Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9203.
La massima estrapolata:
L’art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un’attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c.
Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9203
Data udienza 20 novembre 2019
Tag – parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO DELLE SOCIETA’
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10048-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA CASTELLUCCI;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SOC. COOP.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 424/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- La sentenza del Tribunale di Firenze 17 luglio 2013, n. 186 ha dichiarato il fallimento della societa’ di fatto ritenuta esistente tra la fallita (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS), per l’effetto dichiarando pure il fallimento di quest’ultima. La dichiarazione di fallimento e’ stata poi revocata dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 283/2014, dietro reclamo presentato dalla s.r.l. (OMISSIS).
Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha allora proposto ricorso per cassazione. Il ricorso e’ stato accolto dall’ordinanza 23 maggio 2017, n. 12962 di questa Corte, che ha cassato la pronuncia della Corte fiorentina, con rinvio della controversia.
2.- Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) e il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) hanno riassunto il giudizio avanti alla Corte di Firenze, chiedendo fosse respinto il reclamo L. Fall., ex articolo 18, a suo tempo proposto.
Con sentenza depositata in data 20 febbraio 2018, la Corte territoriale ha respinto il reclamo.
3.- Al riguardo, la sentenza ha prima di tutto respinto l’eccezione relativa alla nullita’ della notifica dell’atto di riassunzione, “in quanto risulta che la curatela abbia notificato ritualmente l’atto di riassunzione alle… parti, presso il domicilio che risultava da queste specificamente eletto”.
Nel merito, ha poi rilevato che i “reali rapporti sottostanti” ai contratti intercorsi tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS) “sono tali da far ritenere non tanto l’esistenza di una normale interferenza di gestione tra le due societa’…, quanto la prosecuzione dell’attivita’ aziendale da parte della nuova societa’ avente il medesimo oggetto sociale attraverso l’esercizio comune dell’azienda”.
4.- Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), con quattro motivi.
Resistono, con unico controricorso, il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) e il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione dell’articolo 392 c.p.c., per “nullita’ del procedimento e della sentenza che lo ha definito. Estinzione del processo”.
Afferma dunque il motivo che la Corte fiorentina ha errato, perche’ – in punto di notifica del ricorso per riassunzione – si e’ contentata del “semplicistico commento” che la stessa era stata eseguita presso il domicilio che le parti avevano specificamente eletto. In realta’, la norma dell’articolo 392 c.p.c., pretende che la notifica dell’atto riassuntivo venga fatta alle parti personalmente.
6.- Il motivo non puo’ essere accolto.
Risulta infatti puntualmente documentato che la vocatio in ius relativa alla riassunzione e’ stata effettuata sia ai procuratori costituiti, sia pure personalmente alle parti.
7.- Col secondo motivo di ricorso, il ricorrente assume vizio di omesso esame di fatto decisivo, nonche’ violazione dell’articolo 392 c.p.c., comma 2, per “omesso esame della exceptio iudicati”.
Rileva il ricorrente, con riferimento alla precedente fase del giudizio svoltasi avanti questa Corte, che il Fallimento della (OMISSIS) “non una parola aveva speso… per contestare, ancorche’ sotto il profilo della violazione di norme di diritto sostanziale, le argomentazioni di merito sottese al proposto reclamo e sulle quali il vaglio del Collegio fiorentino non si era esteso, avendo ritenuto la Corte di Appello sufficiente e necessaria per l’accoglimento del gravame la semplice interpretazione dell’articolo 2361 c.c., comma 2, poi censurata dalla Cassazione”. Peraltro, la Corte di Appello pure aveva “operato un incidentale vaglio sull’insussistenza di qualsivoglia prova diretta dell’esistenza di una societa’ di fatto”, cosi’ insomma compiendo un “incidentale verifica nel merito”.
Il Fallimento allora ricorrente non aveva tuttavia impugnato questa “incidentale verifica”, cosi’ mostrando “acquiescenza tacita” alla stessa. Con l’ulteriore conseguenza – incalza l’attuale ricorrente – che si deve ritenere “passata in giudicato anche l’incidentale statuizione sul merito della vicenda”.
8.- Il motivo non puo’ essere accolto.
In proposito va rilevato che il ricorrente trascura di indicare le parti della sentenza n. 283/2014 della Corte di Appello di Firenze in cui questa avrebbe condotto questa non precisata “verifica incidentale”. D’altro canto, e’ anche da precisare che quello relativo all’eventuale sussistenza, a livello di fattispecie concreta, di una societa’ di fatto e’, per sua propria natura, un accertamento di fatto, per se’ non attingibile al giudizio di questa Corte (fuori dal caso di omesso esame di fatto decisivo e fuori dal caso di assenza o irragionevolezza della motivazione).
9.- Il terzo motivo assume violazione della norma dell’articolo 2247 c.c., come “derivata anche dalla violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 116 c.p.c.”.
Secondo il ricorrente, la sentenza qui impugnata ha fatto “cattivo governo del materiale probatorio che le era stato messo a disposizione dalla reclamante” societa’ e ha anche “erroneamente interpretato il contenuto dell’articolo 2247 c.c.”.
10.- Il motivo e’ inammissibile.
Lo stesso, infatti, non si sostanzia nell’assunta sussistenza di vizi di irragionevolezza motivazionale della sentenza della Corte fiorentina ovvero di omessi esami di fatti decisivi per l’esito del giudizio. Svolge, piuttosto, le ragioni che – a suo giudizio – comportano l’inesistenza, al livello della fattispecie concreta in analisi, di una societa’ di fatto.
Non diversamente e’ poi a dirsi, nella sostanza, in punto di assunta violazione della norma dell’articolo 2247 c.c.. Che, in proposito, il ricorrente non lamenta, in realta’, un’errata lettura di una o piu’ parti di tale disposizione da parte della sentenza: senz’altro dichiara, invece, che “nel caso di specie non sussiste alcuno dei requisiti necessari affinche’ possa parlarsi di un vincolo societario tra le due diverse e distinte compagini sociali, (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
Il motivo si risolve, pertanto, nella richiesta di un ulteriore accertamento del materiale probatorio e fattuale.
11.- Il quarto motivo attiene alla liquidazione delle spese, compiuta dalla sentenza impugnata, che le ha poste, ai sensi dell’articolo 94 c.p.c., anche in capo al rappresentante legale della (OMISSIS), personalmente e in solido con la societa’.
12.- Il motivo non puo’ essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di condanna del rappresentante dell’ente ex articolo 94 c.p.c., il giudice deve identificare in modo preciso i motivi, la ricorrenza dei quali viene a giustificare l’applicazione della norma (Cass., 8 ottobre 2010, n. 20878). Cio’ che, nella specie, il giudice del merito ha senz’altro fatto, motivandone l’applicazione con il rilievo della ricorrenza di una “ipotesi di imprudente valutazione della controversia che ha esposto il rappresentato a inutili e evitabili esborsi”.
13.- In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella somma di Euro 5.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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