Le dichiarazioni eteroaccusatorie contenute in un memoriale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12305

Massima estrapolata:

Le dichiarazioni eteroaccusatorie contenute in un memoriale proveniente dal coimputato sono acquisibili come documenti, ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., nel processo a carico di altro coimputato, ma il loro contenuto non è in alcun modo utilizzabile a fini probatori, né direttamente né nel caso in cui il propalante, escusso come “testimone assistito” ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., confermi quanto riportato nel memoriale, corrispondendo una tale conferma ad un’inammissibile utilizzazione diretta delle notizie ricavabili dal memoriale stesso. (In motivazione la Corte ha specificato che le accuse contro il coimputato possono essere vagliate unicamente alla luce delle dichiarazioni dibattimentali, senza che il memoriale – pur valutabile ai fini del giudizio sulla credibilità del propalante – possa a sua volta essere considerato quale riscontro, in quanto proveniente dalla medesima fonte e dunque non esterno).

Sentenza 16 aprile 2020, n. 12305

Data udienza 15 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Rapine aggravate e omicidio – Dichiarazioni del coimputato – Valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – Verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità oggettiva del suo racconto – Inutilizzabilità del memoriale redatto dal coimputato ai fini probatori – Necessità dell’esame dibattimentale – Carenza della motivazione – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIACOMO ROCCHI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA, che conclude per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori:
avvocato (OMISSIS) del foro di LAGONEGRO, in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS), che conclude chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte;
avvocato (OMISSIS) del foro di LAGONEGRO, in difesa di (OMISSIS) TERESA, e quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di POTENZA, in difesa di (OMISSIS), che conclude chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese per la parte di cui e’ difensore e per la parte di cui e’ sostituto processuale;
avvocato (OMISSIS) del foro di NOLA, in difesa di (OMISSIS), che conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza;
avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA, in difesa di (OMISSIS), che conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Potenza confermava quella della Corte di assise di Potenza che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) (non ricorrente) per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e aveva condannato (OMISSIS) alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei in relazione a due delitti di rapina aggravata (capi I ed L) e al delitto di omicidio volontario (capo L1).
(OMISSIS) e’ imputata per la rapina commessa in concorso con (OMISSIS) (separatamente giudicato) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) all’interno della loro abitazione il (OMISSIS); la (OMISSIS) e’ indicata come mandante; (OMISSIS), che indossava un passamontagna, aveva fatto credere di avere una pistola, si era introdotto di notte nell’abitazione degli anziani coniugi e aveva esercitato nei loro confronti una violenza brutale con calci e pugni al corpo e al volto (capo I-1, dichiarato prescritto dal giudice di primo grado) e si era impossessato di denaro e valori (capo I); nonche’, sempre in qualita’ di mandante, della rapina aggravata, commessa con le medesime modalita’ da (OMISSIS), ai danni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) all’interno della loro abitazione (capo L); infine, dell’omicidio aggravato dei predetti coniugi, suoceri della (OMISSIS), colpiti al corpo e al volto da (OMISSIS) al fine di indurli a rivelare dove custodivano il denaro e gli oggetti preziosi (Capo L1).
(OMISSIS) e’ gia’ stato condannato separatamente per le due rapine e gli omicidi con sentenze divenute irrevocabili. Si tratta di reo confesso che aveva coinvolto la (OMISSIS), ritenuta il motore e la mente del gruppo criminale per il quale era stata formulata l’imputazione sub A di associazione per delinquere ex articolo 416 c.p., per la quale la (OMISSIS), in diverso processo, e’ stata prosciolta per intervenuta prescrizione del reato (mentre per (OMISSIS) la sentenza di proscioglimento per lo stesso motivo, pronunciato dal giudice di primo grado, e’ stata confermata in appello).
(OMISSIS) aveva redatto un memoriale, ritenuto riscontrato da diverse testimonianze nonche’ dai tabulati telefonici.
1.2. Secondo il Giudice di primo grado, era stata provata l’esistenza di un’associazione, facente capo alla (OMISSIS), che mirava ad individuare persone anziane, possibilmente benestanti e con entrate pensionistiche, bisognose di assistenza; acquisita la disponibilita’ e la fiducia delle vittime, la (OMISSIS) ne carpiva gli averi inducendoli ad atti di liberalita’ e realizzando artifici e raggiri.
Tale condotta, iniziata nel 1999, era proseguita anche dopo le rapine e gli omicidi per cui e’ processo e in essa erano coinvolti vari soggetti, tra cui il marito della (OMISSIS), che aveva partecipato all’attivita’ della moglie e anche alla redazione di atti falsi, il postino (OMISSIS), che forniva alla (OMISSIS) le notizie circa la disponibilita’ di denaro presso le poste delle vittime delle truffe, un geometra, un altro soggetto – (OMISSIS) – che si presentava come generale dei carabinieri (anch’egli reo confesso), nonche’ un’altra parente della (OMISSIS), (OMISSIS), che fungeva da assistente dell’imputata quando ella si presentava falsamente come ispettrice dell’INPS.
Non si approfondiscono queste vicende, attesa la pronuncia di conferma della prescrizione nei confronti di (OMISSIS), analoga a quella pronunciata nei confronti di tutti gli imputati dal Giudice di primo grado.
Secondo la Corte di primo grado, le due rapine e gli omicidi avevano segnato il “salto di qualita’” e insieme la fine dell’associazione per delinquere, benche’, anche negli anni successivi, le intercettazioni dimostrassero che la (OMISSIS), insieme ai suoi stretti familiari, era costantemente alla ricerca di anziani da accudire, benestanti e possidenti. Si deve ricordare che l’imputata era stata arrestata nel 2009, cinque anni dopo i fatti per cui e’ processo.
Le due rapine risentivano delle finalita’ dell’associazione: in effetti, la (OMISSIS), dopo la rapina ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva ripetutamente fatto visita in ospedale ai due anziani coniugi, benche’ non avesse con loro alcun particolare rapporto, al fine di ottenere il loro consenso per provvedere al loro accudimento ed assistenza; analogamente, l’imputata aveva proposto ai suoceri (OMISSIS) e (OMISSIS) di andare a vivere presso di lei: le condotte truffaldine e di spoliazione operate nei confronti di altri anziani facevano intravedere una analoga volonta’ nei confronti delle due coppie di coniugi.
Tuttavia, la (OMISSIS), incaricando (OMISSIS) delle due rapine, aveva operato il salto verso la violenza fisica, sia perche’ la necessita’ di denaro iniziava ad essere impellente, sia per la volonta’ di “punire” i suoceri per il rancore e l’avversione che avevano manifestato nei suoi confronti fin dal giorno del matrimonio con il figlio (la madre aveva bruciato i vestiti del figlio al ristorante).
Secondo il “memoriale” che (OMISSIS), gia’ condannato in primo grado all’ergastolo, aveva depositato presso il carcere, egli, brigadiere dei carabinieri in servizio presso la Stazione Carabinieri di (OMISSIS), aveva conosciuto la (OMISSIS) in occasione di un servizio di istituto e successivamente era stato avvicinato dalla donna con la quale era nata una relazione sentimentale; in quel periodo l’imputata gli aveva effettuato numerosi regali, gli aveva presentato il sedicente generale dei carabinieri (OMISSIS), che aveva promesso di intervenire per far passare alla figlia di (OMISSIS) il concorso per l’accesso all’Arma, e gli aveva fatto varie promesse.
(OMISSIS) era a conoscenza dell’attivita’ della (OMISSIS) nei confronti degli anziani. La donna gli aveva anche detto che era incinta preannunciandogli che avrebbe abortito.
La situazione si era deteriorata per l’ostilita’ della moglie di (OMISSIS), che non vedeva di buon occhio la (OMISSIS): questa aveva iniziato ad offendere la moglie e aveva rivelato a (OMISSIS) una inesistente relazione della donna con il suo datore di lavoro; lo aveva anche minacciato di rivelare ai familiari la loro relazione.
