amministratori della persona giuridica che afferma di essere stata danneggiata, e quindi di rimbalzo sulla societa’ stessa;
b) se ed in che misura il fatto illecito abbia nuociuto all’immagine pubblica della persona giuridica (cosi’, ancora, Cass. 12929/07).
4.3.2. Inoltre i suddetti pregiudizi non patrimoniali, per essere risarcibili, debbono superare una soglia minima di tollerabilita’, ovviamente ben piu’ elevata per le societa’ commerciali rispetto alle persone fisiche, che’ altrimenti si perverrebbe a ristorare come veri danni dei semplici fastidi o disagi (ex multis, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019, Rv. 655757 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979 – 01, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493 – 01).
Ed infatti la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto conforme a diritto l’attribuzione del risarcimento del danno in esame sempre in casi di tangibile gravita’: e bastera’ ricordare a tal riguardo Sez. 1 -, Sentenza n. 11446 del 10/05/2017, Rv. 644074 – 03, avente ad oggetto una ipotesi di danno non patrimoniale causato dal delitto di corruzione; e’ il caso di Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016, gia’ ricordata, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore d’una grande societa’ commerciale, diffamata per mezzo della televisione, dopo che in un telegiornale a diffusione nazionale era stata data la falsa notizia dell’arresto dei suoi amministratori; e’ il caso di Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596 – 01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale ad un Comune che, per inettitudine dell’appaltatore, era stato costretto ad annullare una stagione teatrale; e’ il caso di Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007, Rv. 597850 – 01, la quale ha accordato il danno non patrimoniale alla societa’ gestore delle ferrovie, in conseguenza del delitto di corruzione commesso dal suo amministratore.
E’ stato, per contro, negata la risarcibilita’ del danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche, nel caso di fatti diffamatori a modesta diffusione (Sez. L, Sentenza n. 22396 del 01/10/2013, Rv. 627860 – 01); oppure di fatti che, pur dannosi per la societa’, potevano non fossero percepibili come tali dalla collettivita’ (come nel caso di atti di concorrenza sleale: Sez. 1, Sentenza n. 18082 del 25/07/2013, Rv. 627446 – 01).
4.3.3. La sentenza impugnata, per contro, manca della necessaria indagine sulla diffusione della notizia diffamatoria; sulla sua percepibilita’ da parte della collettivita’; sulla possibilita’ per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia, piuttosto che ad altri fattori; sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilita’.
Su questo punto la motivazione della sentenza impugnata, alla p. 11, secondo e terzo capoverso, si risolve in una tautologia, quasi dicesse che “il danno all’immagine e’ da risarcire in quanto sussiste una lesione dell’immagine”: motivazione ovviamente non razionale, come gia’ ritenuto da questa Corte (Sez. 3 -, Sentenza n. 20643 del 13/10/2016).
4.4. Anche su questo punto la sentenza andra’ dunque cassata con rinvio, affinche’ la Corte d’appello riesamini l’appello incidentale della (OMISSIS), e provveda a motivare in modo non tautologico la propria decisione, alla luce dei criteri sopra elencati.
5. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate
dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo ed il secondo ricorso;
(-) accoglie il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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