L’azione avverso il silenzio

Consiglio di Stato, Sentenza|21 giugno 2021| n. 4770.

L’azione avverso il silenzio “presuppone la sussistenza di posizioni d interesse legittimo (da tutelare dall’inerzia dell’amministrazione) e non già di diritto soggettivo. Tantomeno il procedimento avverso il silenzio può essere attivato per ottenere la tutela di diritti di credito nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sentenza|21 giugno 2021| n. 4770. L’azione avverso il silenzio

Data udienza 11 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Attività amministrativa -Silenzio significativo – Silenzio inadempimento – L’azione avverso il silenzio –  Azione a tutela – Presupposti di ammissibilità – Individuazione – Tutela di diritti di credito della PA – Attivazione – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8542 del 2020, proposto da
Se. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Ca. e Ri. Ta., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato non costituita in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima n. 00792/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Francesco De Luca nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, la società Se. SrL ha appellato la sentenza n. 792 del 2020 con cui il Tar Toscana ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, proposto dall’odierna appellante, diretto ad ottenere la condanna della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per la Citta Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato a provvedere su un’istanza di riesame all’uopo presentata.
Secondo quanto dedotto in appello:
– l’odierna appellante ha preso parte ai lavori di ristrutturazione del complesso “Vi. De.” in Firenze, eseguiti all’esito di un procedimento amministrativo avviato il 27.6.2005 con l’approvazione – da parte del Comune di Firenze – di uno specifico Piano di recupero e con la sottoscrizione della relativa convenzione il 22.1.2008;
– in particolare, l’intervento edilizio, avente ad oggetto un immobile sottopposto a tutela ai sensi della L. n. 364/1909 nel 1928, ha ottenuto i pareri favorevoli della Soprintendenza (n. 15477/11), dei Vigili del Fuoco (n. 1704/12) e della Conferenza dei servizi convocata per l’approvazione del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare unitamente al recupero edilizio del complesso; con provvedimento DGC 2013/G/00245 dell’11.8.2103 il Comune di Firenze ha approvato la variante al Piano di Recupero; mentre in data 30.12.2013 è stata sottoscritta una nuova convenzione recante la proroga dei termini di validità della convenzione originaria; in data 18 marzo 2014 è stato rilasciato il permesso a costruire n. 516/2014 in relazione alle opere di urbanizzazione primaria;
– con specifico riguardo alla tutela paesaggistica del complesso immobiliare, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato ha espresso i prescritti pareri favorevoli alla realizzazione dell’intervento di restauro (cfr. pag. 3 appello, in cui si richiamano 14 note ascrivibili alla Soprintendenza), nonché ha supervisionato l’esecuzione dei relativi lavori;
– i lavori sono stati conclusi nel dicembre 2017 e il complesso immobiliare è stato consegnato agli acquirenti e al Comune di Firenze;
– uno degli acquirenti ha promosso dinnanzi al Tribunale di Firenze un giudizio per accertare presunti vizi degli immobili in parola, chiedendo la condanna dell’odierna appellante al risarcimento dei danni procurati;
– il Tribunale adito ha disposto procedersi a consulenza tecnica d’ufficio, al fine di accertare, altresì, l’effettiva sussistenza dei vizi afferenti alle cornici presenti sulla facciata del complesso immobiliare in esame;
– il CTU nominato ha ritenuto di coinvolgere nelle operazioni peritali la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato;
– in particolare, la Soprintendenza, riscontrando una richiesta del CTU, ha rappresentato con nota n. 17351 del 25.9.2018 che “la scelta di realizzare le modanature in materiale EPS non (può ) essere considerata appropriata ad un edificio sottoposto a tutela. Il progetto di recupero (…) non prevedeva il ricorso a questo deperibile e inestetico materiale. (…) Si ritiene che la misura di ripristino più adeguata all’eliminazione dei difetti suddetti sia quella indicata nella Sua nota con la lettera b (…)”, corrispondente al ripristino delle modanature in malta di calce;
– la Soprintendenza avrebbe, dunque, rivisto le modalità costruttive dell’intervento, contestando i materiali utilizzati per la realizzazione delle cornici in facciata;
– la nota della Soprintendenza è stata acquisita dal consulente tecnico d’ufficio e resa nota a tutti i condomini, potendo, dunque, determinare un contenzioso contro l’odierna appellante, per la stessa pregiudizievole;
– l’odierna appellante ha presentato in data 2.9.2019 una istanza di riesame avente ad oggetto la nota n. 17531/2018 cit., con cui è stato chiesto alla Soprintendenza di riesaminare l’intero procedimento e, conseguentemente, di esprimere le proprie determinazioni, adottando un provvedimento formale recante la rettifica della nota prot. n. 17531 del 25 settembre 2018 e/o comunque la corretta interpretazione dei contenuti di tale nota;
– in assenza di riscontro della Soprintendenza, l’odierno appellante ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. dinnanzi al Tar Toscana;
– in pendenza del giudizio, la Soprintendenza avrebbe dato riscontro all’istanza con nota n. 8578 del 21.4.2020 depositata in giudizio dalla difesa erariale;
– il ricorrente, preso atto della nota sopravvenuta, ha chiesto al Tar di procedere ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. alla conversione del rito, al fine di consentire la proposizione di motivi aggiunti avverso la nota del 21.4.2020;
– il Tar, all’esito della camera di consiglio, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
2. Come emergente dalla sentenza di prime cure, in particolare, il Tar ha ritenuto che la nota oggetto dell’istanza di riesame non avesse natura provvedimentale, costituendo un semplice parere adottato dalla Soprintendenza in forza di un rapporto di collaborazione istituzionale con la magistratura ordinaria, non destinato in alcun modo a trasfondersi in un procedimento amministrativo che il predetto organo non aveva peraltro nemmeno iniziato.
