Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5795.
Dal momento in cui l’amministratore viene nominato, assume l’obbligo di vigilanza sulla società che deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l’amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti.
Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5795
Data udienza 4 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Società – Azione di responsabilità ex art. 146 Rd n. 267/42 – Efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio civile – Inosservanza dei doveri dell’amministratore ex art. 2449 cc – Legittimazione del curatore fallimentare all’azione di responsabilità – Prescrizione quinquennale – Decorrenza dalla percezione di insufficienza del patrimonio da parte dei creditori – Appartenenza della società ad un gruppo di imprese – Irrilevanza – Delega di funzioni – Irrilevanza per l’obbligo di vigilanza a carico dell’amministratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1830/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dal Prof. Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 418/14, depositata il 23 maggio 2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2020 dal Consigliere Guido Mercolino.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 23 maggio 2014, la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS), gia’ amministratore della (OMISSIS) S.p.a., avverso la sentenza n. 2031/04, con cui, a seguito della dichiarazione di fallimento della societa’, il Tribunale di Messina aveva accolto l’azione proposta dal curatore ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 146, dichiarando la responsabilita’ dell’appellante per violazione del divieto d’intraprendere nuove operazioni dopo la perdita dell’intero capitale sociale e per omissione di vigilanza, e condannandolo al pagamento della somma di Euro 1.256.975,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l’efficacia vincolante della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. in relazione ai reati di falso, truffa, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta ascritti all’appellante, osservando che, in quanto non pronunciata all’esito del dibattimento, la stessa era liberamente valutabile in sede civile, al pari di un documento dal quale desumere elementi di giudizio.
Ha ritenuto poi insussistente il difetto di legittimazione del curatore in ordine all’azione di responsabilita’ prevista dall’articolo 2449 c.c., rilevando che la domanda dallo stesso proposta trovava il suo fondamento nella L. Fall., articolo 146, e negli articoli 2393 e 2394 c.c., e precisando che la violazione del divieto previsto dalla predetta disposizione poteva dar luogo a responsabilita’ dell’amministratore non solo nei confronti dei terzi, ma anche nei confronti della societa’ e dei creditori sociali. Premesso che in caso di fallimento di una societa’ di capitali, le diverse fattispecie di responsabilita’ confluiscono in una unica azione, al cui esercizio e’ legittimato esclusivamente il curatore, ha affermato che l’obbligazione risarcitoria, derivante dall’inadempimento dei doveri previsti dalla legge o dall’atto costitutivo ovvero dall’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza e d’intervento, non e’ limitata alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, ma si estende al danno riconducibile in via diretta ed immediata delle violazioni accertate, in misura equivalente al detrimento patrimoniale cagionato dalla condotta illecita degli amministratori. Ha distinto la predetta responsabilita’ da quella prevista dall’articolo 2394 c.c., derivante dall’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrita’ del patrimonio sociale, escludendo il carattere surrogatorio della relativa azione, ed affermando che, a differenza di quelle previste dagli articoli 2392 e 2393 c.c., l’interesse ad agire incontra un limite nella misura del danno subito dai creditori.
La Corte ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione di cui all’articolo 2392 c.c., osservando che il relativo termine decorre dal momento in cui e’ stata resa nota, con un atto conoscibile dai terzi, l’insufficienza del patrimonio sociale, ed individuando tale momento nella data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1992, avvenuta il 30 giugno 1993.
Nel merito, ha ritenuto irrilevante l’appartenenza della societa’ ad un gruppo imprenditoriale ed il carattere meramente formale e fittizio dell’amministrazione affidata al (OMISSIS), osservando che egli aveva colposamente omesso qualsiasi controllo sull’attivita’ del gruppo, consentendo il compimento di iniziative di gestione in violazione dei doveri di diligenza e degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrita’ del capitale sociale. Ha escluso che la predetta condotta potesse trovare giustificazione in quelle attribuite a soggetti diversi, rilevando che egli era perfettamente in grado di accorgersi delle gravi irregolarita’ che venivano commesse, ed aggiungendo che non risultava provato che egli si fosse diligentemente attivato e non avesse potuto esercitare la vigilanza a causa del comportamento ostativo di altri soggetti.
