In tema di impugnazioni

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 gennaio 2021| n. 313.

In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.

Sentenza|7 gennaio 2021| n. 313

Data udienza 20 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Reati di minaccia e percosse – Condanna – Sentenza del Giudice di pace – Inappellabilità – L’appello non va dichiarato inammissibile – Deve essere convertito in ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/10/2019 del TRIBUNALE di COMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8.
Letta la requisitoria scritta del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Loy Maria Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 16/04/2019, il Giudice di pace di Como dichiarava (OMISSIS) responsabile dei reati di minaccia e di percosse di cui ai capi B) e C) e – assoltolo da altre imputazioni – lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia. Investito dall’appello dell’imputato, il Tribunale di Como, con ordinanza deliberata il 14/10/2019, rilevava che la sentenza non era appellabile e che i quattro motivi articolati con l’impugnazione censuravano profili di merito, sicche’, non potendo essere riqualificato come ricorso per cassazione, l’appello era dichiarato inammissibile.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Como ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore Avv. (OMISSIS), articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia inosservanza del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 37 e dell’articolo 547 c.p.p., nonche’ vizi di motivazione: erroneamente l’ordinanza impugnata non ha considerato l’articolo 574 c.p.p., comma 4, laddove il reato, peraltro, e’ estinto per prescrizione.
Il secondo motivo denuncia inosservanza del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37, in combinato disposto con gli articoli 3 e 24 Cost., dovendosi riconoscere all’imputato un secondo grado di giudizio attraverso il coordinamento della disposizione indicata con l’articolo 574 c.p.p., comma 4.
Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 37 cit. in riferimento all’articolo 593 c.p.p..
Il quarto motivo denuncia inosservanza dell’articolo 37 cit. in riferimento all’articolo 10 Cost. e agli articoli 6 Cedu, 2 Prot. Add. n. 7 Cedu e 14 PIDCP.
Il quinto motivo denuncia erronea applicazione dell’articolo 568 c.p.p..
3. Con requisitoria scritta del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Loy Maria Francesca ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
4. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte in data 05/11/2020, la difesa del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, articolando die motivi nuovi. Il primo denuncia violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., avendo il Tribunale di Como, omettendo di investire la Corte di cassazione, violato il diritto al giusto processo e il diritto di difesa dell’imputato. Il secondo motivo ribadisce il quarto motivo del ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
2. In limine, rileva la Corte che i reati per i quali e’ intervenuta condanna in primo grado non sono estinti per prescrizione, in quanto – tenendo conto delle sospensioni del termine per complessivi 346 giorni (rinvii del giudizio dal 17/03/2015 al 12/06/2015, su richiesta della difesa, e dal 13/06/2017 al 27/02/2018, per astensione dell’avvocatura) – i reati (commessi il 02/08/2012) avrebbero visto il perfezionamento della fattispecie estintiva non prima del 13/01/2021.
Sempre in via preliminare va rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo, in quanto la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 37 cit, in riferimento agli articolo 3, 24 e 111 Cost., e’ gia’ stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte (Sez. 5, n. 7325 del 11/10/2007, dep. 2008, Di Sarro, Rv. 239106), nonche’ del quarto motivo, posto che – anche a prescindere dall’erronea indicazione del parametro costituzionale (l’articolo 10, in luogo dell’articolo 117 Cost.) – e’ del tutto pacifico che il secondo grado di merito non gode di garanzia costituzionale (ex plurimis, Sez. 5, n. 4349 del 28/10/2008, dep. 2009, Carloni, Rv. 242954; Sez. 4, n. 5063 del 16/11/2000, dep. 2001, Spada, Rv. 218827). Rilievi, questi, validi anche con riguardo ai due motivi aggiunti proposti con la memoria.
Privi di fondamento sono il primo e il terzo motivo, in quanto l’inappellabilita’ della sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria (e in assenza, come nel caso di specie, di statuizioni civili) discende da una piana interpretazione del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37.
3. E’ invece fondato l’ultimo motivo, perche’, investito della cognizione di una sentenza del giudice di pace inappellabile, il tribunale avrebbe dovuto convertire l’appello in ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti a questa Corte.
3.1. Nel ribadire il principio della conversione delle impugnazioni, il legislatore del nuovo codice di procedura penale ebbe modo di sottolineare che il sindacato sulla decisione impugnata “non puo’ evidentemente non aversi se non nella sede e con le modalita’ previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto e di procedimento al quale essa si attaglia” (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 – Serie generale, pag. 125). Di qui il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’atto di appello proposto avverso una sentenza inappellabile non puo’ essere dichiarato inammissibile, ma va trasmesso alla Corte di cassazione, in forza della regola per la quale l’impugnazione e’ ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, pur quando il giudice d’appello riscontri in essa censure soltanto in fatto (ex plurimis, Sez. 3, n. 19980 del 24/03/2009, Passannante, Rv. 243655).
3.2. Oscillazioni, nella giurisprudenza di legittimita’, si sono registrate in passato a proposito della rilevanza da attribuire alla volonta’ della parte nell’individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare.
In un primo momento, le Sezioni unite si indirizzarono verso la valorizzazione della ricerca di quella volonta’ da parte del giudice erroneamente adito: Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336 affermo’ che il precetto di cui all’articolo 568 c.p.p., comma 5, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del nomen iuris non puo’ pregiudicare l’ammissibilita’ del mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi, ma che, proprio perche’ detta disposizione e’ finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volonta’ reale dell’interessato, al giudice non e’ consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile. A tale indirizzo si e’ di recente ricollegata Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 (richiamata dall’ordinanza impugnata; nella stessa prospettiva, Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, Rv. 277945).
Indirizzo, tuttavia, superato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimita’, che ha condotto al consolidarsi del principio di diritto in forza del quale, in tema di impugnazioni, allorche’ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento, nonche’ l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma).
In questa prospettiva, si e’ ribadito che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, per poi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532; conf., ex plurimis, Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile, Rv. 273738).
3.3. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, qualificata l’impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, la Corte deve procedere all’esame di detta impugnazione: esame da effettuare alla stregua della disciplina relativa, appunto, al ricorso per cassazione, posto che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all’articolo 568c c.p.p., comma 5, non puo’ in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119).
4. L’impugnazione (“appello”) convertita in ricorso per cassazione proposta dall’imputato avverso la sentenza di primo grado e’ inammissibile.
4.1. Il primo motivo, che in sintesi lamenta la mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, e’ manifestamente infondato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) e comunque teso a dedurre inammissibili questioni di merito.
4.2. Il secondo motivo, che denuncia l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia, e’ inammissibile in quanto, oltre di nuovo a dedurre questioni di merito, e’ del tutto aspecifico, pretendendo di delineare la valenza intimidatoria della frase pronunciata prescindendo in toto dal contesto in cui si svolsero i fatti (cfr. Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di Maggio, Rv. 278664).
4.3. Il terzo motivo, che invoca l’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p.p., e’ manifestamente infondato in quanto la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dalla disposizione indicata, non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587).
4.4. Il quarto motivo, che censura il diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, e’ inammissibile, in quanto del tutto generico.
5. In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e, qualificata l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado come ricorso per cassazione, la stessa va dichiarata inammissibile; il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e qualificata l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado come ricorso in cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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