Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27025
La massima estrapolata:
La procedura di licenziamento collettivo deve essere improntata ai criteri, espressamente enunciati con relativa esplicazione delle modalità applicative, dell’anzianità di servizio e, nell’ipotesi di riduzione del personale, della fungibilità della mansione del lavoratore con altre presenti e richieste all’interno dell’azienda, complessivamente intesa.
Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27025
Data udienza 11 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27093/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. & (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
E SU RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’AVVOCATO (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti successivi –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. & (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 2817/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2016, R.G.N. 2960/2014.
RILEVATO
che:
con sentenza 9 giugno 2016, la Corte d’appello di Roma rigettava le domande di accertamento di illegittimita’ del licenziamento collettivo intimato da (OMISSIS) s.r.l. il (OMISSIS) e di conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria di (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l., cessionaria del ramo aziendale termale, o in subordine di Acqua e (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) s.r.l. in a.s. proposte da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e da altri lavoratori nei confronti delle predette societa’: cosi’ riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte, ordinando in particolare la reintegrazione dei lavoratori presso la cessionaria del ramo, ma rigettate nei confronti della cedente, da oltre cinque anni, (OMISSIS) s.p.a.;
che avverso tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) ricorrevano per cassazione con tre (il primo) e quattro motivi (tutti gli altri con unico ricorso), cui resistevano (OMISSIS) s.r.l. in a.s., il Fallimento (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a. con distinti controricorsi nei confronti di ognuno dei due ricorsi;
che le parti (OMISSIS) e altri e Fallimento (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l. comunicavano memoria ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
(OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 2, 3, 5, 7 e 9 e L. n. 223 del 1991, articolo 5 ed omessa e insufficiente motivazione quale error in procedendo, per erroneo assunto di inammissibilita’ per tardivita’ del motivo di impugnazione relativo alla mancata prova della comunicazione, ai sensi della L. cit., articolo 4, comma 9, ad Agenzia Lazio Lavoro, Direzione Regionale del Lavoro del Lazio e a tutte le RSU e OO.SS., in ordine alle modalita’ di applicazione dei criteri di scelta stabiliti, come rilevabile dalla lettura del ricorso in primo grado (primo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, commi 3, 5, 9 e 12, articoli 5 e 24 e articoli 1175 e 1375 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione, per la mancata corrispondenza del criterio applicato dalla societa’ datrice con la comunicazione del 29 marzo 2008 rispetto a quello invece individuato nell’accordo sindacale del 27 marzo 2008, comunque illegittimo per il sovvertimento del prioritario criterio legale dell’anzianita’ di servizio ed in contrasto con il principio, nel caso di licenziamento per riduzione di personale, di comparabilita’ delle posizioni lavorative fungibili non limitata all’interno di un reparto, ma estesa all’intero complesso aziendale (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, articolo 10, comma 4, articolo 112 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per erroneo assunto di inammissibilita’ per tardivita’ del motivo di impugnazione relativo alla illegittimita’ del licenziamento per il mancato rispetto della quota di riserva per i lavoratori disabili, avendo dedotto e documentato il ricorrente tale qualita’ nella narrativa del ricorso introduttivo, senza esame della deduzione dal Tribunale, con omissione di pronuncia ed espressa devoluzione al giudice d’appello (terzo motivo);
che gli altri ricorrenti deducono violazione, quali errores in procedendo, dell’articolo 305 c.p.c., articolo 125 disp. att. c.p.c., articolo 43 L. Fall., comma 3, per erronea esclusione dell’estinzione del giudizio, espressamente eccepita, per omessa tempestiva riassunzione (entro tre mesi) dall’interruzione (ipso iure per effetto della sola dichiarazione, a norma dell’articolo 43 L. Fall., comma 3), da parte del Fallimento (OMISSIS) SPA & (OMISSIS) s.r.l., del giudizio d’appello, nel corso del quale esso era stato dichiarato, con rituale ricorso ai sensi dell’articolo 125 disp. att. c.p.c., anziche’ proseguito con atto depositato fuori udienza neppure notificato ai lavoratori (primo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, per autosufficienza della comunicazione finale, non integrabile con rinvio ad altri atti (come invece ritenuto dalla Corte