Le fatture commerciali nel giudizio di opposizione all’ingiunzione

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473.

La massima estrapolata:

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio.

Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14473

Data udienza 27 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sui ricorso 25110-2016 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 585/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25/7/2016 la Corte d’Appello di Cagliari, in accoglimento del gravame interposto dal sig. (OMISSIS) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Lanusei n. 242 del 2014, ha accolto la domanda dal medesimo in origine monitoriamente azionata nei confronti del Condominio (OMISSIS) di pagamento di somma quale cessionario del credito nei confronti del medesimo vantato dalla cedente societa’ (OMISSIS) s.r.l. giusta contratto di appalto di personale specializzato e 3 contratti di affitto locali, tutti stipulati in data 31/1/2004.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Condominio (OMISSIS) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).
Parte ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 112 e 326 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli articoli 633, 634 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo “violazione ed erronea applicazione” degli articoli 112, 324 e 345 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 4 motivo denunzia “violazione ed erronea applicazione” degli articoli 1343 e 1418 c.c., del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 4, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 5 motivo denunzia “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla richiesta di decreto ingiuntivo, ai “rapporti contrattuali intercorsi tra il condominio e la societa’ cedente”, al “contratto di appalto specializzato”, a “tre contratti di affitto di locali”, all’atto di opposizione, alla sentenza del giudice di prime cure, ai “contratti stipulati in data 30 maggio 2005”, ai “contratti menzionati nel ricorso monitorio (doc. 9 fascicolo opponente)”, ai contratti “prodotti in giudizio del 31 gennaio 2004”, alla notifica della sentenza “al procuratore del (OMISSIS)”, all'”appello del (OMISSIS)”, ai “documenti scritti prodotti”, al “contratto di cessione”, alla domanda subordinata di compensazione”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso-apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Deve d’altro canto sottolinearsi (con particolare riferimento al 1 e al 3 motivo) che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (anche) ai fini della censura di ex articolo 112 c.p.c. i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo, non assumendo in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.
Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che il requisito prescritto all’articolo 366 c.p.c., n. 6, deve essere dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all’ipotesi ex articolo 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. E, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3406; Cass., 27/11/2018, n. 30592), giacche’ pur divenendo la Corte di legittimita’ giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilita’ del motivo in relazione ai termini in cui e’ stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilita’ diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicche’ esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione puo’ e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonche’, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 25/9/2017, n. 22333 e Cass., 13/2/2018, n. 3406).
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’ del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.
Va ulteriormente posto in rilievo -con particolare riferimento al 3, al 4 e al 5 motivo- come il ricorrente deduca doglianze di vizio di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Non puo’ per altro verso sottacersi, con particolare riferimento al 1 motivo, che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non e’ suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (v. Cass., 12/1/2016, n. 321; Cass., 24/2/2006, n. 4191; Cass., 6/12/2004, n. 22860; Cass., 25/6/2003, n. 10073; Cass., 18/3/2002, n. 3927).
Quanto al 2 motivo va ulteriormente osservato che, all’esito della fase monitoria, ben puo’ la parte opposta produrre nel giudizio di merito a cognizione piena nuove prove, integranti quelle prodotte in sede monitoria.
E’ noto che il procedimento monitorio e’ un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase dell’opposizione ma deve essere rapportato al momento iniziale dell’intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicche’ il potere cognitivo del giudice dell’opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a cio’ sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell’azione dedotta in giudizio, e specificamente dell’esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell’iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria gia’ compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza il contraddittorio dell’altra parte (v. Cass., 21/3/1970, n. 771).
Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per se’ la piena prova del credito in esse indicato ne’ comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio (v. Cass., 28/5/1979, n. 3090; Cass., 21/3/1970, n. 771).
In altri termini, nell’ordinario giudizio di cognizione instaurato dall’opposizione al decreto ingiuntivo (nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla, e a tal fine non e’ necessario che la parte richiedente l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo invece sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto: v. Cass., 7/10/2011, n. 20613), il giudicante ha l’obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (v. Cass., 16/5/2007, n. 11302).
A tale stregua, la plena cognitio caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente invero la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all’autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass., 9/11/1977, n. 4825; Cass., 26/10/1974, n. 3175).
Con particolare riferimento al 3 motivo, oltre a quanto gia’ piu’ sopra osservato in tema di violazione del requisito ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve altresi’ sottolinearsi come il dedotto giudicato implicito risulta nella specie assolutamente inconfigurabile, atteso che ex articolo 653, comma 2, l’accoglimento anche solo in parte dell’opposizione comporta la caducazione del decreto opposto, il titolo esecutivo essendo costituito solamente dalla sentenza (cfr. Cass., 6/9/2017, n. 20868; Cass., 5/7/1976, n. 2498. Cfr. altresi’ Cass., Sez. Un., 22/2/2010, n. 4071), e nella specie la corte di merito ha dato espressamente atto che, pur se ” (OMISSIS) non ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo ma la dichiarazione di validita’ del negozio di cessione e la condanna della stessa parte appellata al pagamento dei crediti de quibus,… la condanna come richiesta appare affatto equivalente alla richiesta di conferma del decreto opposto”.
Emerge evidente, a tale stregua, come il ricorrente in realta’ inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimita’, nonche’ una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
Per tale via in realta’ sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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