Il giudice non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 maggio 2020, n. 15248.

Massima estrapolata:

Il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo.

Sentenza 18 maggio 2020, n. 15248

Data udienza 24 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Estorsione aggravata – Tentativo – Processo – Imputato – Imputabilità – Cosciente partecipazione – Vizio motivazionale – Difetto – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/02/2018 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SARACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. CARDIA DELIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, che si e’ riportato ai motivi del ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1/2/2018, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del 13/2/2014 del G.i.p. del Tribunale di Pescara che condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato continuato di tentativo di estorsione aggravata e di rapina aggravata, commesso in danno di (OMISSIS).
2. (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del loro comune difensore e con i ricorsi congiunti, deducono i seguenti vizi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione e, comunque, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Con il primo motivo si evidenzia che la Corte di appello ha escluso la possibilita’ di qualificare il fatto ai sensi dell’articolo 393 c.p. sul presupposto che la pretesa creditoria dei due imputati non avesse base lecita e, percio’, non potesse trovare tutela giudiziaria.
Secondo la difesa i Magistrati dell’appello hanno – pero’ – omesso di considerare che i due (OMISSIS) erano stati assolti in relazione al reato di usura per il quale erano stati rinviati a giudizio per un prestito di diecimila Euro concesso a (OMISSIS).
Si osserva, dunque, che con tale assoluzione era stata riconosciuta la liceita’ del prestito e la conseguente azionabilita’ della pretesa restitutoria.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al riconoscimento della penale responsabilita’ di (OMISSIS) e in relazione agli articoli 43, 88, 89, 628 e 629 c.p..
Con il secondo motivo si assume che la Corte di appello ha omesso di approfondire il tema del nesso tra il fatto criminoso e la condizione mentale di (OMISSIS) al momento dei fatti.
Si evidenzia, in particolare, che la Corte di appello ha ritenuto di aderire acriticamente alle conclusioni rassegnate dal perito, omettendo di considerare sia la documentazione prodotta dalla difesa (ivi comprese due perizie di parte) sia tutte le specifiche contestazioni contenute nei motivi di gravame, limitandosi a una battuta argomentativa “senza minimamente indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza in grado di confutare le doglianze avanzate”, cosi’ omettendo di motivare e di considerare che anche i gravi disturbi della personalita’ possono configurare il vizio di mente, cosi’ eludendo le problematiche attinenti sia all’imputabilita’ che al dolo.
2.3. Violazione di legge con riferimento agli articoli 121 e 178 c.p.p. in ordine alla mancata disamina delle perizie di parte del 21.10.2016 (a firma del Dott. (OMISSIS)) e del 28.4.2017 (a firma del Dott. (OMISSIS)), concernenti la posizione di (OMISSIS).
Con il motivo si lamenta la totale assenza di valutazione in riferimento alle perizie di parte depositate, concernenti le gravi patologie cliniche sofferte da (OMISSIS).
2.4. Violazione di legge, in riferimento all’articolo 63 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo al mancato rilievo dell’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, (OMISSIS), sentita in assenza di difensore, sebbene indagata in procedimento connesso o probatoriamente collegato.
La difesa sostiene che l’Autorita’ giudiziaria procedente, durante l’interrogatorio di (OMISSIS) del 20.3.2012, poiche’ era gia’ noto lo stato giuridico del dichiarante, di persona indagata per reato connesso o probatoriamente collegato, “avrebbe dovuto interrompere l’esame, dargli le dovute avvertenze ed invitarlo a nominare un difensore. Non avendolo fatto ed avendo, invece, raccolto le dichiarazioni del (OMISSIS) senza dare contezza della sua posizione processuale e senza comunque formalizzarla, ha provocato la conseguenza prevista dall’articolo 63 c.p.p., comma 2, della inutilizzabilita’ erga omnes.
2.5. Erronea disapplicazione della recidiva, specifica reiterata per (OMISSIS), in relazione all’articolo 106 c.p. e all’articolo 47, comma 12 dell’Ordinamento Penitenziario, nonche’ vizio di motivazione in punto di esclusione della recidiva stessa.
