Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2023| n. 287.

L’errore di fatto che integra la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento del giudice del merito che, decidendo sul reclamo ex articolo 2192 cod. civ., aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, pronunciandosi sulle spese del giudizio sulla base della regola della soccombenza virtuale, aveva condannato la ricorrente medesima al pagamento delle spese in favore delle controparti; nella fattispecie, osserva il giudice di legittimità, risulta evidente che la decisione, sviluppata attraverso l’esame congiunto dei motivi si fonda sulla valorizzazione delle inammissibili ragioni di merito svolte in ordine alla ravvisata soccombenza virtuale, e cioè al merito della vicenda, le uniche poste a fondamento della richiesta di riforma della statuizione sulle spese, di modo che non solo non si evince alcun errore percettivo o la pretermissione di motivi, ma la costruzione logico giuridica seguita nella sentenza impugnata rende evidente le ragioni di assorbimento delle specifiche questioni relative alle spese, per il loro carattere indiretto, mediato e conseguenziale rispetto all’eventuale accoglimento delle – inammissibili – censure riguardanti la soccombenza virtuale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 agosto 2017, n. 19510; Cassazione, sezione civile L, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25560).

Ordinanza|9 gennaio 2023| n. 287. L’errore di fatto che integra la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

Data udienza 18 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazione – Sentenze della Corte di cassazione – Revocazione – Fondamento di una decisione su una costruzione logico – giuridica incompatibile – Assorbimento delle questioni poste dai motivi apparentemente trascurati – Errore di fatto revocatorio ex articolo 395, n. 4, c.p.c. – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 56-2022 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA FROSINONE – LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 39527/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

L’errore di fatto che integra la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

RITENUTO

CHE:
1.- (OMISSIS) propone ricorso per revocazione ex articolo 391 bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., comma 1, n. 4, avverso la sentenza n. 39527/2021 di questa Corte, corredato da memoria. La Camera di Commercio di Latina ha replicato con controricorso.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:
2.- il ricorso concerne la sentenza di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto da (OMISSIS) avverso il provvedimento del Tribunale di Latina che, decidendo sul reclamo ex articolo 2192 c.c. proposto da (OMISSIS), aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, pronunciandosi sulle spese del giudizio sulla base della regola della soccombenza virtuale, aveva condannato la reclamante al pagamento delle spese in favore della Camera di Commercio e di (OMISSIS).
Il ricorso straordinario e’ stato dichiarato inammissibile “riguardando le doglianze con lo stesso introdotte non gia’ direttamente ed esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di reclamo ex articolo 2192 c.c. quanto piuttosto il merito della controversia.” (fol. 5 della sent. impugnata), sulla considerazione che le censure riguardavano il capo principale della decisione, quello relativo alla valutazione della soccombenza virtuale, solo indirettamente attingendo la conseguente statuizione sulle spese.
3.- Con l’unico motivo la ricorrente sostiene che la decisione sarebbe viziata dalla erronea supposizione della inesistenza del motivo diretto alla impugnazione del capo relativo alla condanna alle spese resa dal Giudice del reclamo e, ripercorrendo i motivi proposti nel precedente giudizio per cassazione, rimarca, per quanto interessa, che il secondo motivo concerneva la dedotta violazione degli articoli 741 e 91 c.p.c. in tema di soccombenza virtuale e di condanna alle spese, il terzo la violazione dell’articolo 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire ed il quarto la dedotta nullita’ della condanna alle spese in favore di (OMISSIS), la cui costituzione – a suo dire – avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal Tribunale per carenza dei poteri di rappresentanza per le ragioni di merito gia’ esposte al primo motivo con conseguente condanna a carico del (OMISSIS) delle spese.
4.- Il ricorso e’ inammissibile.
5.- Innanzi tutto, va escluso che possa ipotizzarsi alcuna contraddizione – a differenza di quanto prospettato dalla ricorrente – tra la proposta formulata dal relatore della Sesta Sezione Civile della Cassazione e la sentenza oggetto di impugnazione emessa dalla Corte di legittimita’, attesa la intrinseca ed ontologica differenza tra la “proposta” formulata dal relatore designato, che ha rilievo ai soli fini del rito applicabile senza determinare alcun vincolo per la decisione del collegio che puo’ sempre assumerne una di segno contrario nonche’ decidere il merito del ricorso e la “ordinanza” o la “sentenza” che consegue alla deliberazione collegiale ed ha uno specifico contenuto decisorio (Cass. Sez. U. n. 8999/2009; Cass. n. 27305/2021).
6.- Di poi, va rilevata l’inammissibilita’ del motivo, come illustrato anche con la successiva memoria.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell’inesistenza del motivo stesso, sicche’ non sussiste detto errore di percezione ove la Corte abbia preso in esame tutti i motivi di ricorso ed abbia fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni, a parere del ricorrente, trascurate (cfr. Cass. n. 19510/2017; Cass. n. 25560/2016).
Nel caso di specie, risulta evidente che la decisione, sviluppata attraverso l’esame congiunto dei motivi si fonda sulla valorizzazione delle inammissibili ragioni di merito svolte in ordine alla ravvisata soccombenza virtuale (e cioe’ al merito della vicenda), le uniche poste a fondamento della richiesta di riforma della statuizione sulle spese, di modo che non solo non si evince alcun errore percettivo o la pretermissione di motivi, ma la costruzione logico giuridica seguita nella sentenza impugnata rende evidente le ragioni di assorbimento delle specifiche questioni relative alle spese, per il loro carattere indiretto, mediato e conseguenziale rispetto all’eventuale accoglimento delle – inammissibili – censure riguardanti la soccombenza virtuale.
Di contro, avrebbero potuto essere esaminate in sede di legittimita’ questioni proprie, direttamente afferenti alle spese di lite liquidate -ad es. relative all’ammontare del compenso in relazione al valore della causa, alla commisurazione dello stesso rispetto alla difficolta’ della causa ed all’attivita’ svolta dal procuratore, etc. – questioni che, pero’, non risultano prospettate nel caso in esame.
7.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Disattesa la richiesta della controricorrente di condanna della ricorrente ex articolo 96 c.p.c., comma 1, non ravvisandosi gli estremi della temerarieta’ della lite, le spese seguono la soccombenza, in favore della costituita CCIAA di Latina, nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita CCIAA di Latina, che liquida in Euro 3,000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi e spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, disattesa l’istanza ex articolo 96 c.p.c.;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *