L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|3 dicembre 2020| n. 34355.

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Sentenza|3 dicembre 2020| n. 34355

Data udienza 25 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Art. 186, comma 7, CdS – Rifiuto di sottoporsi a test alcolimentrico – Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore – Necessità – Esclusione – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandra – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NARDIN MAURA;
letta la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore TAMPIERI LUCA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7, perche’, trovandosi alla guida di un ciclomotore di proprieta’ di terzi, sottoposto a controllo dalle forze dell’ordine, si rifiutava di sottoporsi al test alcolimetrico.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi.
3. Con il primo lamenta l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, formulata con l’atto di appello, avendo la Corte territoriale genericamente confermato la congruita’ della pena inflitta dal primo giudice.
4. Con il secondo motivo fa valere la violazione di legge in relazione all’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p. ed il vizio di motivazione anche con riferimento all’omessa considerazione della circolare ministeriale n. 300/A/1/42175/109/42 del 29 maggio 2005, che stabilisce che allorquando gli esami per l’accertamento dello stato di ebbrezza avvengano con l’etilometro essi debbono essere ricondotti fra quelli indifferibili ed urgenti di cui all’articolo 354 c.p.p., comma 3. Conseguentemente, prima di procedere al controllo sul conducente deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale si svolgono le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell’articolo 349 c.p.p., che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non puo’ ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p.. Cio’ posto l’avviso dato oralmente deve ritenersi nullo, a prescindere dal rifiuto di sottoporsi ad accertamento tecnico a mezzo di alcoltest. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, ‘articolo 23, comma 8, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il secondo motivo, che deve trattarsi per primo, inerendo alla declaratoria di responsabilita’ penale, e’ manifestamente infondato.
3. Questa Sezione ha anche recentemente ribadito che “L’obbligo di dare avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore e’ funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini” (cfr. Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab Adel, Rv. 278579; nel medesimo senso Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). E cio’, in quanto “l’avvertimento di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p., e’ previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore e’ volta a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini e’ certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’articolo 186 C.d.S., comma 7.”. Si e’ osservato ancora che l’articolo 354 c.p.p.” riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione “nel procedere al compimento degli atti”, indica chiaramente che ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e dunque, “se ci si sta apprestando a compiere l’atto significa che l’interessato vi ha acconsentito. Il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 7, viene prima”.
Ora, ritiene il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell’articolo 379, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ove disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalita’ di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che: “Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 c.p.p., le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”.
La lettera della norma regolamentare che chiarisce le modalita’ di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce altresi’, attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva âEuroËœovvero’, l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertameno e quella del rifiuto, sicche’ se si deve atto delle circostanze sintomatiche “Nel procedere agli accertamenti” ovvero in caso di “rifiuto opposto dall’interessato”, significa il rifiuto precede l’inizio del compimento dell’atto, cui e’ rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanza difensiva di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p..
4. Fatta quest’ulteriore precisazione, utile esclusivamente per illuminare l’intenzione legislativa in ordine all’inizio del “compimento dell’atto” assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata, deve ritenersi, condividendo quanto affermato con il secondo orientamento supra riportato, che l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell’espressione della volonta’ di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso di farsi assistere da un difensore.
5. Perde, dunque, di consistenza la critica rivolta alla sentenza impugnata, in quanto in assenza dell’obbligo di dare avviso, la sua mancata tempestiva verbalizzazione non assume alcun rilievo.
6. D’altro canto, e siffatta considerazione sarebbe di per se’ sufficiente ad addivenire alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, che l’avviso -pur non dovuto- sia stato comunque dato al ricorrente, non viene tratto dalla Corte territoriale dalla sola testimonianza del carabiniere operante nell’occasione, ma soprattutto dalla verbalizzazione successiva, intervenuta presso la Stazione, allorquando fu messo a verbale che l’interessato aveva dichiarato di non volersi far assistere dal difensore di fiducia. Si tratta di una motivazione che ricompone le due diverse fasi dell’intervento, ricostruendo l’accaduto in modo incontrovertibile, mentre manca nel ricorso una vera critica del ragionamento probatorio, non essendo neppure posta in dubbio l’utilizzabilita’ della prova testimoniale sull’effettivita’ dell’avviso (cfr. peraltro: Sez. 4, n. 3725 del 10/09/2019 – dep. 29/01/2020, Tartaro Davide, Rv. 278027; Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrilli Claudio, Rv. 275148).
7. Il secondo profilo del motivo proposto appare inammissibile. Il ricorrente, infatti, osserva che il rifiuto opposto dall’imputato e’ verbalizzata alle ore 3,55 presso la Stazione dei carabinieri -mentre dalla sentenza si evince che il controllo conducente del ciclomotore era intervenuto alle ore 2,35)- ma non afferma affatto di avere reso in precedenza la propria disponibilita’ a sottoporsi al test, sicche’ la doglianza, che non pare neppure essere stata proposta in questi termini al giudice di appello, non puo’ avere ingresso, in quanto priva di contenuto critico destrutturante, restando del tutto ininfluente il momento della verbalizzazione del rifiuto.
8. Il primo motivo, relativo all’assenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, la cui applicazione era stata sollecitata con il gravame, e’ manifestamente infondato. Invero, la Corte denega la diminuente di cui all’articolo 62 bis c.p., con motivazione implicita, dando conto dei precedenti penali anche specifici e della gravita’ del fatto e ritenendo la congruita’ della pena inflitta dal primo giudice. Come chiarito dal giudice di legittimita’, infatti “La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorche’ sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi” (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057).
9. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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