La Corte ha ritenuto infine corretta la ricostruzione della contabilita’ sociale compiuta dal c.t.u., osservando che la stessa risultava collegata al dato reale riguardante le dichiarazioni di condono, contenute nel bilancio relativo all’esercizio 1992, e rilevando la genericita’ delle critiche mosse dall’appellante: ha precisato in particolare che la voce “cassone prefabbricato”, della quale era stata dedotta l’omessa valutazione, era riportata tra le scorte di magazzino, ritenendo invece priva di riscontro l’affermazione dell’appellante secondo cui un ammanco di cassa dell’importo di Lire 580.000.000 relativo all’esercizio 1990 rientrava in realta’ nelle movimentazioni del conto anticipi dei soci azionisti. Ha affermato comunque che il (OMISSIS) doveva ritenersi responsabile dell’ammanco, essendo tenuto a vigilare, in qualita’ di amministratore, per impedire che altri effettuassero il prelievo.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per nove motivi, (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio di appello. Il curatore del fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli articoli 28 e 652 c.p.p., nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti del padre senza tener conto del passaggio in giudicato della stessa e dell’identita’ dei fatti accertati nel giudizio penale rispetto a quelli che costituivano oggetto del giudizio civile. Sostiene infatti che dalla predetta sentenza emergevano l’estraneita’ del (OMISSIS) all’amministrazione ed alla gestione finanziaria della societa’ ed il ruolo di prestanome da lui svolto per altri soggetti, i quali si erano occupati direttamente della gestione sociale, aggiungendo che non risultava provato che l’amministratore fosse consapevole dell’irregolarita’ della situazione patrimoniale e finanziaria o connivente con il gruppo imprenditoriale che controllava la societa’.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che la sentenza penale di proscioglimento dai reati di falso, truffa, false comunicazioni sociali e bancarotta pronunciata nei confronti del (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., potesse spiegare efficacia vincolante nel giudizio civile di responsabilita’ promosso dal curatore ai sensi della L. Fall., articolo 146: l’articolo 652 c.p.p., nell’attribuire alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o assoluzione, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di risarcimento del danno, subordina tale efficacia all’avvenuta pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, in tal modo escludendo la possibilita’ di riconoscere il medesimo effetto a quella di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare. La natura eccezionale della predetta disposizione e di quella dettata dall’articolo 654 c.p.p., aventi carattere derogatorio rispetto al principio di autonomia e separazione che informa la disciplina dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, ne esclude l’applicabilita’ in via analogica, imponendo al giudice civile di procedere, con pienezza di cognizione, ad una nuova valutazione dei fatti e della responsabilita’, nell’ambito della quale puo’ legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi di prova acquisiti nel giudizio penale, desumendoli dalla relativa sentenza o ricavandoli dagli atti del processo, e sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/ 2018, n. 17316; Cass., Sez. III, 18/11/2014, n. 24475; Cass., Sez. lav., 9/10/2014, n. 21299). A tale compito la Corte territoriale non si e’ assolutamente sottratta, avendo preso specificamente in esame la tesi difensiva del (OMISSIS), fondata proprio sulle risultanze del giudizio penale, secondo cui, nonostante il conferimento dell’incarico di amministratore, egli era rimasto sostanzialmente estraneo alla gestione della societa’, ma avendo correttamente ritenuto irrilevante la circostanza che tale gestione fosse in realta’ affidata ad altre persone, che avevano operato in piena autonomia, in virtu’ dell’osservazione che la condotta di tali soggetti non poteva in alcun modo giustificare l’inadempimento dei doveri di vigilanza ed intervento inerenti alla carica da lui ricoperta. Ai sensi dell’articolo 2392 c.c., (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6), l’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della societa’ e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose, la cui previsione esclude la possibilita’ di attribuire un carattere meramente formale all’investitura, anche nel caso in cui alla stessa non abbia fatto riscontro l’effettivo esercizio di poteri di gestione, essendo l’amministratore rimasto estraneo alla conduzione dell’attivita’ sociale, o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese da altri. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha reputato irrilevante la posizione di mero strumento della volonta’ altrui, asseritamente rivestita dal (OMISSIS) nell’amministrazione della societa’, osservando che tale atteggiamento passivo, tradottosi nella colposa omissione di qualsiasi controllo sull’attivita’ sociale, aveva consentito il compimento di iniziative di gestione in violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrita’ del patrimonio sociale e del dovere di amministrare con diligenza.