In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 maggio 2020, n. 15252.

Massima estrapolata:

In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., impone al giudice la nomina di un perito se si prospetta una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere, sicché il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, deve disporre gli opportuni accertamenti sulle condizioni dell’imputato necessariamente prima della decisione sull’istanza. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del giudice dell’impugnazione cautelare che aveva confermato il rigetto dell’istanza ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ritenendo insussistente uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario, ed aveva contestualmente disposto – in modo ritenuto dalla Corte illogico e contraddittorio – la sottoposizione del ricorrente ad accertamenti sanitari urgenti).

Sentenza 18 maggio 2020, n. 15252

Data udienza 24 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Detenuto – Scarcerazione per malattia – Richiesta di sostituzione della misura di custodia in carcere per ragioni di salute – Accertamenti sanitari – Necessità – Decisione – Verifiche mediche

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/10/2019 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SARACO;
sentite le conclusioni del PG Dr. CARDIA DELIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 16 ottobre 2019, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’impugnazione cautelare, in sede di appello ha confermato l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale che rigettava la richiesta avanzata ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 4-bis, e intesa a ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto nei confronti di (OMISSIS), condannato alla pena di anni nove di reclusione per il reato di cui all’articolo 416-bis, c.p..
2. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all’articolo 275 c.p.p., comma 4-bis.
Si sostiene che l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato e’ del tutto mancante e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e percio’ inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice, la’ dove il Tribunale afferma che il provvedimento del G.i.p. non e’ suscettibile di censura posto che, tanto la CTU quanto il consulente di parte, non hanno deposto per l’incompatibilita’ dello (OMISSIS) con il regime carcerario.
A sostegno dell’assunto si segnala che durante la sua carcerazione presso la Casa Circondariale (OMISSIS), (OMISSIS) lamentava ripetuti episodi di reazioni allergiche e shock anafilattici, tanto che i sanitari disponevano il suo trasferimento presso la Casa Circondariale (OMISSIS), di Messina per sottoporlo a visita allergologica, non disponibile presso la struttura (OMISSIS); che, tuttavia, le prove allergiche non venivano effettuate e il detenuto faceva rientro a Milano; che, persistendo le reazioni allergiche, veniva disposto il suo trasferimento presso il reparto detenuti (OMISSIS); che anche presso l’Arnas, tuttavia, le prove allergiche non veniva eseguite; che il perito medico legale nominato concludeva per la compatibilita’ regime carcerario, pur segnalando che, ove il ricovero presso l'(OMISSIS) di Palermo avesse documentato una malattia grave o altra condizione patologica afflittiva, si sarebbe imposta una rivalutazione di ordine terapeutico/pneumologico; che, dunque, il medico legale stabiliva la compatibilita’ con il regime carcerario senza le prove allergologiche, ma sottolineando la necessita’ che le stesse venissero effettuate per individuare le patologie dello (OMISSIS); che lo stesso tribunale, pur rigettando l’appello di (OMISSIS) e pur ritenendo le sue condizioni di salute compatibili con il regime carcerario, disponeva contestualmente e urgentemente la sottoposizione del detenuto alle prove allergologiche.
La difesa sottolinea altresi’ che il perito di parte non ha mai rappresentato la compatibilita’ delle condizioni di salute di (OMISSIS) rispetto al regime carcerario.
