L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 marzo 2023| n. 8835.

L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello

L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all’art. 331 c.p.c. – operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio – e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.

Sentenza|29 marzo 2023| n. 8835. L’art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello

Data udienza 14 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Interruzione del processo – Morte della parte – Art. 299 c.p.c. – Applicabilità anche nel giudizio di appello – Morte della parte verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione – Automatica interruzione del processo – Evento interruttivo – Riferimento ad una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale – Giudizio riassunto o proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. non nelle forme di cui all’art. 331 c.p.c. – Vizio o mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione – Rinnovazione in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio – Mancato rispetto – Determinazione dell’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, terzo comma, c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. ROLFI Federico – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4201-2022 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex lege;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
CURATELA DELL’EREDITA’ GIACENTE DI (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL GIA’ (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 994/2021 depositata il 06/07/2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso e, in caso di accoglimento dello stesso, per l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 20 ottobre 1972, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella veste di eredi di (OMISSIS), citarono, innanzi il Tribunale di Vibo Valentia, (OMISSIS) e (OMISSIS).
Gli attori, premesso di essere proprietari esclusivi pro indiviso dei fondi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” riportati al Catasto dei terreni del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), particolo lle (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e lamentando che tale terreno era abusivamente occupato dai convenuti, chiesero, previo accertamento del proprio diritto di proprieta’, la condanna dei convenuti medesimi al rilascio dei terreni nonche’ alla eliminazione delle costruzioni realizzate sui terreni stessi -consistenti in un complesso turistico- oltre al riconoscimento dei danni da illegittima occupazione.
I convenuti, costituitisi resistendo alla domanda, chiesero ed ottennero l’autorizzazione a chiamare in giudizio il Demanio dello Stato, per essere dal medesimo manlevati, essendosi resi acquirenti presso quest’ultimo di parte dei terreni oggetto della domanda.
2. Costituitasi l’Amministrazione Finanziaria dello Stato e dichiarata l’incompetenza del Tribunale di Vibo Valentia a favore del Tribunale di Catanzaro, alla controversia in tal modo riassunta innanzi al giudice dichiarato competente venne riunita quella separatamente proposta dalla stessa Amministrazione Finanziaria nei confronti dei convenuti, avente ad oggetto la rivendica delle particoli lle (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nel corso del giudizio intervenne la societa’ (OMISSIS) Spa quale nuova titolare del complesso turistico, conferitole in data 20 dicembre 1984 da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Dopo la riassunzione del giudizio -interrottosi a seguito del decesso sia di (OMISSIS) sia dei procuratori di (OMISSIS)- il Tribunale di Catanzaro, con sentenza parziale n. 1794 del 3 settembre 2013, nei procedimenti riuniti R.G. 653/1979 e 116/81 R.G.:
accolse la domanda principale, qualificata come petizione ereditaria ex articolo 533 c.c.;
dichiaro’ gli attori proprietari esclusivi pro indiviso dei fondi riportati al Catasto dei terreni del Comune di (OMISSIS) al foglio 1, particolo lle (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
condanno’ in solido i convenuti, “ad eccezione del Ministero dell’Economia e Finanza” (cosi’, testualmente, la narrativa della decisione impugnata nella presente sede), al rilascio dei fondi, alla rimozione a loro spese delle opere esistenti, nonche’ al risarcimento del danno cagionato dall’occupazione sine titulo dei fondi, da quantificarsi in prosieguo di giudizio;
accolse la domanda di garanzia formulata dai convenuti, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a garantire il convenuto (OMISSIS) per l’evizione subita e quindi a restituire al convenuto medesimo il prezzo di acquisto del bene oggetto di causa con interessi e rivalutazione “nonche’ a rimborsare lo stesso convenuto di tutte le spese necessarie ed utili sostenute per la cosa”;
rigetto’ le ulteriori domande riconvenzionali formulate dai convenuti (OMISSIS) -e fatte proprie dalla intervenuta (OMISSIS) S.p.A.- di usucapione abbreviata (in relazione alla particolo 71) e di usucapione ordinaria (in relazione alle particolo 89 e 81) nonche’ la domanda di riconoscimento della proprieta’ ex articolo 938 c.c. formulata dal solo (OMISSIS);
– respinse le domande proposte dal Ministero dell’Economia e Finanze nei confronti di (OMISSIS).
3. La sentenza non definitiva venne separatamente appellata da (OMISSIS), dagli eredi di (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) S.p.A., subentrata (in virtu’ di una serie di passaggi di proprieta’) alla (OMISSIS) S.p.A..
Riuniti i procedimenti di gravame R.G. 1206/2014; 1253/2014 e 1296/2014, e successivamente interrotto il giudizio di appello a seguito della dichiarazione di morte di (OMISSIS), la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 855/2021, dichiaro’ inammissibili ex articolo 331, comma 2, c.p.c. gli appelli per omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato dalla Corte medesima.
4. Proseguito, intanto, il giudizio di primo grado, il Tribunale di Catanzaro con sentenza definitiva n. 210 del 15 febbraio 2016, accerto’ e liquido’ il risarcimento dei danni spettante agli attori nella misura di Euro 11.151.116, condannando al pagamento di tale somma in solido non solo i convenuti ma anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, “in apparente contraddizione con l’esclusione, pronunciata nella sentenza non definitiva, del Ministero medesimo dai soggetti tenuti al risarcimento del danno” (cosi’, testualmente, sempre la decisione impugnata nella presente sede).
5. A seguito di impugnazione principale proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio (quale soggetto subentrato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2001, articolo 20, nei rapporti giuridici attivi e passivi del Ministero dell’Economia e delle Finanze) nonche’ di impugnazione incidentale proposta da (OMISSIS), la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 994, pubblicata il 6 luglio 2021, dichiarata, in via preliminare, la contumacia della Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), dichiaro’ inammissibili sia l’appello principale sia quello incidentale per tardiva integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331, comma 2, c.p.c..
La Corte, infatti, richiamo’ l’ordinanza resa all’udienza del 10 settembre 2020, con la quale era stata ordinata entro il 30 settembre 2020 sia la integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela dell’eredita’ giacente di (OMISSIS) sia la rinnovazione della notifica dell’appello incidentale nei confronti di (OMISSIS), osservando che l’unica parte attivatasi per effettuare la notifica nei confronti della Curatela era stata l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia del Demanio, ma che l’atto era stato consegnato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario soltanto il 20 ottobre 2020, ben oltre la scadenza del 30 settembre 2020.
La Corte, quindi, osservo’ che:
la Curatela dell’eredita’ giacente di (OMISSIS) era da qualificarsi come litisconsorte necessario essendo legittimata attivamente e passivamente ai sensi dell’articolo 529 c.c. in tutte le cause che riguardano l’eredita’ medesima;
dovendosi intendere il termine ex articolo 331, comma 2, c.p.c. come termine perentorio, la mancata o tardiva integrazione del contraddittorio comportava la inammissibilita’ dell’appello e poteva essere rilevata d’ufficio, dovendosi escludere che il vizio processuale fosse stato sanato dalla successiva costituzione della stessa Curatela dell’eredita’ giacente di (OMISSIS), la quale, peraltro, nel costituirsi, aveva eccepito la tardivita’ della notifica nei propri confronti.
6. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 994/2021, pubblicata il 6 luglio 2021 ricorrono ora congiuntamente il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e l’AGENZIA DEL DEMANIO.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato (OMISSIS).
Sono rimasti intimati gli altri soggetti evocati.
7. In data 16 novembre 2022 le Amministrazioni ricorrenti hanno formulato tempestiva istanza di trattazione orale.
8. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento ricorso incidentale condizionato.
9. La controricorrente, nonche’ ricorrente incidentale, (OMISSIS) ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto congiuntamente dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE e dall’AGENZIA DEL DEMANIO e’ affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 103 e 300 c.p.c..
Deduce che:
erroneamente la Corte territoriale avrebbe ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (OMISSIS), in quanto quest’ultimo era deceduto dopo la notifica dell’atto di appello e, poiche’ il decesso non era stato formalmente dichiarato in giudizio il decesso, quest’ultimo non era stato interrotto;
la situazione, peraltro, era stata correttamente inquadrata dal Giudice Istruttore con l’ordinanza in data 8 marzo 2017, avendo il G.I.: I) dichiarato la regolarita’ della notificazione dell’atto di citazione in appello nei confronti di (OMISSIS) presso il proprio procuratore costituito in primo grado; II) rilevato che il decesso di (OMISSIS) era stato dichiarato dal procuratore soltanto nel procedimento di appello avverso la sentenza parziale, provocandone l’interruzione; III) osservato che la notificazione dell’atto di appello si era comunque perfezionata prima anche della comunicazione della morte di (OMISSIS) nel separato procedimento di appello avverso la sentenza parziale;
– conseguentemente, il contraddittorio processuale nei confronti di (OMISSIS) doveva ritenersi regolarmente costituito, da cio’ derivando il carattere superfluo dell’ordine di integrazione del contraddittorio e la conseguente irrilevanza del ritardo nell’ottemperarvi.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione falsa applicazione degli articoli 102 e 103 c.p.c..
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario tra gli eredi di (OMISSIS) -in particolare la Curatela dell’eredita’ giacente di (OMISSIS)- e le odierne Amministrazioni ricorrenti, dal momento che la condanna di queste ultime e di (OMISSIS) era avvenuta in solido, con conseguente scindibilita’ delle posizioni soggettive;
le posizioni soggettive delle parti, quindi, dovevano essere ritenute non interdipendenti, da cio’ risultando l’assenza di un litisconsorzio necessario tra le odierne Amministrazioni ricorrenti e gli eredi di (OMISSIS).
2. Il ricorso incidentale condizionato e’ affidato a due motivi, riferiti alla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello incidentale della stessa (OMISSIS).
2.1. Con il primo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione degli articoli 102, 103 e 300 c.p.c..
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
la Corte territoriale avrebbe ordinato illegittimamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (OMISSIS), in quanto l’appellato aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’atto di gravame, con conseguente integrita’ del contraddittorio, mentre l’interruzione del giudizio avrebbe potuto essere dichiarata solo a seguito della dichiarazione del decesso del (OMISSIS) che tuttavia non era stata resa dal procuratore di quest’ultimo;
conseguentemente, il contraddittorio processuale nei confronti di (OMISSIS) doveva ritenersi regolarmente costituito, da cio’ derivando il carattere illegittimo dell’ordine di integrazione del contraddittorio e la conseguente irrilevanza del ritardo nell’ottemperarvi in quanto quest’ultimo non era in grado di pregiudicare la corretta instaurazione del rapporto processuale tra tutti gli interessati.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso incidentale deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione falsa applicazione degli articoli 102 e 103 c.p.c..
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato l’inscindibilita’ del rapporto processuale tra (OMISSIS) e le odierne Amministrazioni ricorrenti, in virtu’ dell’autonomia dei due rapporti processuali e risarcitori (OMISSIS) – (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) – Amministrazioni, dall’altro;
la condanna delle odierne ricorrenti principali e di (OMISSIS), in quanto pronunciata in solido, comportava la scindibilita’ delle posizioni soggettive e la possibilita’ di proseguire il giudizio in assenza di uno dei condebitori solidali;
– conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto al piu’ dichiarare inammissibile l’appello limitatamente al rapporto tra le odierne ricorrenti ed (OMISSIS), ma non avrebbe potuto dichiarare invece inammissibile l’appello incidentale proposto dalla stessa (OMISSIS) nei confronti del MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE e dell’AGENZIA DEL DEMANIO.
3. I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente e con essi, stante la sostanziale identita’ di contenuti e deduzioni, possono essere contestualmente esaminati i motivi di ricorso incidentale, pur se formulati in via subordinata.
4. Si deve, in primo luogo, rilevare che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto il carattere di inscindibilita’ del gravame proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro, con la quale quest’ultimo aveva determinato l’entita’ del danno spettante agli originari attori, mentre l’an di tale danno era stato, invece, oggetto della decisione non definitiva, successivamente passata in giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilita’ ex articolo 331 c.p.c. degli appelli riuniti contro di essa interposti.
Per quanto il giudizio innanzi alla Corte d’appello qui impugnato concernesse il solo quantum, infatti, e’ da ritenere che ricorresse in ogni caso una situazione di inscindibilita’ tra la controversia promossa dagli originari attori contro (OMISSIS) e (OMISSIS) e la domanda in garanzia che questi ultimi avevano proposto nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, cui successivamente sono subentrate le odierne Amministrazioni ricorrenti.
Alla domanda formulata dai convenuti con la chiamata in causa dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, infatti, doveva trovare applicazione l’orientamento di questa Corte, a mente del quale la domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell’immobile oggetto dell’azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicche’ il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2714 del 27/03/1996), ferma restando la neutralita’, ai fini dell’applicazione dell’articolo 331 c.p.c., della distinzione tra garanzia propria e impropria, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015).
Quando, infatti, il compratore, oltre a chiamare in causa il venditore per la denuncia della lite ex articolo 1485 c.c., propone contro di questi, nel medesimo processo, anche l’azione di garanzia, fra la causa principale e quella di garanzia (propria) si instaura un vincolo non di inscindibilita’ ma di dipendenza, perche’ l’accoglimento della domanda di garanzia e’ subordinato all’accertamento del diritto del terzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9910 del 27/04/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2714 del 27/03/1996), giustificando, in linea di principio, l’assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtu’ di quanto stabilito dall’articolo 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non e’ circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8699 del 29/05/2003).
Si deve, del resto, rammentare che il requisito della inscindibilita’ di cui all’articolo 331 c.p.c. non e’ limitato al solo caso -evidente- in cui ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010; Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 21132 del 10/10/2007), ma in tutti i casi in cui debba ritenersi sussistente un litisconsorzio necessario processuale, e cioe’ quando la presenza di piu’ parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016).
Ulteriormente, va rilevato, in conclusione, che -come rilevato dal Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte- il carattere inscindibile del gravame sfociato nella decisione impugnata derivava dal suo stesso contenuto, avendo le Amministrazioni appellanti sollecitato la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui quest’ultima condannava le medesime alla corresponsione del risarcimento integrale dei danni in solido con i convenuti, determinando, di conseguenza, l’esigenza che al giudizio partecipassero tutti i coobbligati (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 22984 del 21/10/2020).
5. Ritenuta la qualita’ di litisconsorte necessario processuale di (OMISSIS) nel giudizio di appello, si deve, tuttavia, osservare, che l’atto di appello risulta essere stato regolarmente notificato al (OMISSIS) medesimo in data 9 marzo 2016, quando lo stesso era in (OMISSIS) ma che l’appellato risulta deceduto in data (OMISSIS), e quindi prima della scadenza del termine per la sua costituzione.
Come emerge dalla motivazione della decisione impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto di ricondurre la fattispecie concreta direttamente nell’ambito del disposto di cui all’articolo 331 c.p.c., e conseguentemente, dopo che i vari soggetti vocati ad hereditatem di (OMISSIS) avevano progressivamente proceduto a rinunciare all’eredita’, ha disposto procedersi all’integrazione del contraddittorio, appunto ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., nei confronti della Curatela dell’eredita’ giacente di (OMISSIS).
In tal modo, tuttavia, la Corte d’appello, ha omesso di dare applicazione al principio, piu’ volte enunciato da questa Corte per cui l’articolo 299 c.p.c. e’ applicabile anche nel giudizio di appello con la conseguenza che la morte della parte, qualora si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attivita’ diretta a determinarla, giacche’ l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18351 del 31/07/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3725 del 21/02/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 842 del 28/01/1998 e, piu’ di recente, Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 22944 del 26/09/2018), per effetto della declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 305 c.p.c. – sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’articolo 299 c.p.c. decorre dall’interruzione anziche’ dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza, sia nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell’articolo 300, comma 3, c.p.c. decorre dall’interruzione anziche’ dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza – ad opera della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 159/1971).
Da cio’ deriva che, se non puo’ condividersi l’affermazione delle Amministrazioni ricorrenti per cui, in assenza di formalizzazione della notizia dell’evento interruttivo, il giudizio non poteva ritenersi interrotto, risulta invece corretta la deduzione del ricorso in ordine al fatto che, essendosi comunque regolarmente integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), a seguito della morte di quest’ultimo non poteva porsi questione di integrazione del contraddittorio e di conseguente applicazione dell’articolo 331 c.p.c., ricorrendo, invece, uno scenario in cui veniva ad operare il meccanismo della prosecuzione o riassunzione.
6. Esigenze di chiarezza impongono di puntualizzare che i termini della questione non possono ritenersi modificati in virtu’ dell’applicazione del principio -da questa Corte reiteratamente affermato- per cui, nell’ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicche’, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi e’ bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perche’ la costituzione dell’erede e’ rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l’effetto interruttivo con un’implicita comunicazione dell’evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8437 del 03/09/1997; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 536 del 27/01/1982, per risalire sino a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45 del 05/01/1967).
Il principio in questione, infatti, non poteva trovare applicazione al caso in esame, in quanto lo stesso deve essere declinato in modo armonico con l’altro principio enunciato da questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9225 del 10/04/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25151 del 26/11/2014), a mente del quale l’efficacia retroattiva della rinunzia all’eredita’ determina il difetto di legitimatio ad causam del rinunziante, in quanto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008) la veste di litisconsorti necessari in capo ai successori a titolo universale della parte postula che questi ultimi abbiano acquistato la qualita’ di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all’eredita’, determinandosi, altrimenti, l’onere delle parti di provvedere all’individuazione degli eventuali ulteriori eredi e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell’eredita’ giacente.
Come anche recentemente chiarito da questa Corte (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28447 del 15/12/2020), infatti, anche alla luce dell’Ordinanza della Corte Costituzionale 91/2006 la prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti gli eredi si impone nell’ipotesi in cui uno dei coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria ovvero il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi mentre, diversamente, se nessuno dei coeredi e’ ancora in causa, non si puo’ configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si puo’ porre un problema di integrazione del contraddittorio, che suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti.
Da cio’ consegue che:
1) poiche’, come visto anche in precedenza, tutti i soggetti chiamati all’eredita’ di (OMISSIS) erano intervenuti in giudizio al solo scopo di far constatare la propria rinuncia all’eredita’ del de cuius, la legittimazione processuale si era venuta a concentrare sul solo curatore dell’eredita’ giacente;
2) nei confronti di quest’ultimo il giudizio avrebbe dovuto essere riattivato non mediante il meccanismo ex articolo 331 c.p.c. -essendo stato integrato il contraddittorio gia’ con la notifica nei confronti del Salabe’ e non sussistendo litisconsorzio con i chiamati all’eredita’- bensi’ con le modalita’ di cui agli articoli 302 e 303 c.p.c., entro il termine stabilito dal Codice di rito.
7. Quanto alla decorrenza di tale termine, torna in rilievo il principio in precedenza richiamato, a mente del quale, se il decesso del (OMISSIS) aveva determinato l’automatica interruzione del giudizio di gravame, non altrettanto e’ a dirsi per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio medesimo, in quanto quest’ultimo avrebbe cominciato a decorrere solo dal momento della legale conoscenza dell’evento interruttivo medesimo.
Non e’ inopportuno evidenziare, al riguardo, che, essendo stata dedotta fondatamente nella presente sede la falsa applicazione dell’articolo 331 c.p.c., spettera’ al giudice di merito in sede di rinvio esaminare le vicende processuali in relazione alla interruzione e alla riassunzione/prosecuzione del giudizio.
8. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, e’ da ritenersi che per effetto del decesso di (OMISSIS) successivamente alla notifica dell’atto di appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione, il giudizio doveva ritenersi automaticamente interrotto, a prescindere dalla conoscenza dell’evento interruttivo da parte del giudice o delle altre parti.
Conseguentemente, una volta che di tale evento fosse stata acquisita legale conoscenza, la Corte territoriale non avrebbe dovuto attivare il meccanismo di cui all’articolo 331 c.p.c. -non aprendosi spazio per la sua applicazione in virtu’ dell’esistenza di una pluralita’ di eredi, avendo i chiamati all’eredita’ tutti rinunciato alla stessa- ma avrebbe dovuto, semmai, verificare il maturarsi di una vicenda di prosecuzione o riassunzione entro il termine decorrente dalla suddetta legale conoscenza, peraltro dando ulteriormente applicazione al principio per cui il termine perentorio previsto dall’articolo 305 c.p.c., e’ riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice e non alla successiva fase di notifica della riassunzione, in ordine alla quale, invece, viene a valere il principio per cui il vizio o la mancanza della notifica impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006 e, piu’ di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 27/01/2011; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 9819 del 20/04/2018 e Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021).
9. La decisione della Corte territoriale di dichiarare inammissibile il gravame, quindi, si e’ tradotta in una falsa applicazione dell’articolo 331 c.p.c., ponendosi peraltro in contrasto con il canone enunciato da questa Corte per cui, per il principio del giusto processo, a tutela dell’affidamento della parte, il giudice d’appello, che abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non puo’ dichiarare inammissibile l’impugnazione, ma deve revocare l’ordinanza e concedere nuovo termine di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10273 del 12/05/2014).
10. Sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale condizionato, quindi, devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, la quale si conformera’ al seguente principio:
L’articolo 299 c.p.c. e’ applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l’automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attivita’ diretta a determinarla, giacche’ l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l’evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all’articolo 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all’articolo 331 c.p.c. -operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralita’ di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia gia’ costituito in giudizio- e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell’atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c. verificando, in particolare, se ed in quale momento, nel corso del giudizio, sia stata acquisita conoscenza legale della morte di (OMISSIS) e se, ulteriormente, via sia stata una rituale e tempestiva prosecuzione o riassunzione.
La Corte territoriale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

 

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