Sulla base di questo rapporto, la (OMISSIS) aveva incaricato (OMISSIS) dell’esecuzione delle due rapine: la donna mostrava di conoscere l’esistenza di denaro contante nell’abitazione delle due coppie e, di fronte al rifiuto di (OMISSIS), lo aveva minacciato ma anche lusingato e raggirato, ricordandogli i favori che il generale (OMISSIS) poteva fargli.
Dopo la prima rapina ((OMISSIS)), la (OMISSIS) aveva iniziato a parlare male dei suoceri con (OMISSIS), sostenendo di essere da loro maltrattata, e gli aveva proposto di eseguire un furto a casa loro, indicandogli anche un luogo nascosto (il retro di un quadro) dove essi nascondevano denaro contante; lo aveva convinto con le stesse minacce, gli aveva procurato una diversa scheda telefonica e, dopo il delitto ((OMISSIS)), lo aveva contattato a casa e lo aveva inviato a Roma, dove egli aveva incontrato (OMISSIS).
Nel frattempo, pero’, i sospetti per il duplice omicidio si erano gia’ appuntati su (OMISSIS) in quanto egli, vedendo la condizione precaria dei due coniugi rapinati, aveva telefonato al 118 da una cabina telefonica: la sua voce era stata riconosciuta, cosicche’, quando era tornato da Roma, era stato arrestato.
La Corte di primo grado aveva utilizzato il memoriale scritto come documento proveniente dal coimputato (che rispondeva nello stesso processo del reato associativo), unitamente alle sentenze irrevocabili di condanna nei suoi confronti, e aveva ritenuto (OMISSIS) – che in dibattimento si era avvalso della facolta’ di non rispondere – attendibile e aveva individuato una serie di riscontri alle sue dichiarazioni. In particolare, erano state evidenziate le dichiarazioni della moglie e della figlia, che avevano confermato il peggioramento dei rapporti coniugali dal momento in cui (OMISSIS) aveva conosciuto la (OMISSIS), i regali che ella gli faceva, l’accusa nei confronti della moglie di avere una relazione con il datore di lavoro, le telefonate (in particolare quella effettuata la mattina successiva agli omicidi, dopo la quale (OMISSIS) era partito per Roma), la presentazione del generale dei carabinieri (OMISSIS), le promesse di aiuto per il concorso della figlia.
Ancora, erano stati escussi i familiari dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), che avevano riferito dell’ostilita’ dei genitori verso la nuora, delle proposte dell’imputata
perche’ andassero a vivere con lei e il figlio, del timore della (OMISSIS) di essere uccisa, dello strano comportamento tenuto da (OMISSIS), marito della (OMISSIS) e figlio delle due vittime, nella camera mortuaria, quando si era rivolto alle salme ripetendo per ore: “meno male che vi avevano fatto solo un graffietto e vi avevano messo solo paura”, facendo intendere di essere a conoscenza del progetto di rapina; della strana risposta della (OMISSIS) alla domanda dei cognati che avevano chiesto perche’ (OMISSIS) avesse commesso gli omicidi (l’imputata aveva detto al marito di andarsene perche’ “danno la colpa a noi”).
Agli atti era stata acquisita la confessione di (OMISSIS), il falso generale dei carabinieri, che aveva riferito che (OMISSIS) era convinto che egli lo fosse realmente.
Particolare importanza veniva attribuita all’analisi dei tabulati telefonici, che mostravano contatti intensi tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) nei giorni precedenti alle due rapine e successivi alla seconda; era stata anche riscontrata la circostanza che, nel mese di luglio 2004 ed erano state acquistate due schede telefoniche intestate a nomi di fantasia e utilizzate dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS).
1.3. Nell’atto di appello, la difesa della (OMISSIS) aveva eccepito il difetto assoluto di prova, contestando la qualificazione del memoriale di (OMISSIS) come documento avente valore di prova (lo sarebbe stato se si fosse trattato di memoriale redatto prima della condanna e sequestrato in un atto a sorpresa). (OMISSIS) si era sottratto al contraddittorio dibattimentale e le sue dichiarazioni non erano state raccolte in dibattimento o in incidente probatorio.
Nel merito, l’appellante aveva contestato l’attendibilita’ di (OMISSIS), aveva sottolineato l’assenza di riscontri e, con riferimento all’omicidio, aveva negato il nesso di causalita’ tra la condotta dell’imputata e la morte.
La Corte territoriale confermava la natura di prova documentale del memoriale ai sensi dell’articolo 234 c.p.p., negandone, tuttavia, il valore probatorio riconosciuto dal primo giudice: (OMISSIS) era coimputato nel presente processo solo in relazione all’imputazione associativa, mentre avrebbe dovuto essere escusso come testimone in relazione alle rapine e agli omicidi per i quali era stato giudicato con sentenza definitiva; di conseguenza, erroneamente i giudici di primo grado avevano riconosciuto a (OMISSIS) la facolta’ di non rispondere anche con riferimento a tali reati. La sentenza di primo grado veniva sconfessata anche per l’utilizzazione delle dichiarazioni risultanti dalle sentenze irrevocabili di condanna acquisite ai sensi dell’articolo 238 bis c.p.p., che non erano state rese ne’ in dibattimento ne’ in incidente probatorio.
Era stata, pertanto, disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’escussione di (OMISSIS), in qualita’ di testimone assistito ai sensi dell’articolo 197-bis c.p.p..
La sentenza riporta il contenuto integrale dell’esame del teste assistito reso all’udienza del 31 ottobre 2018. In sintesi, (OMISSIS) aveva attribuito l’idea della rapina a carico dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) alla (OMISSIS), che aveva saputo dal postino che essi avevano incassato una notevole somma; l’imputata lo aveva accompagnato il giorno precedente in un sopralluogo dell’abitazione delle persone offese e, con le minacce e le insistenze, lo aveva convinto a compiere la rapina, riferendogli anche un nascondiglio usato dai coniugi.
(OMISSIS), per giustificare il fatto di essere stato convinto, aveva riferito di essere stato depresso e di avere utilizzato psicofarmaci.
La somma di 4.000 Euro ricavata dalla rapina era stata utilizzata dalla coppia per dei viaggi a Roma e per preparare una busta da consegnare al sedicente generale (OMISSIS) per corrompere qualche responsabile del concorso dell’Arma dei Carabinieri, cui era iscritta la figlia di (OMISSIS).
Anche la rapina ai danni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) era stata ideata dalla (OMISSIS), che aveva sempre parlato male dei suoceri a (OMISSIS) e verso i quali mostrava rancore. La donna sosteneva che (OMISSIS) doveva fare la rapina e mettere paura ai suoceri e lo aveva convinto nello stesso modo; gli aveva spiegato esattamente dove si trovava l’abitazione delle vittime (vicino alla stessa (OMISSIS) aveva fatto un servizio circa un mese prima), nonche’ rivelato il nascondiglio dietro un quadro dove i suoceri nascondevano una somma in contanti di 4.000 – 5.000 Euro (l’uomo aveva effettivamente trovato il denaro nel posto indicato). La (OMISSIS) non aveva detto a (OMISSIS) di picchiare i suoceri, ma di terrorizzarli.
Dopo la rapina (OMISSIS) aveva telefonato alla (OMISSIS) dicendole che la suocera (che egli aveva legato ad una sedia) stava male e lei aveva risposto di non preoccuparsi, esclamando: “falli morire”. Tuttavia, nel tragitto di ritorno, (OMISSIS) aveva chiamato il 118 con la telefonata nel corso della quale era stato riconosciuto. La mattina dopo, la (OMISSIS) aveva telefonato a casa a (OMISSIS) riferendogli compiaciuta che i suoceri erano morti. I due si erano rivisti nelle ore successive, la (OMISSIS) aveva bruciato le due schede telefoniche e poi aveva mandato l’uomo a Roma perche’ aspettasse che si calmassero le acque. A Roma era stato raggiunto dalle telefonate dei Carabinieri di Potenza che gli intimavano di ritornare; sulla via del ritorno aveva consegnato il provento della rapina a (OMISSIS), incaricato dalla (OMISSIS).