Il danno paventato da Se. non corrispondeva, quindi, alla lesione di un interesse legittimo con conseguente difetto dei presupposti per il radicarsi della giurisdizione amministrativa e, per il vero, di qualunque altro giudice, non ravvisandosi alla base della pretesa azionata nemmeno una posizione di diritto soggettivo.
3. La ricorrente in primo grado ha appellato la sentenza pronunciata dal Tar, denunciandone l’erroneità con l’articolazione di due motivi di impugnazione.
3.1 In particolare, con il primo motivo di appello è censurata l'”omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione art. 117 c.p.a.”, per non avere il Tar mutato il rito processuale, onde permettere alla ricorrente la proposizione di motivi aggiunti contro la sopravvenuta nota n. 8578 del 2020.
3.2 Con il secondo motivo di appello è censurata l'” omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (sotto ulteriore profilo); violazione dei principi desumibili dagli artt. 3 e 97 cost.; – violazione e falsa applicazione art. 2 l. n. 241/1990; – violazione e falsa applicazione artt. 146 e ss. d.lgs. 142/2004; – violazione dei principi in punto di giusto procedimento; -eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifeste”, avendo errato il Tar nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Difatti, secondo la prospettazione attorea:
– con la nota n. 17531/2018 la Soprintendenza avrebbe rivisto sostanzialmente le modalità costruttive dell’intervento, contestando i materiali utilizzati per la realizzazione delle cornici in facciata, nonostante tutti gli interventi fossero stati assentiti e monitorati dalla stessa Soprintendenza;
– si farebbe questione, dunque, di un atto avente natura provvedimentale idoneo a produrre effetti pregiudizievoli in capo alla ricorrente, essendo stata recepita dal CTU nel contenzioso civile ed essendo stata invocata da una delle società acquirenti, anche in sede di assemblea condominiale, potendo, dunque, fondare iniziative contro l’odierna appellante;
– i pareri resi dalla Soprintendenza non potrebbero prescindere dal rispetto delle garanzie procedimentali, né dalla valutazione dei titoli abilitativi dalla stessa rilasciati;
– l’inerzia tenuta dall’Amministrazione sull’istanza di parte sarebbe, dunque, censurabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
5. La parte appellante ha insistito nelle conclusioni in atti con memoria del 23 febbraio 2021.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza dell’11 marzo 2021.
7. I motivi di appello, per ragioni di connessione, sono suscettibili di trattazione unitaria.
8. L’odierno appellante ha proposto in prime cure un’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. volta ad ottenere l’accertamento di una fattispecie di silenzio inadempimento, con conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento sollecitato con l’istanza di riesame asseritamente non riscontrata.
L’azione avverso il silenzio assume una natura giuridica mista, tendendo ad ottenere sia l’accertamento dell’obbligo di definire il procedimento nel termine prescritto dalla disciplina legislativa o regolamentare ai sensi dell’art. 2 Legge n. 241 del 1990, sia la condanna della stessa Amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito (con possibilità, altresì, di formulare in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza del bene della vita agognato dal ricorrente, qualora si controverta in tema di azione vincolata ed emerga la fondatezza sostanziale della pretesa azionata in giudizio).
Affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento, contestabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 L. n. 241 del 1990, 31 c.p.a. e 117 c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’Amministrazione procedente una condotta inerte.
In particolare, la giurisprudenza di questo Consiglio ha ritenuto che un obbligo di provvedere sussista in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione pubblica (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 05344).
Ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, l’Amministrazione, dunque, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l’organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, L. n. 241 del 1990, pure in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità … della domanda”, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte.
Il silenzio inadempimento non può, invece, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un’utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell’intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente.
In particolare, l’azione avverso il silenzio “presuppone la sussistenza di posizioni d interesse legittimo (da tutelare dall’inerzia dell’amministrazione) e non già di diritto soggettivo. Tantomeno il procedimento avverso il silenzio può essere attivato per ottenere la tutela di diritti di credito nei confronti della Pubblica Amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 marzo 2018, n. 1904).
Come precisato da questo Consiglio, “”la fattispecie del del c.d. “silenzio-inadempimento” riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l’Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l’omissione dell’adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l’azione avverso il silenzio è, dunque, l’esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà ) in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente” (così, ex multis, IV Sezione, sentenza n. 5417/2019).
I presupposti per l’attivazione del rito sono dunque sia l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, sia la natura provvedimentale dell’attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 della L. n. 241 del 1990″ (Consiglio di Stato Sez. III, 1 luglio 2020, n. 4204).
L’insussistenza di un obbligo di provvedere osta, dunque, alla configurazione di un silenzio inadempimento censurabile con il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
9. Nel caso di specie, nessun obbligo di provvedere risultava configurabile in capo alla Soprintendenza, con conseguente insussistenza di una fattispecie di silenzio inadempimento contestabile con il ricorso di prime cure.
L’odierna ricorrente, infatti, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato di volere agire in riesame, “adottando un nuovo provvedimento recante rettifica della nota prot. n. 17531 del 25 settembre 2018 e/o comunque recante la corretta interpretazione dei contenuti di tale nota, interpretazione che sia idonea a circoscriverne gli effetti”.
Il presupposto alla base dell’istanza di riesame è rappresentato dalla natura provvedimentale della nota prot. n. 17531 del 2018 cit. e, dunque, dall’idoneità di tale nota a produrre effetti giuridici sacrificativi della sfera giuridica dell’istante; per tali ragioni, la società ricorrente ha inteso ottenere un intervento di riesame, che consentisse all’Amministrazione di rettificare o, comunque, chiarire il contenuto di una propria precedente determinazione lesiva.
La nota de qua, tuttavia, difetta del contenuto provvedimentale, non determinando alcun mutamento nella sfera giuridica dei destinatari.
L’ordinamento giuridico, sebbene non definisca la nozione di “provvedimento amministrativo”, delinea comunque il relativo regime giuridico, richiamando espressamente, tra l’altro, l’autoritatività (arg. ex art. 1, comma 1 bis, L. n. 241/90), l’efficacia, l’esecutività, l’esecutorietà o la riesaminabilità (artt. 21 bis e ss. L. n. 241/90) dell’atto provvedimentale: altri caratteri, inoltre, sono desumibili dai pertinenti principi costituzionali – in primo luogo dal principio di legalità, che impone la tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo -, ovvero sono ricavabili per differenziazione rispetto al regime giuridico di altri atti costituenti esplicazione di potestà pubblica (sull’assenza di una definizione normativa di provvedimento amministrativo, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6244).
Il provvedimento amministrativo, dunque, si traduce nell’adozione di un atto nominato, in grado di incidere unilateralmente sull’altrui sfera giuridica, attraverso una regula iuris tipica, efficace, esecutiva, implicante manifestazione di pubblico potere.
La nota n. 17531/18 cit. difetta degli elementi caratterizzanti la decisione provvediamentale, non dettando una nuova regolazione del rapporto amministrativo, bensì recando mere osservazioni svolte dalla Soprintendenza su talune questioni poste da un consulente tecnico d’ufficio nominato dall’autorità giudiziaria ordinaria nell’ambito di un processo civile inter alios pendente.
In particolare, come emerge dal doc. 17 prodotto dal ricorrente in prime cure, il Soprintendente si è limitato a dare una “risposta alla richiesta formulata alla scrivente nell’ambito del procedimento civile n. r.g…. quale CTU nominato dal Tribunale Ordinario di Firenze”; la nota, significativamente, non richiama neppure alcuna disposizione normativa sulla cui base le considerazioni richieste venivano in concreto fornite.
La Soprintendenza, dunque, non ha assunto alcun provvedimento, difettando una norma attributiva del relativo potere, bensì ha fornito la propria collaborazione ad un organo ausiliario giudiziale (consulente tecnico nominato dal Tribunale di Firenze), esprimendo un avviso certamente inidoneo ad influire sui pregressi atti tipici, assunti dalla Soprintendenza in relazione all’intervento edilizio realizzato dall’odierna appellante.
La nota de qua non è stata assunta nell’ambito di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con l’adozione di un provvedimento incidente sulla sfera giuridica del ricorrente, bensì è stata resa ad un organo ausiliario dell’autorità giudiziaria ordinaria, per essere utilizzata nell’ambito di una consulenza tecnica d’ufficio, costituente (a sua volta) uno degli elementi istruttori valorizzabili dal giudice procedente ai fini della decisione.
La circostanza per cui tale nota sia stata valorizzata nell’ambito della consulenza tecnica d’ufficio o possa essere utilizzata contro la ricorrente da soggetti terzi non influisce certamente sulla natura giuridica dell’atto in esame, che permane un atto atipico, non implicante la spendita di un pubblico potere, del tutto inidoneo ad influire sulla sfera giuridica dell’odierno appellante.
Piuttosto, la Società Se. ben potrà contestare l’attendibilità tecnica della consulenza tecnica (basata, altresì, sul riscontro fornito dalla Soprintendenza con la nota in commento) dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo le forme processuali previste dal codice di rito; così come potrà contrastare nelle competenti sedi processuali eventuali iniziative intraprese da terzi sulla base della nota in esame, non essendosi in presenza di un atto idoneo a divenire inoppugnabile ove non tempestivamente censurato e, dunque, di un atto recante una regula iuris amministrativa suscettibile di consolidarsi in danno del ricorrente.
10. Alla luce delle osservazioni svolte, l’appello non risulta meritevole di favorevole apprezzamento, dovendosi condividere l’assunto del Tar, secondo cui la nota in contestazione non assume natura provvvedimentale, né risulta idonea a produrre una lesione di una situazione giuridica di interesse legittimo riconoscibile in capo alla ricorrente; difettando la spendita di pubblico potere.
Non si fa questione, infatti, di una fattispecie in cui il privato aspira alla conservazione o all’acquisizione di un bene della vita oggetto di intermediazione amministrativa: il pregiudizio lamentato dell’istante non deriva dal pronunciamento della Soprintendenza, ma – al più – potrebbe originare dalla sentenza dell’autorità giudiziaria ordinaria suscettibile di essere emessa, a definizione del giudizio civile inter alios pendente, sulla base degli elementi istruttori acquisiti in sede processuale; tale pregiudizio, tuttavia, in quanto non correlato all’esercizio di un potere amministrativo, non può essere tutelato dinnanzi a questo Giudice.
Per l’effetto, posto che il rito avverso il silenzio risulta impiegabile soltanto qualora sussista un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione (rimasto inadempiuto), considerato che un siffatto obbligo è configurabile nelle ipotesi in cui ragioni di giustizia e di equità impongano all’Amministrazione di esercitare il pubblico potere di cui è attributaria con l’adozione di un provvedimento tipico, non essendo nella specie la Soprintendenza titolare di alcun potere provvedimentale, l’odierna ricorrente non poteva ammissibilmente censurare una fattispecie di silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a..
11. L’inammissibilità del ricorso di prime cure osta all’accoglimento, altresì, della censura processuale, diretta a denunciare la violazione dell’art. 117 c.p.a., per avere negato il primo giudice il mutamento del rito processuale, onde permettere la proposizione di motivi aggiunti contro la sopravvenuta nota n. 8578 del 2020.
Ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., “Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito”.
In primo luogo, si premette che il provvedimento sopravvenuto invocato dalla parte appellante, in realtà, è rappresentato da una mera relazione difensiva inviata dalla Soprintendenza all’Avvocatura dello Stato (e non un atto provvedimentale assunto in sede sostanziale e destinato alla ricorrente, a conferma ulteriore dell’insussistenza nella specie di atti implicanti la spendita di pubblici poteri).
In ogni caso, si rileva che, qualora il giudice procedente escluda, in rito, la configurabilità di una fattispecie di silenzio inadempimento, negando l’afferenza della controversia all’esercizio di un pubblico potere, non sembra possa ritenersi integrato il presupposto di cui all’art. 117, comma 5, c.p.a., recante un chiaro riferimento al “provvedimento espresso” o ad “un atto connesso con l’oggetto della controversia”; locuzioni implicanti la sopravvenuta adozione di atti idonei a rimuovere o influire su una fattispecie di silenzio inadempimento in astratto comunque configurabile.
Nella specie, non soltanto l’asserito atto sopravvenuto non risulta essere stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti, costituenti (pure) il presupposto per la prosecuzione del giudizio con il “rito previsto per il nuovo provvedimento”, ma, ancor prima, essendosi esclusa l’afferenza della controversia all’esercizio del pubblico potere, non sarebbero stati comunque configurabili nuovi atti amministrativi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
12. L’appello deve, dunque, essere rigettato, con conferma delle statuizioni di prime cure.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del grado di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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