Secondo la difesa la Corte di appello ha illegittimamente ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della recidiva, il provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di L’Aquila ai sensi dell’articolo 47, comma 12 dell’Ordinamento penitenziario, di esito positivo della prova, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 106 c.p. che impone di ritenere che la recidiva non produca effetti qualora sussista una causa di estinzione del reato o della pena che comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condanna.
2.6. Violazione di legge e in ogni caso vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva per entrambi i ricorrenti.
A tal riguardo si denuncia l’omessa motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, con particolare riferimento alla posizione di (OMISSIS), nei cui confronti era stata contestata la recidiva semplice, al cui riguardo “nulla di particolarmente significativo e’ stato dedotto, essendosi la Corte concentrata, seppure in modo altrettanto conciso, sulla posizione del padre (OMISSIS)”.
2.7. Violazione di legge con riferimento agli articoli 125, 179, 185, 511 e 525 c.p.p..
Si denuncia la nullita’ assoluta della sentenza per violazione del principio di immutabilita’ del giudice, a norma dell’articolo 529 e 179 c.p.p. in quanto emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento, senza che venisse disposta la rinnovazione degli atti precedentemente compiuti e senza che venisse dichiarata la loro utilizzabilita’.
Aggiunge che la Corte territoriale nulla ha specificato sul consenso da prestare sulla rinnovazione degli atti e sulla dichiarazione di utilizzabilita’ della prova raccolta nel contraddittorio delle parti innanzi a un collegio in diversa composizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perche’ aspecifici, perche’ propongono questioni non consentite in sede di legittimita’ e perche’ manifestamente infondati e, in ogni caso, meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con il gravame e disattese dalla Corte di appello.
1.1. La Corte di appello ha correttamente affrontato in via prioritaria il tema dell’imputabilita’ di (OMISSIS), atteso che il tema della cosciente partecipazione dell’imputato al processo e’ preliminare all’esame di ogni ulteriore questione.
A tal fine si rileva che la Corte di merito ha verificato in maniera approfondita le condizioni di salute mentale dell’imputato, disponendo accertamenti peritali per due volte (con il Dott. (OMISSIS)), disponendo anche una valutazione psicodiagnostica, effettuata con l’ausilio della Dott.ssa (OMISSIS).
Tale attivita’ di accertamento ha interessato anche la documentazione prodotta dalla difesa, specificamente esaminata dal perito che, in conseguenza di cio’, ha depositato una “Breve relazione di aggiornamento sulla persona di (OMISSIS)”.
All’esito di tale elaborata attivita’ peritale, la Corte di appello ha ritenuto di condividere le conclusioni raggiunte dagli specialisti, illustrandone le ragioni e spiegando anche perche’ la documentazione prodotta dalla difesa non fosse idonea a superare le conclusioni raggiunte dal perito, osservando come quella contenesse giudizi espressi in termini vaghi che nulla esprimevano con riguardo alla capacita’ di (OMISSIS) di stare in giudizio.
Cosi’ facendo la Corte di appello ha pienamente soddisfatto il proprio obbligo di motivazione.
Tanto piu’ ove si consideri che il giudizio sulle risultanze peritali e’ una valutazione di fatto, sottratto al sindacato di legittimita’ quante volte, anche con il solo richiamo alle condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia consustanziali alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto, e conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (cfr. Rv. 180615).
Tanto risalta come tutte le censure della difesa relative alla mancata considerazione delle perizie di parte e delle deduzioni difensive si risolvano, in realta’, in questioni di merito, attinenti alla valutazione del fatto e, pertanto, precluse al giudizio di legittimita’.
Ne’ puo’ ritenersi il vizio di omessa motivazione su singole e specifiche censure e sulle perizie, atteso che esse devono intendersi rigettate in ragione dell’adesione alle conclusioni del perito d’ufficio, considerato che “il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non e’ tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo” (cfr. Rv. 262111).