La Corte osservava che l’esame nel contraddittorio aveva reso utilizzabile il memoriale, il cui contenuto era stato confermato da (OMISSIS); riteneva inattendibile la ricostruzione alternativa dei fatti proposta con la memoria difensiva del 31 ottobre 2018 e, valutando le ulteriori memorie difensive, ribadiva la credibilita’ e attendibilita’ del teste assistito e la valenza probatoria delle sue dichiarazioni accusatorie.
Sussistevano, inoltre, i riscontri estrinseci a carattere individualizzante evidenziati dalla sentenza di primo grado. I tabulati telefonici, in particolare, confermavano il racconto di (OMISSIS) in ordine ai suoi rapporti con la (OMISSIS) in occasione delle due rapine.
Le eccezioni difensive relative all’episodio nel quale, dopo l’omicidio, la (OMISSIS) aveva bruciato le due schede telefoniche non erano rilevanti, in quanto (OMISSIS) non aveva mai indicato il numero delle relative utenze (che, quindi, non erano tra quelle oggetto dell’analisi operata dalla polizia giudiziaria).
Secondo la Corte territoriale, era provato che la (OMISSIS) fosse stata l’ideatrice e la mandante delle due rapine; sussisteva in capo all’imputata il dolo eventuale di omicidio, alla luce di alcuni aspetti: la prestanza fisica di (OMISSIS); la circostanza che, in conseguenza della prima rapina, le vittime erano state ricoverate all’ospedale; l’astio e il rancore che la (OMISSIS) provava verso i suoceri; la frase: “lasciali morire” pronunciata nella telefonata in cui (OMISSIS) le aveva riferito che la suocera stava male; le frasi pronunciate dal di lei marito (OMISSIS) nella sala mortuaria, che dimostrava un intento preordinato di un’azione violenta.
Non ricorreva l’ipotesi di cui all’articolo 116 c.p., in presenza del dolo eventuale di omicidio e della prevedibilita’ dell’evento morte.
La Corte territoriale negava all’imputata le attenuanti generiche.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) avv. (OMISSIS), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allo scrutinio delle dichiarazioni di (OMISSIS).
Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza sulle considerazioni difensive, concernenti la inattendibilita’ di (OMISSIS) e la mancanza di riscontri estrinseci individualizzanti nei confronti dell’imputata, e’ apparente.
La difesa, con l’atto di appello e le memorie, aveva evidenziato numerosi aspetti di inattendibilita’ del teste assistito, cui la sentenza aveva risposto in minima parte. La Corte aveva ritenuto erroneamente che la memoria conclusiva depositata all’udienza del 28 novembre 2018 compendiasse tutte le censure mosse in precedenza; comunque, non aveva in concreto esaminato alcun elemento evidenziato dalla difesa, fatta eccezione per i risultati dei tabulati telefonici.
Ebbene, tali tabulati smentivano, come la difesa aveva evidenziato, il racconto di (OMISSIS) in ordine a specifici contatti nei momenti topici e, quindi, erano rilevanti per la credibilita’ del testimone.
Inoltre, la sentenza sminuiva le ulteriori incongruenze evidenziate dalla difesa, limitandosi a definirle marginali.
La difesa aveva evidenziato, inoltre, l’incoerenza e l’incostanza delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) nei cinque interrogatori resi in fase di indagine, antecedenti alla stesura del memoriale, quindi proprio nel momento di massima nitidezza del ricordo e di spontaneita’ delle propalazioni; non a caso nei confronti della (OMISSIS) era stata avanzata una prima richiesta di archiviazione, motivata proprio sulla radicale inattendibilita’ di (OMISSIS).
Il ricorrente evidenzia una contraddizione rilevante: si era ritenuto che l’attendibilita’ e la credibilita’ del testimone derivasse dall’inquadramento storico e fattuale dei rapporti tra (OMISSIS) e la (OMISSIS), la cui fonte, peraltro, era lo stesso memoriale che, quindi, non poteva costituire riscontro alle dichiarazioni del testimone; inoltre, la difesa aveva evidenziato che (OMISSIS) aveva ricondotto il proprio asservimento e soggezione nei confronti dell’imputata alla minaccia da lei pronunciata di rivelare la loro relazione alla moglie, mentre era emerso che la moglie conosceva l’esistenza della relazione gia’ all’epoca della prima rapina; il teste, allora, aveva corretto il tiro, riferendo della minaccia di rivelare la gravidanza alla moglie, salvo riferire che la (OMISSIS) gli aveva riferito di avere abortito prima della rapina ai (OMISSIS) – (OMISSIS), cosicche’ tale gravidanza non poteva costituire strumento di minaccia; e, ancora, il teste aveva fatto riferimento a non credibili minacce di far intervenire soggetti criminali.
(OMISSIS) era stato smentito anche sulla utilizzazione della somma rapinata ai coniugi (OMISSIS), che non poteva essere consegnata al “generale” (OMISSIS) per corrompere i responsabili del concorso per l’accesso ai Carabinieri, poiche’ all’epoca la figlia di (OMISSIS) era gia’ stata bocciata, cosi’ come sui motivi del suo viaggio a Roma, gia’ preventivato una settimana prima e, ancora, sul compiacimento manifestato dalla (OMISSIS) in ordine alla morte dei suoceri (accanto all’imputata che parlava al telefono si trovava la cognata, figlia delle vittime).
Inoltre, l’indicazione del memoriale come elemento di riscontro alle dichiarazioni dibattimentali costituiva violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, mentre il mero richiamo ai tabulati telefonici e alle dichiarazioni testimoniali non era sufficiente per riscontrare la versione della (OMISSIS) come mandante delle due rapine.
In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione sulle censure difensive concernenti il difetto del rapporto di causalita’ tra la condotta attribuita all’imputata e l’evento morte, nonche’ la violazione degli articoli 40 e 110 c.p..
Il quarto motivo di appello aveva ampiamente evidenziato che l’azione lesiva posta in essere da (OMISSIS) aveva stravolto i limiti e le ragioni del mandato della (OMISSIS), risultando imprevedibile nel suo accadimento fino al punto di rompere il nesso di causalita’ tra il mandato per la rapina e l’evento morte.
In un terzo motivo il ricorrente deduce mera apparenza della motivazione e violazione di legge con riferimento all’affermata sussistenza del dolo eventuale del reato di omicidio.
Il ricorrente ricorda la sentenza delle Sezioni Unite, ThyssenKrupp, sul dolo eventuale, che pretende la chiara previsione di una concreta e significativa possibilita’ di verificazione dell’evento, sottolineando l’assenza di una indagine in tal senso nell’ambito della sentenza impugnata. In particolare, la motivazione tace sorprendentemente sul contenuto del mandato in se’ e sul confronto con la condotta, del tutto difforme, tenuta dall’esecutore materiale del delitto. (OMISSIS), sia nel memoriale che nelle dichiarazioni dibattimentali, aveva espressamente affermato che la (OMISSIS) non gli aveva detto di picchiare i suoceri, ma solo di far loro paura e di rubare il denaro; eppure l’imputazione faceva riferimento a calci e pugni inferti ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) al fine di indurli a rivelare il luogo dove custodivano il denaro e gli oggetti preziosi, condotta confermata dal testimone.
La difesa aveva evidenziato che la (OMISSIS) aveva indicato a (OMISSIS) il luogo dove i suoceri custodivano il denaro: cio’ rendeva inspiegabile la lunga permanenza nell’abitazione (in effetti, (OMISSIS) non aveva saputo spiegarla) e la condotta violenta realizzata; di conseguenza si doveva escludere che la (OMISSIS) potesse prevedere che il complice avrebbe picchiato le vittime al fine di farsi rivelare il luogo dove era nascosto il danaro. Per di piu’, se la finalita’ dell’imputata fosse stata quella di proseguire negli scopi dell’associazione per delinquere, la morte delle vittime non avrebbe potuto essere prevista.
