L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 febbraio 2021| n. 4289.

L’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’articolo 391-bis del codice di procedura civile, implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Ordinanza|18 febbraio 2021| n. 4289

Data udienza 15 ottobre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – REVOCAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2376-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (OMISSIS), ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI STATO CECILIA DEGANUTTI, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 14884/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata in data 8/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

Nel 2001, (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Istituto Tecnico Commerciale di Stato “(OMISSIS)”, la (OMISSIS) S.p.a., quale ente gestore dell’ (OMISSIS) di Firenze, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di genitori di (OMISSIS), e la Fondiaria Assicurazioni S.p.a., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.
L’attrice dedusse che, in data 16 marzo 1998, aveva partecipato ad un viaggio a Firenze organizzato dalla scuola ed era stata alloggiata presso una camera dell’albergo Mirage che presentava un balcone che proseguiva sul lastrico solare ad un’altezza di circa 15 metri dal suolo, lastrico privo di protezioni. Aggiunse che, dopo cena, era stata raggiunta in camera dal compagno di classe (OMISSIS) ed insieme avevano fumato una sigaretta di marijuana e che, successivamente, rimasta scia, era uscita sul lastrico solare, scavalcando il parapetto del balcone ed era caduta sul piano di calpestio sottostante, riportando lesioni gravissime. Individuo’ il titolo di responsabilita’ della Pubblica Amministrazione nell’omesso controllo sull’adeguata sistemazione alberghiera, del gestore dell’albergo, per avere consentito l’utilizzo di un immobile che presentava una situazione di pericolo, della (OMISSIS) S.p.a., in virtu’ della polizza stipulata a copertura del rischio di ciascun partecipante alla gita scolastica.
Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.
I predetti Ministero e istituto tecnico chiesero di chiamare in causa la compagnia di assicurazioni (OMISSIS), con cui la scuola aveva stipulato una polizza, e proposero domanda di garanzia nei confronti di tale chiamata e di Fondiaria Assicurazioni, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia aveva stipulato una polizza in favore del Ministero.
La (OMISSIS) S.p.a. contesto’ la pretesa chiedendo, a sua volta di chiamare in causa la compagnia di assicurazione Assitalia, con la quale aveva stipulato una polizza a copertura del rischio per la responsabilita’ civile verso terzi.
Si costituirono le chiamate in causa, (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a..
Essendo stata eccepita l’incompetenza territoriale del Giudice adito, l’attrice riassunse il giudizio nei confronti di tutte le altre parti dinanzi al Tribunale di Trieste.
I convenuti, costituitisi in giudizio, riproposero le loro difese.
Con sentenza del 14 marzo 2005, il Tribunale di Trieste accolse la domanda di (OMISSIS) nei confronti della sola (OMISSIS) S.p.a., che garantiva ciascun partecipante alla gita scolastica, rigettando le pretese nei confronti degli altri convenuti e terzi chiamati in garanzia.
In particolare il Tribunale ritenne che l’attrice non era “precipitata dal balcone”, ma aveva volontariamente scavalcato il parapetto, dopo l’accesso ad un lastrico solare non destinato al passaggio, in tal modo rendendo irrilevanti le caratteristiche e l’altezza esatta del parapetto, atteso che il lastrico solare, non era destinato al calpestio, ma aveva una mera funzione di copertura ed era dotato di canali di scolo delle acque piovane visibili ed era stato oggetto di uso improprio e non prevedibile da parte della danneggiata, con cio’ integrando il caso fortuito previsto dagli articoli 1227 e 2051 c.c..
Avverso tale sentenza (OMISSIS) propose appello.
L’Amministrazione scolastica propose appello incidentale condizionato con le domande di manleva gia’ proposte nei confronti delle due societa’ assicuratrici.
La (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) propose appello incidentale, richiamando le eccezioni di inoperativita’ della polizza.
La (OMISSIS) S.p.a. chiese il rigetto dell’appello e, in via condizionata, impugno’ incidentalmente la sentenza chiedendo l’accoglimento della domanda di garanzia.
L’ (OMISSIS) S.p.a., a sua volta, censuro’ in via incidentale la regolamentazione delle spese a carico della chiamante in causa.
I coniugi (OMISSIS) chiesero la conferma della sentenza di primo grado.
La compagnia (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) chiese il rigetto dell’appello principale.
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 1 ottobre 2009, rigetto’ tutti gli appelli, confermando la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza la (OMISSIS) propose ricorso per cassazione basato su sei motivi. Per quanto ancora rileva in questa sede, i primi due motivi erano relativi alla pretesa responsabilita’ dell’albergatore per la messa a disposizione di un manufatto insidioso, il terzo motivo concerneva il dedotto inadempimento dell’Amministrazione scolastica rispetto ai doveri di protezione per non aver adottato gli accorgimenti preventivi previsti dalle circolari del Ministero in materia di gite scolastiche.
Questa Corte, con sentenza depositata in data 8 febbraio 2012, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, annullo’ la sentenza della Corte di appello di Trieste affermando i principi cosi massimati ufficialmente: “La responsabilita’ del custode di cui all’articolo 2051 c.c., di natura oggettiva; non puo’ escludersi, per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo improprio (ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1), quando tale uso, benche’ non conforme a quello ordinario, e’ reso possibile dalla facile accessibilita’ alla cosa medesima”; “Non puo’ essere escluso l’obbligo dell’istituto di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell’oggettiva pericolosita’ e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l’esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni”.
La (OMISSIS) riassunse il giudizio dinanzi al giudice del rinvio nei confronti degli originari appellati e appellanti incidentali, ad eccezione della (OMISSIS) S.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni.
La (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) dedusse la prevalente responsabilita’ della vittima e della struttura alberghiera rispetto a quella dell’Amministrazione scolastica.