Tanto piu’ ove si consideri che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello ha specificamente esaminato la certificazione prodotta in giudizio, tanto che sulla loro valenza si e’ espresso il perito con la relazione integrativa che ha avuto a oggetto proprio la documentazione versata nel corso del dibattimento di secondo grado.
Quanto sin qui esposto e’ sovrapponibile anche al tema relativo all’esistenza di un vizio totale o parziale di mente, che e’ stato oggetto di specifico accertamento peritale, all’esito del quale non sono state rintracciate patologie capaci di escludere o di scemare grandemente la capacita’ di intendere e di volere di (OMISSIS).
Quanto esposto risalta l’inammissibilita’ del secondo e del terzo motivo di ricorso, che si risolvono in valutazioni di fatto e in questioni manifestamente infondate, senza che vengano risaltati vizi della sentenza impugnata riconducibili ad alcuno di quelli indicati nelle intitolazioni dei motivi.
1.2. Sempre in censure di fatto si risolve anche il motivo relativo alla qualificazione giuridica.
La Corte di appello, infatti, ha spiegato che mancava ogni possibilita’ di ritenere configurato il reato di cui all’articolo 393 c.p., in quanto il credito che si assume preteso dai (OMISSIS) non era suscettibile di tutela giudiziaria, in ragione della “consapevolezza da parte di entrambi gli imputati della natura illecita dell’attivita’ finanziata”; consapevolezza “che emerge chiaramente, nel presente procedimento, dalla lettura dell’interrogatorio di garanzia dai medesimi reso in data 10.5.2012”.
La Corte di appello ha, quindi, ritenuto che il prestito di diecimila Euro avesse causa illecita e che tanto emergesse dalle dichiarazioni degli stessi imputati.
A tale motivazione la difesa oppone che la Corte di appello non ha considerato che gli imputati erano stati assolti dal reato di usura e che, quindi, e’ dimostrato che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano prestato soldi a (OMISSIS), senza chiedere interessi.
Il motivo, pero’, si confronta con la sentenza impugnata in maniera frammentaria, reiterando le medesime questioni contenute nel gravame e disattese dalla Corte di appello.
Esso, infatti, trascura di considerare che la Corte di appello ha preso in esame proprio il prestito di diecimila Euro e ha ritenuto che avesse causa illecita, in quanto erogata in favore di (OMISSIS) per finanziare l’attivita’ di riciclaggio di autovetture da questo perpetrata, per come emerso dalle dichiarazioni di (OMISSIS) (riportate alle pagine 8 e 9 della trascrizione del verbale di interrogatorio del 10.5.2012) e da (OMISSIS) (riportate alla pagina 6 del verbale di interrogatorio del 10.5.2012).
Tanto vale a dire che la Corte di appello deduce la causa illecita e l’inesigibilita’ giudiziale del credito dalla finalita’ (illecita) del prestito e non la ricollega alla sua natura usuraria (esclusa dalla sentenza di primo grado).
La difesa pretermette e omette di confrontarsi con tale motivazione, cosi’ violando uno dei canoni cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile al requisito della specificita’, dovendosi ribadire che “il difetto di motivazione, quale causa di nullita’ della sentenza, non puo’ essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non puo’ essere preso a se’, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione puo’ anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito” (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, Chirico e altri, Rv. 191487 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, PG in proc. Spezzacatena e altri).
In conseguenza di tale pretermissione, il motivo in esame non fa altro che riproporre la medesima questione di merito disattesa dalla Corte di appello, senza opporre alcuno dei vizi di legittimita’ scrutinabili in Cassazione.
Vale allora ricordare che “e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli gia’ dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; piu’ di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, e’ del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non puo’ essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
1.3. A identiche conclusioni di inammissibilita’ deve pervenirsi con riguardo al motivo con cui si eccepisce l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese da (OMISSIS).
La Corte di cassazione ha chiarito che “l’inutilizzabilita’ “erga omnes” delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall’inizio come indagato o imputato sussiste solo se, al momento delle dichiarazioni, il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l’inutilizzabilita’ assoluta, ex articolo 63 c.p.p., comma 2, richiede che a carico di detto soggetto risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reita’; ne consegue che tale condizione non puo’ farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall’autorita’ inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l’esistenza di responsabilita’ penali a suo carico”, (Sez. 4, Sentenza n. 29918 del 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476).
Ancora piu’ nello specifico e’ stato chiarito che “Le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualita’ di indagata sono inutilizzabili “erga omnes” e la verifica della sussistenza di tale qualita’ va condotta non secondo un criterio formale, quale l’esistenza della “notitia criminis” e l’iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualita’ oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese”, (Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729).
A tali principi di diritto e’ correttamente ispirata la motivazione della Corte di appello, la’ dove ha rigettato il corrispondente motivo di gravame spiegando che nel momento in cui (OMISSIS) si recava presso la Questura di Pescara per sporgere denuncia contro gli odierni imputati non vi era nessuna evidenza circa il collegamento probatorio tra il procedimento a suo carico e quello che sarebbe scaturito in ragione della sua denuncia.
Cio’ premesso, la censura della difesa non attinge al principio di diritto ora enunciato, bensi’ alla congruita’ della motivazione, peraltro esente da censure, cui ha fatto ricorso la Corte di appello per ritenere la sconoscenza del collegamento probatorio esistente tra il procedimento a carico di (OMISSIS) e il procedimento che si stava per instaurare in ragione della sua denuncia contro i (OMISSIS), al momento in cui questa veniva esposta.
La Corte di appello, invero, ha rilevato sia l’assenza di evidenze nel senso della possibilita’ di conoscere la dedotta qualita’ in testa a (OMISSIS), sia (a ulteriore conforto) che la denuncia era stata resa davanti ad agenti e ufficiali della Questura di Pescara che nulla potevano sapere in relazione a quanto (OMISSIS) aveva dichiarato mezz’ora prima davanti il Pm.
La difesa, dal suo canto, si limita a osservare che una motivazione siffatta deve considerarsi incongrua e pone l’accento su un dato formale (la dedotta impersonalita’ dell’Autorita’ procedente), senza indicare “evidenze” presenti al momento in cui (OMISSIS) denunciava i (OMISSIS) che la Corte di appello ha patologicamente omesso di considerare in quanto palesemente significative del collegamento probatorio esistente tra le dichiarazioni rese al PM e la denuncia sporta presso la Questura.
Alla luce di cio’ il motivo e’ manifestamente infondato, e’ generico e propone questioni di merito non consentite in sede di legittimita’.
1.4. Manifestamente infondato e frammentario risulta anche il motivo relativo all’incidenza dell’esito positivo dell’affidamento in prova rispetto alla recidiva.
La Corte di appello, invero, non ha negato che l’estinzione di ogni effetto penale, determinata dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non si deve tener conto ai fini della recidiva. La Corte di appello ha affermato – pero’ – che tale estinzione non ha effetto nei confronti della posizione di (OMISSIS) in quanto essa riguarda soltanto la sentenza della Corte di appello di l’Aquila del 24.10.2011 e non elide tutti gli ulteriori precedenti specifici a carico dell’imputato.
Anche in questo caso la difesa trascura di considerare tale motivazione e si limita a denunciare la violazione di un principio di diritto che, in realta’, non e’ stato messo in discussione dalla Corte di appello, con la conseguente inammissibilita’ del motivo, perche’ il ricorrente non si confronta con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591, comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
1.5. L’ultimo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto con l’atto di appello non era stata proposta alcuna doglianza con riguardo alla recidiva, tale non potendosi qualificare la generica richiesta di diminuzione della pena mediante l’esclusione della recidiva, priva di alcuna censura sul punto alla sentenza di primo grado.
Tanto comporta l’inammissibilita’ del motivo per la conseguente interruzione della catena devolutiva.
Deve a tal proposito ricordarsi che “nel giudizio di legittimita’, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, e’ inammissibile, poiche’ la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)”, (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018, Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi e a cio’ segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila ciascuno, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Si da’ atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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