In definitiva, la motivazione pretermetteva dalla valutazione proprio quel passo in cui (OMISSIS) escludeva che la (OMISSIS) gli avesse dato mandato perfino di percuotere i suoceri e cio’ rappresentava un grave vizio motivazionale al fine di verificare l’ipotesi del concorso anomalo ai sensi dell’articolo 116 c.p..
La motivazione relativa al dolo eventuale di omicidio enfatizzava alcuni dati inconferenti e non prendeva in considerazione ricostruzioni alternative: era stato sottolineato il rancore provato dall’imputata verso i suoceri, benche’ la volonta’ di punirli non fosse stata contestata nel capo di imputazione e nonostante che, nel corso degli anni, la relazione tra l’imputata e i suoceri si fosse attestata in termini di normalita’ e di serena frequentazione.
(OMISSIS) aveva parlato del livore della (OMISSIS) contro i suoceri solo nelle dichiarazioni dibattimentali.
Ancora, la sentenza sottolineava la prestanza fisica di (OMISSIS) e gli effetti della rapina sui coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS): ma si trattava di un unico episodio che, al piu’, poteva far prevedere alla (OMISSIS) l’uso della violenza verso le nuove vittime, ma che non dimostrava che ella si fosse confrontata con la concreta possibilita’ dell’evento morte. Inoltre, il mandato non prevedeva l’uso della violenza ne’ (OMISSIS) aveva usato la pistola d’ordinanza nella rapina precedente, cosicche’ l’uccisione dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) era imprevedibile.
Anche le frasi pronunciate da (OMISSIS) nella camera mortuaria non dimostravano affatto la conoscenza di una preordinazione di una condotta aggressiva. Su queste frasi, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione del teste (OMISSIS), unico soggetto che aveva personalmente sentito quelle frasi, ma l’istanza era stata respinta. L’interpretazione congetturale di quelle frasi presupponeva un coinvolgimento di (OMISSIS) nella rapina, che non risultava affatto; in ogni caso, quelle parole dimostravano che, appunto, il mandato era stato quello di spaventare le vittime o, al piu’, di far procurare loro “un graffietto”.
Le telefonate fatte da (OMISSIS), dopo l’esecuzione della rapina, prima alla (OMISSIS) e poi al 118 dimostravano che, da parte dell’uomo, non vi era affatto un’accettazione ex ante del rischio che le persone offese potessero morire. In questa ottica, la frase: “lasciali morire” che la (OMISSIS), secondo il racconto di (OMISSIS), avrebbe pronunciato costituiva un post factum irrilevante rispetto alla prova di una preventiva accettazione del rischio dell’evento morte e ininfluente sulla morte stessa.
In definitiva, la motivazione della sentenza era decisamente carente in ordine all’individuazione del dolo attribuito all’imputata, avendo ignorato la natura del mandato ed utilizzato elementi equivoci sulla previa accettazione dell’evento morte.
Un’ultima censura viene mossa per la mancata analisi delle circostanze concrete dell’evento letale, mancando in entrambe le sentenze di merito una trattazione circa le cause “autoptiche” della morte dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS): cio’ rendeva impossibile una corretta qualificazione giuridica del fatto, che ben avrebbe potuto essere diversa rispetto a quella adottata nei confronti di (OMISSIS). In effetti, l’acquisizione della sentenza irrevocabile di condanna non comportava alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi esposti nella sentenza acquisita. La Corte territoriale, quindi, ben avrebbe potuto qualificare la condotta di (OMISSIS) come omicidio preterintenzionale, anche alla luce delle sue dichiarazioni, ovvero ritenere che il dolo eventuale fosse sorto in lui successivamente rispetto al mandato della (OMISSIS): ma un’analisi di questo tipo era del tutto mancante, non essendo state analizzate le modalita’ della condotta violenta e gli esiti dell’autopsia.
Se l’omicidio da parte di (OMISSIS) fosse stato ritenuto preterintenzionale, sarebbe stato impossibile attribuire alla (OMISSIS) il dolo eventuale.
In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli articoli 110 e 116 c.p. e vizio di motivazione.
La motivazione richiamava una pronuncia di legittimita’ secondo cui l’omicidio o il tentato omicidio sono legati alla rapina da un rapporto di regolarita’ causale e, quindi, devono essere considerati eventi che rientrano nell’ordinario sviluppo della condotta di rapina. Al contrario, il concorso anomalo deve essere riconosciuto quando, nel caso concreto, il concorrente non abbia considerato l’evento piu’ grave come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata, anche se si tratta di conseguenza prevedibile.
Di conseguenza, la sentenza avrebbe dovuto accertare se la (OMISSIS) avesse in concreto previsto il fatto piu’ grave accettando il rischio della sua commissione da parte dell’esecutore materiale della rapina; non era, quindi, sufficiente l’affermazione astratta secondo cui l’omicidio era una conseguenza ragionevole, prevedibile e probabile della rapina consumata con violenza.
In particolare, era certo che in entrambe le rapine non era previsto l’uso di armi; inoltre, le modalita’ esecutive della rapina non erano state ricostruite e il mandato non prevedeva l’uso di violenza, come affermato da (OMISSIS) – che la Corte territoriale aveva ritenuto attendibile – nel corso dell’esame dibattimentale; ne’ le lesioni procurate nella prima rapina permettevano di ritenere previsto l’omicidio ai danni delle vittime della seconda.
La motivazione della sentenza riteneva “palese” che il reato piu’ grave fosse stato considerato come possibile conseguenza della rapina: ma non spiegava tale convinzione.
In un quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 576 c.p., comma 1, n. 1, articolo 61 c.p., comma 1, n. 2 e articolo 118 c.p., nonche’ vizio della motivazione.
La sussistenza dell’aggravante teleologica avrebbe dovuto essere valutata sulla base del mandato e dell’indicazione precisa che la (OMISSIS) aveva dato a (OMISSIS) circa il luogo dove i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) custodivano il denaro: cio’ in quanto, secondo l’imputazione, i calci e i pugni sarebbero stati inferti da (OMISSIS) al fine di costringere le vittime a rivelare il luogo dove era il denaro. Il ricorrente ricorda che l’aggravante concernente i motivi a delinquere puo’ essere addebitata al concorrente solo se da lui condivisa: quindi, i giudici avrebbero dovuto accertare se la mandante avesse condiviso la finalita’ dell’esecutore materiale e delegato lo stesso a tale finalita’ della violenza con cosciente volonta’; ma cio’ avrebbe imposto l’analisi del mandato che era stata omessa.
Il ricorrente conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
3. Ricorre per cassazione anche l’altro difensore dell’imputata, avvocato (OMISSIS), deducendo, in un primo motivo, omessa motivazione sulla richiesta di espunzione dal fascicolo processuale del memoriale redatto da (OMISSIS) acquisito in violazione degli articoli 234 e 237 c.p.p..
La difesa dell’imputata aveva contestato la qualificazione del memoriale come documento, atteso che lo scritto acquisito non contiene alcuna rappresentazione che abbia il requisito della intrinseca certezza ma solo una conoscenza soggettiva che necessita di una testimonianza. Inoltre, (OMISSIS) non era coimputato nei delitti di rapina ed omicidio, mentre il reato di associazione per delinquere a lui contestato al capo A era gia’ prescritto prima dell’inizio del processo.
Il giudice di appello aveva respinto la richiesta della difesa di espungere il memoriale dal fascicolo per il dibattimento ma aveva negato valore probatorio allo stesso; tuttavia, per attribuirglielo nuovamente, aveva disposto l’audizione di (OMISSIS) ex articolo 197-bis c.p.p.; la prima domanda rivolta dal giudice al teste riguardava la conferma del memoriale, in evidente violazione dell’articolo 499 c.p.p. In questo modo la sentenza aveva legittimato l’acquisizione e l’utilizzo del memoriale.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento al rapporto di causalita’ tra il preteso mandato da parte dell’imputata e la condotta posta in essere da (OMISSIS).
