Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26999.

L’inottemperanza dell’obbligo del gestore della lotteria.

In tema di giochi e scommesse, l’inottemperanza dell’obbligo del gestore della lotteria del “gratta e vinci”, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con l. n. 189 del 2012), di stampigliare sui tagliandi l’avviso relativo alle probabilità di vincita, non determina la nullità del contratto di scommessa, essendo quell’obbligo espressivo non di una regola conformativa del contenuto del contratto bensì di una regola di condotta per il concessionario.

Ordinanza|5 ottobre 2021| n. 26999. L’inottemperanza dell’obbligo del gestore della lotteria

Data udienza 6 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Ludopatia – Giochi e lotterie – Lotterie istantanee – Biglietti – Mancata indicazione della percentuale di probabilità di vincita – Nullità del contratto di acquisto del biglietto – Esclusione – Sanzioni per il concessionario – Presupposti – Sussistono

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6038-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente al ricorso incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 913/2018 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 20/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

L’inottemperanza dell’obbligo del gestore della lotteria

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2015 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Mercato San Severino la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (la circostanza che quest’ultima amministrazione sia stata convenuta risulta dagli atti, sebbene la sentenza impugnata non ne dia conto), esponendo:
-) di avere acquistato vari tagliandi per la partecipazione alle lotterie istantanee (c.d. “gratta e vinci”) denominate “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, per l’importo complessivo di Euro 2.490;
-) che i tagliandi di partecipazione alle suddette lotterie istantanee erano privi dell’avvertimento relativo alle probabilita’ di vincita del gioco, previsto dal Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 7, comma 5;
-) che in mancanza di quell’avvertimento, l’acquisto del tagliando doveva ritenersi nullo, o quanto meno annullabile per dolo determinante ai sensi dell’articolo 1439 c.c..
Chiese pertanto che fosse dichiarata la nullita’ del contratto di acquisto dei suddetti tagliandi o in subordine fosse annullato, con condanna degli enti convenuti alla restituzione del prezzo.
In ulteriore subordine, l’attore chiese il risarcimento del danno per violazione della buona fede precontrattuale, ai sensi dell’articolo 1337 c.c..
2. Ambedue gli enti convenuti si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.
Con sentenza 24 marzo 2016 n. 246 il Giudice di pace di Mercato San Severino accolse la domanda.
La sentenza venne appellata dalla (OMISSIS) s.r.l. e dall’Agenzia delle Dogane.
Con sentenza 20 luglio 2018 n. 913 il Tribunale di Nocera inferiore accolse il gravame e rigetto’ la domanda, compensando le spese di lite. Il Tribunale ritenne che:
-) l’obbligo di informativa introdotto dal Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 7, non e’ previsto a pena di nullita’ del contratto di acquisto del tagliando di partecipazione alle lotterie istantanee;
-) in ogni caso l’attore non aveva affatto dimostrato che, se sul tagliando fosse stato stampato il suddetto avviso, egli non avrebbe concluso il contratto; doveva invece supporsi il contrario, dal momento che questi aveva acquistato piu’ di 400 tagliandi.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su tre motivi.
Hanno resistito con controricorso sia la (OMISSIS), sia l’Agenzia delle Dogane, ambedue proponendo ricorso incidentale condizionato.
La (OMISSIS) ha depositato memoria.

 

L’inottemperanza dell’obbligo del gestore della lotteria

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 7, comma 5.
Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la sola mancanza, sui tagliandi di lotterie istantanee, dell’avviso concernente le probabilita’ di vincita, comporta di per se la nullita’ del contratto; che il suddetto avviso non ammette surrogati, quali ad esempio il rinvio alle informazioni disponibili sul sito Web del gestore; che dinanzi alla mancanza del suddetto avviso e’ del tutto irrilevante chiedersi cosa avrebbe fatto il giocatore, se fosse stato avvisato delle reali probabilita’ di vincita.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 7, comma 5.
Anche nella illustrazione di tale motivo il ricorrente torna a sostenere che i tagliandi privi dell’avviso sulla probabilita’ di vincita sono nulli; che il Tribunale ritenendo il contrario avrebbe applicato una regola inesistente si sarebbe anzi addirittura sostituito al legislatore; che le norme di contrasto alla ludopatia sono dettate a tutela della salute, e quindi sono di stretta interpretazione; che la giurisprudenza di legittimita’ aveva gia’ ritenuto nulli i contratti di compravendita di alimenti sulla cui confezioni non comparivano le informazioni imposte dalla legge (il ricorrente richiama, al riguardo, la decisione di questa Corte n. 11256/03).
1.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perche’ pongono questioni strettamente connesse, quando non addirittura sovrapponibili.
Il ricorrente, in sostanza, sostiene la tesi giuridica secondo cui un tagliando di lotteria istantanea privo dell’avviso sulla probabilita’ di vincita comporta ipso iure la nullita’ del contratto di scommessa, senza necessita’ di alcuna ulteriore indagine o valutazione.
1.4. Ambedue i suddetti motivi sono infondati.
Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, articolo 7, comma 5 (convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189), recita:
“formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche’ le relative probabilita’ di vincita devono altresi’ figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”.
Il Decreto Legge n. 158 del 2012, medesimo articolo 7, successivo comma 6, prevede:
“inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5, e’ punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila Euro irrogata nei confronti del concessionario (…). Per le attivita’ di contestazione degli illeciti, nonche’ di irrogazione delle sanzioni e’ competente (…) l’Agenda delle dogane (…)”.
1.5. L’obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto.

