Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 28962.
Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) legato in sostituzione di legittima
Qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprietà della quota riservata, è chiamato ab intestato all’eredità; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell’art. 551 c.c., che suppone l’istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l’ipotesi prevista dall’art. 550, comma 2, c.c., prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima.
Sentenza|| n. 28962. Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) legato in sostituzione di legittima
Data udienza 3 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Successioni ‘mortis causa’ – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) legato in sostituzione di legittima – Legato di nuda proprietà di parte eccedente la disponibile – Differenze.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22841/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1913/2019 depositata il 28/11/2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
Uditi gli avvocati (OMISSIS), per il ricorrente e (OMISSIS) per le controricorrenti;
Viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, l’inammissibilita’ del secondo e del quarto, l’assorbimento dei restanti motivi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte.
Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) legato in sostituzione di legittima
FATTI DI CAUSA
La presente causa riguarda la successione testamentaria di (OMISSIS), il quale e’ deceduto il (OMISSIS), lasciando il coniuge (OMISSIS), la sorella (OMISSIS) e i figli del fratello premorto (OMISSIS): (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il testatore, dopo avere lasciato al coniuge l’usufrutto generale, dispose della nuda proprieta’ di alcuni immobili, con i relativi arredi, in favore della sorella e delle nipoti (in particolare ha lasciato alla nipote (OMISSIS) l’immobile in (OMISSIS)), disponendo inoltre in favore di una delle nipoti dell’eventuale residuo del conto corrente di famiglia.
La causa e’ stata iniziata dal coniuge (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Cuneo. Il coniuge ha fatto valere la propria qualita’ di legittimaria che sarebbe stata pregiudicata dalle disposizioni testamentarie.
Il Tribunale ha cosi’ deciso: a) ha qualificato la domanda quale esercizio dell’azione di riduzione e l’ha ritenuta inammissibile per non avere il coniuge rinunziato al lascito dell’usufrutto, qualificato come legato in sostituzione di legittima; b) ha aggiunto che la domanda non avrebbe potuto trovare comunque accoglimento per la sua estrema genericita’, non avendo l’attrice determinato la misura della lesione.
La Corte d’appello di Torino, adita da (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS) deceduta nel corso del giudizio di primo grado, ha rigettato l’appello, prendendo posizione in primo luogo sulla questione dell’appartenenza, negata dall’appellante, all’asse dell’immobile in (OMISSIS), oggetto di uno dei lasciti testamentari. Essa ha ritenuto che: a) in considerazione dell’epoca dell’acquisto e in applicazione della disciplina transitoria della riforma del diritto di famiglia del 1975, l’immobile in (OMISSIS), gia’ adibito a casa coniugale, costituiva oggetto di comunione fra i coniugi; b) i documenti, prodotti dall’appellante nel grado per dimostrare che l’immobile costituiva oggetto di donazione indiretta, elargita dei genitori della (OMISSIS) a favore di questa, erano inammissibili ex articolo 345 c.p.c., nel testo attuale applicabile ratione temporis. In ordine alle altre questioni dibattute nel giudizio, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in forza dei seguenti rilievi: c) l’attrice, con la domanda iniziale, aveva esercitato l’azione di riduzione; d) tuttavia, la (OMISSIS), destinataria di un legato in sostituzione di legittima, non aveva assolto al proprio onere di rinunziare al legato sostitutivo con la forma scritta richiesta in considerazione dell’oggetto immobiliare del lascito; e) invero, solo nelle conclusioni del giudizio di primo grado l’attrice aveva chiesto accertarsi la mancata accettazione del legato, invocando peraltro in questo modo l’accertamento di un fatto irrilevante, in quanto il legato si acquista senza necessita’ di accettazione, essendo rilevante al limite la rinunzia; f) inoltre, la legittimaria, prima della lite, aveva attuato una pluralita’ di comportamenti sintomatici della propria volonta’ di ritenere il legato (permanenza negli immobili oggetto dell’usufrutto, prelievo di mobili dalla casa di (OMISSIS), prelievo di una somma ingente di denaro effettuata dal conto cointestato due giorni prima della morte) e quindi preclusivi della successiva rinunzia; g) quanto all’ulteriore deduzione del coniuge appellante, in ordine all’applicabilita’ nella specie dell’articolo 550 c.c., la stessa era tardiva, in quanto effettuata solo nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e poi in appello; h) in ogni caso, doveva considerarsi che, nella specie, la legittimaria aveva inizialmente esercitato l’azione di riduzione, attuando in questo modo un comportamento incompatibile con l’invocazione della tutela apprestata dall’articolo 550 c.c.; i) inoltre, erano infondate le censure degli appellanti in ordine al difetto dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 564 c.c., che invece ricorrevano, non essendo il coniuge legittimario preterito ed essendo al possesso dei beni ereditari; l) erano ancora condivisibili le considerazioni del Tribunale nella parte cui fu posta in luce l’inammissibilita’ dell’azione di riduzione, per non avere la legittimaria assolto all’onere di indicare l’entita’ dell’asse e la misura della lesione.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS), anche nella qualita’ di erede di (OMISSIS), sulla base di sei motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. Ha resistito con distinto controricorso anche (OMISSIS).
Le parti hanno depositato memoria.
Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) legato in sostituzione di legittima
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 179, e dell’articolo 1418 c.c., comma 2, articoli 1346 e 1419 c.c..
L’immobile, costituente la casa familiare (in (OMISSIS)), non era di proprieta’ del defunto, ma apparteneva in via esclusiva al coniuge del testatore, non essendo applicabile il regime della comunione legale, trattandosi di matrimonio avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia. In ogni caso, ammessa e non concessa l’operativita’ della nuova disciplina per gli acquisti operati durante il regime transitorio, il bene doveva considerarsi ugualmente personale, in quanto oggetto di donazione indiretta fatta alla (OMISSIS) dai suoi genitori, che avevano acquistato per loro l’usufrutto e per la figlia la nuda proprieta’.
Il testatore, pertanto, avrebbe disposto di cosa non sua, il che comportava la nullita’ della disposizione. Il vizio, seppure circoscritto alla quota di meta’ dell’immobile, persisteva anche a volere ritenere che il bene fosse comune.
Il secondo motivo denunzia omissione di pronunzia sulla domanda di nullita’ della disposizione testamentaria riguardante il bene altrui.
Il terzo motivo denunzia analoga omissione riferita alla domanda di nullita’ parziale della stessa disposizione, la cui fondatezza derivava de plano dal riconoscimento, operato nella sentenza impugnata, della ricaduta dell’immobile in comunione. Il quarto motivo denunzia violazione dell’articolo 550 c.c., e falsa applicazione dell’articolo 551 c.c.. L’azione esperita dal coniuge legittimario, destinatario dell’usufrutto generale, doveva essere qualificata quale esercizio del rimedio di cui all’articolo 550 c.c., i cui presupposti furono univocamente dedotti dalla (OMISSIS) gia’ con la citazione inziale. La Corte d’appello, invece, ha erroneamente sussunto la fattispecie nella previsione dell’articolo 551 c.c., che disciplina il legato in sostituzione di legittima. La disposizione in favore del coniuge, tuttavia, non integrava tale ipotesi innanzitutto perche’ il lascito dell’usufrutto generale non costituisce legato, ma istituzione di erede; in secondo luogo, perche’, seppure la disposizione avesse potuto qualificarsi quale legato, non c’erano i requisiti richiesti per poterlo ritenere in sostituzione dl legittima, Si sottolinea che dalla lettura del testamento “non emerge alcuna volonta’ in tal senso, avendo il de cuius disposto nei confronti del coniuge come segue “Lascio usufruttuaria generale (…) mia moglie”. Nel caso di specie in cui il testamento non menziona alcuni seppure esigui beni, una manifestazione espressa in tal senso sarebbe stata d’obbligo ove il de cuius avesse davvero voluto escludere la successione legittima del coniuge con riguardo a detti beni”. Occorreva poi considerare che il legato era stato rinunziato.
