Durante l’emergenza Covid-19 nel corso dell’udienza svolta in forma telematica

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Ordinanza 15 maggio 2020, n. 3109.

La massima estrapolata:

Durante l’emergenza Covid-19, nel corso dell’udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, del Dl Cura Italia che prevede il passaggio in decisione senza discussione orale, in caso di rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità della impugnazione, si deve concedere alle parti un termine di trenta giorni per il deposito delle memorie riservando la decisione ad altra camera di consiglio.

Ordinanza 15 maggio 2020, n. 3109

Data udienza 12 maggio 2020

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze senza la presenza degli avvocati – Art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020 – Rilievo d’ufficio di un profilo di inammissibilità della impugnazione – Ordinanza ex art. 73, comma 3, seconda parte, c.p.a. – Passaggio in decisione senza discussione orale – Applicazione della disposizione dell’art. 73, comma 3, seconda parte, c.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3708 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
signor Re. Ci., rappresentato e difeso dagli avvocati Mo. Ba., Da. D’A., Si. Ve., con domicilio eletto presso l’avv. Mo. Ba. in Roma, via (…);
contro
la Provincia di Lecce, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Gi. Ca., Fr. Te., con domicilio eletto presso l’avv. Ma. An. Ca. in Roma, via (…);
nei confronti
la signora Lu. Du., rappresentata e difesa dall’avvocato An. Va., con domicilio eletto presso l’avv. Ma. Cr. Le. in Roma, via (…);
i signori Ma. Ru., ed altri non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Seconda n. 1873/2011, resa tra le parti, concernente graduatoria definitiva della procedura selettiva interna per l’accesso alla categoria D1 “specialista professionale”
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’art. 73, comma 3, c.p.a.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e della signora Lu. Du.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza telematica del giorno 12 maggio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. nella legge 27 aprile 2020 n. 24, il Cons. Cecilia Altavista;
Rilevato che:
– con il presente appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione di Lecce, n. 1873 del 2011, che ha respinto il ricorso proposto dal sig. Re. Ci. avverso la graduatoria definitiva della procedura selettiva interna per progressione verticale per l’accesso alla categoria D1 “specialista professionale”, indetta dalla Provincia di Lecce con determinazione dirigenziale n. 4084 del 19 dicembre 2008, come rettificata con determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2008, approvata con la determinazione dirigenziale n. 3414 del 30 dicembre 2010, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 7° posto, primo dei non vincitori, anziché in posizione utile per la nomina e sottoscrizione del relativo contratto, nonché avverso tutti gli atti preordinati e connessi compresi i verbali della Commissione, le schede di valutazione dei titoli, il bando della procedura, il Regolamento per le procedure selettive interne e il Regolamento dei concorsi e dell’accesso della Provincia di Lecce;
– con il ricorso di primo grado, notificato ai signori Ma. Ru., Lu. Co. e Lu. Du., sono state proposte varie censure di violazione di legge e del bando della procedura nonché di eccesso di potere, con cui in primo luogo è stata contestata l’ammissione alla procedura per “specialista professionale” di candidati che prestavano servizio in area C ma non in area tecnica; inoltre la illegittimità della la valutazione di titoli di servizio svolti in ambiti estranei all’area tecnica; la illegittimità della valutazione da parte della Commissione del periodo di servizio minimo richiesto per l’ammissione alla procedura anche ai fini del punteggio di merito; poi si è contestato che i candidati Co. e Du. non avessero allegato alla domanda di partecipazione i titoli solo autodichiarati, senza alcun riferimento alle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, quindi non presentando il documento di identità ; si è sostenuto, altresì, il difetto di motivazione della Commissione sui punteggi espressi per i titoli e la illegittimità della valutazione del punteggio per il servizio militare del secondo classificato in contrasto con i punteggi indicati nel bando;
-il giudice di primo grado ha respinto tutte le censure sulla base della esistenza nella pianta organica della provincia di Lecce solo della qualifica di “specialista in attività professionali” senza ulteriore distinzione dell’area tecnica; ha ritenuto conforme al bando l’assegnazione di un punteggio per il periodo di servizio minimo già considerato ai fini dell’ammissione; ha ritenuto corretta la valutazione dei titoli dichiarati sulla base del D.P.R. 445 del 2000 e l’assegnazione del punteggio per il servizio militare al sig. Lu. Co. essendo tale previsione in generale contenuta nelle in disposizioni di rango legislativo; la sufficienza della motivazione espressa dalla Commissione con l’attribuzione dei punteggi;
