Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 settembre 2021| n. 25512.

La liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza, nient’affatto coincidenti. Alla stregua del primo, l’attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo, viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all’attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all’oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest’ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est, arbitrario (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l’azione di risarcimento danni intentata dagli eredi di un lavoratore rimasto vittima di un incidente sul lavoro, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata in quanto il giudice d’appello, nel porre le spese di lite per la chiamata in causa di Inail a carico della società ricorrente, aveva fatto corretta applicazione degli enunciati principi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889).

Sentenza|21 settembre 2021| n. 25512. Liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo

Data udienza 17 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Obblighi prevenzionali – Infortunio sul lavoro mortale – Responsabilità del datore di lavoro – Artt. 2087 e 2049 c.c. – Delega alla sicurezza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 21964-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., gia’ (OMISSIS) S.R.L., in persona del rappresentante legale p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’AVV. (OMISSIS), e dall’AVV. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore Centrale Rapporto Assicurativo, (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’AVV. (OMISSIS), e dall’AVV. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 392/2019 della Corte d’Appello di Genova, depositata il 19/03/2019;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Nardecchia Giovanni Battista, formulate ai sensi e con le modalita’ previste dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso, in data 8 marzo 2017, da (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS) S.R.L. e del suo rappresentante legale, (OMISSIS), per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni derivanti dalla morte di (OMISSIS), avvenuta per un incidente sul lavoro il (OMISSIS), il Tribunale di Massa, con sentenza n. 719/2015, dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori ed i convenuti nonche’ nei confronti di (OMISSIS), chiamata in giudizio, allo scopo di essere manlevata, da (OMISSIS) S.r.L.; condannava (OMISSIS) S.R.L. al pagamento in favore di INAIL, chiamata in giudizio dalla (OMISSIS) S.P.A., che aveva agito in regresso, al pagamento della somma di Euro 56.639,10; rigettava la domanda di INAIL nei confronti di Sergio (OMISSIS).
Nelle more del giudizio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), da un lato, ed (OMISSIS) S.R.L., dall’altro, era intervenuta una transazione, con cui le parti convenivano che (OMISSIS) corrispondesse agli attori la somma di Euro 170.000,00. Data l’inopponibilita’ della transazione ad Inail, che non aveva voluto prestarvi adesione, il Tribunale, atteso il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna nei confronti di (OMISSIS), riteneva accertata la responsabilita’ della societa’ datrice di lavoro di (OMISSIS), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1965, articolo 10, comma 3; escludeva, invece, la responsabilita’ di (OMISSIS), perche’ non direttamente destinatario degli obblighi di cui agli articoli 2087 e 2049 c.c.

 

Liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo

(OMISSIS) S.R.L. impugnava la decisione del Tribunale di Massa, dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, chiedendone la riforma, per non avere escluso la responsabilita’ a suo carico per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ Inail non aveva chiesto espressamente la sua condanna alla rifusione delle somme versate a titolo di indennizzo, per asserita confusione tra la figura del datore di lavoro e quella del preposto.
Resisteva all’appello INAIL, chiedendo l’aggiornamento del costo dell’infortunio.
(OMISSIS), quale incorporante per fusione della (OMISSIS), si costituiva allo scopo di far emergere l’assenza di domande nei suoi confronti.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non si costituivano. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 392-2019, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello di (OMISSIS) S.R.L. e la condannava alla rifusione delle spese di lite nei confronti di INAIL. In particolare, il giudice a quo riteneva correttamente applicato, da parte di quello di prime cure, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1965, articolo 10, comma 3, a mente del quale permane la responsabilita’ civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile. La responsabilita’ civile di (OMISSIS) S.R.L., infatti, discendeva dalla responsabilita’ oggettiva che il codice civile pone a carico del datore di lavoro; escludeva che la sentenza impugnata fosse incorsa in vizio di extrapetizione, perche’ la responsabilita’ era stata addebitata al datore di lavoro, in quanto responsabile civile; negava che il Tribunale avesse sovrapposto la figura del datore di lavoro con quella del preposto, perche’ il datore di lavoro era stato considerato responsabile in conseguenza della responsabilita’ penale del preposto per omesso rispetto delle norme a tutela del lavoratore.
(OMISSIS) S.R.L., nuova denominazione assunta da (OMISSIS) S.R.L., ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando sette motivi.
Resiste con controricorso INAIL.
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo la societa’ (OMISSIS) S.r.L. deduce l’invalidita’, l’inefficacia e/o la nullita’ della sentenza della Corte d’Appello. In particolare, afferma che: a) in primo grado si era costituita in giudizio (OMISSIS) S.r.L., la quale aveva chiamato in causa la (OMISSIS) che, in via autonoma, aveva chiamato in giudizio INAIL; b) la transazione con gli eredi della vittima era stata stipulata da (OMISSIS) S.r.L., di cui (OMISSIS) era dipendente;
c) le sentenze di primo e secondo grado erano state rese nei confronti di (OMISSIS) S.r.L., quindi, di un soggetto giuridico diverso da (OMISSIS); d) (OMISSIS) S.r.L. non esiste piu’ e ad essa e’ subentrata (OMISSIS) S.r.L.
Il motivo e’ per alcuni versi inammissibile, per talaltri infondato.
Nell’epigrafe del motivo non e’ indicato il vizio cassatorio denunciato, e, per questa ragione, la controricorrente ne eccepisce l’inammissibilita’.
Anche se si volesse dar seguito a quell’orientamento di matrice sostanzialista che, in applicazione del principio iura novit curia, consente di mitigare l’enfatizzazione del carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione, legittimando il giudice di legittimita’ a pronunciarsi anche in ordine a censure caratterizzate dal mancato o erroneo riferimento ad una delle categorie logiche di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1 (in considerazione del fatto che l’omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate e dei correlati motivi di censura non integra un requisito autonomo ed imprescindibile per l’ammissibilita’ del ricorso, sempre che dall’illustrazione del motivo si evincano il contenuto e l’ambito dell’impugnazione e sia consentito al controricorrente di avere piena contezza del contenuto dell’impugnazione (Cfr. Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931)), resterebbe da verificare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ del motivo formulata dal parte controricorrente in ordine alla novita’ della questione con esso evocata.
A tal proposito e’ necessario rilevare, innanzitutto, che, dall’illustrazione del motivo, sembrano evincersi due censure, seppure entrambe non appropriatamente argomentate: l’una, relativa al fatto che la societa’ condannata (OMISSIS) S.r.L. non fosse la titolare del rapporto controverso, in quanto la datrice di lavoro di (OMISSIS) era la societa’ (OMISSIS) S.r.L., soggetto giuridico diverso da (OMISSIS) S.r.L.; l’altra, con la quale viene asserito che la sentenza assoggettata ad impugnazione fosse stata pronunciata nei confronti di un soggetto giuridico non piu’ esistente.

 