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2449 c.c., e della L. Fall., articolo 146, nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’escludere il difetto di legittimazione del curatore, la sentenza impugnata non ha considerato che l’articolo 146 cit. non attribuisce a quest’ultimo la titolarita’ dell’azione di cui all’articolo 2449, esercitata nei confronti del suo dante causa, e non ha tenuto conto della diversita’ degli elementi costitutivi della stessa da quelli delle azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c.. Afferma infatti che, in quanto volta alla diretta escussione degli amministratori per la reintegrazione dei patrimoni di singoli creditori coinvolti nelle nuove operazioni, l’azione di cui all’articolo 2449, non e’ configurabile come azione di massa, a differenza di quelle previste dagli articoli 2393 e 2394 cit., con la conseguenza che la relativa legittimazione non puo’ ritenersi attratta da quella prevista dalla L. Fall., articolo 146.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Il compimento di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale, configurandosi come violazione del divieto specificamente previsto dall’articolo 2449 c.c., in relazione agli articoli 2447 e 2448 c.c., integra l’inosservanza di doveri posti a carico dell’amministratore e costituisce pertanto fonte di responsabilita’ dello stesso ai sensi dell’articolo 2392 c.c., comma 1, la quale da’ luogo alle azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c., che in caso di fallimento della societa’ confluiscono nella legittimazione attribuita al curatore dalla L. Fall., articolo 146, (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/1998, n. 3483; 29/04/1986, n. 2970). Com’e’ noto, infatti, l’azione di responsabilita’ esercitata dal curatore ai sensi della L. Fall., articolo 146, comma 2, cumula in se’ le diverse azioni previste dagli articoli 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente della societa’ e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato, a garanzia sia dei soci che dei creditori, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle due azioni, che non perdono la loro identita’ giuridica (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2019, n. 23452; Cass., Sez. VI, 29/09/2016, n. 19340; 4/12/2015, n. 24715).
3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c. e ss., nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la prescrizione dell’azione, la sentenza impugnata non ha considerato che, quando quest’ultima e’ esercitata dal curatore del fallimento, la decorrenza del termine non e’ necessariamente ancorata alla dichiarazione di fallimento, ma dipende dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale, che puo’ anche non coincidere con quello in cui si determina lo stato d’insolvenza. Cio’ posto, afferma che nella specie il termine avrebbe dovuto essere ancorato all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1990, individuato dal c.t.u. come quello in cui le perdite avevano superato il capitale sociale, con la conseguenza che alla data di proposizione della domanda, avvenuta il 31 marzo 1998, l’azione doveva ritenersi ormai prescritta.
3.1. Il motivo e’ infondato.
L’azione di responsabilita’ nei confronti degli amministratori della societa’, anche se esercitata dal curatore del fallimento ai sensi della L. Fall., articolo 143, e’ soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2949 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell’insufficienza del patrimonio sociale, per inidoneita’ dell’attivo, confrontato con le passivita’, a soddisfare i loro crediti (cfr. Cass., Sez. VI, 23/07/2020, n. 15839; Cass., Sez. I, 4/12/2015, n. 24715). A tale principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, si e’ correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante, non ha affatto ancorato la decorrenza del termine alla dichiarazione di fallimento, ma ha fatto riferimento alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno 1992, individuando nella relativa delibera l’atto conoscibile dai terzi idoneo a rendere percepibile l’insufficienza del patrimonio sociale. Tale conclusione implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ esclusivamente ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ovvero ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per inesistenza materiale, mera apparenza o manifesta illogicita’ della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/09/2018, n. 21662): nel far valere il primo vizio, la ricorrente lamenta l’omessa valutazione dell’affermazione contenuta nella relazione del c.t.u., secondo cui il periodo in cui le perdite avevano superato il capitale sociale poteva essere fatto risalire all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1990, senza tuttavia considerare che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, non risultava sufficiente la mera verificazione dell’evento, ma occorreva che lo stesso fosse divenuto oggettivamente percepibile all’esterno, attraverso un atto o un fatto, nella specie neppure individuato, idoneo a consentire ai terzi l’acquisizione della relativa consapevolezza.