– con l’atto di appello sono state riproposte le censure del ricorso di primo grado deducendo l’erroneità della sentenza impugnata;
-nel presente giudizio di appello si sono costituite la Provincia di Lecce con atto di forma e la controinteressata Lu. Du. che nella memoria per l’udienza pubblica ha eccepito di non essere la effettiva controinteressata essendo collocata prima in graduatoria e non potendo quindi essere colpita dall’eventuale annullamento per i motivi proposti dal sig. Cirielli; ha comunque contestato la fondatezza dell’appello;
-il 29 gennaio 2013 la parte appellante ha depositato in giudizio atto di motivi aggiunti notificato oltre che alle parti del giudizio di primo grado (Provincia di Lecce, Ma. Ru., Lu. Co., Lu. Du.) alla signora Ma. Ch. Pa. il 15 gennaio 2013, con cui ha dedotto che l’attribuzione alla candidata Patera – sesta classificata nella graduatoria finale- di un punteggio per un titolo, relativo ad un incarico con mansioni superiori, è stata considerata illegittima dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, in un altro giudizio definito con la sentenza n. 1457 del 2012 del (avverso cui era stato proposto appello da altra parte n. R.G. 7123/2012 dichiarato perento con decreto del 19 giugno 2018) relativa alla procedura selettiva indetta con la medesima determinazione dirigenziale n. 4084 del 19 dicembre 2008, come rettificata da successiva determinazione dirigenziale del 22 dicembre 2008, per la qualifica di “specialista amministrativo contabile”; ha quindi formulato censure relative alla illegittima valutazione di tale titolo anche nella procedura relativa alla graduatoria per “specialista professionale” oggetto del presente giudizio;
-nella memoria depositata per l’udienza pubblica la parte appellante ha insistito per l’accoglimento delle censure proposta con i motivi aggiunti;
Considerato che:
– con i motivi aggiunti sono state proposte nel presente giudizio d’appello censure nuove non formulate precedentemente in primo grado ed è stata intimata una parte non già precedentemente intimata nel giudizio di primo grado estendendo l’ambito di impugnazione della graduatoria oggetto del giudizio di primo grado;
-l’art. 104 c.p.a. non consente la proposizione di nuove domande in appello mentre ammette i motivi aggiunti “qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati”;
– i motivi aggiunti in grado d’appello sono dunque ammessi al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado mentre non sono comunque possibili “domande nuove” o “articolazioni addizionali della domanda già proposta in primo grado (cfr. C.G.A. 4 gennaio 2019, n. 4);
-nel caso di specie, sussistono profili di dubbio in ordine all’ammissibilità delle censure proposte in grado di appello, con cui è stato esteso l’oggetto del giudizio di impugnazione, in violazione del diritto di difesa delle parti e in particolare della controinteressata intimata solo in grado di appello;
-inoltre, a prescindere dalla individuazione del momento di conoscenza o conoscibilità del vizio dedotto da parte dell’appellante, questo non è emerso dalla conoscenza di “documenti” prima non disponibili ma dal contenuto di una sentenza, che ha definito un giudizio in cui tale vizio era stato fatto valere, peraltro rispetto ad altra procedura selettiva;
-il Collegio ha ravvisato, pertanto, un profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti rilevabile d’ufficio, che non ha potuto indicare alle parti all’udienza pubblica del 12 maggio 2020, come prescritto dall’art. 73 comma 3 c.p.a., essendo stata tale udienza svolta in forma telematica senza la partecipazione dei difensori, ai sensi dell’art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 conv. nella legge 27 aprile 2020 n. 24, che ha previsto il passaggio “in decisione senza discussione orale”;
Ritenuto, quindi, di fare applicazione della disposizione dell’art. 73 comma 3 seconda parte c.p.a., dettata per la ipotesi in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione, per cui “il giudice riserva la decisione e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie” (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis, Ord., 4 maggio 2020, n. 4644);
Ritenuto, pertanto, di assegnare alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di memorie relative alla questione di inammissibilità rilevata d’ufficio, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e di fissare per la decisione la camera di consiglio del 30 giugno 2020;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, assegna alle parti trenta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva.
Fissa la nuova camera di consiglio per la decisione alla data del 30 giugno 2020.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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