L’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 settembre 2021| n. 33618.

L’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su decreto invalido, risultando dagli atti la stabile dimora all’estero dell’imputato medesimo, inficia la validità della citazione a giudizio che è da considerare “tamquam non esset” e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell’udienza preliminare.

Sentenza|10 settembre 2021| n. 33618. L’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato

Data udienza 11 giugno 2021

Integrale

Tag – parola: Rapina – Circostanze aggravanti – Lesioni – Porto abusivo di arma – Concorso di persone – Condanna – Presupposti – Decreto di latitanza – Articoli 185 e 296 cpp – Criteri – Articoli 178 e 420 ter cpp – Nullità – Articoli 179 e 181 cpp – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLA Sergio – Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Danie – Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. SGADARI Giusep – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 13/05/2020 dalla Corte di Appello di Bologna – sez. minorenni;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 13/05/2020 la Corte di Appello di Bologna sezione minorenni confermava la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna del 16/10/2019 con la quale (OMISSIS) era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni personali e porto abusivo di coltello.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia dell’imputato eccependo con un unico motivo la violazione di legge (articoli 296, 178 c.p.p., articolo 179 c.p.p., comma 1, articoli 185, 420 ter c.p.p. e articolo 24 Cost.) e la conseguente nullita’ del decreto di latitanza – emesso prima dell’udienza preliminare – e di tutti gli atti successivi.
Ha dedotto a riguardo che la corte territoriale aveva accertato la mancanza del presupposto della volontaria sottrazione, requisito indefettibile per la pronuncia del decreto di latitanza; aveva altresi’ affermato la conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento a suo carico perche’, rintracciato in Italia, era stato destinatario della notifica dell’ordinanza custodiale del collocamento in comunita’, e che nulla avesse eccepito in primo grado, tramite il difensore, in ordine al decreto di latitanza, cosi’ sanando la relativa nullita’, da considerarsi a regime intermedio.
Il giudice di appello non aveva considerato invece che non vi era stata effettiva conoscenza del processo, prima della sua definizione con sentenza del 16/10/2019, e che era stato rappresentato in giudizio da un difensore di ufficio; che nessun atto a tal fine utile (comunicazione della nomina del difensore di ufficio del 04/04/2020, decreto di latitanza con la nomina di altro difensore di ufficio, decreto di rinvio a giudizio, verbale di udienza del 05/04/2019 con il quale era stato disposto il rinvio all’udienza del 16/10/2019) era stato tradotto e notificato in lingua nota al ricorrente.
3. Il motivo di ricorso e’ fondato.
4. Dall’esame degli atti – consentito in sede di legittimita’, in ragione della natura processuale della questione – risulta che il giudizio di primo grado si e’ svolto senza la partecipazione dell’imputato, dichiarato latitante con decreto del 28/05/2018. Proposta impugnazione dal difensore di fiducia avverso la sentenza del tribunale sul rilievo che il processo si era illegittimamente celebrato in assenza dell’imputato, a costui e’ stato ritualmente notificato il decreto di citazione in appello presso la comunita’ privata dove era ristretto agli arresti domiciliari.
4.1 Nell’esaminare l’eccezione, la corte territoriale ha dato atto che “manca(va) il presupposto della volontaria sottrazione che e’ uno dei presupposti indefettibili perche’ si pronunci il decreto di latitanza” ed ha tuttavia rigettato il rilievo formulato a riguardo, ritenendo trattarsi di “ipotesi di nullita’ a regime intermedio, sanata dalla pronuncia di primo grado…poiche’ prima della conclusione del procedimento di primo grado ( (OMISSIS)) ha avuto la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare e la piena contezza dell’accusa e del procedimento a suo carico…e pur tuttavia nulla ha eccepito, tramite il suo difensore, in ordine al decreto di latitanza”.
