Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 18 maggio 2020, n. 15255.

Massima estrapolata:

Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado.

Sentenza 18 maggio 2020, n. 15255

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Associazione mafiosa – Armi – Omicidio volontario – Finalità e metodo mafioso – Giudizio di rinvio – Condanna – Dichiarazioni di collaboratore – Giudicato implicito – Esclusione – Valutazione della chiamata in correità o reità – Verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità oggettiva delle dichiarazioni – Alibi costruito – Motivazione illogica – Annullamento per nuovo giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/03/2019 della Corte di assise di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 marzo 2019 la Corte di assise d’appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione – che con la sentenza n. 14521 del 28 febbraio 2018 annullava per nuovo giudizio la sentenza di condanna ivi impugnata nei confronti di (OMISSIS) per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (“clan Di Muro”), omicidio (di (OMISSIS)) e correlate violazioni in materia di armi di cui ai capi G), I) e J), dichiarandone inammissibile il ricorso in relazione al reato di partecipazione ad altra associazione di stampo mafioso (cd. “clan (OMISSIS)”) di cui al capo A), con la conseguente irrevocabilita’ dell’affermazione di responsabilita’ per tale reato – ha riformato la sentenza assolutoria emessa il 25 gennaio 2013 dal G.u.p. presso il Tribunale di Potenza per non avere commesso il fatto ex articolo 530 c.p.p., comma 2, appellata dal P.M., dichiarandolo colpevole dei reati ascrittigli ai capi sub G), I), J) e condannandolo, per l’effetto, alla pena di anni trenta di reclusione, con l’applicazione delle correlative pene accessorie di tipo interdittivo e della misura di sicurezza della liberta’ vigilata per un periodo non inferiore ad anni tre.
1.1. La Corte di assise d’appello di Salerno ha riformato la decisione assolutoria di primo grado ritenendo il (OMISSIS) responsabile del reato (capo I) di omicidio volontario aggravato dalla finalita’ e dal metodo mafiosi in danno di (OMISSIS) – delitto eseguito in (OMISSIS) – nonche’ dei connessi delitti di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi (una pistola calibro 9 mm. ed una pistola calibro 9.21 mm. con relative munizioni) utilizzate per la sua consumazione (capo J) e di associazione per delinquere di stampo mafioso, per aver preso parte al cd. “clan (OMISSIS)” (capo G), alla cui struttura organizzativa egli, proprio attraverso la commissione di quell’azione omicidiaria, mostrava di aderire, transitandovi dalle fila dell’analoga associazione denominata “clan (OMISSIS)” (capo A), operante in posizione di egemonia nel territorio del “Vulture-Melfese” della Basilicata almeno sino alla meta’ del 2008 (fattispecie di reato, questa, per la quale il (OMISSIS) era stato gia’ condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione).
1.2. A tale conclusione la Corte territoriale e’ pervenuta sulla base di tre distinti elementi di prova, diversamente valutati rispetto al convincimento posto alla base della sentenza assolutoria di primo grado e segnatamente rappresentati: a) dalla chiamata in correita’ da parte di un collaboratore di giustizia ( (OMISSIS)), gia’ affiliato con un ruolo apicale al “clan (OMISSIS)” e successivamente transitato nell’opposta ed emergente consorteria criminale capeggiata dai fratelli (OMISSIS), secondo il quale il (OMISSIS) era stato uno dei due esecutori materiali dell’omicidio, della cui realizzazione, peraltro, lo stesso (OMISSIS) si era autoaccusato per esserne stato l’organizzatore, incaricandone per l’esecuzione il (OMISSIS) ed il coimputato (OMISSIS); b) dagli esiti di un accertamento tecnico (cd. “stub”) operato sia sulle mani che sugli abiti del (OMISSIS); c) da un alibi da costui offerto in relazione all’individuazione dell’orario in cui risultava essere stato commesso il delitto di omicidio, temporalmente collocato, sulla base delle emergenze investigative, nella fascia ricompresa fra le ore 21.00 e le ore 22.00 del (OMISSIS).
2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti d’impugnazione, i difensori di fiducia del (OMISSIS), deducendo motivi comuni nei termini qui di seguito sinteticamente indicati.
