Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12296.
Massima estrapolata:
L’oblazione, sia ordinaria che speciale, non trova applicazione nel procedimento a carico di imputati minorenni, atteso che le finalità di economia processuale di detto istituto sono intrinsecamente incompatibili con il vigente modello di giustizia minorile, volto al perseguimento di obiettivi pedagogico-rieducativi, anziché retributivo-punitivi, e perciò improntato esclusivamente al recupero ed alla tutela del minore attraverso un’attenta valutazione della sua personalità, con conseguente ripudio di soluzioni deflattive incentrate sulla monetizzazione del procedimento. (V. Corte Cost. n. 272 del 2000).
Sentenza 16 aprile 2020, n. 12296
Data udienza 22 ottobre 2019
Tag – parola chiave: Detenzione abusiva di armi – Giudizio abbreviato – Errore nell’applicazione della diminuente – Rettifica della quantificazione della pena – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TARDIO Angela – Presidente
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/10/2018 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. TERESA LIUNI;
udito il Procuratore generale, Dr. VIOLA ALFREDO POMPEO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena dell’arresto da rideterminarsi in gg. 30 e l’inammissibilita’ nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 ottobre 2018 la Corte di appello di Reggio Calabria -Sez. minorile ha confermato la sentenza del 13 ottobre 2017 del Tribunale per i minorenni in sede – Ufficio del Giudice dell’udienza preliminare che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di 40 giorni di arresto per il reato di cui all’articolo 697 c.p. in relazione all’articolo 38 T.U.L.P.S., per avere detenuto una baionetta senza custodia, fatto accertato in (OMISSIS).
Entrambi i giudici di merito hanno negato sia il riconoscimento della irrilevanza del fatto ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 27, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche, cio’ motivando con il rilievo che la condotta antigiuridica dell’imputato non poteva ritenersi occasionale (nelle more del processo e’ diventata definitiva la condanna del (OMISSIS) alla pena di anni 5 di reclusione per tentato omicidio), ne’ ravvisando indici di attenuazione della pena prevalenti sugli elementi di segno negativo.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), deducendo violazione di legge con riferimento all’articolo 442 c.p.p., comma 2 e articolo 619 c.p.p., per irrogazione di una pena illegale.
2.1. Rilevato che il reato ex articolo 697 c.p. e’ una contravvenzione, il ricorrente censura che la diminuente del rito abbreviato non abbia comportato la decurtazione a meta’ della pena, come prescrive l’articolo 442 c.p.p., comma 2, a seguito della modifica introdotta con L. 23 giugno 2017, n. 103.
2.2. Con un secondo motivo, la difesa ripropone la questione di legittimita’ costituzionale – gia’ confutata nel giudizio di appello – rispetto alle norme di cui agli articoli 162 e 162-bis c.p. nella parte in cui non prevedono l’applicazione dell’oblazione nei procedimenti a carico dei minorenni, e quindi la compatibilita’ di tale istituto con le finalita’ e i principi propri del processo minorile, con riferimento agli articoli 3, 24, 27, comma 3, 111 e 117 Cost..
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente al primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilita’ del secondo motivo trattandosi di questione di legittimita’ costituzionale gia’ vagliata e dichiarata manifestamente infondata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nel primo motivo, mentre deve essere respinto quanto al secondo motivo di impugnazione.
1.1. Invertendo dunque l’ordine della trattazione, si affronta per primo il tema della compatibilita’ costituzionale dell’esclusione dell’istituto dell’oblazione dal processo minorile, che e’ stata evocata nell’impugnata sentenza e contestata dal ricorrente, il quale ne ha sollecitato l’interpello di legittimita’ benche’ la Corte territoriale abbia evidenziato che, in ogni caso, si tratterebbe di questione nella specie non rilevante, in quanto non si ravvisa il factum principis per giungere all’oblazione speciale ex articolo 162-bis c.p. con riguardo alla valutazione di gravita’ del fatto nella sua globalita’, che inibisce il ricorso a tale causa di estinzione del reato.
Benche’ non sia espressamente vietato da positive disposizioni di legge, come invece accade per l’applicazione della pena su richiesta delle parti e per il procedimento per decreto, istituti esclusi nel rito minorile, ne’ esentato dal generale rinvio alle norme del codice di procedura penale che opera il Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, il ricorso all’oblazione ordinaria o speciale non appare compatibile e congruente con le finalita’ proprie del processo minorile – in assonanza con le argomentazioni con cui la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 272 del 2000, ha giustificato l’esclusione del patteggiamento dal processo minorile – che risiedono nel ponderato bilanciamento operato dal legislatore, tra le esigenze di economia processuale connesse al c.d. patteggiamento e la peculiarita’ del modello di giustizia minorile adottato nell’ordinamento italiano, indirizzato al recupero del minore e alla tutela della sua personalita’ e, dunque, caratterizzato da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi.
Pertanto, considerazioni di ordine sistematico, oltre che logico, definiscono l’istituto dell’oblazione in contrasto con un principio immanente del sistema, secondo il quale l’ordinamento minorile ripudia soluzioni deflattive incentrate sulla monetizzazione del processo, a scapito di un’adeguata valutazione della personalita’ del minore.
Non si puo’, dunque, concordare con la lettura del ricorrente, che in tale esclusione ravvisa una violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa o ancora del giusto processo, poiche’ tale prospettiva trascura il principio cardine del processo minorile, che e’ inteso al recupero dell’imputato minorenne piuttosto che a favorire una pretesa uguaglianza innestata su situazioni diseguali o soluzioni dirette a privilegiare esigenze deflattive che mal si conciliano con i principi e le finalita’ dell’attuale sistema della giustizia penale minorile, alla quale sono invece consone altre forme speciali di definizione anticipata del procedimento minorile, come la messa alla prova o la improcedibilita’ per irrilevanza del fatto, ovvero il perdono giudiziale.
1.2. Si deve comunque ribadire che l’excursus sul tema e’ superato dall’apprezzamento di merito effettuato dalla Corte territoriale che – affermando una valutazione di complessiva gravita’ della vicenda in esame, peraltro non oggetto di doglianza di legittimita’ – ha eliso in radice ogni rilevanza di una eventuale questione di legittimita’ costituzionale.
2. Il primo motivo e’ invece fondato, rilevando l’errore in cui sono incorsi i giudici nell’applicazione della diminuente del rito abbreviato alla contravvenzione ex articolo 697 c.p., la cui pena – fissata in tre mesi di arresto, ridotti a due per le attenuanti ex articolo 62-bis c.p. – e’ stata decurtata di un terzo, anziche’ della meta’, come prescrive l’articolo 442 c.p.p., comma 2, a seguito della modifica introdotta con L. 23 giugno 2017, n. 103. Tale errore, comunque, non determina la necessita’ di un annullamento con rinvio, ma soltanto di una rettifica della quantita’ della pena, ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., comma 2, pena che deve essere corretta in quella di un mese di arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in un mese di arresto. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Dr. Teresa Liuni, e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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