La condotta dell’esecutore materiale – che solo nella testimonianza aveva descritto un odio atavico e persistente della (OMISSIS) nei confronti dei suoceri era in totale discrasia con il mandato, ove ritenuto esistente, cosi’ da ritenere insussistente il nesso di causalita’. Si era trattato, invece, di un comportamento autonomo.
In un terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle falsita’ contenute nel memoriale e nella testimonianza di (OMISSIS).
In primo luogo, le vittime delle due rapine non avevano le caratteristiche ricercate dalla (OMISSIS) nell’ambito dell’attivita’ dell’associazione per delinquere.
In secondo luogo, l’analisi dei tabulati smentiva il racconto di (OMISSIS) sui mandati ricevuti dalla (OMISSIS): dall’11 al 15 ottobre non vi era stato alcun contatto telefonico tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) (la prima rapina risale al (OMISSIS)) e, con riferimento alla seconda rapina, i tabulati smentivano sia la convocazione telefonica da parte della (OMISSIS) nel pomeriggio del 9 novembre (giorno del delitto), sia la telefonata che (OMISSIS) aveva sostenuto di avere effettuato alla (OMISSIS) dopo l’uscita dall’abitazione delle vittime, prima di chiamare il 118.
Del resto, le testimoni (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano smentito la presenza della (OMISSIS) nella sua abitazione dalle 16.00 alle 18.30 – 19.00 (arco di tempo durante il quale, secondo il racconto di (OMISSIS), egli si sarebbe recato all’abitazione della (OMISSIS) e avrebbe ricevuto il mandato per la rapina): ma di tali testimonianze la sentenza non teneva alcun conto, cosi’ come non aveva valutato l’assenza della telefonata successiva al delitto nel corso della quale la (OMISSIS) avrebbe mostrato compiacimento per la morte dei suoceri.
Era falso e smentito da un testimone anche il racconto di (OMISSIS) secondo cui, il giorno successivo all’omicidio, egli, su incarico della (OMISSIS), si era recato a prelevare il figlio dell’imputata alla fermata dello scuolabus, aveva parlato con l’autista e aveva portato il bambino a casa.
Ancora, era falsa la circostanza che le due schede telefoniche erano state bruciate a casa della (OMISSIS): i tabulati telefonici dimostravano che tutte le schede telefoniche utilizzate dai due imputati avevano funzionato ben oltre la partenza di (OMISSIS) per Roma.
Contrariamente a quanto affermato nella motivazione, non si trattava affatto di incongruenze marginali.
La sentenza, inoltre, accreditava la tesi secondo cui (OMISSIS) era stato inviato a Roma dalla (OMISSIS) per sottrarlo alle indagini: cio’ contro le stesse dichiarazioni di (OMISSIS), che aveva riferito che la (OMISSIS) aveva un appuntamento a (OMISSIS) con un agente immobiliare e che ella era stata impossibilitata a recarvisi per la morte dei suoceri. La circostanza era stata confermata dall’agente immobiliare con dichiarazioni rese nel processo a carico di (OMISSIS) ed acquisite all’udienza del 25 novembre 2014 nonche’ dalla figlia di (OMISSIS), (OMISSIS), che aveva riferito che il viaggio a (OMISSIS) era stato preannunciato dal padre gia’ diversi giorni prima.
La motivazione della sentenza, quindi, accreditava come vere circostanze palesemente false.
In un quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla credibilita’ oggettiva e soggettiva attribuita a (OMISSIS).
I motivi di appello avevano evidenziato una serie di bugie e di falsita’ da parte di (OMISSIS) fin dal momento dell’arresto: tra l’altro, in alcuni interrogatori aveva attribuito alla (OMISSIS) una partecipazione attiva e materiale alle rapine, salvo poi ammettere la falsita’ del racconto, motivandola con l’intento di ricavarne qualche beneficio.
Anche il memoriale e la testimonianza contenevano falsita’: ad esempio quanto alla consegna del denaro ricavato dalla prima rapina a (OMISSIS) per ricompensarlo delle raccomandazioni per la figlia, quando era gia’ noto da un mese che ella non aveva superato il concorso, alle minacce di far intervenire soggetti mafiosi o ancora alla minaccia di rivelare la loro relazione alla moglie, che ne era gia’ a conoscenza e lo aveva cacciato da casa.
In un quinto motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento alla mancanza di credibilita’ e di inattendibilita’ soggettiva di (OMISSIS).
La Corte aveva evidenziato elementi che avrebbero dimostrato la credibilita’ soggettiva del testimone senza tenere presente che, trattandosi di soggetto condannato definitivamente all’ergastolo, egli non poteva temere alcuna conseguenza effettiva da una falsa testimonianza e non considerando che le sue dichiarazioni non erano contrassegnate ne’ da precisione, ne’ da coerenza e costanza, ne’ da spontaneita’. La sentenza menzionava genericamente, a sostegno dell’attendibilita’, la personalita’ di (OMISSIS), le sue condizioni socioeconomiche e familiari e il suo passato, tutti elementi negativi; richiamava, poi, come riscontri estrinseci, i tabulati e le varie deposizioni testimoniali che, in realta’, smentivano la tesi accusatoria.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
4. L’avv. (OMISSIS) ha depositato memoria difensiva in cui approfondisce il tema dell’attendibilita’ di (OMISSIS), censurando la sentenza impugnata per non avere preso in considerazione le circostanze evidenziate con l’atto di appello, con i motivi nuovi e con la prima memoria difensiva nonche’ con la memoria depositata all’udienza del 28 novembre 2018 e rimarcando che la deposizione di (OMISSIS) e’ in concreto l’unica fonte di prova utilizzata da entrambi i giudici del merito ai fini dell’affermazione del concorso della (OMISSIS) quale mandante dei delitti.
In sintesi, quegli atti avevano rimarcato la mancanza di costanza, coerenza, specificita’, reiterazione, spontaneita’, immediatezza e coerenza interna del racconto. (OMISSIS) era gia’ stato ritenuto inattendibile in sede di archiviazione per aver fornito versioni contrastanti tra loro che, per di piu’, erano state spesso contraddette da circostanze oggettive: aveva accusato la (OMISSIS) e (OMISSIS) di essere sia esecutori materiali che mandanti, dopo avere inizialmente negato ogni propria responsabilita’; aveva ammesso di avere calunniato la (OMISSIS) per scopi processuali, salvo redigere il “memoriale” in vista della sentenza di secondo grado nei suoi confronti.
Il ricorrente sottolinea, ancora, le asserzioni vaghe, generiche e “di maniera” utilizzate dalla motivazione della sentenza impugnata per attestare la credibilita’ del dichiarante; censura la motivazione per avere tratto dalla sentenza irrevocabile di condanna di (OMISSIS) una conferma della sua attendibilita’ e del fatto che le sue attivita’ criminose erano frutto della collaborazione di piu’ persone, pur avendo la Corte, in astratto, correttamente inquadrato i limiti dell’utilizzabilita’ derivanti dall’articolo 238-bis c.p.p..
Del resto, anche i giudici che avevano giudicato (OMISSIS) avevano sottolineato il suo atteggiamento ondivago, ritenendolo anche frutto di strategia difensiva, e avevano fatto riferimento ad “improbabili chiamate in correita’”.
Nella memoria si ricordano, ancora, le contraddizioni e le smentite alle dichiarazioni di (OMISSIS) non prese in considerazione dalla sentenza impugnata. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, i tabulati telefonici smentivano il racconto del dichiarante, come dimostrato nel ricorso. La motivazione apparente su questi elementi integra la violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 3.
In particolare: le minacce della (OMISSIS) di rivelare alla moglie di (OMISSIS) la loro relazione non teneva conto che la donna la conosceva prima delle rapine; la minaccia di rivelare l’attesa di un figlio da lui non teneva conto che, secondo il suo racconto, ella gli aveva riferito di avere abortito; le minacce ricevute erano inverosimili, trattandosi di un brigadiere dei carabinieri; la Corte non aveva considerato le testimoni che avevano smentito che, il giorno della rapina, ad una certa ora, (OMISSIS) si fosse recato all’abitazione della (OMISSIS) dove aveva ricevuto il mandato; lo stesso dichiarante, davanti alla Corte territoriale, aveva mutato versione su tale incontro. Non risultava dai tabulati alcuna telefonata fatta da (OMISSIS) alla (OMISSIS) dopo la rapina.