Il quinto motivo denunzia violazione degli articoli 550, 456, 620 e 649 c.c., e nullita’ della sentenza per difetto di motivazione. La tutela apprestata dall’articolo 550 c.c., implica l’esercizio di una facolta’ di scelta del legittimario, che puo’ essere fatta anche tacitamente. Tale scelta, nel senso del conseguimento della legittima in piena proprieta’, nella specie gia’ fatta dal coniuge prima del giudizio, fu poi univocamente reiterata con la iniziale domanda giudiziale, che conteneva la richiesta di conseguimento della legittima in piena proprieta’ e la consequenziale divisione. La corte territoriale, inoltre, era incorsa in errore nella parte in cui aveva ritenuto che la volonta’ espressa nel giudizio della legittimaria fosse in contradizione con i comportamenti tenuti dalla medesima prima della lite. Infatti, l’avere prelevato i mobili degli immobili ereditari manifestava l’intenzione della (OMISSIS) di comportarsi come proprietaria e non come usufruttuaria. In quanto al prelievo dal conto cointestato, questo era avvenuto prima dell’apertura della successione, nell’esercizio di un diritto derivante dalla cointestazione, non dal lascito testamentario.
Il sesto motivo denunzia violazione degli articoli 551, 554 e 564 c.c., e nullita’ della sentenza per difetto di motivazione. Anche a volere ammettere che l’attrice avesse agito in riduzione, la sentenza sarebbe ugualmente erronea, essendo l’azione ammissibile sotto tutti i profili.
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2. Il primo motivo e’ in parte inammissibile e in parte fondato. Invero, la tesi, sostenuta con il motivo in esame, che, in mancanza di dichiarazione di dissenso, sarebbero soggetti al regime della comunione solo i beni acquistati dopo il biennio dalla data di entrata in vigore della legge, e’ in contrasto con la giurisprudenza della Corte, che ha stabilito in materia il seguente principio: “In tema di regime patrimoniale della famiglia, la norma transitoria di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 175, articolo 228, assoggetta alla disciplina della comunione legale anche le famiglie gia’ costituite alla data di entrata in vigore della stessa legge, potendo ciascuno dei coniugi opporsi al regime di comunione legale con una dichiarazione di volonta’, da manifestarsi entro due anni da detta data, in relazione ai soli beni acquistati dopo la data medesima e, dunque, anche in relazione a quelli acquistati nel periodo durante il quale gli stessi coniugi avrebbero potuto manifestare la volonta’ contraria all’anzidetto assoggettamento” (Cass. n. 225/2010).
2.1. Il coniuge ha poi sostenuto che, seppure fosse applicabile il regime della comunione, il bene non era entrato a farne parte, in quanto oggetto di donazione indiretta fatta in suo favore dei genitori, che avevano pagato l’intero prezzo. La Corte d’appello ha esaminato tale eccezione e l’ha rigettata, avendo ritenuto tardiva, ex articolo 345 c.p.c., la produzione operata dall’appellante nel grado al fine di dimostrare la provenienza del bene da donazione indiretta. Tale statuizione non e’ in nessun modo censurata in questa sede, onde resta idonea a sorreggere la decisione e la censura, proposta su questo aspetto, si palesa inammissibile.
2.2. Altra questione e’ quella dei rifessi della appartenenza solo parziale del bene al testatore, accertata dalla Corte d’appello, che non ha poi tratto le debite implicazioni che discendevano da tale accertamento.
La censura proposta con il motivo in esame a questo riguardo e’ fondata.
Invero, la corte territoriale, una volta riconosciuta la proprieta’ solo pro quota dell’immobile in (OMISSIS), in capo al testatore, il quale aveva tuttavia disposto dell’intero, avrebbe dovuto porsi il problema della validita’ della stessa disposizione sotto il profilo della disciplina del testamento. Al contrario, la corte di merito non si e’ data neanche la cura di qualificare la disposizione. In linea di principio l’oggetto particolare del lascito poneva l’alternativa fra il legato di cosa parzialmente altrui, ex articolo 652 c.c., e un’istituzione ex re fatta con un bene solo in parte del testatore: nell’uno nell’altro caso occorreva una presa di posizione specifica sulla validita’ della disposizione.
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Il fatto, evidenziato dalle controricorrenti sorelle (OMISSIS) e ripreso nella memoria, che, in appello, gli eredi della (OMISSIS) insistettero solo nella pretesa volta a escludere totalmente il bene dall’asse e’, a questi effetti, irrilevante, Invero, la corte di merito, nel riconoscere la proprieta’ comune, ha comunque negato la proprieta’ esclusiva del testatore, accogliendo quindi in parte la domanda. In conseguenza di tale riconoscimento, la corte territoriale avrebbe dovuto considerare i riflessi del parziale difetto di titolarita’ in capo al testatore, previa qualificazione della natura della disposizione.
3. L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.
4. Il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata ha qualificato la disposizione in favore del coniuge quale legato di usufrutto generale. Tale qualificazione e’ corretta. Deve infatti ribadirsi che il lascito dell’usufrutto generale non e’ istituzione di erede, ma legato: il che non vuol dire che il legato dell’usufrutto generale, qualora sia disposto in favore di un legittimario, sia necessariamente un legato in sostituzione di legittima.
E’ principio acquisito che la volonta’ del testatore, di tacitare il legittimario con un legato, non deve esprimersi attraverso formule tipiche o con l’uso dell’espressione “legato in sostituzione”, ne’ e’ richiesto che si preveda espressamente l’alternativa, per l’onorato, tra il legato e il titolo di erede. Questa alternativa si produce in forza della legge. E’ sufficiente che risulti, in modo chiaro e non equivoco, che il testatore intendeva attribuire a titolo particolare un bene o un diritto sull’eredita’. Il legittimario, conseguendo il legato, rimane escluso dall’eredita’ e non potrebbe beneficiare di beni ereditari scoperti successivamente alla sua scelta, che sono acquistati dall’erede istituito (Cass. n. 1573/2000; n. 5919/2000).
La nozione di legato sostitutivo, quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di legittimita’, sembra supporre, quale caratteristica essenziale della figura, l’intenzione del testatore di soddisfare interamente mediante l’attribuzione patrimoniale i diritti del legittimario: l’attribuzione, se accettata, esaurisce le ragioni ereditarie del medesimo (Cass. n. 5232/1998). In questo senso la giurisprudenza sembra aderire alla tesi secondo la quale il legato sostitutivo e’ essenzialmente qualificato dalla volonta’ negativa di escludere il legittimario dall’eredita’, manifestata mediante l’istituzione ex asse di altre persone. Il legittimario destinatario del legato sostitutivo, non essendo chiamato all’eredita’, si trova nella condizione del legittimario preterito. Egli diviene erede solo con il felice esperimento dell’azione di riduzione, che e’ subordinata al rifiuto del legato.
