L’istituto della rescissione del giudicato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 febbraio 2021| n. 4446.

L’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente.

Sentenza|4 febbraio 2021| n. 4446

Data udienza 18 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Istanza di rescissione del giudicato – Applicazione ai soli procedimenti in assenza ex art. 420 bis cpp – Esclusione per i procedimenti contumaciali – Presupposti per la restituzione nel termine ex art. 175 comma 2 bis cpp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 5/2/2020 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 febbraio 2020 la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 629 bis c.p.p., in relazione alla condanna inflittale dalla stessa Corte d’appello di Salerno con la sentenza del 5 dicembre 2006, irrevocabile il 14 aprile 2007, alla pena di quattro mesi e venti giorni di arresto e 4.500,00 Euro di ammenda, in relazione a reati edilizi, con la quale era anche stata disposta la demolizione delle opere abusive.
La Corte d’appello ha ritenuto manifestamente infondata l’istanza della condannata, evidenziando che la stessa aveva proposto rituale e tempestivo appello mediante il suo difensore di fiducia avverso la sentenza di primo grado (pronunziata il 20 dicembre 2004 dal Tribunale di Nocera Inferiore), mediante il quale aveva quindi potuto far valere le pretese nullita’ verificatesi nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto al giudizio di appello, la Corte territoriale ha sottolineato la correttezza della notificazione del decreto di citazione per tale grado di giudizio, inizialmente tentata con esito negativo presso il domicilio dichiarato dalla appellante nell’atto di nomina del difensore di fiducia per tale giudizio (in (OMISSIS)), dove era risultata sconosciuta, pur trattandosi del medesimo luogo nel quale si era perfezionata la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale di primo grado, con la conseguenza che non doveva essere disposta, come invece sostenuto dalla ricorrente, una nuova notificazione del decreto di citazione presso la residenza della stessa risultante dagli atti del giudizio di primo grado (in (OMISSIS)), in quanto tale decreto era stato correttamente notificato ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di fiducia (a seguito del mancato rinvenimento della appellante presso il domicilio dichiarato). La Corte d’appello di Salerno ha anche evidenziato la regolarita’ della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado, resa nella contumacia della imputata, al difensore di ufficio, regolarmente nominato a causa della ingiustificata assenza del difensore di fiducia della imputata, concludendo per l’inammissibilita’ della richiesta di rescissione del giudicato avanzata dalla (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato un vizio della motivazione e l’inosservanza dell’articolo 127 c.p.p., commi 1 e 9, articolo 629 bis c.p.p., comma 3, e articolo 634 c.p.p..
Ha esposto di aver posto a fondamento delle richieste di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine per proporre impugnazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Salerno il fatto che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato regolarmente al difensore della ricorrente ma non anche a quest’ultima, in quanto la stessa era risultata sconosciuta all’indirizzo presso il quale era stata tentata tale notifica, cosicche’ la stessa era stata giudicata in contumacia e in assenza del difensore di fiducia, non comparso e sostituito da un difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4. La notificazione alla imputata appellante del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita ai sensi dell’articolo 161 c.p.p., comma 4, doveva, infatti, considerarsi nulla, non avendo l’imputata l’obbligo di comunicare la variazione del domicilio laddove si era perfezionata la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale di primo grado (che era stato il primo atto, dopo l’esecuzione del sequestro, da cui aveva appreso della esistenza del giudizio a proprio carico), con la conseguenza che anche il giudizio di secondo grado si era svolto nella incolpevole assenza della imputata. Anche l’avviso di deposito della sentenza contumaciale di secondo grado risulterebbe irregolarmente notificato, al solo difensore di ufficio (tra l’altro a mani del padre), con la conseguente incolpevole decadenza dalla facolta’ di proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 5 dicembre 2016, che aveva confermato quella del Tribunale di Nocera Inferiore del 20 dicembre 2004.
Tanto premesso, circa lo svolgimento della vicenda processuale che la aveva riguardata, ha lamentato l’errata applicazione dell’articolo 634 c.p.p., a causa della adozione del provvedimento dichiarativo della inammissibilita’ della propria richiesta di rescissione del giudicato con provvedimento de plano, in quanto tale richiesta non poteva dirsi manifestamente infondata, non essendo di evidente e immediato accertamento, cosicche’ la Corte d’appello avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio su tale richiesta fissando udienza camerale di discussione, la cui omissione determinava la violazione degli articoli 127 e 634 c.p.p., con la conseguente necessita’ di annullare l’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la nullita’ dell’ordinanza impugnata, della sentenza di secondo grado e della ingiunzione a demolire le opere abusive, a causa della violazione dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, articolo 161 c.p.p., comma 4, e articolo 601 c.p.p..
