L’omessa indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 14106.

L’omessa indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza

L’omessa indicazione del nome di una delle parti, nell’intestazione della sentenza, ne comporta la nullità qualora sussista una situazione di incertezza assoluta, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nell’intestazione e nel dispositivo, aveva omesso la denominazione di una delle parti appellanti, senza che i motivi di detta omissione potessero essere ricostruiti attraverso la lettura dell’intero provvedimento, inidoneo a divenire, a causa di detta incertezza, “legge del caso concreto”, secondo quella che è l’essenziale funzione della decisione giurisdizionale).

Ordinanza|| n. 14106. L’omessa indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza

Data udienza  31 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Opere pubbliche – Concessione contratto – RTI – Decadenza – Intestazione e dispositivo – Motivazione del Provveditorato – Mandatario – Rappresentanza esclusiva

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