2.1. Con il primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta formazione di un giudicato implicito sull’attendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore (OMISSIS), atteso che la sentenza di annullamento aveva affrontato il tema della credibilita’ del chiamante in correita’ con riferimento ai soli fatti di cui al capo A), con la conseguente violazione del principio stabilito dall’articolo 627 c.p.p., avuto riguardo alla omessa valutazione delle censure difensive sollevate in sede di gravame, e nel corso della relativa discussione, in merito all’attendibilita’ del (OMISSIS) con riferimento alla vicenda omicidiaria oggetto della regiudicanda.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano analoghi vizi con riferimento all’attribuzione della natura di elemento di riscontro estrinseco alle dichiarazioni del (OMISSIS), qualificando come falso alibi l’allegazione del ricorrente in relazione alla sua presenza dapprima presso lo studio legale del proprio difensore, quindi presso un esercizio commerciale in orario sovrapponibile a quello dell’omicidio.
La sentenza assolutoria di primo grado, in particolare, e’ stata ribaltata senza esplicitare le ragioni della asserita illogicita’ delle argomentazioni ivi delineate in favore dell’imputato, atteso che il teste (OMISSIS), nuovamente escusso in appello, ha sostanzialmente confermato quanto gia’ dichiarato nel primo giudizio circa la ricostruzione cronologica del fatto, affermando di aver visto l’imputato presso il proprio esercizio commerciale in un orario di poco diverso da quello da lui indicato, mentre l’altro teste, avv. (OMISSIS), ha confermato la visita del (OMISSIS) presso il suo studio, sia pure correggendo anch’egli, di qualche manciata di minuti, le dichiarazioni sul punto rese dal (OMISSIS).
Si evidenzia, ancora, che le fonti di prova addotte al fine di dimostrare la presenza dell’imputato in un luogo ed in un orario incompatibili con l’azione omicidiaria, per quanto la stessa sentenza impugnata ha posto in rilievo, non hanno negato quanto dal (OMISSIS) riferito, ma semplicemente individuato uno spazio temporale parzialmente diverso da quello che lo stesso imputato aveva indicato: ne discende che la sentenza impugnata non ha dimostrato con certezza la volonta’ dell’imputato di precostituirsi un alibi adattando l’oggetto delle sue dichiarazioni alle avverse risultanze processuali (ossia agli esiti delle prove testimoniali e della prova medico-legale non conforme all’alibi offerto).
Ulteriori aspetti di illogicita’ vengono censurati con riferimento alla valutazione degli esiti della perizia svolta sui residui di colpi di arma da fuoco rinvenuti sulla mano sinistra e sugli abiti del ricorrente, avendo la sentenza impugnata omesso sia di rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso una nuova escussione del perito, sia di confutare le ragioni in senso contrario esposte nella prima decisione sulla base del contributo scientifico al riguardo acquisito mediante l’espletamento di una consulenza tecnica che il primo Giudice aveva ritenuto decisiva al fine di escludere l’attribuibilita’ della valenza di riscontro al rinvenimento dei predetti residui di sparo sulla persona del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo, infine, si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio mafioso (cd. “clan (OMISSIS)”) indicato nel capo G) dell’imputazione, che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto dimostrata sulla base della mera condotta legata alla realizzazione dell’omicidio (OMISSIS), posto che l’unico elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie sul punto acquisite sarebbe costituito dal fatto di aver preso parte a quell’azione omicidiaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto la formazione di un giudicato implicito sulla valutazione di attendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia (OMISSIS), atteso che la richiamata sentenza rescindente di questa Suprema Corte ha preso in esame (nel par. 2.1. del considerato in diritto) tale profilo ritenendo riscontrata la credibilita’ del dichiarante esclusivamente in relazione al delitto associativo di cui al capo A), senza esprimersi, sul punto, con riguardo ai fatti di reato oggetto delle diverse imputazioni di cui ai capi G), I) e i), per i quali, di contro, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, che a sua volta (come esplicitato nel par. 2.1. del ritenuto in fatto) investiva specificamente il vaglio di attendibilita’ delle dichiarazioni del predetto collaboratore sia per il reato di omicidio che per il reato di cui all’articolo 416-bis c.p..