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E’ imprescindibile rilevare che dei rapporti tra (OMISSIS) S.r.L., (OMISSIS) S.r.L. e (OMISSIS) S.r.L. non si e’ mai trattato nella sentenza impugnata, ne’ la odierna ricorrente deduce di aver lamentato alcunche’ in merito. Lo stesso e’ a dirsi quanto alla censura secondo cui la sentenza sarebbe stata pronunciata nei confronti di un soggetto non piu’ esistente.
Va considerato, in aggiunta, che quanto lamentato nel mezzo impugnatorio non trova riscontro neppure nella esposizione dei fatti di causa. Nel ricorso e’ detto, infatti, che: a) gli eredi di (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio (OMISSIS) S.r.L. (e non (OMISSIS) S.r.L.), non risulta che quest’ultima abbia mai eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di essere la datrice di lavoro dell’infortunato; b) (OMISSIS) S.r.L. ha evocato in giudizio (OMISSIS) per esserne manlevata; c) (OMISSIS) S.r.L. ha impugnato la sentenza di prime cure. E ancora: da pag. 3 del ricorso, contrariamente a quanto (OMISSIS) deduce a sostegno del motivo oggetto del presente scrutinio, si evince che la transazione dell’8 gennaio 2014 era intervenuta tra (OMISSIS) S.r.L. (e non (OMISSIS) S.r.L.) e (OMISSIS), da un lato, e gli attori, dall’altro.
In proposito deve, intanto, richiamarsi il seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilita’ della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtu’ del principio di specificita’, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente cio’ sia avvenuto, giacche’ i motivi di ricorso devono investire questioni gia’ comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimita’, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili di ufficio” (ex plurimis, cfr., da ultimo, Cass. 19/02/2021, n. 4534).
Peraltro, deve ribadirsi che i rapporti tra (OMISSIS) S.r.L., (OMISSIS) S.r.L. ed (OMISSIS) S.r.L. non sono stati chiariti dalla ricorrente; di tanto deve prendersi atto fini della dichiarazione di inammissibilita’ del motivo di ricorso, non potendo questa Corte sopperire alle lacune del ricorrente acquisendo aliunde gli elementi necessari allo scrutinio del motivo. Neppure il controricorso costituisce una fonte da cui questa Corte possa attingere le informazioni necessarie. Nel caso di specie, per di piu’, proprio dal controricorso si evince una ricostruzione dei rapporti tra le tre societa’ non del tutto collimante con quella risultante dal ricorso: (OMISSIS) S.r.L., datrice di lavoro della vittima, avrebbe ceduto nel 2013 l’azienda alla (OMISSIS) S.R.L., costituitasi nel 2012, e questa nel 2014 aveva cambiato denominazione da (OMISSIS) S.r.L. a (OMISSIS) S.r.L., conservando la stessa partita Iva; in giudizio sarebbe stata evocata (OMISSIS), nei cui confronti sarebbero state pronunciate sia la sentenza di primo grado sia quella di appello, nonostante comparisse formalmente la (OMISSIS) S.r.L.; (OMISSIS) S.r.L. avrebbe proposto ricorso per cassazione in quanto cessionaria dell’azienda.

 

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3. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di aver violato e/o falsamente applicato gli articoli 2087 e 2049 c.c. e di avere erroneamente applicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 299 nonostante (OMISSIS) fosse stato riconosciuto non colpevole in sede penale, in quanto, pur essendo rappresentante legale della societa’ datrice di lavoro, non era direttamente destinatario degli obblighi di cui agli articoli 2087 e 2049 c.c.
La Corte d’Appello, come gia’ il Tribunale, avrebbe ravvisato a carico di (OMISSIS) S.r.L. una responsabilita’ oggettiva, ai sensi degli articoli 2087 e 2049 c.c., non facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimita’ che, in materia di infortuni sul lavoro, ritiene che l’individuazione del soggetto obbligato dalle norme prevenzionistiche non deve avvenire sulla scorta della qualifica rivestita, bensi’ in considerazione del principio di effettivita’, cioe’ tenendo conto delle funzioni in concreto esercitate.
La tesi rappresentata e’ che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto che preposto alla sicurezza del cantiere era (OMISSIS), in virtu’ di apposita delega (peraltro, l’unico condannato in sede penale), indicativa quest’ultima della volonta’ di attribuire ad un soggetto diverso dal datore di lavoro la responsabilita’ di adottare un piano prevenzionistico, tendente a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralita’ di lavorazioni affidate a soggetti diversi non operanti contemporaneamente sul cantiere.
Il motivo e’ infondato.
Dall’evocazione del principio di effettivita’ la ricorrente pretende di trarre implicazioni eccessive, in particolare l’esonero da responsabilita’ del datore di lavoro, anche in ragione del fatto che il preposto alla sicurezza, (OMISSIS), era stato condannato in sede penale, mentre, invece, il rappresentante legale della societa’, (OMISSIS), era stato assolto, in quanto era stato ritenuto non destinatario degli obblighi di sicurezza e prevenzionistici.
Intanto, va chiarito che, pur muovendosi dal dato pacifico che il principio di effettivita’ implica la necessita’ di calibrare la distribuzione del carico obbligatorio, nell’an e nel quantum, in considerazione della concreta e reale assegnazione di compiti prevenzionistici di sicurezza a soggetti diversi dal datore di lavoro (c.d. sistema plurisoggettivo), superando la titolarita’ cartolare del rapporto di lavoro, a tutto favore della riferibilita’ di tale ruolo in capo a chi risulti realmente titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa, esso non comporta affatto l’esonero da responsabilita’ del datore di lavoro, come pretenderebbe la ricorrente.
Nel caso di specie, la ricorrente fa leva sulla delega delle funzioni prevenzionistiche al preposto, (OMISSIS), in applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 16 ipotizzando che la delega abbia trasferito sul datore di lavoro in senso sostanziale, il preposto, appunto, gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, superando la mera titolarita’ formale del rapporto di lavoro.

 

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A tal riguardo, va chiarito che la individuazione del soggetto effettivamente tenuto ad assolvere gli obblighi prevenzionali e’ il presupposto per l’accertamento della responsabilita’ datoriale nella giurisprudenza penale, ma la titolarita’ degli obblighi penalmente rilevanti, in ragione della attribuzione di compiti di specificamente assegnati al responsabile ed agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, non incide sulla responsabilita’ per inadempimento dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro ne’ sulla eventuale responsabilita’ di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 2049 c.c.
Va, innanzitutto, individuato lo specifico contenuto della delega – cio’ che questa Corte nel caso di specie e’ impossibilitata a fare perche’ la ricorrente non ha provveduto a riprodurne il contenuto, in violazione del disposto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6).
Essa puo’ essere meramente esecutiva ovvero funzionale.
Secondo la dottrina lavoristica, l’interazione fra norma generale (articolo 2087 c.c.) e Decreto Legislativo n. 81 del 2008 “si presta ad essere ricondotta alla responsabilita’ per inadempimento di una obbligazione (…) e avuto riguardo alla regola secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde dei fatti dolosi o colposi posti in essere da questi'”, senza possibilita’ di alcuna deroga convenzionale: essa, pur permessa dall’articolo 1228 c.c., che, infatti fa salva una diversa volonta’ delle parti, data la natura inderogabile dell’articolo 2087 c.c., si porrebbe, la’ dove venisse utilizzata, in palese violazione dell’articolo 1229 c.c., comma 2, (Cass. 20/12/2006, n. 27197).
Sempre la dottrina giuslavoristica, chiarisce che “Valersi dei terzi da parte del datore di lavoro non riflette necessariamente una scelta autonomamente compiuta da quest’ultimo ma proietta l’articolo 1228 c.c. nell’ambito della ripartizione degli obblighi messa in atto dalla disciplina prevenzionale in relazione ai collaboratori del datore di lavoro (…), alle altre figure che assumono la titolarita’ di specifici obblighi o funzioni nell’ambito della sicurezza… Il datore di lavoro dunque si vale ex lege dell’opera di terzi. Ancora all’articolo 1228 c.c. occorre far riferimento per chiarire che la delega di funzioni – e dunque l’assunzione di funzioni ed obblighi a titolo derivato – non assume rilevanza sul versante della responsabilita’ per inadempimento del datore di lavoro”.