(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) rappresento’ di aver ceduto il portafoglio ad altra compagnia e chiese di essere estromessa dal giudizio, evidenziando, comunque, la preponderante responsabilita’ della vittima.
Intervenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.a. sostenendo di essere la cessionaria della posizione assicurativa in giudizio.
La (OMISSIS) S.p.a. rilevo’ la prevalente responsabilita’ della danneggiata nella determinazione del sinistro e il Ministero dell’Istruzione e dell’Universita’ e della Ricerca e il gia’ indicato istituto tecnico chiesero l’integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) S.p.a..
Disposta la chiesta integrazione del contraddittorio e la consulenza medico-legale, la Corte di appello di Trieste, con sentenza del 16 gennaio 2015, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), accerto’ il concorso di responsabilita’ nella produzione dell’evento in capo all’attrice nella misura del 50%, della (OMISSIS) S.p.a. nella misura del 40% e del Ministero per il residuo 10%, condannando questi ultimi al pagamento della somma di Euro 2.089.459,00, oltre interessi dalla decisione, e regolo’ le spese di lite.
Avverso tale decisione (OMISSIS) S.p.a. propose ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, cui resistette (OMISSIS) con controricorso, contenente pure ricorso incidentale sulla base di sei motivi.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e l’Istituto Tecnico Commerciale di Stato “(OMISSIS)” depositarono controricorso e ricorso incidentale basato su un unico motivo.
La (OMISSIS) S.p.a. deposito’ separati controricorsi avverso, rispettivamente, il ricorso incidentale proposto dal Ministero e quello proposto da (OMISSIS). Quest’ultima deposito’ pure controricorso avverso il ricorso incidentale proposto dalla parte pubblica e memoria ex articolo 378 c.p.c..
Questa Corte, con sentenza n. 14884/2018, depositata in data 8 giugno 2018, rigetto’ il ricorso principale proposto da (OMISSIS) S.p.a. e quello incidentale proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca; accolse il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e il sesto motivo, limitatamente alla liquidazione delle spese di primo grado; rigetto’ il primo, il secondo e il terzo motivo e dichiaro’ assorbito il sesto motivo, limitatamente alle spese diverse dal giudizio di primo grado; casso’ la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio’ la causa, anche per le spese di quel giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
Avverso la sentenza di questa Corte appena richiamata (OMISSIS) ha proposto ricorso per revocazione ex articolo 391-bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4, basato sostanzialmente su un unico motivo e illustrato da memoria, cui hanno resistito con un unico controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e l’Istituto Tecnico Commerciale di Stato “(OMISSIS)”.
La (OMISSIS) S.p.a. ha depositato procura speciale notarile in favore dell’avv. (OMISSIS).
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha rappresentato che “a seguito del disposto rinvio e’ stato nel frattempo notificato l’atto di citazione in riassunzione avanti la corte territoriale di Trieste, svolgendo ivi domande nei soli confronti della (OMISSIS) e del Miur, che hanno entrambi nel frattempo definito i loro rapporti con le rispettive compagnie di assicurazione, le quali non sono pertanto litisconsorti necesssarie neppure nel presente giudizio di revocazione”.
1.1. Al riguardo si osserva che il ricorso e’ stato notificato dalla ricorrente alle controparti indicate in epigrafe e che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone, in tesi, sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio alle compagnie assicuratrici predette, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., ord., 21/05/2018, n. 12515; proprio in tema di ricorso per revocazione ex articolo 391-bis c.p.c., v. Cass., ord., 30/01/2013 n. 2174, non massimata).
2. Ad avviso della ricorrente, l’errore fattuale commesso da questa Corte nella sentenza n. 14884/18, nel rigettare il primo motivo di ricorso incidentale della (OMISSIS), consisterebbe “nell’aver rigettato detto motivo riconoscendo al contempo come vero – di qui l’erronea percezione – l’unico e solo presupposto di fatto (coperto da giudicato nonche’ fatto proprio dalla stessa sentenza n. 14884/18) su cui lo stesso motivo era fondato: vale a dire l’impossibilita’ di percepire la estrema pericolosita’ dell’uso improprio o non conforme del manufatto e incorrendo quindi in “un errore di fatto, cioe’ su una svista percettiva che abbia indotto il giudicante a credere esistente un fatto insussistente o viceversa (tra le tante cfr SU n. 26022 del 30/10/2008; Cass. 16136 del 09/07/2009; 22868 del 13/12/2012)” (Cass. Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12046)”.
2.1. Il Collegio ritiene che l’unica doglianza proposta e’ inammissibile, in quanto con la medesima non sono stati dedotti vizi riconducibili al paradigma di cui all’articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, richiamato dall’articolo 391-bis c.p.c., in quanto, inammissibilmente (Cass., sez. un., 27/12/2017, n. 30994; Cass., ord., 5/11/2019, n. 28429), si denunciano in realta’ errori di giudizio e si tende, in sostanza, a rimettere in discussione la decisione della sentenza di cui si chiede la revocazione in relazione ad una questione controversa e apprezzata da questa S.C. (v. §§ 29 e 30 della sentenza impugnata), evidenziandosi che il § 30 richiama espressamente, in sostanza, i §§ 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e, soprattutto 19 della motivazione.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, al quale va data continuita’ in questa sede, l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilita’, un errore di fatto riconducibile all’articolo 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreche’ la realta’ desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. 11/01/2018, n. 442; v. anche Cass., ord., 30/10/2018, n. 27622), come avvenuto nel caso di specie con riferimento a quanto dedotto dall’attuale parte ricorrente.
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della difesa erariale mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti della resistente con procura, essendosi la stessa limitata a depositare tale atto, senza volgere attivita’ difensiva.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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