Ne discende che il giudizio di rinvio da questa Corte disposto in relazione ai richiamati capi d’imputazione aveva ad oggetto anche la trattazione di quel profilo di doglianza, le cui basi argomentative la stessa difesa, del resto, aveva ribadito in occasione della discussione tenutasi all’esito del relativo giudizio, come la stessa sentenza impugnata ha chiaramente rammentato nella sua motivazione (pagg. 11 ss.).
Giova richiamare, al riguardo, i principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), secondo cui nella valutazione della chiamata in correita’ o in reita’ il giudice, ancor prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’articolo 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.
3. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo, non avendo la sentenza impugnata spiegato, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni per le quali ha inteso qualificare, diversamente dalle conclusioni raggiunte nella prima decisione assolutoria, come “costruito” l’alibi offerto dall’imputato in relazione alla indicazione dell’orario in cui egli ebbe a recarsi, insieme alla moglie (OMISSIS), presso la pizzeria ove lavorava il teste (OMISSIS).
3.1. Nella prima sentenza era stata offerta ampia ed esaustiva giustificazione del convincimento secondo cui l’alibi del (OMISSIS) non poteva ritenersi falso, “ma al piu’ incerto nell’orario”: al riguardo, infatti, non si aveva contezza precisa, secondo il primo giudice, del periodo di effettiva permanenza dell’imputato nel predetto locale, avendo egli dichiarato di essersi recato presso quell’esercizio verso le ore 21.10 e di esservi rimasto sino alle ore 21.45, in contrasto con quanto affermato dal teste (OMISSIS), secondo cui il (OMISSIS) giunse nel proprio locale intorno alle ore 20.10 rimanendovi fino alle ore 20.30, senza peraltro escludere che l’imputato, una volta uscito, vi si fosse trattenuto nelle pertinenze esterne.
L’incertezza del dato probatorio era legata, da un lato, al contenuto delle dichiarazioni rese da altri testimoni (i coniugi (OMISSIS)), che confermavano quanto dichiarato dall’imputato, la’ dove egli aveva affermato che, nel fare rientro assieme alla moglie nella propria abitazione, aveva incontrato i predetti coniugi verso le ore 22.00, intrattenendosi con loro fino alle ore 23.30 circa dello stesso giorno.
Dall’altro lato, era dovuta al contenuto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, e ribadite poi nel corso del giudizio abbreviato di primo grado, dall’Avvocato (OMISSIS), all’epoca legale del (OMISSIS), che aveva ricevuto nel suo studio il predetto imputato e la moglie verso le ore 20.00-20.15, precisando che essi vi si erano trattenuti per circa 15-20 minuti: pur confermando la circostanza relativa alla visita nel suo studio, le dichiarazioni del teste, come evidenziato nella sentenza impugnata, smentivano, sia pure parzialmente, quanto affermato dall’imputato circa l’indicazione dell’orario di quell’incontro, da lui temporalmente collocato tra le ore 20.10 circa e le ore 20.40, per poi recarsi, sempre in compagnia della moglie, nel locale in precedenza indicato.
Ora, nel giudizio di rinvio il teste (OMISSIS), che svolgeva la sua attivita’ lavorativa all’interno del locale, e’ stato nuovamente ascoltato ed ha confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni, senza escludere la possibilita’ che l’imputato si sia trattenuto nello spiazzo ubicato al di fuori del locale per ulteriori consumazioni.
Ne discende il dato di una permanente incertezza, allo stato, della ricostruzione cronologica dei fatti oggetto della regiudicanda, ove si consideri che: a) la possibilita’, legittimamente prospettata dalla difesa dell’imputato, che egli si sia trattenuto, per una ulteriore consumazione, all’esterno del locale ove lavorava il teste (OMISSIS) non e’ stata da questi esclusa nella sua rinnovata audizione, ne’ di certo puo’ essere assertivamente ritenuta come il frutto di una spiegazione “irragionevole”, poiche’, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, siffatta alternativa possibilita’ – di per se’ non implausibile, ben potendo ricadere nel novero degli accadimenti legati alle ordinarie condotte di vita – viene illogicamente negata per il solo fatto che l’imputato aveva, poco prima, gia’ consumato dei tranci di pizza all’interno del locale; b) il teste (OMISSIS) ha contraddetto, come si e’ visto, solo in parte quanto dichiarato dall’imputato, offrendo indicazioni difformi circa l’orario dell’incontro che, tuttavia, risulta essersi effettivamente svolto quella sera nel suo studio.