 

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In altri termini, la regola generale fissata dall’articolo 1228 c.c. rende inopponibile al lavoratore la delega di funzioni, operante invece sul versante della responsabilita’ penale, senza che possa assumere rilievo, come si e’ detto, la diversa volonta’ delle parti e lasciando impregiudicate le eventuali responsabilita’ concorrenti di coloro ai quali siano state delegate specifiche attribuzioni in ambito prevenzionale. Non puo’ precludersi, infatti, al datore di lavoro condannato risarcitoriamente per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 2087 c.c. di agire in regresso o facendo valere la responsabilita’ esclusiva dei delegati alla sicurezza, al fine di essere tenuto indenne, rispettivamente, in parte o in tutto dalle conseguenze delle violazioni dell’obbligo di sicurezza verificatesi proprio causa della condotta negligente di tali figure.
In giurisprudenza, e’ stato chiarito che l’articolo 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro il cd. obbligo di sicurezza, per cui il prestatore di lavoro deve essere posto al riparo da ogni stato di pericolo nascente dall’attivita’ lavorativa, posta la particolare configurazione del rapporto di lavoro, il quale non si risolve in un mero scambio di prestazione lavorativa contro retribuzione, ma determina una situazione piu’ complessa la quale implica necessariamente l’esigenza di tutela della personalita’ fisica e morale del lavoratore. Di conseguenza, la responsabilita’ del datore di lavoro che discende dalla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. 7/04/1988 n. 2737) e la correlata responsabilita’ posta dalla norma a carico del datore di lavoro implica “necessariamente che quest’ultimo (…) non puo’ invocare come fatto liberatorio l’aver delegato a terzi l’adempimento dell’obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro, permanendo a suo carico, a norma dell’articolo 1228 c.c., la responsabilita’ civile per i fatti dolosi o colposi di costoro” (Cass. 11/04/2005, n. 7360; Cass. 18/05/2007, n. 11622; Cass. 14/05/2019, n. 12573).
In altri termini, la delega conferita al preposto sul versante civilistico non ha efficacia traslativa del debito prevenzionistico – e delle relative responsabilita’ in quanto la delega e’ (almeno tendenzialmente) solo lo strumento con il quale il debitore, datore di lavoro, non spogliato della propria posizione passiva, decide di adempiere i propri obblighi avvalendosi dell’ausilio di propri incaricati.

 

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Non si esclude, nondimeno – ed in questa direzione sembra essersi mossa la Corte d’Appello – che al preposto venga conferita non una delega esecutiva, ma una delega funzionale a tutti gli effetti. In tal caso, si puo’ parlare di un’assunzione a titolo derivativo dell’obbligo di sicurezza, perche’ con la delega il delegato e’ succeduto nella posizione del suo dante causa nell’adempimento dell’obbligo di scurezza. Neanche in questo caso cio’ significa che il datore di lavoro non debba rispondere dell’operato del preposto. Egli ne risponde, ma a titolo diverso, non gia’ per inadempimento dell’obbligo primario di sicurezza, cioe’ per fatto proprio, ma per il rapporto di preposizione, cioe’ un elemento oggettivo, insieme con il fatto dannoso ingiusto, considerando che egli e’ chiamato a rendere conto dell’attivita’ del preposto nel quadro dell’organizzazione e delle finalita’ dell’impresa, prescindendosi dalla sua colpa, in quanto la responsabilita’ e’ imputata a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale.
4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “Violazione delle norme sulla competenza ex articoli 38 e 413 c.p.c. la Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 39 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, degli articoli 10 e 11”.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto la ricorrente chiamata a rispondere secondo il codice civile e non avrebbe fatto corretta applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 in particolare, non avrebbe rilevato che la domanda di Inail non era stata correttamente radicata ai sensi degli articoli 38, 413 e 39 c.p.c. Inail, infatti, era stato evocato in giudizio da (OMISSIS) SPA che aveva avanzato “la richiesta di dichiarare chi di giustizia era tenuto a rifondere i danni, previa detrazione dell’ammontare del costo dell’infortunio pari ad Euro 56.539,00, attribuendo detta somma all’Inail”. L’azione di risarcimento del danno proposta dall’infortunato e quella di regresso proposta dall’Inail, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 e 11 non sono legate da un rapporto di continenza e/o di litispendenza, in ragione della diversita’ dei soggetti e dei titoli e della insussistenza di un rapporto di pregiudizialita’, sicche’ la Corte d’Appello avrebbe erroneamente condannato in via esclusiva la societa’ ricorrente, violando plurime norme di diritto, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto quello del corretto radicamento della domanda e della individuazione dei soggetti legittimati passivi, in primis (OMISSIS), l’unico ad aver subito una condanna penale.