5. Ritiene il Collegio di aderire all’indirizzo interpretativo secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su decreto invalido, inficia la validita’ della citazione a giudizio che e’ da considerare “tamquam non esser e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento.
E’ quindi errata l’affermazione secondo cui, dichiarata la latitanza nella fase delle indagini preliminari, l’imputato avrebbe potuto eccepire la nullita’ delle notifiche in tal modo effettuate e l’invalidita’, di conseguenza, del giudizio celebratosi in sua assenza, soltanto denunziando il decreto di latitanza emesso nella fase delle indagini nei termini dell’articolo 181 c.p.p., comma 2.
6. Si rinvia a tal fine all’esaustiva e condivisibile motivazione di cui a Cass. sez. 1 – sent. n. 17703 del 04/03/2010 – dep. 10/05/2010 – Rv. 247061, con la quale si e’ anzitutto chiarito che, come affermato in dottrina, sono relative le nullita’ a previsione speciale che non siano riconducibili alle nullita’ d’ordine generale e non siano definite assolute da specifiche disposizioni di legge, tanto desumendosi dal sistema e dalla lettera dell’articolo 181 c.p.p., comma 1, che circoscrive le nullita’ “diverse da quelle previste dall’articolo 178 c.p.p. e articolo 179 c.p.p., comma 2”, precisandosi che il regime relativo puo’ riferirsi solo alle nullita’ meno radicali, che non attengono all’instaurazione del contraddicono) ossia che non determinano l’omessa citazione dell’imputato (articolo 179 c.p.p.) o la lesione del suo diritto di intervenire nel processo (articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c).
Al rispetto di esigenze che stanno a base del giusto processo, primo fra tutti il diritto dell’imputato di essere effettivamente avvisato e di essere posto in grado di intervenire, e’ d’altro canto preordinato “il requisito della personalita’ delle notificazioni degli atti” ribadito nell’elaborazione della giurisprudenza costituzionale. Tale requisito non puo’ essere escluso se non in caso di tassative situazioni che consentono di ritenere sufficientemente accertata la volonta’ dell’imputato di sottrarsi al processo (latitanza, evasione) o effettivamente impossibile (irreperibilita’) procedere altrimenti.
Ne deriva che il sistema delle disposizioni che legittimano le notificazioni mediante fictio iuris deve essere interpretato “con particolare cautela”, “perche’ quello di partecipare al giudizio e’ un diritto fondamentale dell’imputato riconducibile all’articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, riprodotto nell’articolo 111 Cost., e l’ordinamento processuale deve tendere ad evitare che il giudizio penale si svolga in assenza dell’imputato” (Cass. Sez. 5, sent. n. 2956 del 21/11/2001, Mangia). 6.1 Tale indirizzo interpretativo e’ stato peraltro gia’ condiviso da questa Corte (sez. 3, n. 1621 del 30/09/2015, Deninski, Rv. 266687; di recente sez. 1, sent. n. 13733 del 25/02/2020 – dep. 06/05/2020 n. m. che ha ribadito essere piu’ aderente al dato normativo il filone giurisprudenziale, che si colloca in perfetta continuita’ con la sentenza Sez. U. Palumbo, secondo la quale l’erronea dichiarazione di latitanza dell’imputato, siccome fondata su decreto invalido per assenza di ricerche, pur risultando dagli atti la stabile dimora all’estero dell’imputato medesimo, inficia la validita’ della citazione a giudizio che e’ da considerare “tamquam non esser e travolge ogni atto successivo, imponendo la regressione del procedimento dinanzi al giudice dell’udienza preliminare).
7. Deve concludersi percio’ che il vizio equivale ad omissione della citazione e che l’erronea dichiarazione di latitanza ha fatto si’ che si procedesse in primo grado in assenza di (OMISSIS) senza che ne sussistessero le condizioni. Ricorre percio’ la nullita’ della vocatio in iudicium prevista dall’articolo 179 c.p.p. Deve di conseguenza pronunciarsi l’annullamento della sentenza impugnata, di quella di primo grado e del decreto di rinvio a giudizio, anch’esso notificato all’imputato sull’erroneo presupposto della sua latitanza, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per il corretto esercizio dell’azione penale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, quella di primo grado e il decreto di rinvio a giudizio, disponendo trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *