Lo stato di ebbrezza alcolica e test del sangue

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 2 marzo 2020, n. 8165

Massima estrapolata:

Lo stato di ebbrezza alcolica dell’automobilista può essere rilevato anche per mezzo soltanto del test del sangue e nonostante la conoscenza scientifica del fatto che da tale test potrebbero emergere quantitativi di alcol diversi da quello etilico, contenuto nelle bevande alcoliche, assunti per altre vie, come alcuni farmaci.

Sentenza 2 marzo 2020, n. 8165

Data udienza 13 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. TANGA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 559/2019 del 03/04/2019, della Corte d’Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Epidendio Tomaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12/06/2018, il Tribunale di Gorizia, dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2, lettera b), cosi’ diversamente qualificato il fatto contestato, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’articolo 186, comma 2-bis, con la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi due di arresto ed Euro 1.200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, disponendo la sospensione della patente di guida per anni uno e concedendo la sospensione condizionale della pena.
1.1. Con sentenza n. 559/2019 del 03/04/2019, la Corte d’Appello di Trieste, adita dal Procuratore Generale, in riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto nei termini di cui all’originaria contestazione, rideterminava la pena in mesi tre di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, con revoca della patente di guida.
1.2. L’imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), commi 2-bis e 2-sexies, perche’ conduceva il veicolo Volkswagen Tuareg tg. (OMISSIS) in stato d’ebbrezza alcolica, essendo stato sottoposto a misurazioni del tasso alcolemico con analisi ematiche ed essendo stato riscontrato sulla sua persona un valore di 1,70 g/l. Con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale. Con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle 7,00.
2. Avverso tale sentenza d’appello, propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1): violazione di legge e vizi motivazionali per erronea applicazione della legge penale con riferimento all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) anziche’ lettera b) con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie. Deduce che dalla sentenza n. 6497/2018, citata dalla Corte territoriale, emerge che la sovrastima del tasso alcolemico conseguita all’utilizzo del metodo enzimatico e sopravalutata nella misura del 20% non comportava nel caso sottoposto al vaglio del Supremo Collegio un’apprezzabile conseguenza ai fini della penale responsabilita’, poiche’ l’abbattimento del valore della percentuale indicata del 20% non conseguiva la riduzione del detto valore nell’ambito di fattispecie penalmente meno gravi; circostanza, pertanto, ben diversa dal caso che ci occupa, poiche’ la decurtazione della percentuale del 20% al valore di 1,70 g/l ascritto all’odierno ricorrente determina gia’ di per se’ una riduzione del 0,34% e quindi la riconduzione alla fattispecie di cui alla lettera b) dell’articolo 186 C.d.S., comma 2. Sostiene, inoltre, che dal verbale di Pronto Soccorso emerge l’assenza di ogni sintomatologia circa lo stato di ebbrezza alcolica. Afferma che, nella specie, il criterio di valutazione delle prove di cui all’articolo 546 c.p.p., lettera e) correlato al principio del favor rei doveva condurre a confermare la sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.
4. Va, preliminarmente, ricordato che il controllo del giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
4.1. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicita’ della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimita’ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4.2. Piu’ di recente e’ stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene ne’ alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del giudice di merito, ma e’ circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.3. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’e’, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilita’ di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimita’ non puo’ procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.4. In realta’ il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimita’ un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicita’, dalla sua contraddittorieta’ (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasivita’, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualita’, cosi’ come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilita’, della credibilita’, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
5. Cio’ posto, in replica alle doglianze formulate, deve ribadirsi, in relazione alla metodologia di analisi, che, pur potendo quella enzimatica evidenziare altri tipi di alcool nell’organismo oltre a quello etilico, nessun dato clinico od anamnestico emerge – nella specie – sull’ingestione od inalazione dei primi da parte del ricorrente (gravato dell’onere di provare l’eventuale presenza di fattori che inficiano la valenza dimostrativa della predetta prova) il quale nulla ha riferito al riguardo, dovendosi, inoltre, escludere, data la loro natura, un’esposizione involontaria ed inconsapevole agli stessi.
In questo senso la sentenza citata (n. 6497/2018) assume diverso valore rispetto a quello indicato dal ricorrente: in quella sede il Giudice di legittimita’ ritenne, solo per mera ipotesi, ininfluente l’eventuale abbattimento (potenzialmente possibile fino a un massimo del 20%) del valore della percentuale indicata dalle analisi, posto che – nel caso al suo esame – a tale abbattimento non conseguiva la riduzione del detto valore nell’ambito di fattispecie penalmente meno grave. Il principio fissato, e che il Collegio condivide, e’ solo quello per cui “nel reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’accertamento della concentrazione alcolica il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalita’ di analisi del sangue lasciando al personale medico liberta’ di scelta nel metodo da usare purche’ sia scientificamente corretto” (cfr. Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018 Ud. – dep. 09/02/2018 – Rv. 272600).
Nel caso che occupa le analisi sono state eseguite con una metodologia che la scienza medica ritiene corretta per decidere, sulla base dei risultati ottenuti, la terapia da applicare al paziente. E dunque non si vede perche’ esse debbano essere ritenute non idonee ai fini penali, dal momento che se il loro risultato era, secondo la scienza medica, sufficiente per qualificare il (OMISSIS) come alterato e per sottoporlo ad una terapia che tenesse conto di tale stato di alterazione, e’ evidente che detto risultato e’ stato considerato come scientificamente attendibile senza necessita’ di procedere ad ulteriori accertamenti. Correttamente, quindi, il Giudice territoriale ha evidenziato che “a prescindere da facili e indiscriminate generalizzazioni, la sola adozione del metodo enzimatico non puo’ valere ad inficiare il risultato acquisito, tanto piu’ considerando la solo “potenziale” discordanza percentuale tra i due doversi metodi utilizzabili”. Quanto alla sintomatologia “alcolica”, al Corte del merito ha logicamente desunto “che il tasso alcolemico accertato di 1,70 g/l risulta ben coerente con l’entita’ dell’alterazione psico-fisica del (OMISSIS) che aveva determinato il sinistro dallo stesso causato, di significativita’ assolutamente peculiare (…) (OMISSIS) non era riuscito neppure a percepire la presenza e a valutare la velocita’ di marcia del veicolo che lo precedeva (90 km/h perche’ pioveva, secondo quanto riferito dalla conducente dello stesso) investendolo violentemente, ne’ era stato in grado di adeguare la propria condotta di guida alle condizioni atmosferiche del momento (…) l’intervallo di circa due ore tra sinistro e visita ben spiega perche’ Calabro, alle 4,08, possa comunque presentarsi vigile ed orientato al medico astante, esso vale pero’ nel contempo a legittimare l’assunto per il quale, al momento del sinistro e della guida, il tasso alcolemico di (OMISSIS) (che non aveva evidentemente bevuto nel ricordato intervallo di tempo) era certamente ed anche sensibilmente superiore a quello riscontrato all’esito del prelievo ematico di oltre due ore dopo. Nel tempo indicato si era infatti incontestabilmente verificato un netto calo dell’alcolemia per effetto del naturale fenomeno di progressivo assorbimento dell’alcool da parte dell’organismo”.
6. Conclusivamente, una volta accertata la legittimita’ e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l’inaffidabilita’ degli elementi posti a base della decisione di merito, pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell’offerta di una diversa (e per il ricorrente piu’ favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimita’ (cfr. Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
7. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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