 

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Anche in questo caso, la questione sollevata si rivela nuova. Di qui l’eccezione di inammissibilita’, puntualmente formulata nel controricorso (p. 10).
Va ribadito che la condanna penale del preposto alla sicurezza non esclude la responsabilita’ civile in capo al datore di lavoro; che debitori dell’obbligo di sicurezza sono tanto il datore di lavoro dell’infortunato quanto il preposto delegato alla sicurezza, i quali ben possono essere chiamati a rispondere ex articolo 2055 c.c., sulla scorta di titoli di imputazione della responsabilita’ diversi (anche di recente, questa Corte non ha escluso che dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi di sicurezza possa essere chiamato a rispondere non solo il datore di lavoro in senso formale, “ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici; in tale nozione va, pertanto, inclusa la figura dell’amministratore unico di societa’ che, in quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, e’ responsabile ex articoli 2087 e 2050 c.c. nonche’ in relazione al regresso esperibile dall’INAIL ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 ed 11”: Cass. 22/01/2021, n. 1399); che il fatto che il responsabile legale della societa’, (OMISSIS), sia stato assolto in sede penale non comporta alcun esonero da responsabilita’ della datrice di lavoro, perche’ l’assoluzione del rappresentante legale e’ avvenuta proprio in applicazione del principio di effettivita’ invocato dalla ricorrente, giacche’ l’essere legale rappresentante dell’impresa non implica di per se’ l’automatico, aprioristico ed insuperabile riconoscimento di alcuna posizione di datorialita’ a fini prevenzionistici, se non quando tale status si associ alla titolarita’ delle piu’ ampie prerogative di conformazione dell’organizzazione dei lavoro proprie del datore di lavoro sostanziale, ritenute, in questo caso, non sussistenti.
Quanto alle restanti censure mosse alla sentenza impugnata mette conto rilevare che, con la soppressione della figura del pretore, il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 82 ha attribuito al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, le controversie in materia di lavoro.
Nel caso in cui il Tribunale si componga di piu’ sezioni, si designa, ex articolo 46 ord. giud., la sezione alla quale sono devolute le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
La questione della ripartizione fra sezione ordinaria e sezione lavoro e’, non dimeno, estranea al concetto di competenza, in quanto attiene alla distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio. Ove il giudice si ritenga per errore investito di una controversia la rimette, con ordinanza non soggetta ad impugnazione al capo dell’ufficio, affinche’ la trasferisca alla sezione del lavoro.

 

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Il problema posto dalla ricorrente, che sembra adombrare la necessita’ di disapplicare l’articolo 274 c.p.c., stante la diversita’ di rito cui sottoporre l’azione di rivalsa Inail e la domanda risarcitoria per violazione delle norme prevenzionistiche, sembra ridursi, dunque, ad una questione di semplice diversita’ di rito. E’ pacifico, nondimeno, che l’omesso cambiamento di rito non puo’ costituire motivo di impugnazione, a meno che non abbia inciso sul contraddittorio o sui diritti della difesa (Cass. 19/11/1993, n. 11418). In altri termini, l’omesso mutamento del rito (da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina ispso iure l’inesistenza o la nullita’ della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (Cass. 27/01/2005, n. 1448; Cass. 18/07/2008, n. 19942; Cass. 22/10/2014, n. 22325; Cass. 19/01/2017, n. 1332).
Nel caso di specie, la censura e’ inammissibile per difetto di interesse, avendo la ricorrente omesso di indicare uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata adozione del diverso rito sia concretamente derivato, dovendosi ribadire che l’esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma puo’ essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale.
5. Con il quarto motivo il ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2055, 1227 e 2056 c.c., con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11.
Secondo la ricorrente, se l’azione di regresso fosse stata correttamente proposta coinvolgendo tutti i soggetti legittimati passivi la pronunzia sarebbe stata di contenuto diverso, si’ che (OMISSIS) S.R.L. non avrebbe sopportato il peso dell’intero danno.
Il motivo cosi’ proposto non e’ meritevole di accoglimento.
La ricorrente sembra ipotizzare quantomeno una corresponsabilita’ di (OMISSIS) che essa stessa aveva delegato all’adempimento degli obblighi prevenzionistici e che, comunque, non era mai stato chiamato in giudizio al fine di farne valere la responsabilita’, ne’ in via esclusiva ne’ concorrente.
Peraltro, l’eventuale corresponsabilita’ di (OMISSIS) – anche a diverso titolo – non avrebbe esonerato parte ricorrente dall’obbligo di corrispondere l’intera somma richiesta da Inail a titolo di rivalsa, posto che in presenza di piu’ soggetti responsabili dello stesso danno, anche a titolo diverso, Inail, sulla scorta del principio della prevenzione, ben avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti di uno dei condebitori in solido per l’intero, restando impregiudicata la facolta’ del coobbligato che avesse estinto l’obbligazione nei confronti del creditore, di agire in regresso o rivalsa nei confronti del condebitore solidale.

 

Liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo

E’ stato al riguardo affermato il principio, pienamente condiviso dal Collegio secondo cui l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilita’ delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, e’ sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che puo’ utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicche’, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio puo’ proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall’articolo 331 c.p.c. (cfr. Cass. 12/02/2016, n. 2854).
Ne’ il discorso e’ diverso ove venga dedotta la responsabilita’ esclusiva del preposto, perche’ il datore di lavoro che risponda dell’illecito altrui e’ legittimato, ove ve ne siano i presupposti, ad agire in rivalsa nei confronti del preposto; ma cio’ risulta irrilevante nei confronti del creditore, il quale ha diritto di agire nei confronti del preponente.
6. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la liquidazione del danno differenziale: una volta che il responsabile del sinistro abbia pagato l’intero risarcimento senza tener conto del beneficio previdenziale od assicurativo percepito dalla vittima per effetto dell’illecito non avrebbe dovuto essere costretto a rifondere a INAIL le somme da esso erogate alla vittima. Se le conseguenze dell’illecito sono state eliminate con il pagamento del dovuto da parte dell’obbligato, tale importo avrebbe dovuto essere detratto dal credito risarcitorio, allo scopo di evitare da parte dell’infortunato il cumulo della rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento dovutogli dal terzo e in tema di azione di regresso il datore di lavoro e’ obbligato nei confronti dell’Inail nei limiti del danno civilistico. Ne’ la Corte d’Appello avrebbe tenuto conto di quanto percepito dall’infortunato in esecuzione dell’accordo transattivo concluso con l’assicuratore del terzo responsabile, detraendolo dalla somma dovutagli da Inail.
Anche questo motivo e’ infondato.
La surrogazione e il regresso dell’assicuratore sociale, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 1916 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 gugno 1965, n. 1124, articolo 10 sono una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall’accipiens nei confronti d’un terzo, che si verifica ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario, il danneggiato, a prescindere da qualsiasi manifestazione di volonta’ del danneggiato o dell’assicuratore.
Il subingresso del surrogante si collega al semplice fatto del pagamento dell’indennita’ per quel danno di cui e’ responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile.