Vengono, dunque, richiamati i principi in materia di incompatibilita’ dello stato di salute con il regime carcerario, si sostiene che tale condizione si e’ verificata nel caso concreto e si aggiunge che “proprio alla luce di quanto asserito dal CTU, andava certamente disposta un’ulteriore perizia sulle condizioni di salute dell’imputato DOPO l’espletamento delle prove allergologiche che, lo si ribadisce fortemente, non sono state effettuate nonostante le stesse siano state auspicate tanto dal consulente tecnico di parte quanto dal consulente d’ufficio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Si deve premettere che “a far scattare l’obbligo di nominare un perito non basta prospettare una qualsivoglia malattia, ma occorre che venga evidenziata e circostanziata una patologia “particolarmente grave”, la cui cura non sia compatibile con il regime carcerario, anche nei centri clinici particolarmente attrezzati disponibili all’interno di talune strutture dell’amministrazione penitenziaria.
E, se non e’ onere del richiedente provare in maniera esaustiva tale incompatibilita’, per contro, la richiesta deve contenere degli elementi che consentano al giudice una delibazione circa la ricaduta del caso in esame nella previsione di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 4-bis”, (Sez. 2, Sentenza n. 25248 del 14/05/2019, Ramondo, Rv. 276969).
Tali elementi utili a far scattare l’obbligo di disporre la perizia sono evidentemente emersi nel caso concreto, per come si evince dal doppio trasferimento (verso la Casa Circondariale di Messina e verso l'(OMISSIS)) disposto in ragione delle crisi allergiche di (OMISSIS) e per come attestato dallo stesso provvedimento in esame, la’ dove, disponendo – nel dispositivo – con la “massima urgenza” accertamenti sanitari su (OMISSIS), riconosce implicitamente l’astratta possibilita’ che questi soffra di una patologia particolarmente grave, tale da poter presentare un’incompatibilita’ con il regime carcerario.
Tale implicito riconoscimento avrebbe dovuto indurre il giudice a posticipare la sua decisione al fine di acquisire i risultati degli accertamenti sanitari collegati alle prove allergologiche da egli stesso sollecitate in calce alla decisione sull’istanza e in esito a essa.
1.2. Quanto fin qui rilevato, oltre a far emergere l’incompiutezza dell’attivita’ istruttoria sottesa alla decisione, risalta anche l’incoerenza logica esistente tra il contenuto della motivazione dell’ordinanza e il suo dispositivo, la’ dove nella prima il Tribunale argomenta e afferma l’insussistenza di uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario e nel secondo dispone “con la massima urgenza” la sottoposizione di (OMISSIS) a prove allergologiche.
Tanto viene risaltato dal ricorrente, la’ dove osserva che il tribunale “nel rigettare l’appello dello (OMISSIS) ritenendo che le condizioni dello stesso siano compatibili con il regime carcerario, ha pero’ disposto contestualmente e urgentemente la sottoposizione dell’internato alle prove allergologiche”.
In concreto, il Tribunale, dopo avere rigettato l’istanza avanzata ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 4-bis, in calce alla decisione, ha disposto accertamenti sanitari urgenti.
L’incoerenza logica di un tale procedere viene in risalto ove lo si confronti con l’articolo 299 c.p.p., comma 4-ter, secondo cui, in tema di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, se la richiesta e’ basata sulle condizioni di salute di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 4-bis, il giudice, “se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito”.
La norma va intesa nel senso che l’accertamento peritale (al ricorrere delle condizioni indicate al § 1.1.) va disposto prima e non dopo la decisione sull’istanza, convergendo verso tale lettura sia criteri di logica sequenza procedimentale (secondo i quali la fase istruttoria precede sempre la fase decisoria), sia il dato letterale della stessa previsione, secondo cui l’accertamento peritale deve essere disposto o “immediatamente” o, comunque, entro il termine indicato dall’articolo 299 c.p.p., comma 3, ossia entro il termine fissato per la decisione sull’istanza de libertate e, dunque, in entrambi i casi, prima della decisione stessa.
Ne discende che il Tribunale e’ incorso nel vizio di violazione di legge, in quanto il fatto di disporre un accertamento sanitario in un momento successivo alla decisione sull’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare e non prima, costituisce uno scostamento dalla delineata logica sequenza procedimentale prevista dall’articolo 299, c.p.p., comma 4-ter.
2. Quanto esposto conduce all’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame alla luce dei rilievi fin qui esposti.
3. Va disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

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