(OMISSIS) era stato smentito dalla moglie sulle due telefonate fatte dalla (OMISSIS) alla loro abitazione la mattina dopo la rapina; era stato smentito anche il racconto secondo cui, quel giorno, (OMISSIS) aveva prelevato il figlio della (OMISSIS) dalla scuolabus al ritorno da scuola; era stata smentita la distruzione delle schede telefoniche e il fatto che (OMISSIS) si fosse recato a casa della donna; (OMISSIS) aveva mutato versione sulle percosse inferte ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS); non risultavano le numerose telefonate riferite dal dichiarante prima della rapina ai danni dei coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS). Era impossibile che il provento di quella rapina fosse stato consegnato per la corruzione necessaria per il concorso della figlia per accedere all’Arma dei carabinieri, il cui risultato era gia’ conosciuto.
Tutte le censure difensive erano state eluse dalla sentenza.
Vengono poi passati in rassegna gli elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni di (OMISSIS), sottolineandosi che il memoriale non poteva essere considerato tale; le testimonianze, poi, non costituivano riscontri per le accuse alla (OMISSIS) di essere mandante delle due rapine; infine, i tabulati telefonici dimostravano, si’, la frequentazione tra le due persone, ma non riscontravano in alcun modo il racconto di (OMISSIS).
Il memoriale non avrebbe potuto essere acquisito al fascicolo per il dibattimento anche dopo l’escussione di (OMISSIS) ex articolo 197-bis c.p.p.; il mandato riferito da parte della (OMISSIS) non prevedeva affatto l’uso di violenza; la condotta di (OMISSIS) era stato del tutto autonoma e il presunto mandato era stato stravolto.
Viene contestata la motivazione relativa all’esclusione del concorso anomalo sulla base di una presunta programmazione di un delitto a base violenta, che il dichiarante aveva negato; si sottolinea che il presunto rancore da parte della (OMISSIS) nei confronti dei suoceri non poteva certamente cambiare la causale dell’azione; si lamenta l’apparenza della motivazione in punto di insussistenza del concorso anomalo.
Vengono richiamati i motivi di ricorso in punto di dolo e di aggravante teleologica, sottolineandosi che si trattava di questioni ampiamente trattate dalla difesa ma non affrontate dalla motivazione della sentenza impugnata.
Tra i vari temi si sottolinea che, contrariamente a quanto riferito per la prima volta in dibattimento da (OMISSIS), i contrasti tra i suoi suoceri con lei e il figlio erano indipendenti dal suo matrimonio, ma derivavano da altre questioni familiari e patrimoniali.
5. Ha depositato una memoria anche l’avv. (OMISSIS), ricordando che, qualche mese dopo l’arresto, (OMISSIS) – che dapprima aveva negato la sua responsabilita’ nell’omicidio, per poi ammetterla – aveva attribuito alla (OMISSIS) la diretta partecipazione alle due rapine; alcuni mesi dopo egli aveva ammesso la falsita’ delle dichiarazioni accusatorie, giustificando la sua calunnia con il tentativo di ottenere gli arresti domiciliari; di conseguenza, il procedimento aperto nei confronti della (OMISSIS) era stato archiviato.
(OMISSIS) aveva scritto il memoriale in vista della sentenza di appello che avrebbe confermato la sua condanna all’ergastolo. La Procura della Repubblica di Lagonegro aveva instaurato un nuovo procedimento e aveva escusso (OMISSIS) ex articoli 210 e 197-bis c.p.p., il quale aveva confermato le sue accuse. Tuttavia, nel processo a carico della (OMISSIS), il Pubblico ministero non aveva indicato (OMISSIS) nella lista testimoniale, ma aveva chiesto l’acquisizione del memoriale ai sensi del 234 c.p.p.; la Corte di assise aveva acquisito detto memoriale, mentre aveva ritenuto inutilizzabili le precedenti dichiarazioni di (OMISSIS).
La Corte territoriale, all’esito della camera di consiglio, aveva deciso di ascoltare (OMISSIS) e aveva acquisito il memoriale.
Secondo il difensore, il memoriale non puo’ essere qualificato come documento: si trattava soltanto di uno scritto che conteneva una semplice e soggettiva dichiarazione di scienza priva del valore richiesto dalla normativa. La sentenza impugnata richiamava una pronuncia di legittimita’ che, peraltro, riguardava un processo celebrato con il rito abbreviato; del resto (OMISSIS) era gia’ stato escusso in precedenza dal Pubblico ministero con dichiarazioni ritenute inutilizzabili.
Di fatto, in ragione di una inesistente qualifica di imputato attribuita a (OMISSIS), la sua scienza incontrollata contenuta nello scritto era divenuta la prova della responsabilita’ della ricorrente; il giudice di appello, pur negando il valore probatorio al memoriale, aveva proceduto all’esame esclusivamente al fine di attribuirglielo, superando ogni critica sulla sua acquisizione e sul suo utilizzo.
In ogni caso, il memoriale conteneva bugie plateali e lo stesso (OMISSIS), come testimone, aveva riferito evidenti falsita’, che vengono elencate. Viene lamentata la motivazione generica e retorica sulla credibilita’ di (OMISSIS).
Il difensore approfondisce, inoltre, il tema del rapporto di causalita’ tra la condotta attribuita all’imputata e la condotta effettivamente tenuta da (OMISSIS), osservando che la motivazione non affrontava tale questione, limitandosi a negare la sussistenza di un concorso anomalo ex articolo 116 c.p., senza osservare alcunche’ sul contrasto e la inconferenza tra il mandato e il comportamento tenuto dal correo: la (OMISSIS) aveva detto a (OMISSIS) di non picchiare i suoceri ma di intimidirli e, al contrario, appena entrato nell’abitazione l’uomo aveva sferrato un pugno a (OMISSIS), lo aveva legato ad una sedia e aveva cagionato la frattura del femore alla (OMISSIS) saltandole sul corpo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto con distinti atti, e’ fondato e impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
1. La difesa della ricorrente ha correttamente impostato la difesa su diversi piani: dapprima, contestando il vizio processuale di fondo della sentenza impugnata, vale a dire l’utilizzazione del “memoriale” redatto da (OMISSIS) come prova mediante la conferma del suo contenuto da parte dell’imputato escusso in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; poi, cercando di dimostrare – nel caso di ritenuta utilizzabilita’ di tale elaborato a fini probatori – la sua falsita’ e/o inattendibilita’; ancora, censurando la credibilita’ attribuita a (OMISSIS) nella sua escussione effettuata ai sensi dell’articolo 197-bis c.p.p. e l’inattendibilita’ delle circostanze da lui riferite; di seguito, cercando di dimostrare la mancanza di riscontri individualizzanti alle sue dichiarazioni e la sussistenza di elementi di smentita; infine – per l’ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistenti tutti i presupposti per giungere alla conferma della ricostruzione adottata dai giudici di merito – trattando le questioni giuridiche della mancanza del nesso di causalita’ e della mancanza di un concorso pieno della (OMISSIS) nella condotta di (OMISSIS).
Trattasi di motivi proposti in via gradata al fine di esporre una difesa completa: ma l’accoglimento dei motivi iniziali comporta l’assorbimento di quelli subordinati, riservati ad una nuova valutazione del giudice di merito di rinvio.
2. Una valutazione complessiva e sintetica del presente processo dal punto di vista dell’apparato probatorio dimostra che in esso ricorre lo schema che vede la presenza di un dichiarante, gia’ condannato in via definitiva per i delitti contestati, che accusa l’imputata di avere concorso con lui, sia pure come mandante. Non esistono prove dirette del concorso dell’imputata cosi’ come contestato nell’imputazione.
