Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20719.
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.
Ordinanza|| n. 20719. Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione
Data udienza 21 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità professionisti – Architetto – Appalto – progettazione e direzione lavori – Grave inadempimento – Risoluzione giudiziale – Risarcimento danni – Spese – Compensazione – Presupposti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. AMBROSI Irene – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28875/20 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS);
– intimata –
Avverso SENTENZA di Corte di Appello di Roma n. 4570/2020 depositata il 03.07.2019;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21.04.2023 dal Consigliere Dr. Pellecchia Antonella.
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio l’architetto (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. al fine di ottenere la risoluzione giudiziale del contratto di appalto stipulato con quest’ultima e del contratto di progettazione e direzione lavori concluso con l’arch. (OMISSIS), nonche’ la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dei contratti per complessivi Euro 4.692,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonche’ sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti dall’attrice e quantificati in Euro 89.989,45, oltre interessi legali e rivalutazione.
A fondamento delle proprie pretese, l’attrice deduceva di aver conferito incarico al (OMISSIS) per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione del proprio immobile eseguiti dalla (OMISSIS) s.r.l..
Deduceva altresi’ che durante lo svolgimento dei lavori i convenuti si erano resi responsabili di gravi inadempimenti: si erano registrati dei ritardi, erano state effettuate lavorazioni non pattuite, le opere realizzate presentavano dei vizi da cattiva esecuzione, non erano stati redatti gli stati di avanzamento lavori ed era stato corrisposto un compenso maggiore rispetto alle lavorazioni effettivamente poste in essere.
Istruita la causa anche mediante l’espletamento di una CTU, il Tribunale di Roma riteneva che l’impresa avesse effettuato dei lavori aggiuntivi in relazione ai quali era stato richiesto un prezzo maggiore rispetto alle tariffe usualmente praticate e accertava la sussistenza soltanto di un vizio d’opera relativo all’insonorizzazione della camera dell’appartamento interessato dai lavori.
In ragione di cio’, il Tribunale rigettava tutte le domande nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., escludendo il danno da ritardo trattandosi di lavori non commissionati e ritenendo che i danni esistenziali e morali lamentati non erano stati provati mentre, accoglieva parzialmente la condanna nei confronti del (OMISSIS), condannandolo al pagamento di Euro 2.800,00 oltre interessi legali per non aver adempiuto correttamente al suo incarico di direttore dei lavori, non avendo redatto i SAL e per non aver verificato la congruita’ del prezzo applicato dalla (OMISSIS) rispetto ai lavori effettuati.
2. Avverso tale sentenza, il (OMISSIS) proponeva appello dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla nullita’ dell’atto di citazione e insistendo per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Nel giudizio di secondo grado cosi’ istaurato, la (OMISSIS) chiedeva il rigetto e proponeva appello incidentale domandando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare il grave inadempimento del (OMISSIS) al contratto di progettazione e direzione lavori e, per l’effetto, di dichiarare il contratto risolto con condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto pari ad Euro 4.692,00, nonche’ al risarcimento dei danni quantificati in Euro 16.010,42.
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione
Con sentenza n. 4570/20, la Corte d’appello di Roma rigettava l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione, ritenendo che i fatti posti a fondamento della domanda fossero sufficientemente specifici e, nel prendere atto che non vi era stata alcuna impugnazione dei capi della sentenza di primo grado relativi al contratto di appalto tra la (OMISSIS) e (OMISSIS), accertava che si era formato giudicato sull’accertamento dell’esattezza delle somme richieste dalla ditta appaltatrice a titolo di prezzo di appalto e respingeva le argomentazioni relative alla mancata predisposizione dei S.A.L. e della DIA, ritenendo che alcun danno aveva subito la committente, atteso che comunque l’impresa appaltatrice aveva chiesto ed ottenuto il giusto prezzo di appalto.
Quanto ai pretesi inadempimenti dell’arch. (OMISSIS) nell’esecuzione del mandato di opera professionale sulla base della CTU espletata in primo grado, il Giudice d’appello accertava l’inadempimento solo con riguardo ai lavori di insonorizzazione della camera da letto, mentre l’escludeva con riguardo alla realizzazione degli scarichi dei servizi, in quanto causati da un momentanea ostruzione di pietrisco e non da vizi strutturali e di costruzione e, poiche’ per ovviare al problema dell’insonorizzazione era stato necessario affrontare un costo aggiuntivo per Euro 2.692,00, la Corte d’appello condannava (OMISSIS) al risarcimento dei danni per Euro 790,00, in luogo di quella maggiore liquidata dal Tribunale e pari ad Euro 2.800,00. Rigettava la domanda di risoluzione proposta dalla (OMISSIS), ritenendo che comunque l’inadempimento di (OMISSIS) non poteva essere considerato cosi’ grave da giustificare la dissoluzione del vincolo contrattuale, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
3. Avverso tale sentenza, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. L’intimata resta tale.
Il Collegio si e’ riservato il deposito nei sessanta giorni successivi.