5. I giudici di merito, nonostante la (pur non decisiva assenza) di qualsiasi espressione nel testamento evocativa del legato sostitutivo, hanno riconosciuto l’esistenza di tale fattispecie sic et simpliciter. Contrariamente a quanto sostengono nella memoria le sorelle (OMISSIS), la corte territoriale non ha compiuto alcuna “valutazione del tenore complessivo della scheda testamentaria”. Invero, i giudici di merito non si sono neanche curati di qualificare le altre disposizioni testamentarie. Se fosse vero, come sostengono le stesse controricorrenti, che le altre disposizioni costituivano legati, sarebbe giocoforza concludere che, con riferimento all’eredita’ del testatore, i soli eredi erano quelli legittimi, coniuge compreso. Risulta inoltre che fu rappresentata in causa l’esistenza di beni non compresi nel testamento, in linea di principio destinati a devolversi secondo le norme sulla successione intestata in favore dei successibili ex lege, coniuge compreso: il che, certamente, introduceva un ulteriore elemento rilevante ai fini dell’indagine volta a verificare la natura della disposizione in favore del coniuge, che non e’ stato minimamente considerato.
In conclusione, e’ vero che stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 18583/2011); ma e’ altrettanto vero che tale doverosa attivita’ interpretativa, nella specie, e’ del tutto mancata, risolvendosi la decisione su questo punto in una pura petizione di principio, che neanche tiene conto delle caratteristiche essenziale del legato sostitutivo, incorrendo cosi’ nella falsa applicazione dell’articolo 551 c.c., e, come si vedra’, anche dell’articolo 550 c.c..
6. In mancanza di una chiara volonta’ del testatore di tacitare l’onorato, il legato in favore del legittimario si presume in conto di legittima, e quindi si considera un lascito da imputarsi alla quota, analogamente alle donazioni senza dispensa dall’imputazione. E’ tuttavia vero che, quando il legato abbia ad oggetto l’usufrutto generale, la fattispecie di riferimento, piu’ che quella del legato in conto, e’ quella prevista dall’articolo 550 c.c.. La corte di merito ha ritenuta tardiva la deduzione fondata sull’articolo 550 c.c., proposta nel grado dalla parte appellante. Tale valutazione e’ impropria, perche’ la deduzione non introduceva fatti nuovi, ma poneva un problema di qualificazione giuridica della iniziale domanda, con la quale la legittimaria aveva manifestato l’intenzione di entrare in possesso “della quota di 1/2 della piena e intera proprieta’ del patrimonio morendo dismesso dal defunto”.
Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) legato in sostituzione di legittima
La Corte territoriale, nonostante abbia considerato erroneamente tardiva la deduzione, l’ha ritenuta comunque infondata. La sentenza impugnata, dopo avere delineato in termini scolastici la nozione dell’istituto, pone in luce la differenza fra la cautela sociniana e l’azione di riduzione, per poi concludere che “la diversita’ di presupposti, struttura e finalita’ delle disposizioni di cui agli articoli 550 e 554 c.c., comporta l’incompatibilita’ delle scelte, nel senso che qualora il legittimario opti per la prima, non potra’ agire utilizzando lo strumento della riduzione apprestato dalla seconda delle disposizioni citate”. Queste riflessioni sembrano configurare un rapporto di alternativita’ fra i due strumenti, nel senso che il legittimario, nella situazione considerata dall’articolo 550 c.c., potrebbe scegliere fra il conseguimento della legittima in piena proprieta’ o l’esercizio dell’azione di riduzione. Naturalmente non e’ cosi’: quando il testatore abbia disposto nei modi stabiliti dall’articolo 550 c.c., la scelta che si pone al legittimario non e’ fra l’abbandono della disponibile e l’esercizio dell’azione di riduzione, ma fra l’esecuzione delle disposizioni testamentarie e l’abbandono della disponibile, che gli consente di avere la legittima in proprieta’, non essendoci piu’ spazio a quel punto per l’applicabilita’ del rimedio della riduzione (Cass. n. 511/1995).
7. In dottrina si ritiene che la scelta di cui all’articolo 550 c.c., possa essere esercitata soltanto dal legittimario chiamato all’eredita’, se e in quanto l’abbia accettata; infatti, poiche’ l’esecuzione del testamento spetta all’erede, soltanto al legittimario che rivesta tale qualifica puo’ prospettarsi la scelta se eseguire le disposizioni testamentarie o abbandonare la disponibile per conseguire la legittima. Secondo tale opinione, il presupposto della vocazione ereditaria del legittimario deve rimanere fermo anche nell’ipotesi dell’articolo 550 c.c., comma 2. In altre parole, l’ipotesi presuppone che il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando l’usufrutto al legittimario e la nuda proprieta’ a un estraneo: il legittimario e’ erede ab intestato e, come tale, ha l’opzione prevista dalla norma in esame in luogo della riduzione. Se invece il testatore ha assegnato al legittimario l’usufrutto universale dei beni e istituito erede l’estraneo nella nuda proprieta’, l’alternativa che si pone al primo non e’ se eseguire o no il legato, perche’ il legato e’ eseguito dall’erede non dallo stesso legatario, bensi’ se accettarlo, domandandone l’esecuzione all’erede, o rifiutarlo per chiedere la quota legittima mediante riduzione dell’istituzione a titolo universale dell’estraneo, che e’ appunto l’opzione prevista dall’articolo 551 c.c.. Secondo una diversa opinione, quando il testatore dispone della nuda proprieta’ di tutto l’asse, lasciando ai legittimari soltanto l’usufrutto dell’asse, si ha, o almeno si puo’ avere, una figura di legato tacitativo, cui l’articolo 550 c.c., riconnette effetti speciali. In alternativa alla rinunzia al legato e alla richiesta della legittima, non sarebbe preclusa al legittimario la possibilita’ di valersi della cautela.
8. Le considerazioni che precedono rendono evidente che l’aspetto centrale della fattispecie, al fine della qualificazione della disposizione in favore della (OMISSIS), e’ costituito dalla definizione della posizione del coniuge nell’eredita’, avuto riguardo alla natura delle altre disposizioni testamentarie e, comunque, in presenza di beni non contemplati nella scheda, da devolversi in ipotesi secondo le norme della successione intestata. I giudici di merito, invece, fuorviati dall’idea che il legato dell’usufrutto generale in favore di un legittimario sia per definizione un legato sostitutivo, hanno omesso tale preliminare ed essenziale verifica. Inoltre, nel determinare il discrimine fra l’ipotesi dell’articolo 551 c.c., e la cautela sociniana, la corte territoriale avrebbe dovuto avere ben chiaro che le considerazioni proposte dal primo giudice, condivise dalla corte di merito, sull’inammissibilita’ della riduzione a causa della mancata formale rinunzia al legato sostitutivo, non potevano valere, in via automatica, nella diversa prospettiva della scelta attribuita al legittimario dall’articolo 550 c.c., trattandosi di istituti diversi, soggetti a una disciplina differente. Le differenza sono di solito cosi’ delineate: a) a differenza della rinunzia la dichiarazione di abbandono della disponibile ha carattere recettizio (articolo 1334 c.c.); b) non e’ vincolata all’onere della forma scritta di cui all’articolo 1350 c.c., qualora la disponibile abbandonata comprenda beni immobili; c) non occorre che sia formulata in termini di dichiarazione di abbandono della disponibile o in termini equivalenti, essendo sufficiente la manifestazione della volonta’ di non eseguire la disposizione, che puo’ assumere la forma della domanda giudiziale. E’ stato anche chiarito che la scelta (per la legittima in piena proprieta’, con abbandono della nuda proprieta’ o dell’usufrutto della disponibile, ovvero per il conseguimento dell’oggetto della disposizione testamentaria) puo’ essere provata anche per testimoni o per presunzioni, anche se e’ in questione l’usufrutto o la nuda proprieta’ di beni immobili (Cass. n. 511/1995). E’ vero, tuttavia, che la differenza fra i due istituti si coglie allorche’ sia messa in discussione la volonta’ testamentaria, non nel caso contrario in cui il legittimario vi presti acquiescenza, fermo restando che l’acquiescenza si manifesta in forma diversa. Nella logica del legato sostitutivo, il legatario, se preferisce conseguire il legato, puo’ chiederne l’esecuzione all’erede, mentre nella logica dell’articolo 550 c.c., manifesta analogo intento, eseguendo la disposizione.
Secondo le controricorrenti (OMISSIS), la Corte d’appello avrebbe accertato, con le considerazioni proposte a pag. 15 della sentenza, che la (OMISSIS) aveva dato spontanea esecuzione al testamento, essendo quindi preclusa anche la scelta a cui allude l’articolo 550 c.c.. L’osservazione non si puo’ condividere. Sul piano formale, le considerazioni sono proposte dalla decisione impugnata nella logica dell’accettazione confermativa del legato, non della cautela sociniana. Scendendo nel dettaglio, la corte di merito menziona innanzitutto la permanenza della (OMISSIS) nel possesso esclusivo degli immobili oggetto di usufrutto, anche se poi dimostra di non attribuire a tale permanenza un particolare significato. Ma proprio sul piano del possesso di quanto oggetto della disposizione e’ chiaro che cio’ che vale per il mero legatario dell’usufrutto generale, non e’ automaticamente valido per il legatario dell’usufrutto generale che sia contemporaneamente chiamato ex lege all’eredita’. Il primo deve chiedere il possesso all’erede, il secondo, nel concorso con altri eredi, deve chiedere il possesso solo per parte loro spettante. Nello stesso tempo, in ipotesi di un’autonoma immissione nel possesso, la valutazione del comportamento, al fine di stabilirne l’univocita’, non potrebbe non tenere conto dei poteri connessi alla qualita’ ereditaria, che implica di per se’ il possesso e il potere di amministrare nell’interesse di tutti. Si comprende quindi come ogni valutazione in materia non possa prescindere da una chiara a preventiva definizione della fattispecie normativa di riferimento, che nella specie e’ mancata. Quanto agli altri comportamenti menzionati dalla Corte territoriale, si allude al prelievo di oggetti contenuti negli immobili di (OMISSIS), rispetto ai quali, tuttavia, non emerge neanche il collegamento con il testamento e la sua esecuzione. Infine, quanto al comportamento al quale la corte di merito ha attribuito la maggiore importanza, identificato nel prelievo di gran parte del saldo del conto cointestato con il de cuius, si allude a un fatto avvenuto persino prima dell’apertura della successione.
Non esiste in ultima analisi nella decisione una ratio decidendi autonoma e aggiuntiva rispetto a quella che ha ravvisato nel lascito dell’usufrutto generale un legato sostitutivo, ratio efficacemente censurata con i motivi in esame.
9. E’ assorbito il sesto motivo.
Si impone, pertanto, in relazione al primo, al quarto e al quinto motivo, la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale provvedera’ a valutare l’incidenza sulla validita’ del testamento della parziale appartenenza al testatore dell’immobile in (OMISSIS), e provvedera’ a rinnovato esame della fattispecie successoria e della stessa domanda giudiziale attenendosi al seguente principio di diritto:
“qualora il testatore abbia disposto a titolo particolare di tutti i suoi beni o di una parte eccedente la disponibile, legando al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprieta’ a un estraneo, il legittimario, privato in tutto o in parte della nuda proprieta’ della quota riservata, e’ chiamato ab intestato all’eredita’; conseguentemente non si ha una figura di legato tacitativo ai sensi dell’articolo 551 c.c., che suppone l’istituzione ex asse di altra o di altre persone, ma ricorre di regola l’ipotesi prevista dall’articolo 550 c.c., comma 2, prospettandosi pertanto al legittimario la scelta o di eseguire la disposizione o di abbandonare la disponibile per conseguire la legittima”.
La corte di rinvio liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.
Lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) legato in sostituzione di legittima
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo; accoglie il quarto e il quinto motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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