Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 febbraio 2023| n. 3670.
L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie
L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. Pertanto, ove il ricorrente lamenti la mancanza o l’apparenza della motivazione, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande od eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante da ciò, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, oggetto di una denunzia di violazione di legge e, previa riqualificazione dello stesso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10862; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25557; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4036).
Ordinanza|7 febbraio 2023| n. 3670. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie
Data udienza 25 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Credito chirografario – Delegazione di pagamento – Quietanza – Valore probatorio – Omesso esame
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12383/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rapp.p.t. elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), come da procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore p.t..
– intimato –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TRENTO n. 3384/2015 depositato il 13/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
RITENUTO
CHE:
1.- Il Tribunale di Trento, con decreto pubblicato il 13/4/2016, ha respinto l’opposizione L.F. ex articolo 98, proposta da (OMISSIS) SRL avverso il provvedimento con cui il G.D. al Fallimento (OMISSIS) SRL aveva rigettato la sua domanda di ammissione allo stato passivo del credito chirografario di Euro 2.268.500,00=, vantato dall’opponente a titolo di ripetizione di quanto versato, mediante datio in solutum, alla societa’ poi fallita (in acconto sul prezzo di un immobile che le era stato promesso in vendita con contratto preliminare, non seguito dalla stipula del definitivo)dalla delegata (OMISSIS) SRL, che aveva trasferito a (OMISSIS) in bonis l’11,6443% delle azioni di (OMISSIS) SPA, come risultava da atto di quietanza.
Il credito era stato escluso dal giudice delegato sul rilievo che l’effettiva legittimata (l’effettiva titolare del credito) era (OMISSIS) e che non era applicabile l’articolo 1180 c.c..
Il Tribunale, da parte sua, ha affermato che il documento in data 19/12/2012, definito quietanza, tale non poteva essere considerato ed era privo di valore confessorio, perche’ la creditrice (OMISSIS) non lo aveva rilasciato nei confronti della debitrice (OMISSIS), bensi’ nei confronti della (OMISSIS), sul presupposto che il prezzo sarebbe stato pagato da tale ultima societa’ mediante cessione alla promittente venditrice di azioni e connesso finanziamento soci della (OMISSIS), come si evinceva dalla sottoscrizione appostavi esclusivamente dai legali rapp. p.t. di tali societa’. Ne ha dedotto che tale documento costituiva, invece, una “confessione stragiudiziale resa a terzi” liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’articolo 2735 c.c..
Quindi, dopo avere ripercorso le vicende connesse alla stipula ed all’esecuzione del preliminare e dopo aver rilevato che le parti avevano concordemente prorogato alla data del 18 maggio 2013 il termine di scadenza previsto per il versamento dell’acconto, il Tribunale ha accertato che la cessione delle azioni di Senini a (OMISSIS) era, in realta’, avvenuta solo il 16/5/2013 e non nella data della pretesa quietanza; ha quindi escluso che vi fosse prova dell’effettivo pagamento ed ha aggiunto, “per completezza”, che non era ipotizzabile alcuna delegazione di pagamento fra (OMISSIS) e Senini, “alla luce del chiaro tenore degli accordi formalizzati”
(OMISSIS) SRL ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, con tre mezzi. Il Fallimento e’ rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 1269 c.c., in tema di delegazione di pagamento.
Col motivo si lamenta che non sia stato attribuito valore probatorio dell’avvenuto pagamento alla quietanza prodotta, nella quale era chiaramente indicato che (OMISSIS) SRL era stata integralmente soddisfatta da (OMISSIS) SRL e si deduce che cio’ sarebbe avvenuto perche’ il Tribunale, omettendo di esaminare il documento decisivo (prodotto sub. 23) nel quale Senini dichiarava di aver agito in qualita’ di controllante di (OMISSIS) e nell’interesse di questa, avrebbe trascurato il meccanismo che aveva portato al soddisfacimento della societa’ poi fallita, escludendo la configurabilita’ della (invocata) delegazione di pagamento senza illustrarne le ragioni.
2.2.- Il motivo e’ fondato e va accolto, previa sua riqualificazione.
Invero, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, ne’ determina l’inammissibilita’ del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. n. 4036/2014; Cass. n. 26310/2017; Cass. n. 10862/2018).
Pertanto, ove il ricorrente lamenti la mancanza o l’apparenza della motivazione, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante da cio’ dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
Nel caso in esame, la censura ha messo in luce una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, perche’ ha evidenziato che non e’ esplicito il percorso logico giuridico sulla scorta del quale e’ stato escluso che vi fosse prova tanto del versamento dell’acconto, quanto che questo fosse stato eseguito da Senini su delega di (OMISSIS).
Tale anomalia, che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), emerge dal decreto impugnato, che pur dando atto di plurimi rapporti economici e contrattuali tra le parti, da un lato, dopo aver escluso la valenza probatoria della quietanza, ha comunque riconosciuto che il pagamento (la datio in solutum) era stato eseguito da Senini entro il termine di scadenza prorogato concordato fra (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro ha escluso in via meramente assertiva la ricorrenza della delega, senza spiegare a che titolo (OMISSIS) SRL.
avrebbe operato il trasferimento delle azioni (OMISSIS) in favore della societa’ poi fallita.
3.- Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’articolo 2735 c.c., che disciplina la confessione stragiudiziale, e articolo 1199 c.c., che stabilisce il diritto del debitore a conseguire la quietanza dal creditore, ed il terzo motivo, con cui si denuncia l’omesso, insufficiente e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
4.- In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Trento in diversa composizione.
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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