Ragioni della decisione
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, lamenta la violazione degli articoli 2236 e 2230 e ss., articolo 1453 e ss. c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato un parziale inadempimento dell’Arch. (OMISSIS) per aver progettato e realizzato un inefficace sistema di insonorizzazione, avendo erroneamente ravvisato da quanto scritto nella relazione peritale la sussistenza di un vizio dei lavori eseguiti quando i lavori realizzati rappresentavano la migliore soluzione attuabile rispetto al prezzo pattuito con la committente.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., carenza assoluta di motivazione circa la declaratorio di responsabilita’ del (OMISSIS) per il progetto di insonorizzazione di una camera”, poiche’ la Corte d’appello non avrebbe fornito una effettiva motivazione sulla responsabilita’ di (OMISSIS), ma si sarebbe limitata ad accertarla basandosi su un’errata ricostruzione e interpretazione della CTU.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1223 e 2967 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c. sostenendo che illegittima e’ la condanna nei suoi confronti alla restituzione di Euro 790,00, poiche’ la committente non avrebbe corrisposto alcuna somma a titolo di compenso per la direzione dei lavori, ma avrebbe corrisposto solo la somma di Euro 4.500,00 afferente al pagamento di altri lavori, ne’ (OMISSIS) avrebbe fornito prova di aver effettuato tale pagamento.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 132 c.p.c., sostenendo che la statuizione sulla quantificazione del risarcimento del danno sarebbe apparente, non avendo considerato che alcuna prova dell’effettivo esborso del compenso professionale da parte di (OMISSIS) e’ stata fornita.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, la violazione degli articoli 1243 e 2967 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di compensazione di (OMISSIS) con il controcredito per corrispettivo della sua opera professionale di direttore dei lavori, ritenendolo non provato.
4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 132 c.p.c., asserendo che alcuna valida e congrua motivazione sarebbe stata fornita in ordine al rigetto dell’eccezione di compensazione.
In particolare, il Giudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto che quanto dovuto a titolo di compenso professionale risultava nel contenuto degli atti acquisiti in istruttoria.
4.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91 e 92 e ss. e Decreto Ministeriale n. 127 del 2004 e Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, sostenendo che le spese di lite avrebbero dovuto essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. La Corte non avrebbe considerato il rigetto dell’appello incidentale e liquidato in misura eccessiva le spese processuali.
4.8. Con l’ultimo motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la determinazione delle spese di lite, non avendo, il Giudice di seconde cure, valutato la reciproca soccombenza delle parti e il rigetto delle prevalenti domande di (OMISSIS).
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione
Inoltre, il Giudice non avrebbe fornito spiegazioni in merito all’applicazione delle tariffe medie piuttosto che quelle minime.
5.1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. Ed invero, l’accertamento della sussistenza di vizi d’opera nel contratto di appalto e’ di competenza del giudice del merito il cui sindacato e’ pertanto escluso in sede di legittimita’: ” in tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non e’ necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’, ove adeguatamente motivata.” (Cass., Sez. 2, Ord. n. 19343/22; Cass. n. 11740/2023).
5.2. Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La Corte d’appello ha difatti liquidato i danni in Euro 790,00 in ragione della maggior somma che la committente ha dovuto esborsare per ovviare ai vizi relativi alla insonorizzazione della camera da letto.
In primo luogo, la quantificazione del danno prescinderebbe perfino dall’effettivo previo esborso di una somma corrispondente, visto che la diminuzione patrimoniale sussisterebbe in se’ considerata per un importo pari a quello stimato dal giudice del merito.
In secondo luogo, malgrado il (OMISSIS) sostenga la necessita’ di una riduzione eccependo in compensazione il controcredito relativo al suo compenso professionale, l’an e il quantum di quest’ultimo non sono stati provati, ne’ e’ stato provato che la somma pari ad Euro 4.000,00 oltre IVA corrisposta dalla (OMISSIS) non fosse stata impiegata anche per il pagamento del compenso di opera professionale.
Infatti, in tema di eccezione di compensazione, grava sulla parte che abbia interesse a sollevarla, dimostrare l’esistenza del proprio controcredito.
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell’onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell’obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l’uno verso l’altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicche’ grava sulla parte che la invoca l’onere della prova circa l’esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell’altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potra’ limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento, gravando sul creditore l’onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass., Sez. 2, n. 23759/2016).
5.3. Gli ultimi due motivi sono inammissibili. Ed invero, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito valutare la sussistenza di tutti i presupposti per disporre la compensazione delle spese e di quelli per l’individuazione della soccombenza prevalente (mentre quella parziale non da’ luogo ad un diritto alla compensazione stessa) e, quanto alla concreta liquidazione dei compensi, la complessita’ della causa e di conseguenza applicare la tariffa minima o massima previste ex lege, in particolare occorrendo una specifica motivazione soltanto per discostarsi dai limiti minimi e massimi, mentre un accoglimento parziale.
6. L’indefensio degli intimati non richiede pronuncia sulle spese.
7. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.
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