L’interesse dei beneficiari al consolidamento di posizioni giuridiche illegittimamente acquisite

Consiglio di Stato, Sentenza|8 aprile 2021| n. 2830.

L’interesse dei beneficiari al consolidamento di posizioni giuridiche illegittimamente acquisite deve, pertanto, ritenersi recessivo rispetto al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa, tenuto anche conto che i predetti progetti non risultano utili al raggiungimento di alcun obiettivo della programmazione regionale”, o ancora, considerando “l’interesse pubblico attuale di impedire la produzione di ulteriori danni erariali connessi alla esecuzione dei provvedimenti annullati”, da ritenere prevalente “rispetto alle aspettative dei beneficiari”.

Sentenza|8 aprile 2021| n. 2830

Data udienza 9 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Finanziamenti pubblici – Annullamento in autotutela – Interesse dei beneficiari al consolidamento delle posizioni giuridiche illegittimamente acquisite – Natura recessiva

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2015, proposto dalla Aries – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in proprio e quale mandataria ente capofila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ar., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Se. Li. in Roma, viale (…);
contro
la Regione Campania, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ro. Pa., con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli Sezione Terza, n. 3926/2014, resa tra le parti, concernente in autotutela del finanziamento per attuazione progetto speciale “i mestieri del commercio e della distribuzione”
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 9 marzo 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo;
nessuno per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Terza, n. 3926/2014, di reiezione del ricorso proposto da Aries – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (d’ora in poi, Aries) avverso la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 36/2013, d’annullamento in autotutela delle deliberazioni (nn. 2130/2007 e 180/2008) con le quali era stato attribuito alla ricorrente il finanziamento di 1.800.000 euro per l’attuazione del progetto speciale denominato “I mestieri del commercio e della distribuzione”.
Aires ha impugnato anche gli atti conseguenziali ed esecutivi.
2. L’annullamento in autotutela è stato disposto dall’amministrazione sul rilievo che “i progetti finanziati non risultano utili al raggiungimento di alcun obiettivo della programmazione regionale…e per impedire la produzione di ulteriori danni erariali connessi alla esecuzione dei provvedimenti annullati…”, da ritenere prevalente “rispetto alle aspettative dei beneficiari”.
2.1 Nei motivi d’impugnazione, Aries ha dedotto il difetto di competenza della Giunta regionale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione ed errore nei presupposti, e la violazione dell’art. 12 l. 241/1990.
3. Dopo aver precisato che la “delibera gravata è sostenuta da una pluralità di ragioni giustificatrici, ciascuna idonea a sorreggerla”, il Tar ha respinto tutti i motivi d’impugnazione analiticamente esaminati.
4. Appella la sentenza Aries.
Resiste la Regione Campania.
5. Alla pubblica udienza del 9 marzo 2021, tenuta in modalità telematica da remoto, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Coni motivi d’impugnazione, Aries ripropone le censure già esaminate e respinte dal Tar, lamentando gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure per non avere accertare l’assenza dei presupposti di fatto e diritto che giustificano l’esercizio del potere d’autotutela da parte della Regione.
6.1 I motivi d’appello, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Preliminarmente va precisato che l’annullamento in autotutela è stato disposto dalla Regione in quanto l’assegnazione dei finanziamenti “non risulta avvenuta sulla base di alcuna programmazione regionale di settore ai sensi dell’art. 26 della legge n. 845/78, né di procedure ad evidenza pubblica, né tanto meno è stata preceduta da valutazione comparativa secondo specifici criteri tecnici ed economici”.
S’aggiunge nella motivazione del provvedimento impugnato che “l’interesse dei beneficiari al consolidamento di posizioni giuridiche illegittimamente acquisite deve, pertanto, ritenersi recessivo rispetto al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa, tenuto anche conto che i predetti progetti non risultano utili al raggiungimento di alcun obiettivo della programmazione regionale”.
In definitiva, il finanziamento di 1.800.000 euro per l’attuazione del progetto speciale denominato “I mestieri del commercio e della distribuzione” proposto dalla ricorrente, oggetto del provvedimento d’annullamento in autotutela, è stato corrisposto: prescindendo dalla programmazione regionale di settore di cui all’art. 26 della legge n. 845/78, senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, ed in assenza di qualsiasi forma di valutazione comparativa sulla base di specifici criteri tecnici ed economici.
6.2 In questa cornice devono essere scrutinati i motivi d’impugnazione.
6.3 Quanto al difetto di competenza della Giunta reginale, va ribadito che il finanziamento illegittimamente disposto è stato adottato dalla Giunta da cui la competenza, in forza del criterio del c.d. contrarius actus, all’esercizio del potere di autoannullamento dei provvedimenti adottati, ritenuti illegittimi.
6.4 Né sussiste la violazione e la falsa applicazione dell’art. 21 nonies l. 241/1990 ed eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione ed errore nei presupposti.
Espressamente la Giunta ha individuato i vizi di legittimità che inficiano il finanziamento: “è stata violata l’art. 12 l. 241/90, laddove prevede che le concessioni di contributi o sussidi o vantaggi a privati siano subordinati alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi”.
L’attribuzione non è stata preceduta dall’adozione di procedure di evidenza pubblica, senza che fossero nemmeno stati predeterminati i criteri per l’affidamento dei finanziamenti di cui trattasi.
Come correttamente precisato nella sentenza appellata, “si è al cospetto di un classico caso di provvedimento plurimotivato, con la conseguenza che l’assodata esistenza di una sola ragione legittima lo rende immune dall’annullamento giurisdizionale”(cfr, Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243).
6.5 Contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, l’amministrazione ha dato conto dell’interesse pubblico prevalente, oltre il generico riferimento al ripristino della legalità violata, disporre l’autoannullamento.
Nell’atto impugnato s’afferma che “l’interesse dei beneficiari al consolidamento di posizioni giuridiche illegittimamente acquisite deve, pertanto, ritenersi recessivo rispetto al ripristino della legittimità dell’azione amministrativa, tenuto anche conto che i predetti progetti non risultano utili al raggiungimento di alcun obiettivo della programmazione regionale”, o ancora, considerando “l’interesse pubblico attuale di impedire la produzione di ulteriori danni erariali connessi alla esecuzione dei provvedimenti annullati”, da ritenere prevalente “rispetto alle aspettative dei beneficiari”.
6.6 Né è ravvisabile la censura incentrata sull’inosservanza del termine ragionevole per l’esercizio del potere d’autotutela.
Pur essendo decorso un quinquennio dall’adozione delle delibere autoannullate, il provvedimento di annullamento dà conto del lungo iter del procedimento svoltosi senza soluzione di continuità per giungere infine all’adozione dell’atto, sì da doversi ritenere, in ragione della complessità del procedimento, ragionevole il tempo trascorso.
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
8. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1290 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Aries – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore della Regione Campania, che si liquidano complessivamente in 5000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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