 

L’inottemperanza dell’obbligo del gestore della lotteria

 

E’ indubbio che quell’obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non e’ sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullita’ del contratto di scommessa.
Cosi’, ad esempio, anche l’ente gestore di un’autostrada ha l’obbligo di informare gli utenti, con apposita segnaletica, delle condizioni stradali, ma la mancanza di segnaletica potrebbe comportare al massimo una responsabilita’ aquiliana del gestore, non certo la nullita’ del contratto di utenza dell’autostrada.
Il ricorrente, in definitiva, erra in cio’: mostrando di ritenere che qualsiasi misura precauzionale o di sicurezza imposta per legge comporti per cio’ solo la nullita’ dei contratti stipulati da chi, essendo obbligato ad adottare quelle misure di sicurezza, non l’abbia fatto.
Confonde, in definitiva, regole contrattuali e regole di condotta, pretendendo che la violazione delle seconde costituisca per cio’ solo causa di invalidita’ del contratto.
1.6. I principi appena riassunti sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, ed in particolare dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26724 del 19/12/2007.
Ivi si e’ stabilito che la nullita’ del contratto per contrarieta’ a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullita’ virtuale”), puo’ affermarsi solo in un caso: quando siano state violate norme inderogabili concernenti la validita’ del contratto.
Per contro, la violazione di norme, per quanto inderigabili, riguardanti il comportamento dei contraenti puo’ essere soltanto fonte di responsabilita’, ma non causa di nullita’ negoziale.
1.7. Non pertinente, infine, e’ il precedente invocato dal ricorrente (Sez. 2, Sentenza n. 11256 del 18/07/2003, Rv. 565264 – 01).
In primo luogo, infatti, quella vicenda non aveva ad oggetto una lite fra consumatore e professionista, ma una controversia tra due imprenditori: l’acquirente di una partita di caffe’ ne aveva rifiutato il pagamento, sul presupposto che le confezioni acquistate non recavano la data di scadenza, in violazione dell’obbligo imposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982, articolo 3.
Il giudice di merito dichiaro’ la nullita’ del contratto, rigettando la domanda di condanna al pagamento del prezzo formulata dal venditore.
La corte di cassazione confermo’ tale decisione sulla base di due rilievi:
a) a livello di principi, stabili che non ogni contrasto del contratto con norme di diritto ne determina la nullita’, ma solo il contrasto con norme imperative dettate nell’interesse generale;
b) a livello di regola, con riferimento al caso particolare, ritenne corretto il giudizio di nullita’ del contratto formulato dal giudice di merito, sul presupposto che la legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982, articolo 3, comma 2), vietava il commercio di prodotti alimentari privi delle indicazioni prescritte. Correttamente, pertanto, in quel caso, la corte ritenne nullo il contratto di vendita di un prodotto che non poteva essere commercializzato: ed infatti nessuno dubiterebbe della nullita’ della vendita d’una res extra commercium.
1.8. Ben diversa e’ la fattispecie oggi in esame: la legge, infatti, non solo non prevede alcun divieto di vendita di tagliandi privi delle informazioni prescritte dal Decreto Legge n. 158 del 2012, articolo 7, comma 5; ma al contrario, comminando espressamente una sanzione amministrativa per i gestori di scommesse che non si attengano alle prescrizioni ivi previste, per cio’ solo ha mostrato di ritenere che la violazione del suddetto obbligo informativo non deve riverberare effetti sulla validita’ del contratto.
3. Col terzo motivo il ricorrente sostiene una tesi che puo’ essere cosi’ riassunta:
-) in primo grado l’attore aveva formulato, in via subordinata rispetto alla domanda di nullita’, una domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno, per violazione della buona fede precontrattuale ex articolo 1337 c.c.;
-) il Tribunale, pur accertando in punto di fatto la violazione, da parte della (OMISSIS), dell’obbligo informativo imposto dal Decreto Legge n. 158 del 2012, aveva tuttavia rigettato la domanda di risarcimento, sul presupposto che mancasse la prova del fatto che il giocatore, se fosse stato informato sulla probabilita’ di vittoria, avrebbe rinunciato all’acquisto dei tagliandi;
-) tale decisione sarebbe erronea perche’ “dall’accertamento dell’avvenuta violazione dell’obbligo di informazione il Tribunale avrebbe dovuto senz’altro far discendere l’affermazione della responsabilita’ precontrattuale con conseguente obbligo risarcitorio”.
3.1. Il motivo e’, in primo luogo, inammissibile perche’ lo stabilire quale sarebbe stata la condotta alternativa del danneggiato se fosse stato informato sulla probabilita’ di vincita e’ un accertamento di fatto insuscettibile di essere sindacato in questa sede.
In secondo luogo il motivo sarebbe comunque infondato, dal momento che l’accertamento della condotta illecita non e’ di per se’ sufficiente all’accoglimento della domanda risarcitoria, occorrendo altresi’ l’accertamento del nesso di causa fra quella condotta ed il danno: nesso che, per quanto detto, il Tribunale ha escluso con giudizio non sindacabile in questa sede.
4. I ricorsi incidentali condizionati restano assorbiti.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 1.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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