d’appello per richiamo alle tabelle delle precedenti fasi), attesa l’autonomia delle due di articolazione bifasica della procedura (preliminare, dalla dichiarazione di apertura all’accordo sindacale, raggiunto o meno; finale, conclusa con la comminazione del licenziamento), per consentirne la verifica di regolarita’ (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 3 e L. n. 223 del 1991, articolo 24, per erronea esclusione di rilevanza dell’assunzione di lavoratori a termine, dopo il licenziamento collettivo, rientrando nell’ambito del controllo giudiziale, per evidente analogia con il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la verifica di effettiva sussistenza della ragione a base del licenziamento intimato, del nesso di causalita’ tra essa e il licenziamento intimato, nonche’ dell’assoluzione dell’obbligo di repechage, qualora in particolare non sia stata offerta ai lavoratori licenziati la possibilita’ di prosecuzione del rapporto, con modulazione a tempo parziale verticale, per il tempo corrispondente alle assunzioni a tempo determinato (terzo motivo); omesso esame o pronuncia su fatto decisivo per il giudizio in relazione all’appello incidentale e violazione e falsa applicazione degli articoli 2112, 2561 e 2562 c.c., L. n. 604 del 1966, articolo 3, L. n. 223 del 1991, articoli 4 e 24, per la mancata pronuncia della Corte d’appello, sull’erroneo presupposto del suo assorbimento, in ordine alla dedotta illegittimita’ radicale del licenziamento, per difetto di potere di recesso di (OMISSIS) s.r.l., non gia’ cessionaria ma affittuaria di azienda (per atto del (OMISSIS)) e pertanto dotata di una titolarita’ soltanto provvisoria (cosi’ come dell’azienda anche) dei lavoratori trasferiti, con inibizione in particolare di un potere dispositivo eccedente la conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, senza modificazione della sua destinazione, a norma dell’articolo 2561 c.c., comma 2 (quarto motivo); che ritiene il collegio che, in merito al ricorso di (OMISSIS), il primo motivo sia fondato;
che, ravvisato il rispetto del principio di specificita’ sotto il profilo di autosufficienza del ricorso per il puntuale riferimento (in via di relationem, con indicazione del contenuto, del punto e della pagina: al secondo capoverso di pag. 6 del ricorso) al ricorso introduttivo e ritenuto ben denunciato il vizio (non alla stregua di motivazione ma di attivita’, quale error in procedendo), effettivamente la Corte territoriale ha errato nella valutazione di inammissibilita’ come deduzione nuova (al penultimo capoverso di pag. 11 della sentenza) dell’omessa comunicazione ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9 (soltanto ad Agenzia Lazio Lavoro, Direzione Regionale del Lavoro del Lazio, Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone, UIL, UGL, CISAL e non anche) alle RSA, RSU aziendali e CGIL e CISL: invece tempestivamente allegata nel ricorso introduttivo (sub 3. D in diritto, a pp. 19 e 20, in riferimento particolare al p.to 13 a pp. 3, 4);
che il secondo motivo di ciascuno dei ricorsi dei lavoratori ( (OMISSIS) e (OMISSIS) con altri), tra loro congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, e’ infondato;
che occorre premettere che, in tema di licenziamenti collettivi, L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, secondo cui il datore di lavoro deve dare una “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e delle modalita’ applicative, impone oltre all’individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche la specificazione del concreto modo di operativita’ degli stessi, in modo che il lavoratore possa comprendere perche’ lui, e non altri, sia stato destinatario del collocamento in mobilita’ o del licenziamento collettivo (Cass. 19 settembre 2016, n. 18306);
che la Corte territoriale, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimita’ per la congruita’ delle argomentazioni (esposte dal secondo capoverso di pag. 8 al primo di pag. 10 della sentenza), ha esattamente applicato i principi di diritto regolanti la materia della puntuale specificazione delle modalita’ applicative dei criteri di scelta concordati nell’accordo sindacale 27 marzo 2008, senza alcuna contraddizione con la comunicazione 29 marzo 2008 (come anche reso evidente proprio dalla lettura del secondo e terzo capoverso di pag. 8 del ricorso, aderente all’esplicazione, offerta dalla Corte territoriale, dal secondo al penultimo capoverso di pag. 8 delle modalita’ applicative illustrate nella comunicazione detta, all’ultimo capoverso di pag. 7 della sentenza), ne’ preclusione della possibilita’, proprio ai suddetti fini esplicativi in funzione di compiuta verifica di regolarita’, del rinvio della tabella ad essa allegata a quella allegata all’accordo sindacale;
che non sussiste alcun principio di supposta “autosufficienza” della comunicazione finale, importando esclusivamente che in essa il datore di lavoro provveda a specificare le modalita’ applicative dei criteri di scelta di cui abbia offerto “puntuale indicazione” nella comunicazione preventiva di inizio della procedura, in modo che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perche’ lui, e non altri dipendenti, sia stato destinatario del collocamento in mobilita’ o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l’illegittimita’ della misura espulsiva (Cass. 6 giugno 2011, n. 12196; Cass. 26 agosto 2013, n. 19576; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25152): cosi’ da evitare, per converso, una comunicazione dei criteri assolutamente vaga, inidonea a consentire al lavoratore di contestare le scelte operate e di comparare la propria posizione con quella degli altri dipendenti che abbiano conservato il posto di lavoro (Cass. 23 dicembre 2009, n. 27165);
che ben puo’, come previsto dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 1, in relazione ai collocamenti in mobilita’ e ai licenziamenti collettivi, l’accordo sindacale determinare legittimamente criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge (Cass. 19 maggio 2006, n. 11886), anche difformi, purche’ rispondenti a requisiti di obiettivita’ e razionalita’ (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4186; Cass. 28 marzo 2018, n. 7710);
che cosi’ e’ avvenuto nel caso di specie, per la previa comunicazione della suddivisione dell’organico dei dipendenti in sei unita’ produttive con la lettera di apertura della procedura di mobilita’ del 25 marzo 2008 (come riportata al secondo capoverso di pag. 7 della sentenza) ed approvazione con l’accordo sindacale citato, di condivisione dei criteri di scelta del personale all’interno di ciascuna delle unita’ produttive individuate (al terzo capoverso di pag. 7 della sentenza);
che il terzo motivo del ricorso (OMISSIS) e’ infondato;
che, previa la verifica diretta del ricorso introduttivo, nel ravvisato rispetto del principio di autosufficienza dell’odierno ricorso, sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede di produzione anche della documentazione rilevante allegata al ricorso introduttivo e della sua trascrizione per le parti d’interesse (in particolare a pagg. 2, 3 e 11 del ricorso) e dalla stessa Corte territoriale dato atto della (ri)proposizione della domanda in appello, non esaminata sul presupposto della sua inammissibilita’ per novita’ (al penultimo capoverso di pag. 11 della sentenza), reputa questa Corte che essa abbia qui correttamente pronunciato;
che, infatti, nel ricorso introduttivo il lavoratore non ha proposto una domanda di annullabilita’ del recesso ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9, per violazione della quota di riserva per i lavoratori disabili (L. n. 68 del 1999, articolo 10, comma 4): nella palese insufficienza a ritenere il contrario, a fronte della generica allegazione in fatto di una mera appartenenza “alla categoria protetta di cui alla L. n. 68 del 1999, con diritto alla riserva nelle assunzioni, quota di riserva che nella procedura di mobilita’ non risulta rispettata” (a n. 29 di pag. 7 del ricorso introduttivo), in assenza di alcuna deduzione in diritto integrante causa petendi di una domanda di annullabilita’ del licenziamento per tale supposta ragione;
che ritiene il collegio che, in merito al ricorso degli altri lavoratori, il primo motivo sia infondato;
che occorre premettere come, in caso di interruzione del processo determinata ipso iure dall’apertura del fallimento, giusta l’articolo 43 L. Fall., comma 3, aggiunto dal Decreto Legge n. 5 del 2006, articolo 41, al fine del decorso del termine per la riassunzione non sia sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma sia necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo sia in concreto destinato ad operare; e come essa debba, inoltre, essere “legale”, ossia acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determini l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165; Cass. 9 aprile 2018, n. 8640); che la Corte territoriale ha pure accertato in fatto come l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 305 c.p.c, sia stata impedita dalla sua tempestiva prosecuzione, a norma dell’articolo 302 c.p.c., dalla curatela fallimentare a seguito dell’evento interruttivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., ai sensi dell’articolo 43 L. Fall., comma 3, (cosi’ al terzo capoverso di pag. 5 della sentenza);
che la circostanza neppure e’ stata, prima ancora che infondatamente, specificamente confutata dalla doglianza di omessa tempestiva riassunzione del giudizio, tra l’altro esperibile, ai sensi dell’articolo 303 c.p.c., comma 1, prima parte, soltanto “se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente” (Cass. 10 giugno 1999, n. 5736); che il terzo motivo e’ infondato;
che in proposito giova premettere come, dopo l’entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisca un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo specificatamente caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell’impresa, al numero dei licenziamenti, all’arco temporale entro cui gli stessi sono effettuati ed essendo inderogabilmente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell’operazione imprenditoriale di ridimensionamento dell’azienda (Cass. 23 marzo 2004, n. 5794; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22167; Cass. 22 novembre 2011, n. 24566);
che, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. n. 223 del 1991, nel prevedere agli articoli 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilita’, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatane di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica gia’ collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Sicche’, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano piu’ gli specifici motivi della riduzione del personale (a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo), ma la correttezza procedurale dell’operazione (ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso): con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati articoli 4 e 5, ne’ fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilita’ al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisca per investire l’autorita’ giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attivita’ produttiva (Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541; Cass. 3 marzo 2009, n. 5089);
che la Corte territoriale ha compiuto un’esatta applicazione dei suenunciati principi di diritto, avendo verificato, nel rispetto del proprio ambito di sindacato, le ragioni di riduzione del personale, condivise con le organizzazioni sindacali e alla base della procedura avviata (cosi’ al secondo capoverso di pag. 7 della sentenza), con particolare riferimento alla grave crisi economica aziendale per il “forte squilibrio tra il costo del personale … ed il fatturato” e sottolineatura della “sempre piu’ accentuata stagionalita’” che ha indotto “una significativa variabilita’ del fabbisogno di personale nei diversi periodi dell’anno” (con “ricorso all’ammortizzatore sociale dell’integrazione salariale straordinaria, nelle varie forme di concessione” ) alla base dell’ineludibile, alla fine, riduzione del personale (cosi’ ai primi tre periodi di pag. 11 della sentenza); che le suesposte ragioni rendono anche compatibile la riduzione di organico con le assunzioni a termine successive (cosi’ al terzultimo capoverso di pag. 10 della sentenza), anzi oggetto di comunicazione condivisa quali “utili strumenti per ridurre l’impatto sociale della riduzione di personale” (ancora al secondo capoverso di pag. 11/ della sentenza);
che il quarto motivo e’ pure infondato;
che non ricorre l’omessa pronuncia denunciata, per il ritenuto assorbimento (Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass. 16 maggio 2012, n. 7663; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1360), se non addirittura implicito rigetto (Cass. 11 gennaio 2006, n. 264; Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191) della richiesta di accertamento di illegittimita’, per difetto di potere di recesso della societa’ affittuaria dell’azienda, da parte della Corte territoriale, che ha inequivocabilmente affermato come la “illegittimita’ dei licenziamenti” sia “stata esclusa”(al secondo alinea di pag. 12 della sentenza);
che in ogni caso sarebbe da escludere una tale ragione di illegittimita’, per la titolarita’ dall’affittuario di azienda dei rapporti di lavoro, che proseguono nei suoi confronti in un regime di continuita’ dei diritti maturati (articolo 2112, commi 1 e 3, c.c.): in essa incluso il potere di recesso, secondo le norme e i principi stabiliti dall’ordinamento lavoristico, con la sola inconfigurabilita’ di una ragione nel trasferimento d’azienda (da intendere come ogni vicenda circolatoria comportante mutamento della sua titolarita’: Cass. 23 luglio 2012, n. 12771; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29422) ex se (articolo 2112 c.c., comma 4, che ribadisce in apertura: “ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti”);
che e’ pertanto assolutamente inconferente il richiamo all’obbligo di conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, senza modificazione della sua destinazione, a norma del combinato disposto dell’articolo 2561 c.c., comma 2 e articolo 2562 c.c.: anzi, ad una tale finalita’ di conservazione efficiente dell’azienda, anche affittata, risultando funzionale l’esercizio del potere di recesso, qualora sia ad essa necessario e nella ricorrenza dei presupposti di legge, in quanto rientrante nello statuto datoriale, che pure appartiene all’affittuario dell’azienda;
che pertanto deve essere accolto il primo motivo del ricorso (OMISSIS), con rigetto degli altri e del ricorso degli altri lavoratori, con la cassazione della sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione ed invece regolazione, in riferimento al ricorso respinto, secondo il regime di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso (OMISSIS), rigettati gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione;
rigetta il ricorso degli altri lavoratori, che condanna in solido alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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