Sotto altro, ma connesso profilo, non risulta sorretta da un adeguato sostegno probatorio la serie di affermazioni, solo congetturalmente enunciate, secondo cui l’imputato avrebbe “artatamente costruito il suo alibi”, dapprima recandosi effettivamente nella pizzeria “per farsi vedere in giro, magari proprio dal (OMISSIS) che gia’ lo conosceva ed avrebbe potuto testimoniare a suo favore”, e poi per aver cercato di spostare in avanti i tempi del suo arrivo nel locale, sia rettificando le sue precedenti dichiarazioni, sia chiamando in causa il predetto legale per essersi reso conto, alla luce della evoluzione delle attivita’ investigative, dell’emergere di una circostanza di fatto (una discrasia temporale nella sequenza dei suoi movimenti) a lui avversa.
A fronte di un complesso di dichiarazioni il cui apporto cognitivo, globalmente apprezzato alla luce delle ulteriori acquisizioni probatorie inerenti agli esiti dello “stub” e degli accertamenti peritali, non ha consentito, come puntualmente osservato dal primo giudice, di individuare, allo stato, una precisa ricostruzione della sequenza temporale degli spostamenti effettuati dal (OMISSIS), si’ da poterne ricavare con certezza il dato logico della piena compatibilita’ con l’orario ed il luogo dell’azione omicidiaria, la sentenza impugnata assume illogicamente che l’imputato avrebbe inteso “costruire” un alibi, ricavando la presenza di una proiezione volitiva in tal senso orientata sulla base non di un comportamento che avrebbe dovuto essere ab initio intenzionalmente preordinato al perseguimento di quel fine, ma attraverso la valorizzazione di una condotta difensiva da lui tenuta in una fase temporale solo successiva ed integralmente correlata al contenuto delle dichiarazioni con le quali egli ebbe – peraltro solo in parte – a rettificare nel corso delle indagini la propria versione dei fatti.
Deve al riguardo rilevarsi, tuttavia, che la sentenza impugnata non si e’ confrontata criticamente con la diversa impostazione ricostruttiva argomentata dal primo giudice e non ha tenuto conto, in particolare, del fatto: a) che tale comportamento processuale dell’indagato ben poteva rientrare nell’ambito di un legittimo esercizio delle facolta’ riconnesse al suo diritto di difesa, non essendo egli tenuto all’obbligo di dichiarare la verita’; b) che le circostanze da lui riferite circa il fatto di essersi recato in un locale e di esser stato ricevuto dal suo legale hanno trovato conferma sulla base del richiamato compendio probatorio, salva la emersione processuale, ancora tutta da esplorare, di sequenze temporali non coincidenti, perche’ difformi da quelle indicate dallo stesso imputato, e fra loro in parte sovrapponibili, perche’ legate a due spostamenti (in un locale pubblico e in uno studio professionale) che si sarebbero sostanzialmente verificati nel medesimo arco temporale, senza che ne sia stata peraltro chiarita, sotto il profilo cronologico, l’antecedenza dell’uno rispetto all’altro.
3.2. Cio’ posto, e diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, deve rilevarsi come non di alibi “costruito” possa parlarsi nel caso in esame, ma di un alibi “fallito”, che secondo un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte va considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio e, dunque, non costituente neppure un indizio; solo nel caso in cui sia stata acquisita “aliunde” la prova della responsabilita’ esso puo’ costituire un elemento integrativo, di chiusura del costrutto probatorio (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231). L’alibi costruito e’, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l’esperienza, probatoriamente rilevanti; esso pero’ deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti.
La “costruzione” dell’alibi, infatti, come affermato nella richiamata decisione di questa Corte, non porta alla necessaria conseguenza logica della responsabilita’, restando aperta la possibilita’ del ricorso a tale strumento anche da parte dell’innocente eventualmente a corto di argomenti difensivi di fronte al peso di pregnanti elementi a suo carico.
E’ dunque vero che il comportamento dell’imputato prima, durante e dopo la commissione del reato (ivi compreso quello da lui tenuto in sede processuale) puo’ essere preso in esame dal giudice per trarne elementi di prova, ma a condizione che cio’ non si risolva nell’inversione della regola sull’onere della prova e che l’esercizio stesso del diritto di difesa – sia pure attraverso la scorrettezza della menzogna – non venga sostanzialmente condizionato (v., in motivazione, Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192470). Il che puntualmente avviene se si afferma che la menzogna difensiva, costituendo prova della verita’ del fatto dedotto dall’accusa, esonera questa dal provare positivamente il suo assunto.
Va pertanto riconosciuta al giudice la possibilita’ di trarre argomenti di prova anche dalle giustificazioni manifestamente infondate dell’imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, talche’ e’ chiaro che l’utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, cit.).
Ne consegue che la struttura della motivazione della sentenza impugnata mostra, in relazione ai profili teste’ evidenziati, fratture logiche che la pongono in contrasto con le regole che, a norma dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, devono guidare la valutazione della prova indiziaria.
Deve poi ribadirsi, sotto altro ma connesso profilo, che, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonche’ in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.
Obbligo, questo, che prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, in quanto trova fondamento nella mera necessita’ di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).
Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, infatti, non puo’ sostituirsi la altrettanto plausibile – ma diversa – ricostruzione operata in sede di impugnazione, giacche’, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, deve comunque esserne posta in luce la censurabilita’ sulla base di uno sviluppo argomentativo che ne individui le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli “contenuti” che hanno formato oggetto dei motivi di appello.
La sentenza di appello, dunque, ove pervenga ad una riforma di quella di primo grado (specie se radicale, come nel caso in esame), deve misurarsi puntualmente e in maniera argomentata con le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno del decisum, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o in contraddizione con la ricostruzione dei fatti posta a base della sentenza appellata (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327).
4. Analoghe considerazioni devono svolgersi, inoltre, con riferimento al profilo di doglianza che investe i passaggi motivazionali concernenti l’apprezzamento degli esiti dell’esame “stub” cui l’imputato venne sottoposto alle ore 16.30 circa del 2 ottobre 2008, dunque a circa sette ore di distanza dal momento in cui venne sentito a sommarie informazioni dagli organi investigativi e ad oltre diciannove ore di distanza dal tempus commissi delicti.
4.1. Nella prima decisione si poneva in evidenza che l’analisi svolta dagli organi investigativi sulle particelle di polvere da sparo prelevate nel corso delle indagini preliminari mediante il cosiddetto esame “stub” aveva consentito di rilevare la presenza di particelle denominate “univoche dello sparo” sulla mano sinistra dell’imputato e di altre particelle “indicative dello sparo” sui pantaloni e sul giaccone da lui indossati.
Sulla base delle risultanze probatorie offerte dal contraddittorio svoltosi attraverso un ampio ed articolato confronto dialettico fra le conclusioni raggiunte dalle relazioni peritali, di parte e d’ufficio, il primo giudice poneva segnatamente in rilievo: a) il fatto che era stata rinvenuta una sola particella univoca dello sparo sulla mano sinistra dell’imputato; b) che i protocolli scientifici internazionali prevedono, al riguardo, il rinvenimento di almeno tre particelle univoche per ricondurre l’esito dell’accertamento alla persona coinvolta nell’indagine relativa all’attivita’ di esplosione di colpi di arma da fuoco; c) che le particelle (in numero di cinque) rinvenute sugli indumenti non erano affatto univoche, ma solo indicative dello sparo, ne’ potevano assumere valore sintomatico del coinvolgimento dell’imputato, in assenza di spettrogrammi in grado di far conoscere quali altri aggregati chimici erano presenti su quelle particelle; d) il lasso temporale intercorso tra il verificarsi del fatto di reato ed il momento del prelievo – di oltre diciannove ore successivo, come si e’ visto – si poneva molto al di la’ del limite temporale (di cinque – sei ore) considerato degno di attendibilita’ del correlativo risultato dai protocolli scientifici internazionali, atteso che le particelle sono soggette, per gravita’, a cadere, potendosene verificare, conseguentemente, la dispersione, dapprima per quelle di dimensioni maggiori, poi per quelle di piu’ ridotte dimensioni, a seconda dei movimenti, dell’ambiente con il quale l’interessato venga in contatto e dell’incidenza di fattori esterni che, per l’appunto, ne determinino la diffusione o la contaminazione; e) che gli esiti ottenuti dai residui di sparo rinvenuti sulla mano sinistra e sugli abiti non potevano esser congiuntamente valutati, poiche’ sulla base degli elementi disponibili potevano provenire entrambi da un’attivita’ di “transfert”, la cui eventualita’ nel caso di specie non poteva escludersi per il possibile contatto con superfici contaminate (ad es., l’ingresso in un’autovettura nella quale erano state depositate delle armi, la stretta di mano con persone che le avessero in precedenza maneggiate, ecc.); f) che l’ipotesi del “transfert” in presenza di una sola particella avrebbe potuto escludersi nella sola evenienza in cui il prelievo fosse stato effettuato sul posto nel su indicato, ridotto, arco temporale, laddove il decorso delle diciannove ore dal tempus commissi delicti e l’impossibilita’ di ricostruire le attivita’ nel frattempo svolte dall’imputato non consentivano di esprimere un apprezzamento di “elevata positivita’ sulla particella”; g) che gli elementi scientifici disponibili, secondo quanto emerso, in definitiva, dall’esame del perito, dovevano pertanto ritenersi “inidonei per affermare o escludere” l’ipotesi che il rinvenimento della particella univoca dello sparo sulla mano sinistra del (OMISSIS) e delle altre cinque particelle sugli indumenti da lui indossati fosse stato oggetto di un’attivita’ di “transfert”.
Muovendo dal complesso di tali elementi, sia singolarmente che globalmente valutati, il primo giudice ha motivatamente condiviso le conclusioni cui il perito era pervenuto nel pieno contraddittorio delle parti ed ha escluso, pertanto, la possibilita’ di attribuire alcun grado di inferenza probatoria ai risultati dello “stub” effettuato sulla persona dell’imputato.
A tali conclusioni egli e’ giunto dopo aver attentamente esaminato gli esiti dell’accertamento peritale in relazione alle richiamate acquisizioni dei protocolli scientifici internazionali, che ha poi coerentemente vagliato con riferimento alle implicazioni di quattro specifici profili di analisi legati alla considerazione del fattore temporale, del fattore dimensionale, del fattore dell’inquinamento e di quello del “transfert”, ponendo conclusivamente in evidenza: 1) il rilevante intervallo temporale rispetto all’evento omicidiario; 2) il possibile intervento di fattori inquinanti esterni (atteso che il (OMISSIS), dopo aver fatto rientro nell’abitazione, trascorse la notte, ebbe i primi contatti con il personale operante e si reco’ piu’ volte in caserma anche a bordo di automezzi di servizio); 3) l’insufficienza del dato inerente al rinvenimento di una sola particella ritenuta “univoca” dello sparo (in quanto considerata di per se’ inidonea a comprovarne il coinvolgimento nella relativa attivita’ di esplosione); 4) l’assenza, per le ragioni dianzi richiamate, di validi elementi sintomatici afferenti al rinvenimento delle altre cinque particelle considerate “indicative” dello sparo e la forma stessa – non sferica – del granulo rinvenuto (che appariva connotato da un aggregato costituito dall’insieme di piu’ residui derivati dall’ambiente); 5) l’assenza di esami chimici comparatistici fra la natura delle particelle relative ai residui di colpi di armi da fuoco rinvenuti sul luogo dell’omicidio e quelli rilevati con l’esame eseguito sulla persona dell’imputato, la cui disponibilita’ avrebbe potuto offrire significativi elementi di valutazione in ordine alla riferibilita’ delle tracce rilevate.
4.2. A fronte di un compendio probatorio dal primo giudice puntualmente apprezzato sulla base delle linee argomentative dianzi indicate, la sentenza impugnata ne ha radicalmente rovesciato le conclusioni attribuendo agli esiti del richiamato accertamento tecnico-balistico un diverso significato, che ha ritenuto espressivo di piena valenza probatoria a carico dell’imputato in forza di un triplice ordine di considerazioni, e segnatamente: a) della esclusione di alcuna possibilita’ di contaminazione esterna (atteso che in una informativa dei Carabinieri di Potenza del 27 maggio 2011 si era affermato che il personale operante non aveva preso parte ad operazioni di tiro o di pulizia delle armi nel giorno dell’omicidio e in quelli antecedenti il giorno del prelievo effettuato sull’imputato, e che l’autovettura di servizio utilizzata per il suo accompagnamento in caserma non era stata mai impiegata per il trasporto di personale impegnato in esercitazioni di tiro); b) di un precedente di questa Corte (la sentenza n. 32378 del 25 marzo 2014), relativo ad altro procedimento penale a carico del coimputato (OMISSIS) per il delitto di omicidio commesso in danno di (OMISSIS), ove si e’ affermata la piena attendibilita’ di un esame “stub” effettuato a distanza di sedici ore dal delitto; c) del fatto, peraltro esaminato anche nella decisione di primo grado, che la particella “univoca” dello sparo (composta di piombo, bario ed antimonio) era stata rinvenuta sulla mano sinistra dell’imputato, che era pacificamente mancino.
