Consiglio di Stato, Sentenza|8 marzo 2021| n. 1937.
L’inerzia della P.A. può integrare la fattispecie del silenzio rifiuto solo qualora sussiste l’obbligo di provvedere il quale, nondimeno, manca laddove l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile . Le ragioni di tale orientamento risiedono nel fatto che affermandosi un generalizzato obbligo, in capo all’amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi ed inoltre resterebbe lettera morta il regime decadenziale dei termini per impugnare.
Sentenza|8 marzo 2021| n. 1937
Data udienza 4 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Istanza di condono edilizio – L. n. 326/2003 – Lavori di restauro – Diniego – Ingiunzione di demolizione delle opere abusive – Intervento in autotutela – Denuncia con funzione sollecitatoria – Obbligo di provvedere dell’Amministrazione – Silenzio rifiuto – Atto non impugnato – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8739 del 2020, proposto da
Ni. De Lu., rappresentato e difeso dall’avvocato Ar. Pr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. De Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 1304/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Giordano Lamberti e dato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Rilevato che:
– l’appellante, in data 10.12.2004, ha presentato istanza di condono edilizio (n. 6028, pratica n. 83/2004), ai sensi della l. 326/2003, relativamente a lavori di restauro di un fabbricato (foglio (omissis), part. (omissis) sub (omissis)), composto da un’abitazione (consistente in mq. 102,43) e da un annesso locale di sgombero (consistente in mq. 17,00); tale istanza è stata respinta ed il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive (Ordinanza n. 15 del 21 novembre 2016);
– in data 5.04.2019, l’appellante ha notificato atto di invito e significazione, con cui ha invitato il Comune a prendere atto delle risultanze della relazione del proprio tecnico di fiducia al fine di ottenere il riesame, in sede di autotutela, dell’ordine di demolizione della sola porzione del descritto fabbricato che sarebbe preesistente all’anno 1942; su tale istanza il Comune non si è espresso;
– l’appellante ha proposto ricorso avanti il T.A.R. per la Campania avverso tale inerzia, deducendo la violazione dell’art. 2, comma 1, dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 21 quater della l. 241/90, prospettando come dovesse riconoscersi in suo favore un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, che avevano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione del Comune di (omissis), la revisione dell’ordine demolitorio;
– con la sentenza n. 1304/2020, il T.A.R. per la Campania ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso;
– con l’appello avverso tale pronuncia si contesta tale statuizione, rilevando che la stessa si basa su un erroneo presupposto, e cioè che i “provvedimenti negativi (ordinanza di demolizione e pregresso diniego di condono) ” siano stati entrambi “sub iudice” e, dunque, entrambi pienamente vagliati in relazione alla loro legittimità ; mentre, in realtà, l’unico provvedimento amministrativo vagliato dal giudice amministrativo è il provvedimento assunto al prot. 3371 del 13.07.2012 con cui il Comune di (omissis) aveva rigettato l’istanza di condono edilizio (e non la conseguente ordinanza di demolizione n. 15 del 21.11.2016); nel merito, insiste nel prospettare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di (omissis), l’immobile non necessitava di un permesso di costruire, in quanto realizzato in epoca precedente all’entrata in vigore della Legge Fondamentale n. 1150 del 17 agosto 1942; a dimostrazione dell’assunto, richiama la documentazione tecnica già prodotta durante il giudizio di primo grado ed in particolare la “Relazione tecnica sulla datazione di elementi ceramici” del 16.03.2019;
considerato che:
– l’appello non deve trovare accoglimento, dovendo trovare integrale conferma la sentenza impugnata;
– in generale, la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenere un intervento in autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere” (cfr. Cons. St., Sez. VI, 15 maggio 2012, n. 2774; Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 767). Invero, come noto “i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1469; Cons. St., sez. IV, 16 settembre 2008 n. 4362; Cons. St., sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4227; Cons. St., sez. VI, 4 febbraio 2002, n. 4453; Cons. St., sez. VI, 1 aprile 1992, n. 201);
– in riferimento alla censura dedotta con l’appello, è irrilevante il fatto che solo il provvedimento di rigetto della domanda di condono sia stato oggetto di vaglio giurisdizionale, essendo incontestato che anche gli effetti dell’ordinanza di demolizione si sono consolidati, poiché la stessa non è mai stata impugnata; la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’inerzia della P.A. possa integrare la fattispecie del silenzio rifiuto solo qualora sussista l’obbligo di provvedere il quale, nondimeno, manca laddove l’istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile (ex plurimis Cons. St. Sez. VI, 5.9.2005, n. 4504). Le ragioni di tale orientamento risiedono nel fatto che affermandosi un generalizzato obbligo, in capo all’amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi ed inoltre resterebbe lettera morta il regime decadenziale dei termini per impugnare;
– non risulta in ogni caso ravvisabile una sopravvenienza, dal momento che la circostanza posta a supporto dell’istanza di autotutela (il fatto che una porzione del fabbricato sarebbe preesistente all’anno 1942) doveva ritenersi già sussistente nel momento in cui è stata emessa l’ordinanza di demolizione;
– le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta respingere l’appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del Comune, che si liquidano in Euro3.000, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del Avvocato del Comune dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Stefano Toschei – Consigliere
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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