La norma di riferimento e’, di conseguenza, l’articolo 192 c.p.p., comma 3, in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilita’; norma richiamata dall’articolo 197-bis c.p.p., comma 6, nel caso di escussione come testimone assistito di un imputato di reato collegato nei cui confronti e’ stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Non occorre approfondire l’insegnamento di legittimita’ ormai consolidato che si e’ formato sulla norma dell’articolo 192 c.p.p., comma 3; e’ sufficiente richiamare il principio stabilito dalle Sezioni Unite, Aquilina, per cui, nella valutazione della chiamata in correita’, il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilita’ soggettiva del dichiarante e l’attendibilita’ oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’articolo 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145); la valenza dei riscontri esterni alla narrazione del chiamante in correita’ deve essere individualizzante, dovendo cioe’ riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilita’ dello stesso all’imputato, mentre non e’ richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perche’, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correita’ (da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, dep. 2019, Campo, Rv. 276744).
Pertanto, in mancanza di prove dirette del concorso, di dichiarazioni di altri correi e di ammissioni da parte dell’imputata, i giudici di merito erano chiamati a valutare, oltre alla credibilita’ del dichiarante, la portata dei riscontri disponibili, di varia natura (sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di (OMISSIS), tabulati telefonici, dichiarazioni confessorie su circostanze “di contorno” ( (OMISSIS)), testimonianze su circostanze specifiche narrate dal dichiarante, ecc.).
3. Il metodo con cui i giudici del merito dovevano svolgere il compito per valutare la prova era ovviamente quello dell’oralita’ e del contraddittorio, in base ai principi sanciti dall’articolo 111 Cost. e non essendo stata chiesta la celebrazione con il rito abbreviato.
Era, quindi, palesemente errata la decisione della Corte di assise di Potenza di utilizzare come prova il “memoriale” redatto in carcere da (OMISSIS). La sentenza (pag. 8) richiamava una pronuncia di legittimita’, cosi’ massimata: “le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall’imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili erga alios senza limiti, salvo l’obbligo del giudice di verificarne l’attendibilita’” (Sez. 5, n. 28036 del 04/04/2013, Rausse, Rv. 255571), senza avvedersi che non solo il memoriale era stato utilizzato in un processo celebrato con il rito abbreviato – quindi con rinuncia al contraddittorio dibattimentale da parte dell’imputato -, ma che, per di piu’, il memoriale era stato sottoscritto da una persona deceduta in data anteriore alla sentenza di primo grado (emergendo, quindi, una problematica del tutto differente).
Altre sentenze – tra cui una citata nella sentenza di primo grado – affermano che le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall’imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili erga alios senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli articoli 63 e 64 c.p.p., salvo l’obbligo del giudice di verificarne l’attendibilita’, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio (Sez. 6, n. 37601 del 13/07/2018, Tudisca, Rv. 273684; Sez. 4, n. 9174 del 08/11/2011, dep. 2012, Mele, Rv. 252452): ma tali pronunce erano state emesse nel corso delle indagini preliminari o in sede di giudizio abbreviato. Non a caso, la prima delle due sentenze menzionate, concludeva: “Peraltro, sembra corretto ritenere che, trattandosi di elementi di prova formati fuori del contraddittorio, le affermazioni contra alios contenute nella memoria scritta di un indagato hanno il valore di mero indizio da corroborare con ulteriori risconti probatori”: cio’ affermava – si ribadisce nell’ambito della valutazione di un sequestro preventivo adottato in sede di indagini preliminari, quindi al solo fine di accertare l’esistenza di un fumus commissi delicti. Come ben si comprende, il quadro che deve formarsi in sede dibattimentale e’ del tutto differente: occorrono prove, e non indizi; ne’ si poteva sostenere che il memoriale contenesse indizi dei fatti in esso rappresentati, in quanto la narrazione in esso compiuta aveva la pretesa di costituire prova degli stessi che, quindi, non poteva essere “degradata”.
Di per se’, non puo’ essere negata la natura di documento del memoriale: in effetti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 142 del 1992, ha chiarito che l’articolo 234 c.p.p., nel consentire l’acquisizione nel processo come prove documentali “di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”, identifica e definisce il documento – cosi’ come precisato nella Relazione al progetto preliminare del nuovo codice – “in ragione della sua attitudine a rappresentare”. E cio’ senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realta’ “rappresentate” e, in particolare, senza operare distinzioni tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni, con la conseguenza che, in linea di principio, puo’ costituire prova documentale, e, come tale, puo’ trovare ingresso nel processo penale, qualsiasi documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni di scienza. Ma la natura e l’attitudine del documento a rappresentare sono cosa diversa dal contenuto della dichiarazione incorporata nel documento stesso e percio’ dovendosi, secondo una accreditata impostazione dottrinale, distinguere tra il contenuto e il contenente cioe’ tra il documento e la dichiarazione, distinzione che riesce sufficientemente facile quando si ricordi che la dichiarazione e’ un atto, mentre il documento e’ una cosa (Sez. 3, n. 3397 del 23/11/2016, dep. 2017, Macor, Rv. 269180). D’altro canto, l’articolo 111 Cost., comma 4, impedisce di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e’ sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore, ricavandosi da tale norma il diritto dell’imputato a confrontarsi con l’autore della dichiarazione, anche se essa e’ contenuta in un documento.
4. Si imponeva, pertanto, l’escussione di (OMISSIS) nel contraddittorio dibattimentale ai sensi dell’articolo 197-bis c.p.p..
Se, quindi, correttamente la Corte d’assise di appello ha proceduto a tale incombente con la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, risulta scorretta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “il (OMISSIS), esaminato nel contraddittorio con le parti, ha cosi’ confermato quanto riportato nel memoriale, determinandone la piena utilizzabilita’ probatoria in questa sede”.
Con questa affermazione – cui corrisponde l’utilizzazione diretta di notizie ricavabili dal memoriale, ampiamente riassunto nella sentenza di primo grado – il Giudice di appello ha voluto confermare un’anomalia del quadro probatorio – in cui, appunto, una dichiarazione scritta viene utilizzata come prova nei confronti dell’imputato, pur essendo l’autore dello scritto ancora in grado di effettuare le dichiarazioni orali e pur essendo stato redatto il documento quando la condotta oggetto del giudizio era gia’ oggetto di processo -, che non ha alcuna giustificazione: il memoriale era certamente utile per il Pubblico ministero per riaprire le indagini nei confronti della (OMISSIS), ma la prova non poteva che formarsi secondo i canoni ordinari.
Si deve richiamare la disciplina dettata dall’articolo 499 c.p.p., comma 5 e articoli 500 e 511 c.p.p.: il testimone puo’ essere autorizzato a consultare, in aiuto alla sua memoria, documenti da lui redatti, anche se si tratta di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ma tali documenti non vengono acquisiti al fascicolo per il dibattimento e non costituiscono prova, perche’ non sono compresi tra le letture consentite ai sensi dell’articolo 511 c.p.p..
Nel caso in esame, per di piu’, il memoriale non era stato utilizzato in aiuto alla memoria, ma – come emerge dalla trascrizione integrale dell’escussione del teste (OMISSIS) – di esso si cercava la conferma al fine di renderlo utilizzabile come prova.
5. In definitiva, pur senza espungere il predetto memoriale dal fascicolo per il dibattimento, di esso non puo’ farsi alcuna utilizzazione a fini probatori: le accuse di (OMISSIS) nei confronti dell’imputata devono essere vagliate alla luce delle sue dichiarazioni dibattimentali, della credibilita’ del testimone, dell’attendibilita’ dei fatti narrati, della sussistenza di elementi di riscontro anche individualizzanti a carico della (OMISSIS).
Ne’ il memoriale potra’ essere considerato, a sua volta, un riscontro delle dichiarazioni dibattimentali: il riscontro deve essere esterno e non provenire dalla medesima fonte.