4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver addebitato al (OMISSIS) l’omissione di qualsiasi controllo in ordine all’attivita’ del gruppo imprenditoriale, senza tener conto delle differenze esistenti tra la relativa disciplina e quella del gruppo di societa’. Premesso che nella specie proprio l’accertamento dell’appartenenza della societa’ ad un gruppo imprenditoriale aveva consentito di estendere la responsabilita’ a soggetti diversi dalle societa’ di capitali formalmente operanti, sostiene che in tal caso la societa’ capogruppo costituisce lo strumento operativo delle persone fisiche che ne hanno il governo, le quali esercitano anche il controllo sulle societa’ del gruppo, mediante la gestione diretta delle stesse o l’adozione di prescrizioni imperative, con la conseguenza che la fattispecie risulta incompatibile con l’affermazione della responsabilita’ degli amministratori delle singole societa’, a meno che gli stessi non siano consapevoli della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e conniventi con le persone che lo gestiscono. Afferma che nella specie l’appartenenza della societa’ al gruppo d’imprese era comprovato da un contratto di finanziamento individuato nella procedura fallimentare e dall’ingerenza esercitata nella gestione da (OMISSIS) e (OMISSIS), la quale aveva comportato la perdita di qualsiasi autonomia da parte delle singole societa’, con il conseguente venir meno della responsabilita’ dei rispettivi amministratori.
4.1. Il motivo e’ infondato.
Come si e’ detto in precedenza, la circostanza che l’amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della societa’, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell’impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non e’ sufficiente ad escludere la sua responsabilita’, riconducibile all’inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui assunzione, collegata all’accettazione dell’incarico, gl’imponeva di vigilare sull’andamento della societa’ e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli.
Tale responsabilita’ non e’ esclusa dall’appartenenza della societa’ ad un gruppo d’imprese, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie societa’, diretto a creare una impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalita’ comune e ulteriore, non esclude la necessita’ di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della societa’ di appartenenza (cfr. Cass., Sez. I, 8/05/1991, n. 5123). In tema di societa’ di capitali, questa Corte ha infatti affermato costantemente che il fenomeno del collegamento societario, anche laddove implichi la gestione di attivita’ economiche coordinate, l’utilizzazione di sedi comuni e la proprieta’ in capo ad una o piu’ societa’ di parte delle azioni delle altre, pur essendo stato preso in considerazione dal legislatore, per fini specifici e determinati, quale causa di una configurazione unitaria del gruppo, non e’ idoneo a determinare l’esistenza di un nuovo soggetto di diritto o di un centro d’imputazione di rapporti diverso dalle societa’ collegate, le quali conservano la propria distinta personalita’ giuridica (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 18/11/2010, n. 23344; Cass., Sez. lav., 9/01/2019, n. 267; 14/11/2005, n. 22927). La riprova e’ costituita dalla disciplina dettata dalla L. 8 luglio 1999, n. 270, che in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi conferisce rilievo alla nozione di gruppo d’imprese, prevedendo la possibilita’ di estendere la procedura alle imprese controllanti, controllate o soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre: indipendentemente dalla considerazione che le speciali regole dettate per l’amministrazione straordinaria sono ritenute non estensibili al di fuori delle peculiari ipotesi da esse contemplate, trattandosi di norme eccezionali che non autorizzano una diversa configurazione del gruppo (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/1992, n. 4550; 2/07/1990, n. 6769; 8/02/1989, n. 795), occorre infatti rilevare che proprio in tema di responsabilita’ l’articolo 90, conferma l’operativita’ dei principi generali, prevedendo, in caso di direzione unitaria delle imprese del gruppo, la responsabilita’ solidale degli amministratori delle societa’ che hanno abusato del relativo potere, senza pero’ escludere la responsabilita’ di quelli della societa’ dichiarata insolvente. Nella medesima ottica, l’articolo 2497 c.c. (introdotto dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, e quindi inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) prevede, in caso di sottoposizione della societa’ a direzione o coordinamento, che la societa’ o l’ente che nell’esercizio di tale potere abbiano agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui o in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, rispondono direttamente nei confronti dei soci e dei creditori sociali, per il pregiudizio arrecato rispettivamente alla redditivita’ ed al valore della partecipazione o alla integrita’ del patrimonio della societa’, ma senza escludere, in linea di principio, la responsabilita’ degli amministratori.
Benvero, si e’ anche precisato che la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, non e’ incompatibile con l’amministrazione di fatto di singole societa’ del gruppo stesso, poiche’ mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l’attivita’ di direzione della societa’ controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda da’ invece luogo ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorche’ irregolare o implicita: tale considerazione, peraltro, se per un verso puo’ giustificare l’affermazione della responsabilita’ concorrente del soggetto cui siano attribuiti poteri di direzione, in quanto amministratore di una holding, ove abbia di fatto esercitato anche poteri di amministratore delle societa’ controllate, disattendendo l’autonomia delle stesse e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, non consente per altro verso di escludere la responsabilita’ di questi ultimi, ove siano venuti meno al diligente adempimento dei loro doveri nei confronti della societa’ di appartenenza (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/ 2015, n. 2952).
5. Con il quinto motivo, la ricorrente insiste sull’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’addebitare al suo dante causa l’omissione di qualsiasi controllo sull’attivita’ del gruppo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della relazione predisposta dal curatore del fallimento, da cui risultava invece che egli si era sempre preoccupato di vigilare sull’andamento della societa’. Sostiene che, in quanto tecnico ingegnere, il (OMISSIS) si era sempre affidato ad un dipendente che curava la contabilita’ del gruppo ed al collegio sindacale, la cui accertata estraneita’ alle irregolarita’ contestate avrebbe dovuto indurre ad escludere anche la responsabilita’ dell’amministratore. Aggiunge che quest’ultimo si era accorto di tali irregolarita’ soltanto in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1992, che aveva rifiutato di firmare, tentando di avere accesso alla contabilita’ della societa’ per effettuare le opportune verifiche. Afferma infine che la perdita riscontrata era stata addebitata dal c.t.u. alla gestione di cassa, il cui controllo non spettava all’amministratore, ma al collegio sindacale.
5.1. Il motivo e’ inammissibile.
Premesso che, in quanto derivante dall’inadempimento degli obblighi specificamente posti a suo carico, la responsabilita’ dell’amministratore non e’ esclusa ne’ dalla delega ad altri dei compiti inerenti alla concreta gestione della societa’, che non lo esonera dal dovere di vigilare sull’operato di tali soggetti e di attivarsi per porre rimedio ad atti pregiudizievoli, ne’ dalla mancata formulazione di rilievi da parte dei sindaci, tenuti autonomamente a rispondere per l’eventuale inadempimento degli obblighi inerenti alla funzione di controllo a loro demandata, si osserva che, nel confermare la responsabilita’ dell’appellante, la sentenza impugnata ha correttamente affermato l’irrilevanza delle condotte da lei attribuite a soggetti diversi, che non avevano costituito oggetto di esame nel corso del giudizio, rilevando che (OMISSIS) non aveva provato di essersi diligentemente attivato e di non aver potuto esercitare la dovuta vigilanza a causa del comportamento ostativo di altri soggetti. Nel contestare tale apprezzamento, i6ricorrente non e’ in grado d’individuare circostanze di fatto trascurate dal decreto impugnato, ma si limita ad insistere sulle risultanze della relazione depositata dal curatore, la cui mancata valutazione non e’ di per se’ deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: tale disposizione ha infatti introdotto nell’ordinamento un vizio specifico, consistente nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; resta pertanto escluso dal suo ambito applicativo l’omessa valutazione di documenti o altri elementi istruttori, a meno che gli stessi non offrano la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi della sentenza impugnata venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. VI, 7/03/2017, n. 5654; 28/09/2016, n. 19150). Tali circostanze non possono certamente essere costituite, nel caso in esame, dalla data in cui l’amministratore ha preso conoscenza delle irregolarita’ addebitategli attraverso l’esame del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, essendo egli tenuto a vigilare costantemente sull’andamento della situazione di cassa della societa’, e non risultando pertanto sufficiente, ai fini dell’esonero da responsabilita’, l’effettuazione di episodici riscontri in occasione della predisposizione del bilancio.
6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2449 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare le censure riguardanti la ricostruzione della situazione contabile della societa’, la Corte territoriale non ha considerato che la riclassificazione del bilancio relativo all’esercizio 1990 compiuta dal c.t.u. presentava due gravi errori, consistenti nel mancato inserimento delle scritture di rettifica per iscrizione di attivita’ non rilevate e nella qualificazione come ammanco di cassa di una scrittura di rettifica per eliminazione di attivita’ inesistenti del conto cassa per Lire 580.000.000. Quest’ultima scrittura avrebbe dovuto essere invece considerata come un’appropriazione indebita da parte dei soci in conto anticipi, e quindi come un credito nei confronti degli stessi, per effetto del quale avrebbe dovuto essere esclusa la riduzione del capitale al disotto del minimo previsto dalla legge, con la conseguente inoperativita’ del divieto di cui all’articolo 2449 c.c..
7. Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta ancora la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2449 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che una corretta riclas-sificazione del bilancio relativo all’esercizio 1990 avrebbe dovuto indurre poi ad escludere anche la responsabilita’ del (OMISSIS) per l’incremento delle passivita’ determinatosi negli esercizi successivi, ed in particolare nel 1992, avendo egli rifiutato di firmare il relativo bilancio, a causa delle irregolarita’ riscontrate, ed essendosi solo in seguito verificato l’improvviso tracollo della situazione patrimoniale della societa’. A tale difficolta’ gli amministratori avevano tentato di far fronte attraverso la rettifica delle voci di bilancio consentita dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, inserendo nella contabilita’ gli oneri da condono poliennali, ed in tal modo provocando una modificazione dei bilanci relativi agli esercizi 1990 e 1991, che per effetto della riclassificazione operata dal c.t.u. avevano evidenziato perdite di esercizio.
8. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.
Com’e’ noto, infatti, la parte che in sede di legittimita’ lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non puo’ limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma e’ tenuta, in ossequio al principio di specificita’ del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita’, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368; Cass., Sez. II, 13/06/2007, n. 13845; Cass., Sez. III, 28/03/2006, n. 7078). Tale onere nella specie non puo’ ritenersi adeguatamente assolto, essendosi la ricorrente limitata, nel censurare la valutazione risultante dalla sentenza impugnata, a segnalarne l’adesione alla relazione del c.t.u., astenendosi tuttavia dal riportare le argomentazioni da quest’ultimo svolte a sostegno delle proprie conclusioni e dal precisare se le critiche proposte in questa sede siano state gia’ sottoposte all’attenzione della Corte d’appello, con la conseguenza che i motivi risultano carenti di specificita’.
9. E’ parimenti inammissibile l’ottavo motivo, con cui la ricorrente insiste nuovamente sull’errata interpretazione delle voci di bilancio da parte della sentenza impugnata, affermando la necessita’ della rinnovazione della c.t.u., ai fini della ricostruzione della reale situazione contabile della societa’.
9.1. La valutazione dell’opportunita’ di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire il c.t.u. a chiarimenti ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo il consulente, e’ rimessa infatti alla discrezionalita’ del giudice di merito, il cui apprezzamento non e’ sindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivato (cfr. Cass., Sez. VI, 24/ 01/2019, n. 2103; Cass., Sez. III, 30/03/2010, n. 7622; 14/11/2008, n. 27247). Tale motivazione emerge, nella specie, dal complesso delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a sostegno dell’adesione alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., la cui irrituale contestazione, comportandone la definitivita’, esclude la censurabilita’ della decisione di non procedere alla rinnovazione della consulenza.
10. Il ricorso va pertanto rigettato, restando assorbito il decimo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., senza muovere specifiche censure alla sentenza impugnata, ma chiedendone, in caso di accoglimento del ricorso, la cassazione nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, da porsi integralmente a carico del fallimento.
11. La mancata costituzione dell’intimato esclude la necessita’ di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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