Ha ribadito di essere venuta a conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado a proprio carico solamente in occasione della notificazione dell’avviso di deposito della sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore nella sua contumacia e di avere, quindi, nominato un difensore di fiducia affinche’ proponesse appello avverso tale sentenza; nel giudizio di secondo grado tale difensore non era comparso, venendo sostituito da un difensore nominato d’ufficio, e neppure l’imputata era comparsa (a causa della irregolarita’ della notificazione del decreto di citazione per tale giudizio), cosicche’ la Corte d’appello avrebbe dovuto tenere conto del dubbio sulla effettiva conoscenza del giudizio da parte della imputata, reso palese dalla sua assenza e dalla mancanza del difensore di fiducia.
Ha, inoltre, lamentato l’irregolarita’ della notificazione all’imputata (che all’epoca aveva un autonomo potere di impugnazione) dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale di secondo grado, eseguito mediante consegna al difensore nominato d’ufficio anziche’ a quello nominato di fiducia, con la conseguente sussistenza dei presupposti per l’invocata rescissione del giudicato, derivanti dalla mancata conoscenza del giudizio d’appello e della sentenza resa all’esito dello stesso.
2.3. Con il terzo motivo ha prospettato un ulteriore vizio della motivazione e l’errata applicazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 634 c.p.p., comma 1, e articolo 111 Cost., comma 6, con riferimento alla insufficienza della motivazione dell’ordinanza impugnata, priva della illustrazione delle ragioni della dichiarazione di inammissibilita’ de plano della richiesta di rescissione del giudicato avanzata dalla ricorrente.
3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando l’infondatezza del primo e del secondo motivo, alla luce dell’avvenuta nomina di un difensore di fiducia per il giudizio d’appello, e l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello sulla richiesta subordinata della ricorrente di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, fondata sulla omessa notifica dell’estratto contumaciale di tale sentenza, che non era stata esaminata dalla Corte territoriale e la cui fondatezza non e’ verificabile in sede di legittimita’, richiedendo l’esame degli atti del giudizio d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato
2. L’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’articolo 629 bis c.p.p., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’articolo 420 bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all’articolo 175 c.p.p., comma 2, nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992; conf. Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240).
Ne consegue l’inammissibilita’ della richiesta di rescissione del giudicato avanzata dalla ricorrente, relativa a giudizio celebrato nella sua contumacia e definito con sentenza della Corte d’appello di Salerno del 5 dicembre 2006 (di conferma di quella del 20 dicembre 2004 del Tribunale di Nocera Inferiore, anch’essa pronunciata nella contumacia della imputata), ben anteriore alla entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67 sul processo in assenza, e, con essa, anche dei rilievi formulati dalla ricorrente in ordine alla irritualita’ della dichiarazione di inammissibilita’ con provvedimento de plano e alla carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
3. La richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello di Salerno e’ inammissibile a causa della mancata allegazione degli elementi di fatto idonei a consentirne di verificare la tempestivita’.
Tale richiesta, secondo il testo dell’articolo 175 c.p.p., commi 2 e 2 bis, applicabile in considerazione dell’epoca in cui venne pronunziata la sentenza della Corte d’appello e del conseguente regime alla stessa applicabile, avrebbe dovuto essere presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, ex articolo 175 c.p.p., comma 2 bis.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, grava sul richiedente la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l’onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare – oltre che l’eventuale effettiva conoscenza del procedimento da parte del condannato e la sua volontaria rinuncia a comparire – l’eventuale diverso momento in cui e’ intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestivita’ della richiesta (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922; Sez. 1, Ordinanza n. 7965 del 08/01/2016, Perri, Rv. 266330).
Ora, nel caso in esame, la ricorrente non ha affermato di aver proposto la richiesta di rescissione del giudicato e l’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa nella sua contumacia nei trenta giorni dalla conoscenza di tale provvedimento, ne’ ha allegato alcun elemento da cui desumere l’osservanza, anche solo prospettata, di tale termine. Dal ricorso emergono, anzi, elementi di segno contrario, in quanto la (OMISSIS) ha genericamente affermato di aver preso conoscenza della vicenda processuale di secondo grado (pur avendo, in realta’, proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado) “solo successivamente all’accesso agli atti compiuto dal proprio difensore in data 14/5/2019, conseguente, a sua volta, alla notifica dell’ordine di demolizione” (pagg. 7 et 8 del ricorso), per poi depositare la propria richiesta in data 7 giugno 2019: ne consegue, non essendo stata indicata la data della notificazione dell’ingiunzione a demolire le opere abusive (fondata sulla sentenza della Corte d’appello di Salerno del 5 dicembre 2006), da cui la ricorrente ha certamente avuto conoscenza della pronunzia della sentenza di secondo grado nei propri confronti, che non e’ stata allegata la tempestivita’ della richiesta di restituzione nel termine, ossia la sua proposizione nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento avverso il quale proporre impugnazione, che, quindi, in mancanza di detta allegazione, non puo’ ritenersi osservato, con la conseguente inammissibilita’ della richiesta.
4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione e’ redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso solleva questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto gia’ affermati e che il Collegio condivide.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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