 

Liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo

Il subentro non e’ rimesso all’apprezzamento dell’assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell’assicurato e l’acquisto da parte dell’assicuratore sono – come e’ stato rilevato in dottrina – effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell’indennita’ assicurativa. L’Inail si e’ surrogato agli eredi della vittima nei diritti di credito da costoro vantati verso il responsabile, sin dal momento in cui costitui’ in loro favore la rendita prevista dalla legge, momento anteriore rispetto alla transazione stipulata dall’infortunato con la (OMISSIS) S.r.L.: l’infortunio infatti avvenne nel (OMISSIS) ed in data (OMISSIS) l’Inail corrispose la somma di Euro 117.027,04, mentre la transazione venne conclusa nel 2014, nelle more del processo di primo grado; di conseguenza il credito dall’Inail, al momento della stipula della transazione tra (OMISSIS) S.r.L. e gli eredi di (OMISSIS), si era gia’ trasferito dagli eredi della vittima all’Inail; quindi, il credito degli eredi di (OMISSIS), avente ad oggetto il risarcimento del danno indennizzato dall’Inail non si estinse per effetto della transazione da questi stipulata, poiche’ al momento della transazione di quel credito era ormai titolare l’Inail, e non piu’ gli eredi dell’infortunato (principio confermato da Cass., Sez. Un., 22/05/2018, n. 12565 e successivamente ribadito: cfr. Cass. 01/10/2019, n. 24509).
Del tutto diversa e’ la prospettiva da cui muove l’illustrazione del motivo di ricorso, tutta incentrata sul divieto a carico dell’infortunato di percepire, allo stesso titolo, l’indennita’ in esecuzione di un accordo transattivo concluso direttamente, con effetto liberatorio, dal responsabile civile, e l’indennizzo da parte dell’Inail di un (ulteriore) indennizzo dello stesso danno – gia’ in parte o per intero risarcito – se non nei limiti dell’eventuale differenza fra quanto ricevuto dal responsabile (o dal suo assicuratore) e quanto ancora dovuto dall’istituto previdenziale, alla luce del “divieto di locupletazione ricavabile dall’ordinamento giuridico in relazione agli articoli 1223, 1226 e 2056 c.c. (in tema di risarcimento del danno), in relazione agli articoli 1910 e 1916 c.c. (in tema di indennizzo assicurativo) ed in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 10 e 11 in tema specifico di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”.
Nel caso di specie l’Inail e’ rimasta estranea alla transazione intervenuta tra gli eredi dell’infortunato ed il responsabile civile, percio’ quest’ultimo non puo’ opporgliela allo scopo di paralizzare il suo legittimo esercizio del diritto di rivalsa.
7. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello si sia pronunziata ben oltre i limiti dettati dalle conclusioni rassegnate dell’Inail. L’ente previdenziale, infatti, non aveva esercitato un’azione di condanna, ma aveva chiesto di dichiarare chi di giustizia fosse tenuto a rifondere i danni.
Oltre a non rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6, il motivo non merita accoglimento. L’Inail, avendo provveduto a corrispondere la rendita agli eredi dell’infortunato, aveva chiesto di accertare verso chi dovesse indirizzarsi la richiesta di surroga. La Corte d’Appello ha individuato il responsabile civile nella societa’ (OMISSIS) S.r.L., percio’ non e’ incorsa nel vizio imputatole.

 

Liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo

8. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., perche’, pur essendo rimasta estranea al rapporto processuale con Inail, che era stato chiamato in giudizio da (OMISSIS), era stata condannata al pagamento delle spese. Tale statuizione di condanna sarebbe, secondo la ricorrente, contraria al principio di causazione.
Il motivo e’ infondato.
Va data continuita’ al principio, ribadito da Cass. 06/12/2019, n. 31889, secondo cui la liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo in giudizio avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza, nient’affatto coincidenti. Alla stregua del primo, l’attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilita’ per le spese di lite del terzo chiamato in capo all’attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all’oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest’ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario.
La Corte d’Appello, nel porre le spese di lite della chiamata in causa di Inail a carico della odierna ricorrente, ha fatto corretta applicazione di tali principi.
9. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
11. Seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

Liquidazione delle spese di lite per la chiamata del terzo

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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