4.3. Cio’ posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia illogicamente preso in esame, al riguardo, solo alcuni dei passaggi motivazionali sviluppati nella prima decisione, senza incrinarne o disarticolarne la coerenza logica e la complessiva tenuta del ragionamento probatorio, ma limitandosi a contrapporvi una diversa ricostruzione della vicenda storico-fattuale, che ha ritenuto preferibile sulla base di una valutazione alternativa dell’esito dell’accertamento peritale.
Di tale accertamento, tuttavia, ha omesso di confutare con rigorosi argomenti contrari le premesse scientifiche, i diversi argomenti motivatamente addotti a sostegno della tesi ivi prospettata e le relative conclusioni, dal primo giudice criticamente vagliate anche attraverso l’esame del perito, svoltosi nella pienezza del contraddittorio con tutte le parti del processo.
Nella prima decisione, infatti, erano state evidenziate, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, molteplici occasioni di possibile contaminazione esterna (indicandosi, a tal fine, anche luoghi, come la caserma dei Carabinieri, piu’ volte frequentati dall’imputato prima di esser sottoposto al prelievo) ed avevano costituito oggetto di uno specifico ed articolato apprezzamento un insieme di rilevanti fattori la cui complessiva incidenza sul piano probatorio la decisione impugnata ha omesso di esaminare in relazione alla base delle conoscenze al riguardo offerte dalle piu’ recenti acquisizioni in campo scientifico.
Dal su richiamato precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte, inoltre, viene estrapolato un passaggio dedicato al vaglio positivo della idoneita’ dimostrativa attribuita dai giudici di merito ai risultati positivi dello “stub” ivi effettuato sugli indumenti indossati dall’imputato, pretendendo di inferirne sic et simpliciter l’omogeneita’ dell’epilogo decisorio senza calarne le implicazioni in tema di valutazione dell’intervallo temporale fra l’orario dell’omicidio e quello del tampone (eseguito, in quel caso, a circa 16 ore di distanza) nella realta’ dello specifico e diverso contesto probatorio maturato nella vicenda processuale qui esaminata.
Si e’ gia’ avuto modo di osservare, infatti, che nella motivazione della decisione di primo grado l’apprezzamento dell’intervallo temporale – che secondo le piu’ recenti acquisizioni maturate in campo scientifico deve essere il piu’ breve possibile poiche’, con il trascorrere del tempo, v’e’ il rischio di una dispersione, volontaria o involontaria, delle particelle residue – e’ stato condotto in relazione alla piu’ ampia base cognitiva offerta dai richiamati esiti degli accertamenti investigativi e delle conseguenti indagini peritali.
Ne’, infine, si e’ proceduto da parte della Corte territoriale alla necessaria rinnovazione dell’esame del perito balistico nominato nel corso del giudizio, ove si consideri il principio al riguardo affermato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), secondo cui le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicche’ sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreche’ decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l’obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l’esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova.
5. Assorbito deve ritenersi, allo stato, il terzo motivo di ricorso (v., in narrativa, il par. 2.3.), attesa la priorita’ logica dell’accertamento relativo al coinvolgimento nella commissione del delitto di omicidio, che nella prospettiva accolta dalla sentenza impugnata costituirebbe l’unico elemento di riscontro delle dichiarazioni accusatorie in ordine alla partecipazione dell’imputato al delitto associativo contestatogli sub G).
6. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che, nella piena liberta’ del relativo apprezzamento di merito, dovra’ eliminare i vizi rilevati, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Salerno.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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