L’azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9381.

La massima estrapolata:

L’azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario è esperibile sul presupposto che il mandante agisca per “mala gestio” rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito; qualora quest’ultimo non possa esercitare un’azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l’operato o per avervi previamente rinunciato, tale azione diretta non sussiste.

Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9381

Data udienza 30 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Mandato – Obbligazioni del mandatario – Mandato tacito – Sostituti del mandatario mandato – Sostituto del mandatario – Azione diretta del mandante – Condizioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18086/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona dell’Amministratore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3333/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/10/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio puo’ sintetizzarsi nei termini seguenti:
– in primo grado (OMISSIS) venne condannato a pagare al (OMISSIS) la complessiva somma di Euro 26.944,31;
– il convenuto aveva ricoperto dall’1/7/2002 all’1/7/2003 la carica di amministratore del Consorzio, costituente super-condominio, quale sostituto dell’amministratore (OMISSIS);
– nominato amministratore giudiziario, dalle successive verifiche contabili erano emersi ammanchi e spese non giustificate;
– La Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ridotta l’entita’ della condanna di Euro 2.291,21, confermo’ nel resto la statuizione del Tribunale;
che avverso la statuizione d’appello ricorre (OMISSIS) sulla base di tre motivi e che il Consorzio, il quale resiste con controricorso, all’approssimarsi della trattazione della causa, ha depositato, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., copia del verbale assembleare del 4/11/2017, con il quale viene ratificata la costituzione innanzi a questa Corte;
ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1717 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:
– la Corte d’appello aveva erroneamente condannato il convenuto per responsabilita’ diretta nei confronti del primo mandante (l’amministratore condominiale), nonostante che quest’ultimo, conferendo l’incarico al sostituto, avesse previamente rinunciato per iscritto (sia pure con la impropria formula di “preventiva ratifica”) ad esercitare azioni di responsabilita’ nei confronti del predetto sostituto;
– cio’ perche’, prosegue il ricorrente, “l’eventuale azione diretta di responsabilita’ del Consorzio mandante nei confronti del sostituto dell’Amministratore mandatario, non (puo’) che ritenersi ammissibile nel solo ed esclusivo caso in cui lo stesso mandatario mantenga la disponibilita’ di autonoma e propria azione risarcitoria nei confronti del sostituto medesimo”;
considerato che il motivo risulta fondato tenuto conto di quanto segue:
a) pur vero che dell’articolo 1717 c.c., u.c., dispone che “Il mandante puo’ agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario”, ma cio’ sul presupposto che il predetto mandante agisca per una mala gestio rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito e, quindi, ove quest’ultimo non possa esercitare azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l’operato o, per avervi previamente rinunziato (come nella specie), la descritta azione diretta non sussiste; sul punto, pertanto, non resta che condividere quanto gia’ piu’ volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass. 25.10.1972 n. 3215; Cass. 30.7.1960 n. 2228; Cass. 16/7/1999 n. 7515) e all’indicato principio non si e’ attenuta la Corte territoriale allorquando ha ammesso l’azione diretta del mandante Consorzio nei confronti del sostituto del mandatario amministratore, non essendo dubbio che la previa “ratifica” dell’operato del (OMISSIS), rilasciata per iscritto da (OMISSIS), amministratore del Consorzio condominiale, non possa che qualificarsi come preventiva rinuncia a un’eventuale azione di responsabilita’ nei confronti del proprio sostituto;
b) ne’ il Consorzio risulta aver dedotto colpa grave o dolo del sostituto o inadempimento del contratto, che la preventiva rinuncia non coprirebbe;
considerato che il secondo e il terzo motivo, con i quali il (OMISSIS), rispettivamente, denunzia, omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto, secondo l’assunto la Corte d’appello non aveva tenuto conto della mancata contestazione processuale della circostanza che gli incassi percepiti erano stati utilizzati per estinguere debiti del Consorzio;
nonche’ nullita’ del procedimento ed erroneita’ della sentenza derivante dalla violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in quanto la sentenza d’appello, confermando quella di primo grado, aveva errato nel non rilevare che il primo Giudice aveva fondato la propria decisione sul presupposta di una culpa in vigilando, che non aveva mai formato oggetto di domanda, restano assorbiti dall’accoglimento del primo;
considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio in relazione all’accolto motivo, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia in relazione all’accolto motivo alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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