Piuttosto, quale documento, il memoriale dara’ la prova che in una certa data e in una particolare fase del processo a suo carico, (OMISSIS) aveva redatto tali dichiarazioni scritte: circostanza che potra’ essere considerata al fine di valutarne la credibilita’ come testimone, nell’ambito di un “percorso” collaborativo che, secondo i ricorrenti, risulta quanto meno tortuoso.
6. Anche le sentenze di condanna irrevocabili pronunciate nei confronti di (OMISSIS) devono essere utilizzate nei limiti previsti dall’articolo 238-bis c.p.p., in base al quale le stesse possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato e devono essere valutate a norma dell’articolo 187 c.p.p. e articolo 192 c.p.p., comma 3.
La giurisprudenza di legittimita’ insegna che la sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell’articolo 238-bis c.p.p., puo’ essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell’intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l’autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all’imputazione sulla quale e’ chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, Rv. 275517); non esiste, quindi, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che il giudice conservi integra l’autonomia e la liberta’ delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Dacco’, Rv. 266338).
Benche’ il principio appena affermato sia stato richiamato nella sentenza impugnata, alle pagg. 89 e 90 la sentenza di condanna di (OMISSIS) viene riportata in un passo in cui si esprime una valutazione circa l’esistenza di complici dell’imputato e il ruolo decisivo della (OMISSIS): valutazione semplicemente recepita e che non e’ stata oggetto di autonoma valutazione.
7. La motivazione della sentenza impugnata risulta decisamente insufficiente in ordine alla verifica dell’attendibilita’ e credibilita’ soggettiva del testimone: la motivazione e’ molto generica e, soprattutto, non tiene conto alcuno delle precedenti versioni diverse rese nel corso delle indagini preliminari, nelle quale egli aveva accusato la (OMISSIS) di comportamenti differenti, cosicche’ il requisito della “costanza” delle dichiarazioni accusatorie viene enunciato, ma non realmente analizzato; il memoriale appare quasi il frutto della prima e unica versione di (OMISSIS).
Anche la “spontaneita’” delle dichiarazioni avrebbe dovuto essere valutata piu’ approfonditamente: non sembra sufficiente l’osservazione che il testimone assistito era stato sentito “a sorpresa” nell’udienza del 31 ottobre 2018 per ritenere la sua deposizione “spontanea”; se, fin dall’inizio della sua escussione, l’imputato era stato invitato a confermare o a smentire il contenuto del memoriale, una spontaneita’ derivante dalla sorpresa tendeva verosimilmente a dileguarsi, essendo l’imputato sollecitato a ricordare quanto aveva scritto anni prima.
Che poi la deposizione risulti “precisa” e’ soltanto affermato: non vi e’ dubbio che le modalita’ con cui (OMISSIS) aveva eseguito le due rapine erano state accertate definitivamente nel processo a suo carico; la precisione richiesta, pero’, doveva riguardare le condotte addebitate alla (OMISSIS) quale mandante ed istigatrice.
Il giudizio sulla personalita’ del testimone assistito e’ espresso in maniera quasi apparente: vengono richiamati numerosi fattori (l’inquadramento dei rapporti intercorsi tra i due imputati, la personalita’, le condizioni socio-economiche o familiari, il suo passato, i rapporti di natura sentimentale che lo legavano alla (OMISSIS), il suo apparire come “provato”, sincero e apparentemente pentito dei crimini commessi) ma, in realta’, la loro incidenza non e’ spiegata; ad esempio, il rapporto sentimentale con l’imputata potrebbe operare in una direzione o nell’altra, perche’ (OMISSIS) potrebbe anche avere visto la donna come colei che gli aveva rovinato la vita e non tanto come quella che aveva intensamente amato.
8. Si nota, poi, una insufficiente analisi dell’attendibilita’ del racconto fatto dal testimone in sede dibattimentale: quasi che, una volta compiuta doverosamente la correzione all’errore del Giudice di primo grado mediante l’escussione di (OMISSIS), la cui dichiarazione era integralmente riportata in sentenza, non sussistesse la necessita’ di verificare se tale deposizione fosse o meno coerente e attendibile; sembra trattarsi della conseguenza dell’ottica, gia’ censurata, della “conferma” del memoriale e della sua utilizzazione.
I punti della deposizione che, secondo i difensori del ricorrente, dimostrano l’inattendibilita’ del racconto, sono diversi: quello piu’ eclatante appare essere relativo alla conoscenza da parte della moglie di (OMISSIS) della sua relazione con la (OMISSIS) prima dell’esecuzione delle rapine; il teste assistito e’ apparso sostenere alternativamente le due differenti versioni. La circostanza non e’ secondaria, atteso che la minaccia di rivelare la relazione sarebbe stata uno degli strumenti per indurre (OMISSIS) a compiere le rapine.
Anche la questione della gravidanza e dell’aborto non sembra riferita in maniera chiara dal testimone.
Non risulta analizzata nemmeno l’attendibilita’ del racconto del versamento della somma di Euro 3.500 al sedicente generale (OMISSIS) al fine di corrompere qualche responsabile del concorso per l’accesso all’Arma dei Carabinieri cui aveva partecipato la figlia di (OMISSIS), versamento che sarebbe avvenuto dopo che era gia’ nota la bocciatura della giovane.
8. Anche la verifica della esistenza di riscontri esterni individualizzanti appare superficiale.
In primo luogo, non sembrano valutate le deposizioni testimoniali che smentirebbero determinate circostanze riferite da (OMISSIS).
Ulteriori elementi non sono stati valutati: ad esempio, dai tabulati si ricava la mancanza di telefonate tra la (OMISSIS) e (OMISSIS) prima della rapina ai danni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) di cui, pure, il teste aveva riferito (ne’ per questo dato puo’ soccorrere la questione delle schede acquistate e poi bruciate, che risalgono ad un’epoca successiva); i tabulati smentiscono, poi, telefonate di (OMISSIS) alla (OMISSIS) dopo la seconda rapina ai danni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) (indicando, invece, telefonate dall’imputata al testimone); dai tabulati, ovviamente, non risultano i dati delle due schede acquistate e poi, a dire del testimone, bruciate: ma non si comprende per quale motivo (OMISSIS) avrebbe dovuto usare quelle schede la sera della rapina ai danni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), se, contestualmente, sia lui che la (OMISSIS) avevano utilizzato quelle a loro intestate.
9. In definitiva, si impone un nuovo esame da parte del giudice del merito che provveda a meglio valutare tutti gli elementi che sono stati sopra evidenziati.
Sembra superfluo rimarcare quanto evidenziato all’inizio della presente sentenza: il compendio probatorio a carico dell’imputata e’ costituito principalmente dalla testimonianza di (OMISSIS) e dagli elementi che ne dimostrano, o ne smentiscono, la credibilita’ e che apportano, o smentiscono, l’esistenza di riscontri al suo racconto.
Che i legami tra i due coimputati fossero stretti non e’ nemmeno contestato dalla difesa: ad esempio, e’ documentato che la sera della rapina ai danni di (OMISSIS) e (OMISSIS), dopo tale rapina, sia prima che dopo la telefonata al 118 che aveva permesso di individuare (OMISSIS) come autore, le utenze cellulari dei due imputati avevano registrato numerosi contatti. Ma l’affermazione di responsabilita’ non puo’ che fondarsi su basi solide che permettano di attribuire alla (OMISSIS) il ruolo, che le e’ contestato, di istigatrice e mandante.
L’annullamento con rinvio per i motivi fin qui esposti comporta l’assorbimento di quelli relativi al nesso di causalita’ tra mandato e condotta, alla sussistenza di un dolo eventuale e alla natura del concorso, se ordinario od anomalo ex articolo 116 c.p.: questioni che potranno essere risolte solo dopo una rivalutazione dell’esistenza effettiva del mandato e del tenore dello stesso.
Analogamente, anche il motivo relativo alla sussistenza dell’aggravante teleologica contestata per l’omicidio volontario non potra’ che essere affrontato alla luce della ricostruzione dei fatti demandata al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Salerno.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Dr. Rocchi Giacomo, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *